Reclamo contro introduzione CANONE Widiba: come muoversi? Cap. II

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Perché checklist è Stato sospeso ?.

Invito lo staff a reintegrarlo quanto prima... È troppo prezioso per questo 3d.


Ti ringrazio per la considerazione e ti rispondo.

Sono stato sospeso per essere andato OT di 3 o 4 post (inspiegabilmente conteggiati come 3 o 4 pagine), ed in particolare perché l'altro utente insisteva a rispondere con le sue tesi sebbene avessi fatto notare che eravamo già OT (che poi, forse nemmeno tanto dato che si parlava comunque di un prodotto per certi versi concorrenziale a quello dell'oggetto del thread).

Nonostante con il mio ultimo intervento per me il discorso era chiuso lì, sono stati cancellati tutti gli ultimi post dove c'erano informazioni a mio avviso utili e sono stato bannato – senza preavviso – insieme all'altro utente con cui, ci tengo a precisare, non stavo nemmeno litigando.
Ovviamente, senza render noto né il segnalatore né il moderatore.

Sia chiaro che non intendo incentivare l'OT ma lascia un sorriso amaro constatare certi provvedimenti mentre in decine di altri thread ci sono spesso scherni, continui OT, solite ripetute domande perché non si vuole leggere nemmeno 4 post precedenti, ecc..

Coerenza e libertà di espressione, quella che critichiamo altrove e che spesso diamo per scontata qui.


Scusate lo sfogo. E l'OT.
 
ben tornato checklist :clap::clap::clap:

Rientrando subito in argomento, sto cercando il contratto widiba da allegare al ricorso ABF. Ho trovato un file di 87 pagine (denominato " contratto widiba " ) tra le email del periodo che ho aperto il conto. E' quello l'unico file riguardante il contratto di conto corrente che devo allegare al ricorso? lascio stare i recenti documenti di sintesi del conto corrente?
 
E' quello l'unico file riguardante il contratto di conto corrente che devo allegare al ricorso? lascio stare i recenti documenti di sintesi del conto corrente?

Sì, è quello. Puoi lasciar stare il documento di sintesi, che peraltro è già incluso nel contratto se non vado errato. I recenti non c'entrano con le condizioni che avevi in apertura.
 
ciao a tutti, ho fatto anche io ricorso all'ABF qualche giorno fa, e leggo ora che widiba può anche fregarsene? cioè, nel caso in cui dovessi vincere il ricorso, widiba rimborsa a me 20 euro, paga all'ABF 200 euro, e può continuare ad addebitarmi 2 euro al mese?

Ma in questo caso non si potrebbe fare un altro ricorso? E widiba dovrebbe pagare di nuovo 200 euro? O sono proprio questi 200 euro che widiba può evitare di pagare?

So che mi sto fasciando la testa prima di essermela rotta, ma vorrei capire come funziona

comunque secondo me la pratica scorretta di widiba è il fatto di continuare a dire che "il conto è gratuito perchè il canone non c'è", ma il canone non può essere introdotto perchè da contratto firmato non era nemmeno previsto (al contrario delle famose spese fisse di liquidazione), e poi mi devono ancora spiegare la differenza tra "canone" e "spese fisse", che per me sono solo due modi diversi per dire la stessa cosa, cioè "costo di tenuta del conto" (a differenza ad esempio di un aumento del costo dei bonifici, che sono servizi accessori al conto che se vuoi puoi evitare di fare e non pagare). Il fatto che widiba con la stessa PMU, e allo stesso punto 2, intitolato "“Adeguamento del CANONE di conto corrente a pacchetto“, abbia sia aumentato il CANONE dei pacchetti top e premium, e sia aumentato le spese fisse di liquidazione per i pacchetti smart, non è forse una dimostrazione che canone e spese fisse sono, in effetti, la stessa cosa??

Faccio questa domanda perchè ho visto che widiba sta iniziando a non accogliere i ricorsi, presentando delle "controargomentazioni", che sono - da quello che ho capito - delle super cazzole sulla differenza tra canone e spese fisse

mi chiedo quindi, nel caso, se posso presentare come contro-controargomentazione il fatto che le spese fisse sono a tutti gli effeti un CANONE sul conto, e che la differenza che fa widiba è solo "formale", ma non sostanziale (cioè chiamano con due nomi diversi la stessa cosa)

grazie a tutti e GRAZIE INFINITE a chi ha fatto il post in evidenza in prima pagina, è stato super utile quindi graziegraziegrazie

widiba è obbligata a collaborare con l'abf e in caso di parere avverso deve pagare i 20 + i 200 euro della pratica perché altrimenti andrebbe in contenzioso non con te ma direttamente con ABF e Banca d'Italia. Non è invece obbligata a rispettare il contenuto della sentenza in quanto di per sé non ha valore legale (e quindi in questo caso dovresti fare tu causa civile, non l'abf/banca d'italia). Sulla stessa questione puoi ricorrere soltanto una volta, così come nella giustizia ordinaria. Se nn ti rimborsa i 20 euro allora devi rivolgerti al giudice di pace.

