Redditometro: spunti di studio da Elizadb e wipe out

come opera di prevenzione sarebbe anche utile vedere i casi nei quali il fisko ha vinto le cause per capire meglio quali riski e quali comportamenti (onesti , ma comunque perseguibili in un sistema nazi-statalista come il nostro) cercare di evitare e come

Il fisko non vince mai, o quasi mai...

Dovesse acadere, cosa difficile, si paghera' a tempo debito...con molta calma...quale e' il problema???
 
Il fisko non vince mai, o quasi mai...

Dovesse acadere, cosa difficile, si paghera' a tempo debito...con molta calma...quale e' il problema???

siamo al 50%.

Il problema è che non c'è responsabilità civile per il funzionario del procedimento che magari ti ha fatto perdere tempo e soldi per un ricorso palesemente infondato dove le commissioni tributarie riaffermano quanto tu avevi già prodotto in tua difesa in sede di contradittorio
 
Fisco: Befera; giungla incomprensibile,Governo riveda norme

ROMA (MF-DJ)--"Le norme fiscali sono una giungla, chiedero' al Governo
una revisione del testo unico delle imposte sui redditi, perche' le norme
sono incomprensibili ormai. E tutto questo fa perdere credibilita' al
nostro paese".


Lo afferma il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Attilio
Befera, nel suo intervento al Forum Lavoro 2013, sottolineando
l'importanza della lotta all'evasione fiscale per una "maggiore
redistribuzione della ricchezza" e per una "maggiore competitivita' e
maggiore credibilita'" del Paese.

Secondo Befera, infatti, "il fisco non serve solo per coprire i servizi
pubblici, ma ha un effetto di redistribuzione del gettito", che in Italia
"viene limitato dalla quota di evasione". E' una forma di "concorrenza
sleale che e' gia' inaccettabile in periodo di vacche grasse, ma reca un
danno ancora maggiore in periodo di vacche magre".
ren
carlo.renda@mfdowjones.it
(fine)

MF-DJ NEWS 23/04/2013 12:53
 
Fisco: Befera; giungla incomprensibile,Governo riveda norme

ROMA (MF-DJ)--"Le norme fiscali sono una giungla, chiedero' al Governo
una revisione del testo unico delle imposte sui redditi, perche' le norme
sono incomprensibili ormai. E tutto questo fa perdere credibilita' al
nostro paese".


Lo afferma il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Attilio
Befera, nel suo intervento al Forum Lavoro 2013, sottolineando
l'importanza della lotta all'evasione fiscale per una "maggiore
redistribuzione della ricchezza" e per una "maggiore competitivita' e
maggiore credibilita'" del Paese.

Secondo Befera, infatti, "il fisco non serve solo per coprire i servizi
pubblici, ma ha un effetto di redistribuzione del gettito", che in Italia
"viene limitato dalla quota di evasione". E' una forma di "concorrenza
sleale che e' gia' inaccettabile in periodo di vacche grasse, ma reca un
danno ancora maggiore in periodo di vacche magre".
ren
carlo.renda@mfdowjones.it
(fine)

MF-DJ NEWS 23/04/2013 12:53

se lo dice pure lui,... figurati quelli che capitano sotto le grinfie dei suoi uomini
 
Eccola.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Presidente -

Dott. GRECO Antonio - Consigliere -

Dott. CIGNA Mario - Consigliere -

Dott. FERRO Massimo - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.R.A. e L.L., rappresentati e difesi dall'avv. DE FRANCISCIS CARMELA, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 269/39/10, depositata il 10 novembre 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 giugno 2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso, il rigetto del terzo e l'assorbimento del resto.
Svolgimento del processo

1.1 coniugi L.L. e D.M.R.A. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 25481 del 2008, è stata affermata la legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti dei contribuenti, per IRPEF ed ILOR relative all'anno 1992, con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e del D.M. 10 settembre 1992.

