maxtired
Nuovo Utente
- Registrato
- 3/2/07
- Messaggi
- 280
- Punti reazioni
- 17
In base all'articolo 750 del Codice civile, in caso di successione per la determinazione del valore dei titoli di credito quotati si fa in base alle quotazioni del giorno dell'apertura della successione. Il valore di carico dei titoli, quindi, sarà quello registrato in Borsa il giorno della morte, data dalla quale gli eredi subentrano nei diritti e nelle proprietà del defunto.Ho un Deposito titoli cointestato con mio padre anziano e, quando egli morirà, io sarò il suo unico erede.
Da quello che so, una volta espletate tutte le pratiche di successione, non potrò mantenere attivo il Deposito titoli in quanto un cointestatario è defunto; così dovrò aprire un altro Deposito intestato unicamente a me e trasferirvi tutti i titoli presenti nell'attuale Deposito cointestato (unicamente obbligazioni).
In condizioni ordinarie, il trasferimento di obbligazioni da un Deposito cointestato a due persone ad un altro intestato ad una sola di esse viene trattato nel seguente modo:
A) la metà delle obbligazioni concettualmente appartenenti all'intestatario comune fra i due Depositi non è soggetta all'applicazione delle norme sul Capital Gain ed il trasferimento mantiene il prezzo di carico originario [caso di costanza di intestatario];
B) la metà delle obbligazioni concettualmente appartenenti all'intestatario del Deposito sorgente ma non di quello destinazione è soggetta all'applicazione delle norme sul Capital Gain ed il trasferimento viene valorizzato al prezzo di mercato [caso di diversità di intestatario].
Ma cosa avviene per il caso B) quando siamo in condizioni di successione avvenuta ed il secondo intestatario del Deposito sorgente è il defunto ?
Le ipotesi sono due:
caso 1) anche la seconda metà delle obbligazioni viene considerata intestata a me, in quanto ormai già ereditata, e quindi viene trasferita con le stesse modalità del caso A) precedente;
caso 2) la seconda metà delle obbligazioni viene considerata ancora intestata al defunto e quindi si applicano ad essa le norme sul Capital Gain come nel caso B) precedente, con due conseguenze, una più spiacevole dell'altra:
- in caso di plusvalenza, in qualità di erede, dovrò pagare l'imposta sul Capital gain;
- in caso di minusvalenza, è ancora peggio poichè il titolare della minusvalenza è il padre defunto e le minusvalenze non si ereditano --> perderò la minusvalenza e pagherò un'imposta sul Capital gain più elevata alla vendita/scadenza del titolo.
Qualcuno sa cortesemente dirmi se si applica il caso 1) oppure il caso 2).
Grazie in anticipo per l'aiuto
Ok?! Ora vai qui