Per quanto riguarda la tua controdeduzione: widiba non ha aumentato il canone, quindi è perfettamente inutile che spingi in quella direzione dato che l'abf ha già dichiarato che l'errore di widiba sta nell'aver aumentato una voce di spesa da zero a un determinato importo (nello specifico, le spese di liquidazione trimestrali). :bye:
 
comunque secondo me la pratica scorretta di widiba è il fatto di continuare a dire che "il conto è gratuito perchè il canone non c'è", ma il canone non può essere introdotto perchè da contratto firmato non era nemmeno previsto (al contrario delle famose spese fisse di liquidazione), e poi mi devono ancora spiegare la differenza tra "canone" e "spese fisse", che per me sono solo due modi diversi per dire la stessa cosa, cioè "costo di tenuta del conto" (a differenza ad esempio di un aumento del costo dei bonifici, che sono servizi accessori al conto che se vuoi puoi evitare di fare e non pagare). Il fatto che widiba con la stessa PMU, e allo stesso punto 2, intitolato "“Adeguamento del CANONE di conto corrente a pacchetto“, abbia sia aumentato il CANONE dei pacchetti top e premium, e sia aumentato le spese fisse di liquidazione per i pacchetti smart, non è forse una dimostrazione che canone e spese fisse sono, in effetti, la stessa cosa??

Ciao...
Ovviamente ognuno deve procedere come meglio crede... anch'io nel ricorso fatto lo scorso anno ho perseguito questa strada... :)
Ma oggi, tanto più dopo la vicenda AGCM, non insisterei sul discorso canone/spese. Nel ricorso fatto con un familiare ho chiesto ad ABF, molto più semplicemente, di accertare se lo "ius variandi" fatto da Widiba con PMU di maggio 2021 sia legittimo... tutto qui... stop. Se leggi alcune delle decisioni ABF menzionate nella prima pagina vedrai che ABF alla fine si è concentrato solo su quello... non sul "gratuito per sempre" e dintorni... ;)
 
ciao a tutti, ho fatto anche io ricorso all'ABF qualche giorno fa, e leggo ora che widiba può anche fregarsene?
Cara arisk, dovresti consultare il fol più spesso.... Comunque è stato detto molte volte nei due capitoli del tema che può anche fregarsene. Se posso dire la mia, hai aspettato troppo a fare ricorso, e probabilmente lo hai fatto nel momento più sbagliato, dato che a questo punto potevi aspettare le prime sentenze di questa seconda ondata di ricorsi, così in caso di inadempienza risparmiavi almeno le 20 euro (a meno che, ovviamente, non sei comunque disposta ad andare fino in fondo per principio con una causa civile).

cioè, nel caso in cui dovessi vincere il ricorso, widiba rimborsa a me 20 euro, paga all'ABF 200 euro, e può continuare ad addebitarmi 2 euro al mese?
No, peggio: può continuare ad addebitarti le 2 euro/mese, non rimborsarti le 20 euro e non pagare 200 euro all'ABF.

Ma in questo caso non si potrebbe fare un altro ricorso? E widiba dovrebbe pagare di nuovo 200 euro? O sono proprio questi 200 euro che widiba può evitare di pagare?
Se una banca risulta inadempiente non paga niente, altrimenti che senso ha pagare per poi finire nella lista degli inadempienti con conseguente cattiva pubblicità?
Leggi qui, specchietto in calce alla pagina. Il punto era stato già discusso qualche tempo fa, fallen si ricorderà.
Non puoi fare altro ricorso, puoi però continuare con la giustizia ordinaria portando ovviamente la decisione ABF non rispettata.



comunque secondo me la pratica scorretta di widiba è il fatto di continuare a dire che "il conto è gratuito perchè il canone non c'è", ma il canone non può essere introdotto perchè da contratto firmato non era nemmeno previsto (al contrario delle famose spese fisse di liquidazione), e poi mi devono ancora spiegare la differenza tra "canone" e "spese fisse", che per me sono solo due modi diversi per dire la stessa cosa, cioè "costo di tenuta del conto" (a differenza ad esempio di un aumento del costo dei bonifici, che sono servizi accessori al conto che se vuoi puoi evitare di fare e non pagare). Il fatto che widiba con la stessa PMU, e allo stesso punto 2, intitolato "“Adeguamento del CANONE di conto corrente a pacchetto“, abbia sia aumentato il CANONE dei pacchetti top e premium, e sia aumentato le spese fisse di liquidazione per i pacchetti smart, non è forse una dimostrazione che canone e spese fisse sono, in effetti, la stessa cosa??
Che fu proprio una delle argomentazioni opposte non solo dal sottoscritto.