Il giudice di rinvio ha ritenuto che le gravi irregolarità e le forti incongruenze contabili e fiscali riscontrate, nonchè i dati oggettivi evidenziati quali l'elevato tenore di vita tenuto dai contribuenti, inducevano a ritenere legittima la rettifica del reddito operata dall'Ufficio, anche perchè i ricorrenti non erano riusciti a fornire alcuna idonea prova contraria.

2. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

3. A seguito di istanza di sollecita trattazione, presentata dai contribuenti e accolta dal Presidente titolare della sezione, il ricorso è stato fissato per l'odierna udienza.
Motivi della decisione

1. Con il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per stretta connessione, i ricorrenti, denunciando l'insufficienza della motivazione e la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, censurano la sentenza impugnata per non avere il giudice del rinvio adeguatamente esaminato la documentazione da loro esibita fin dal primo grado di giudizio, dalla quale, fra l'altro, risulterebbe un notevole accumulo di ricchezza (pari, nel complesso, a circa L. 3.000.000.000) conseguito nel quinquennio precedente (1987/1991) all'anno oggetto di contestazione e tale, pertanto, da giustificare il tenore di vita rilevato dall'Ufficio.

I motivi sono fondati.

Non può negarsi, infatti, che il giudice di merito, a fronte della documentazione fornita dai contribuenti - analiticamente indicata nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza -, dalla quale, in tesi, sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato per l'anno 1992 sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall'Ufficio (possesso di autovetture ed abitazioni) era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria, senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni.

2. Il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, non avendo l'Ufficio fornito prova dell'autorizzazione all'appello, è inammissibile, stante l'efficacia preclusiva della sentenza di annullamento con rinvio (ex aliis, Cass. n. 17266 del 2002).

3. Il quarto motivo, infine, con il quale si deduce la violazione dell'art. 384 c.p.c., per non essersi il giudice di rinvio attenuto al dictum della citata sentenza di cassazione, è assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

4. In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo, va dichiarato inammissibile il terzo e assorbito il quarto; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo e assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2013
 
Vicenda nota. L?ade contesta le spese del 92, i contribuenti si giustificano con l'autosufficenza economica (uso dei risparmi). L'ade rigetta in toto la difessa del contribuente ed emette accertamento pe ril 1992. I primi due gradi di giudizio danno torto al contribuente mentre la cassazione dice che è legittimo l'uso dei risparmi.

E per fortuna se non questi dell'ade accertavano chiunque non avesse il flusso redittuale x giustificare le spese dell'annualità...

Comunque sia questa cosa dovrebbe essere superata con il nuovo redditometro nel senso che il contribuente può provare che ha utilizzato riaspermi, donazioni, interessi da obbligazioni, etc.. x integrare le spese che eccedono il reddito.

Tra i lati positivi del nuovo redditometro è l'abbandono die coefficenti moltiplicatori assurdi del vecchio redditometro.
 
scusatemi ma il post di saturalanx cosa intende?
lo ho letto per intero ma non comprendo il linguaggio tecnico
 
scusatemi ma il post di saturalanx cosa intende?
lo ho letto per intero ma non comprendo il linguaggio tecnico

Mi sembra che la sentenza sia molto chiara e può riassumersi in questi righi (in particolare la parte evidenziata in grassetto):

[...]Non può negarsi, infatti, che il giudice di merito, a fronte della documentazione fornita dai contribuenti - analiticamente indicata nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza -, dalla quale, in tesi, sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato per l'anno 1992 sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall'Ufficio (possesso di autovetture ed abitazioni) era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria, senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni.
 
Redditometro: spunti di studio da Elizadb, Julius67 e wipe out

In accordo con Elizadb iniziamo la trattazione del redditometro.

In calce al primo post metteremo il vademecum preso da

Redditometro: cosa fare se il Fisco ci chiama?.



Redditometro: ok "condizionato" del Garante, bisogna fare delle modifiche

Finanzaonline.com - 22.11.13/10:09

Via libera "condizionato" al redditometro da parte del Garante per la privacy. L´Autorità ha infatti prescritto all'Agenzia delle entrate l'adozione di una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone e al tempo stesso rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all'evasione fiscale.

Il Garante ricorda che per calcolare lo scostamento tra i redditi dichiarati e le spese effettuate e per selezionare i contribuenti da sottoporre a controlli, il nuovo redditometro si fonda sul trattamento automatizzato di dati personali in possesso dell'Agenzia delle entrate - comunicati dallo stesso contribuente o da soggetti esterni (come ad esempio società telefoniche e assicurazioni) - e sull'imputazione anche di spese presunte, determinate sulla base dell'attribuzione automatica al contribuente di un determinato "profilo".
Questo tipo di trattamento, che comporta la "profilazione" dei contribuenti e presenta rischi specifici per i diritti fondamentali delle persone, ha reso necessaria la verifica preliminare del redditometro da parte del Garante. L'amministrazione finanziaria ha scelto di quantificare le spese presunte anche ricorrendo alle cosiddette "spese medie Istat" ricavate dall'appartenenza del contribuente ad una specifica tipologia di famiglia e alla residenza in una determinata aera geografica.

Nel corso dell'approfondita verifica preliminare sul sistema di accertamento sintetico del reddito dei contribuenti sono emersi numerosi profili di criticità che rendevano il sistema non conforme alle norme sulla privacy, tra cui la qualità ed esattezza dei dati utilizzati dall'Agenzia delle entrate o l'individuazione in via presuntiva della spesa sostenuta da ciascun contribuente riguardo ad ogni aspetto della vita quotidiana (tempo libero, libri, pasti fuori casa ) mediante l'attribuzione alla generalità dei soggetti censiti nell'anagrafe tributaria della spesa media rilevata dall'Istat.

Ecco in sintesi le misure che renderanno il nuovo redditometro conforme alla normativa sulla privacy.
Profilazione
Il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento) senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat.
Spese medie Istat
I dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l'ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi) per le quali il fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto.
Fitto figurativo
Il cosiddetto "fitto figurativo" (attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza) non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito del contraddittorio. Il "fitto figurativo" dovrà essere attribuito solo una volta verificata la corretta composizione del nucleo familiare, per evitare le incongruenze riscontrate dal Garante (che comportavano l'attribuzione automatica a 2 milioni di minori della spesa fittizia per l'affitto di una abitazione).
Esattezza dei dati
L'Agenzia dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all'esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composizione della famiglia è infatti rilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l'individuazione della tipologia di famiglia o l'attribuzione del fitto figurativo.
Informativa ai contribuenti
Il contribuente dovrà essere informato, attraverso l'apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell'Agenzia delle entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro.
Contraddittorio
Nell'invito al contraddittorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall'Agenzia (ad esempio l'estratto conto) e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere.
Dati presunti di spesa, non ancorati ad alcun elemento certo e quantificabili esclusivamente sulla base delle spese Istat, non potranno costituire oggetto del contraddittorio. E questo perché la richiesta di tali dati - relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana, anche risalenti nel tempo - entra in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione dati sanciti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Fonte: Finanza.com



Vademecum prima puntata. Da:

Redditometro: cosa fare se il Fisco ci chiama?

"""""""Luci puntate sul nuovo redditometro, l’arma per stanare gli evasori nelle mani del Fisco, che ha accelerato subito i tempi, preparando ben 35.000 lettere per i contribuenti “sospetti”, ovvero quelli per cui emerge uno scostamento del 20% tra il reddito dichiarato e le spese sostenute.

La lettera del Fisco inizia con un “gentile contribuente” e prosegue con “abbiamo rilevato dei dati apparentemente non compatibili con il reddito dichiarato” per cui il contribuente sarà invitato a presentarsi, indicativamente entro una settimana dalla ricezione della raccomandata, presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate, al fine di spiegare l’incongruità rilevata dall’Amministrazione finanziaria circa le spese contestate per i beni certi e quelle legate a beni certi (indicate nella seconda pagina della lettera), ovvero quelle tracciate o dichiarate (deduzioni dall’imponibile o detrazioni dall’imposta).