Faccio questa domanda perchè ho visto che widiba sta iniziando a non accogliere i ricorsi, presentando delle "controargomentazioni", che sono - da quello che ho capito - delle super cazzole sulla differenza tra canone e spese fisse
In realtà queste controargomentazioni le aveva presentate nella prima ondata di ricorsi, adesso ne sta introducendo anche altre, fra cui, ipocritamente, il riferimento alla decisione AGCM.

mi chiedo quindi, nel caso, se posso presentare come contro-controargomentazione il fatto che le spese fisse sono a tutti gli effeti un CANONE sul conto, e che la differenza che fa widiba è solo "formale", ma non sostanziale (cioè chiamano con due nomi diversi la stessa cosa)
Come detto sopra, certamente sì, proprio in virtù del fatto che "già tuo e gratuito per sempre", come espressamente chiarito dalla banca, si riferisce al canone, e dopo la pmu il canone per il pacchetto Smart è rappresentato dalle spese fisse di liquidazione.
La banca ti risponderà che AGCM si è pronunciata e che lei si è adeguata, al che tu risponderai che la questione AGCM non sarebbe di competenza di ABF.

Ad ogni modo, non sarà questo che determinerà la decisione ABF, che come detto fino alla nausea è determinata dall'introduzione di un onere non precedentemente previsto.
 
Ultima modifica:
widiba è obbligata a collaborare con l'abf e in caso di parere avverso deve pagare i 20 + i 200 euro della pratica perché altrimenti andrebbe in contenzioso non con te ma direttamente con ABF e Banca d'Italia.
Non è invece obbligata a rispettare il contenuto della sentenza in quanto di per sé non ha valore legale (e quindi in questo caso dovresti fare tu causa civile, non l'abf/banca d'italia). Sulla stessa questione puoi ricorrere soltanto una volta, così come nella giustizia ordinaria. Se nn ti rimborsa i 20 euro allora devi rivolgerti al giudice di pace.
Non mi risulta che sia così, come nel link che ho menzionato nel post precedente se l'intermediario non paga il collegio, non rimborsa il cliente, o dà seguito solo parzialmente alle richieste della decisione risulta inadempiente. Non c'è nessun obbligo e non si apre nessun contenzioso con Banca d'Italia.

Per quanto riguarda la tua controdeduzione: widiba non ha aumentato il canone, quindi è perfettamente inutile che spingi in quella direzione dato che l'abf ha già dichiarato che l'errore di widiba sta nell'aver aumentato una voce di spesa da zero a un determinato importo (nello specifico, le spese di liquidazione trimestrali). :bye:
Widiba non ha aumentato il canone ma le spese fisse perciò la differenza è solo formale. Che poi come già chiarito più volte la decisione ABF verterà quasi sicuramente ed esclusivamente sul discorso dello ius variandi questo non impedisce al ricorrente, se lo ritiene utile e in ogni caso per completezza, di introdurre anche altri ragionamenti o motivi a supporto del proprio ricorso. Anzi, personalmente suggerisco di introdurre più argomenti possibili a sostegno delle proprie ragioni (come, ad esempio, anche quella del mancato giustificato motivo), che non solo quella principale dello ius variandi. Sta poi all'ABF valutarle tutte o, come già riscontrato, basarsi solo su quella dello ius variandi.
 
Ultima modifica:
Risposta a replica alle controdeduzioni del ricorso ABF

Aggiornamento del mio ricorso. Rendo partecipe FOL.

Oggi ho ricevuto le controrepliche di Widiba alle mie repliche alle controdeduzioni ricevute una quindicina di giorni fa....
Per meglio chiarire: una volta fatto il ricorso nel sito ABF Widiba, dopo due mesi e mezzo (ma c'era Agosto che non vale per il calcolo dei tempi) ha risposto con delle controdeduzioni (che potete trovare qualche msg indietro), io ho fatto la mia replica qualche giorno dopo e ora Widiba ha nuovamente risposto con la sua controreplica che riporto sotto.

Il procedimento è ora finalmente passato in istruttoria e dovrebbe esserci risposta entro 90 giorni ma c'è il Natale di mezzo quindi forse per fine Gennaio 2023 si avrà il verdetto.



Oggetto: RICORSO ABF XXXX sig. XXXXXXXX /BANCA WIDIBA
S.p.A. (Ricorso web con identificativo XXXXX)- Repliche BANCA WIDIBA
Illustrissimo Organismo,
Banca Widiba S.p.a. (in seguito anche “Widiba”) in relazione alle repliche svolte dal sig. XXXXX
alle proprie controdeduzioni (le “Controdeduzioni”) in merito al ricorso dallo stesso proposto (le
“Repliche”), espone quanto segue, fermo, ribadito e richiamato quanto già eccepito e dedotto nelle
Controdeduzioni.
1. Le affermazioni svolte nelle Repliche circa il fatto che Widiba con la “Proposta di Modifica
Unilaterale del Contratto” effettuata ai sensi dell’art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993,
n.385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni” del
14/05/2021 (la “Manovra”), avrebbe di fatto introdotto un canone, così ponendo in essere uno
“stratagemma” per “rispettare le condizioni di canone gratuito pubblicizzate”, sono irrilevanti e,
comunque, infondate e smentite documentalmente.
In punto di irrilevanza, si ribadisce come eventuali ed inesistenti “stratagemmi” pubblicitari di Widiba
non rientrino nelle materie di competenza di codesto Ill.mo Organismo e, comunque, debbano
escludersi alla luce della conclusione del procedimento innanzi all’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (“AGCM”) avviato nei confronti di Widiba stessa (cfr. all.2, prodotto con le
Controdeduzioni) e dei relativi impegni da questa assunti (ottemperati anche nei confronti del sig.
XXXXXXX; cfr. all.3, prodotto con le Controdeduzioni)
In punto di infondatezza, vale ribadire che Widiba con la Manovra ha, legittimamente, modificato
esclusivamente la valorizzazione delle spese mensili di liquidazione del conto corrente
pacchetto/profilo “SMART”, già indicate/previste nel contratto sottoscritto dal Ricorrente, con
valorizzazione “a zero” (cfr. all.1 Controdeduzioni; par. C1 “Documento di sintesi- condizioni
economiche del servizio di conto corrente”, pag.8 e ss.; ), non introducendo alcun “canone”. Al
riguardo è sufficiente esaminare la comunicazione relativa alla Manovra prodotta dal Ricorrente con
il Ricorso (cfr. allegato “Comunicazione Repricing”), nella quale in relazione al conto corrente
pacchetto “SMART” non si parla affatto dell’introduzione di un canone, il quale resta paria zero; in
tale comunicazione infatti:
a) in relazione al “Pacchetto Smart” si informa il cliente che l’“incremento [solo] delle spese fisse di
liquidazione per il conto Smart è di € 2,50” (enfasi aggiunta) “su base mensile”;
b) l’“incremento del canone” è previsto solo per il “conto Premium di 2,33 € e per il conto Top di
2,1 €”;
c) nel prospetto delle condizioni riferito al “Pacchetto Smart” (il primo), nella colonna “condizioni
sino al 14 luglio” il canone è a 0,00 €, come anche nella colonna “Nuove condizioni dal 15 luglio”
che parimenti indica canone 0,00 €;
d) sempre in relazione al “Pacchetto Smart” si comunica “un aumento di 2,5€ mensili di spese di
liquidazione, che nulla ha a che vedere con il canone, tant’è vero che solo in relazione agli altri
“Pacchetti”, quello “Premium” e quello “Top” (cfr. ancora la comunicazione di Widiba del
14/05/2021) c’è stato un aumento del canone e non un aumento delle spese di liquidazione che
sono rimaste a zero.
2. In relazioni alla considerazioni svolte dal Ricorrente nelle Repliche sulla contrarietà della Manovra
all’art. 118 TUB, si richiama quanto diffusamente esposto nelle Controdeduzioni, anche per evitare
inutili ripetizioni. Non senza rilevare come i precedenti richiamati nelle Repliche siano stati resi prima
del provvedimento dell’AGCM (cfr. all.2 alle Controdeduzioni ) e del relativo parere preventivo della
Banca d’Italia (cfr. pag.8, par.IV, provvedimento AGCM), che ha ritenuto nella sostanza legittima la
Manovra, avendo considerato che gli impegni assunti da Widiba “non presentano profili di incoerenza
rispetto a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e servizi
bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”. Laddove è evidente che se la Manovra
fosse stata ritenuta dalla Banca d’Italia contraria alla disciplina “in materia di trasparenza delle
operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, la stessa non
avrebbe reso alla AGCM il parere di cui sopra, ma avrebbe fornito parere contrario al mantenimento
della Manovra.
3. Widiba, quindi, insiste affinché codesto Illustrissimo Organismo dichiarari inammissibile e
comunque non accolga il Ricorso
 
Grazie per la condivisione... ;)

2. In relazioni alla considerazioni svolte dal Ricorrente nelle Repliche sulla contrarietà della Manovra
all’art. 118 TUB, si richiama quanto diffusamente esposto nelle Controdeduzioni, anche per evitare
inutili ripetizioni. Non senza rilevare come i precedenti richiamati nelle Repliche siano stati resi prima
del provvedimento dell’AGCM (cfr. all.2 alle Controdeduzioni ) e del relativo parere preventivo della
Banca d’Italia (cfr. pag.8, par.IV, provvedimento AGCM), che ha ritenuto nella sostanza legittima la
Manovra, avendo considerato che gli impegni assunti da Widiba “non presentano profili di incoerenza
rispetto a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e servizi
bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”. Laddove è evidente che se la Manovra
fosse stata ritenuta dalla Banca d’Italia contraria alla disciplina “in materia di trasparenza delle
operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, la stessa non
avrebbe reso alla AGCM il parere di cui sopra, ma avrebbe fornito parere contrario al mantenimento
della Manovra.