Qualora il contribuente non potesse presentarsi nel giorno e nell’orario stabilito, potrà contattare il funzionario referente della pratica (i cui contatti saranno indicati nella raccomandata) per fissare un nuovo appuntamento entro 15 giorni.

Cosa fare se il Fisco ci chiama?
L’appuntamento rappresenta la "fase 1" ed è inteso come incontro preliminare per presentare la documentazione che giustifica lo scostamento rilevato.

Se, infatti, il contribuente non sarà convincente circa la propria condotta fiscale, scatterà un vero e proprio accertamento, ovvero la "fase 2", nella quale il contribuente non sarà obbligato a presentare documenti non richiesti nella "fase 1" (art. 32, comma 4 del DPR n. 600/73).

Una volta ricevuta la lettera, il contribuente entrerà probabilmente nel pallone. Il consiglio principale è: mantenere la lucidità e procedere per gradi. Non agite per il “sentito dire”, anzi affidatevi ai consigli di un esperto (tributarista, commercialista, avvocato), a seconda della gravità della vostra situazione.

E’ ovvio che ignorare la comunicazione inviata dal Fisco potrebbe avere effetti negativi:

indispettire la Commissione Tributaria;
costarvi una sanzione amministrativa per comportamento ostruzionistico da 258 euro a 2.065 euro.
A ciò va aggiunto il reato penale nelle ipotesi in cui venga fornito un documento materialmente falso."""""

Vademecum seconda puntata, da:

Il Redditometro è illegittimo: quali sono le ragioni?

.......dopo una valanga di interventi dei giudici tributari, anche la Cassazione interviene per affermare che il Redditometro e illegittimo.
....una pronuncia in tal senso era stata già fatta a febbraio dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, che aveva dichiarato il Redditometro illegittimo per violazione della privacy, accusandolo di provocare“la soppressione definitiva del diritto del contribuente e della sua famiglia ad avere una vita privata, a poter gestire il proprio denaro, a essere quindi libero nelle proprie determinazioni senza dover essere sottoposto a invadenza del potere esecutivo” e che il Redditometro finisce per accomunare L“situazione territoriali differenti in quanto altro è la grande metropoli altro è il piccolo centro e altro ancora è vivere in questo o quel quartiere”.
A seguito di questa sentenza l’Agenzia delle Entrate aveva dichiarato di “fare appello contro la decisione del giudice, anche perché molte delle spese che lederebbero la riservatezza sono quelle che lo stesso contribuente mette in dichiarazione per ottenere detrazioni”.
La Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 74.02.13 statuisce che “non solo il Redditometro viola la privacy dei contribuenti, ma è anche al di fuori della legalità costituzionale e comunitaria" perché “è stato emanato al di fuori del perimetro fissato dalla normativa primaria e dei suoi presupposti”.
A questa decisione si aggiunge la sentenza n.117 di luglio 2013 della Ctp di Campobasso per cui il Redditometro sarebbe illegittimo a causa di indicatori statistici troppo generici, che non considerano gli elementi oggettivi per individuare il reddito delle famiglie italiane.
Torna a parlare il Tribunale di Napoli, e con la sentenza n. 10508/2013, depositata il 24 settembre, afferma che il Decreto ministeriale 24 dicembre 2012 attuativo del Redditometro “non solo è illegittimo, ma radicalmente nullo, per carenza di potere, ai sensi dell’articolo 21-septies della legge 241/1990”.
Il motivo a sostegno di questa tesi sarebbe principalmente l’uso indiscriminato di qualsiasi spesa fatta dal contribuente, anche diversa da quelle indicate nella tabella A del decreto, tale che il Redditometro priva il contribuente:“del diritto ad avere una vita privata senza dover subire intrusioni anche su aspetti delicatissimi della vita privata quali quelli relativi alla spesa farmaceutica, al mantenimento e all’educazione della prole e alla propria vita sessuale”.
E aggiunge che “l’attività dell’ISTAT non ha nulla a che vedere con la specificità della materia tributaria” in relazione alle spese medie del programma statistico nazionale.
Da ultimo l’intervento della Cassazione che con la sentenza n. 21994 del 25 settembre 2013 ha dichiarato il redditometro illegittimo se il contribuente dimostra che il tenore di vita dipende da risparmi accumulati nel tempo:

“Non può negarsi, infatti, che il giudice di merito, a fronte della documentazione fornita dai contribuenti, analiticamente indicata nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, dalla quale, in tesi, sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato per l’anno 1992 sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall’Ufficio (come il possesso di autovetture e abitazioni) era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria, senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni."""""""
 
Ultima modifica:
Poiché le modifiche del garante incidono profondamente, le istruzioni definitive devono tenerne conto e le precedenti istruzioni del sole 24 ore aggiornate. Aspettiamo pertanto l'aggiornamento della seguente procedura al link


Calcolo redditometro - Metti alla prova redditi e spese dell'anno


"COME FUNZIONA

Metti alla prova redditi e spese dell'anno con «Il tuo Redditometro». Passo dopo passo puoi verificare se il reddito dichiarato è in linea con le uscite che saranno considerate dall'agenzia delle Entrate per il nuovo redditometro. Una volta compilati i campi, il calcolatore indicherà se le uscite superano o meno del 20% i redditi. È questa la soglia dalla quale il Fisco può selezionare i contribuenti da controllare. Per iniziare il calcolo è necessario scegliere un nome (anche di fantasia), l'anno di riferimento, indicare composizione del nucleo familiare e Comune di residenza e digitare il reddito complessivo della famiglia e quello personale. È possibile sospendere la compilazione e continuare o modificare i valori già digitati in un secondo momento. I risultati non saranno conservati dal calcolatore e non hanno valore legale. Per conoscere tutti i particolari visita la pagina «Dettagli del calcolo».
 
praticamente il garante ha detto che non possono sparare accertamenti ad *******m...

mia moglie che vive con me abita nella mia casa per cui secondo il redditometro avrebbe il fitto figurativo?

E dato che tutte le spese per alimenti le sostiene mia moglie, dovrebbero applicare a me le medie istat per la spesa alimentare visto che non ho uscite in tal senso?
 
Questo 3D e' di taglio pratico.
Sarà chiesto di evitare commenti dei perditempo e saranno auspicati, dai cultori della materia, dei chiarimenti della fattispecie.
Esempi e casi concreti saranno ben accetti.
In conclusione serve come procedura per combattere l'eventuale contradditorio cui taluni saranno chiamati.
 
Questo 3D e' di taglio pratico.
Sarà chiesto di evitare commenti dei perditempo e saranno auspicati, dai cultori della materia, dei chiarimenti della fattispecie.
Esempi e casi concreti saranno ben accetti.
In conclusione serve come procedura per combattere l'eventuale contradditorio cui taluni saranno chiamati.

e allora se vogliamo dargli il taglio serio incominciamo a mettere il link del testo del garante integrale che può essere utile

Redditometro 2013, il testo completo del parere del Garante privacy
 
e i poveri disgraziati ,come me ,che sono finiti nel tritacarne del vecchio redditometro uno strumento che avrebbe fatto impallidire anche la santa inquisizione....che paese del blip^
 
praticamente il garante ha detto che non possono sparare accertamenti ad *******m...

mia moglie che vive con me abita nella mia casa per cui secondo il redditometro avrebbe il fitto figurativo?

E dato che tutte le spese per alimenti le sostiene mia moglie, dovrebbero applicare a me le medie istat per la spesa alimentare visto che non ho uscite in tal senso?

tu e tua moglie (e i tuoi figli se ne hai) formate un nucleo familiare ai fini fiscali e quindi trattati come un'unica entità
il problema sorge quando ci si trova in presenza di situazioni "anormali" ad es. coppie conviventi, nuclei familiari allargati...
 
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