L'unico punto degno di nota mi sembra questo... in pratica pensano che questa volta ABF darà loro ragione in virtù del parere favorevole di Banca d'Italia in relazione al procedimento AGCM. Vediamo se ABF smentirà se stessa o rimarrà coerente... :rolleyes:
 
A loro piace insistere sul parere positivo di Banca Italia scritto sull'esito del procedimento Agcm, ma tu devi insistere a tua volta che tale parere è stato dato sugli impegni proposti da Widiba, atti a superare la pratica commerciale con profili di scorrettezza. Insomma, Banca Italia si esprime sugli impegni, non sulla Pmu.

Riporto sotto lo stralcio inerente:

IV. PARERE DELLA BANCA D’ITALIA.
27. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento riguardano il settore
bancario
, in data 25 maggio 2022, è stato richiesto il parere18 alla Banca d’Italia, ai sensi e per gli
effetti
di cui all’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 6,
lettera a), del Decreto Legislativo n. 21/2014.
28. Con parere pervenuto in data 22 giugno 202219, la suddetta Autorità ha ritenuto che gli impegni
presentati da Widiba non presentino profili di incoerenza con la propria normativa in materia di
trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti e delle operazioni e servizi bancari,
e ha rilevato che non sussistano motivi ostativi all’accettazione degli stessi da parte dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione alle proprie competenze.

---
Per me è chiaro! Il soggetto sono gli Impegni, non la manovra Pmu che non è trattata in questo procedimento, il quale riguarda esclusivamente le pratiche commerciali con profili di scorrettezza.
 
Ultima modifica:
ciao a tutti. Ho le spese fisse di liquidazione trimestrale a 7,5€. Non mi è chiaro se posso fare qualcosa per azzerarle (oltre ad eventuale ricorso che andava fatto prima se nn sbaglio) o devo chiudere il conto ?
 
Ultima modifica:
Widiba non ha aumentato il canone ma le spese fisse perciò la differenza è solo formale. Che poi come già chiarito più volte la decisione ABF verterà quasi sicuramente ed esclusivamente sul discorso dello ius variandi questo non impedisce al ricorrente, se lo ritiene utile e in ogni caso per completezza, di introdurre anche altri ragionamenti o motivi a supporto del proprio ricorso. Anzi, personalmente suggerisco di introdurre più argomenti possibili a sostegno delle proprie ragioni (come, ad esempio, anche quella del mancato giustificato motivo), che non solo quella principale dello ius variandi. Sta poi all'ABF valutarle tutte o, come già riscontrato, basarsi solo su quella dello ius variandi.
Scusami Checklist, cosa intendi per giustificato motivo, non ricordo con esattezza questo punto. Potresti cortesemente rinfrescarmi la memoria? Grazie
 
A loro piace insistere sul parere positivo di Banca Italia scritto sull'esito del procedimento Agcm, ma tu devi insistere a tua volta che tale parere è stato dato sugli impegni proposti da Widiba, atti a superare la pratica commerciale con profili di scorrettezza. Insomma, Banca Italia si esprime sugli impegni, non sulla Pmu.

Riporto sotto lo stralcio inerente:

IV. PARERE DELLA BANCA D’ITALIA.
27. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento riguardano il settore
bancario
, in data 25 maggio 2022, è stato richiesto il parere18 alla Banca d’Italia, ai sensi e per gli
effetti
di cui all’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 6,
lettera a), del Decreto Legislativo n. 21/2014.
28. Con parere pervenuto in data 22 giugno 202219, la suddetta Autorità ha ritenuto che gli impegni
presentati da Widiba non presentino profili di incoerenza con la propria normativa in materia di
trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti e delle operazioni e servizi bancari,
e ha rilevato che non sussistano motivi ostativi all’accettazione degli stessi da parte dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione alle proprie competenze.

---
Per me è chiaro! Il soggetto sono gli Impegni, non la Pmu.

Ho appena fatto ricorso a ABF, probabilmente nel momento peggiore, ma queste Sono utili indicazioni da indicare nelle controdeduzioni.

Metterei possibili controdeduzioni in prima pagina perché tra qualche mese possono tornare utili a tutti quelli che in questi giorni hanno fatto ricorso al ABF visto che widiba risponderà a tutti più o meno nella stessa maniera
 
Anche io ho ricevuto quanto segue, tutto in avvocatese, ho capito solo che non ho allegato il reclamo (non è un problema integrarlo).

"Oggetto: RICORSO ABF N° 1118471 DEL 20/07/2022 del sig. ChiVivràVedrà nei confronti di
BANCA WIDIBA S.p.A. (Ricorso web con identificativo ABF202238663163)
Illustrissimo Organismo,
in merito al ricorso, ricevuto in data 21/07/2022, proposto dal sig. ChiVivràVedrà (in seguito
anche il “Ricorso”), Banca Widiba S.p.a. (in seguito anche “Widiba”) espone quanto segue.
1. Le ragioni del Ricorso
Per quello che è dato comprendere, il sig. ChiVivràVedrà (in seguito il “Ricorrente”) avrebbe proposto
un reclamo il 13/10/2021, ancora non accolto, a Widiba su una proposta di modifica unilaterale
del contratto di conto corrente ricevuta il 14/05/2021. Il Ricorrente chiede dunque di “mantenere
a livello di pacchetto base (SMART), le condizioni di gratuità”.
2. Inammissibilità del Ricorso
Il Ricorso è all’evidenza connotato da completa vaghezza e genericità laddove “ogni domanda
giudiziale postula un’affermazione univoca, un vanto determinato, una pretesa insoddisfatta
rispetto ai quali sia resa possibile al Collegio la verifica di fondatezza su base documentale al quale
è chiamato dalla normativa applicabile” (cfr. ABF - Collegio di Napoli, decisioni nn. 2950/2017 e
4135/2014; Collegio di Roma, decisioni nn. 2358/2014 e 758/2015; Collegio di Milano, decisioni
nn. 4777/2015, 1894/2013, 644/2010 e 385/2011). Il Ricorrente, invero, a supporto della sua
richiesta di “mantenere a livello di pacchetto base (SMART), le condizioni di gratuità” non svolge
alcuna argomentazione né produce alcun documento, tantomeno il reclamo che avrebbe presentato a Widiba, o la “proposta di modifica unilaterale del contratto” che avrebbe ricevuto il
14/05/2021. Non senza richiamare i principi da tempo affermati dal Collegio di Coordinamento
dell’ABF (decisione n. 10929/2016), secondo i quali fermo restando che “il ricorrente è tenuto a
formulare una domanda che sia articolata nel petitum (il provvedimento o il bene della vita
richiesto) e nella causa petendi (la situazione giuridica giustificatrice della domanda) e a produrre
la documentazione dimostrativa”, non di meno, “l’arbitro ha il potere – dovere di interpretare la
domanda, nel senso di enucleare tutte le possibili implicazioni che vi sono contenute. Tale attività
si rivela tanto più opportuna in una procedura che non prevede l’assistenza professionale … Ma si
tratta di un potere–dovere che non può esorbitare dai limiti dell’interpretazione (cioè della
decrittazione della volontà del ricorrente) per estendersi ad una interpretazione “integrativa” o
“additiva”, nel senso di esaminare situazioni di fatto non ricavabili dal tenore della domanda”, né
provate.
Nella specie, invero, stante il tenore del Ricorso, l’Ill.mo Collegio dovrebbe spingersi del tutto al
di fuori dei suoi poteri/doveri, come sopra enunciati, svolgendo funzioni vicarie degli oneri di
allegazione e probatori incombenti esclusivamente sul Ricorrente.
Fermo l’ulteriore rilievo che il Ricorrente non ha nemmeno prodotto il reclamo che afferma avere
inoltrato a Widiba, con ulteriore motivo di inammissibilità del Ricorso. Il reclamo
all’intermediario, infatti, costituisce condizione di procedibilità del presente procedimento e
deve avere lo stesso oggetto del ricorso, con la conseguenza che il difetto di tali presupposti (che
devono essere dimostrati dal ricorrente) comporta la manifesta inammissibilità del ricorso a
codesto Ill.mo Organismo, che può essere dichiarata anche d’ufficio.
Si chiede, dunque, che il Ricorso venga dichiarato inammissibile.
3. In subordine, infondatezza del Ricorso
In via del tutto subordinata all’eccezione di inammissibilità del Ricorso sopra svolta, senza
accettare il contraddittorio su questioni nemmeno poste all’attenzione di codesto Ill.mo
Organismo, né inversione dell’onere probatorio, Widiba espone quanto segue solo per tuziorismo
difensivo e nella denegata e non creduta ipotesi che il Ricorso non venga dichiarata inammissibile.
3.1. Con la “Proposta di Modifica Unilaterale del Contratto” effettuata ai sensi dell’art.118 del
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) e successive modificazioni” del 14/05/2021 (inviata in pari data anche al Ricorrente;
all.1, in seguito la “Manovra”), Widiba ha modificato la valorizzazione delle spese mensili di
liquidazione del conto corrente pacchetto/profilo “SMART” (scelto dal sig. ChiVivràVedrà), elemento
già indicato nel contratto di conto corrente sottoscritto dal Ricorrente, con valorizzazione “a
zero” (il contratto di conto corrente è l’unico documento prodotto dal sig. ChiVivràVedrà; cfr. par. C1
“Documento di sintesi- condizioni economiche del servizio di conto corrente”, pag.8 e ss.).
La Manovra può dunque ritenersi legittima, sotto ogni profilo, compreso l’art.118 del Decreto
Legislativo 1/09/1993 n.385 (“TUB”), come di recente confermato dalla Banca d’Italia nell’ambito del procedimento innanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui si dirà sub
3.2. che segue.
3.2. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha avviato il 10/12/2021 nei
confronti di Widiba un procedimento istruttorio al fine di verificare la possibile violazione degli
artt. 20, 21, 22, 24 e 25 lett. d) del Codice del Consumo, in relazione alla pubblicizzazione del
conto corrente pacchetto/profilo “SMART” con il claim “gratuito per sempre” nel periodo
ricompreso tra l’11 febbraio 2015 e il 19 aprile 2016. Tale procedimento si è concluso con
provvedimento assunto all’adunanza dell’AGCM del 12/07/2022 (all.2), senza alcuna sanzione
per Widiba, ritenendo gli impegni da questa assunti idonei a sanare “i profili di possibile
illegittimità” (enfasi aggiunta) del citato claim “gratuito per sempre”. Tali impegni, in sintesi
(facendo rinvio al provvedimento dell’AGCM sub all.2) e per quanto qui rileva:
a) prevedono, fra l’altro, il mantenimento della Manovra negli stessi termini di cui alla citata
comunicazione del 14/05/2021 di Widiba (cfr. all.1), assegnando ai clienti che hanno sottoscritto
un conto corrente pacchetto “SMART” nel citato periodo tra l’11/02/2015 e il 19/04/2016, come
il Ricorrente, un termine di recesso ex art. 118 TUB decorrente dalla nuova comunicazione di
Widiba della Manovra medesima (all.3), onde eliminare qualsiasi dubbio che la loro scelta sia
stata influenzata dal claim “gratuito per sempre”, oltre al rimborso delle “spese di liquidazione
trimestrali” medio tempore addebitate;
b) sono stati oggetto del parere preventivo reso dalla Banca d’Italia all’AGCM (cfr. pag.8, par.IV,
provvedimento sub all.2) , parere che ha ritenuto che gli impegni sub a) che precede “non
presentano profili di incoerenza rispetto a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni in materia
di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e
clienti” (enfasi aggiunta), affermazione che all’evidenza non sarebbe stata resa ove la Manovra,
mantenuta da Widiba, avesse presentato un qualche profilo di contrarietà “in materia di
trasparenza delle operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e
clienti”, ossia con la materia di competenza dell’Istituto di Vigilanza e di codesto Ill.mo Organismo
che, di conseguenza, non potrà che respingere il Ricorso.
Laddove è evidente che se la Manovra fosse stata ritenuta dalla Banca d’Italia contraria alla
disciplina “in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti”, la stessa non avrebbe reso alla AGCM il parere riportato sub b) che
precede, ma avrebbe fornito parere contrario al mantenimento della Manovra.
Quindi al sig. ChiVivràVedrà, avendo aperto il conto corrente pacchetto/profilo “SMART” il
24/03/2015, Widiba ha provveduto ad inviare la comunicazione indicata sub a) che precede (cfr.
all.3) ed a rimborsare integralmente le “spese di liquidazione trimestrali” medio tempore
addebitate in ragione della Manovra.
3.3. Widiba rileva, infine, che la Manovra è legittima anche per i seguenti motivi.
E’ pacifico e documentalmente dimostrato che le spese mensili di liquidazione del conto corrente
pacchetto/profilo “SMART” costituivano un elemento già indicato nel relativo contratto
sottoscritto del sig. ChiVivràVedrà, con valorizzazione “a zero” (cfr. all.1, par. C1 “Documento di
sintesi- condizioni economiche del servizio di conto corrente”, pag.8 e ss.), mentre la facoltà di
modifica unilaterale del contratto è prevista all’art. 14 delle “Norme generali applicabili al
rapporto banca-cliente” (cfr. all.2, pag.40), il quale richiama e riproduce le previsioni di cui all’art.
118 T.U.B.
Ne consegue che non è stata introdotta alcuna nuova clausola, o nuova voce di spesa o di costo,
in quanto le spese mensili di liquidazione del conto corrente pacchetto/profilo “SMART” erano
già indicate e previste nel contratto sottoscritto dal sig. ChiVivràVedrà. Widiba, quindi, ha esercitato
legittimamente lo jus variandi di cui all’art.118 T.U.B., in quanto relativo ad una
condizione/pattuizione contrattuale già prevista nel contratto di conto corrente sottoscritto dal
sig. ChiVivràVedrà, laddove lo zero rientra pacificamente tra i simboli numerici rappresentativi di un
“valore”, di una “misura”, di una “cifra” (si pensi, ad esempio, alla temperatura che può essere
indicata come pari a zero, dato che, evidentemente, non indica l’assenza di una temperatura, che
invece esiste ed è, appunto, pari a zero).
Sarebbe, quindi, decisamente errato, sia in fatto, sia in diritto, riconnettere all’indicazione di un
costo “a zero” nell’àmbito di un contratto, la volontà delle parti di rinunciare definitivamente ad
una diversa valorizzazione di quella determinata prestazione oggetto (tra le altre) dell’accordo
negoziale, riconnettendo (arbitrariamente) a tale valorizzazione la mancanza di qualsiasi facoltà
di modifica. Dal momento in cui, infatti, la voce delle spese mensili di liquidazione del conto
corrente è comunque indicata e valorizzata nel contratto, come nella specie, essa rappresenta ad
ogni effetto una vera e propria “condizione contrattuale”, rilevante ex art. 118 T.U.B., con la
conseguenza che la stessa ben potrà essere modificata utilizzando il meccanismo previsto da tale
norma, senza integrare la diversa fattispecie di introduzione di clausole di costo “nuove” (si
stenta, anche sotto un profilo logico, a comprendere come si possa sostenere che sia stata
introdotta una nuova clausola o una nuova condizione in un contratto, quando tale clausola e/o
condizione è già presente nel contratto stesso).
Non senza aggiungere, come rilevato, che nel contratto firmato dal sig. ChiVivràVedrà la facoltà di
modifica unilaterale delle condizioni è espressamente prevista dall’art. 14 delle “Norme generali
applicabili al rapporto banca-cliente”, mentre non è riportato da nessuna parte che le spese
mensili di liquidazione del conto corrente non possano essere mai modificate (o debbano restare
a “zero”); anche sotto questo profilo, dunque, non si comprende sulla base di cosa possa
sostenersi che Widiba non avesse diritto di modificare la valorizzazione di tali spese.
Del resto l’art.118 T.U.B. stabilisce che possono essere oggetto di modifica unilaterale “i tassi, i
prezzi e le altre condizioni previste dal contratto” (enfasi aggiunta), prevedendo esclusivamente
che tali condizioni, per essere variate, devono essere “previste”, quindi a prescindere da come
sono ab origine valorizzate, l’importante è che siano già presenti nel contratto. Il tenore della
norma in esame, dunque, non lascia spazi interpretativi diversi a meno di non volerne stravolgere
completamente la ratio, con il rischio di ingenerare nel sistema “un corto circuito” interpretativo,
tuttavia all’evidenza privo di fondamento fattuale e normativo.
In sintesi, non sono stati aggiunti “nuovi costi” in quanto non previsti nel contratto, ma è stato
diversamente valorizzato (rectius modificato) un costo già previsto, con il che sono stati rispettati
anche i principi dettati sul tema da codesto Ill.mo Organismo. Infatti la pronuncia del Collegio di
Coordinamento n. 26498/2018 fa riferimento a “nuovi costi” che “non si pongono come mera
modifica di oneri già previsti dal contratto”, laddove – scusandoci della ripetizione – l’onere de
quo era pacificamente previsto nel contratto di conto corrente firmato dal Ricorrente, ed è stato
modificato solo nella sua valorizzazione.
Non senza aggiungere che codesto Ill.mo Organismo (cfr. decisioni ABF Napoli 27/07/2020
n.13027, ABF Torino 22/01/2020 n.945, ABF Napoli 10/09/2020 n. 15737, ABF Napoli 2/02/2022
n. 2052), nel pronunciarsi in merito a condizioni contrattuali modificate ex art. 118 T.U.B. -
mediante l’innalzamento unilaterale di un costo indicato a “zero” ad un valore positivo -, non si
è mai posto il problema della riconducibilità, o meno, di tale innalzamento alla fattispecie di cui
all’art. 118 T.U.B., né ha ravvisato la violazione di tale norma; con ciò riconoscendo, sebbene
implicitamente, che siffatto genere di modifica integra modifica di condizione contrattuale già
esistente e non invece introduzione di condizione contrattuale nuova.
Anche il Tribunale di Milano, sez. VI civ., con la sentenza del 18/04/2019 n.3970 ha affermato
che: “In tema di contratto di conto corrente bancario, sono infondate le doglianze dell'attore in
merito ad alcune variazioni introdotte unilateralmente dalla banca con le comunicazioni ex art.
118 TUB, aventi ad oggetto lo spread e il parametro di indicizzazione del tasso debitore, qualora
le condizioni indicate non abbiano comportato l'introduzione di nuovi oneri, ma variazioni della
misura del tasso debitore e quindi potevano legittimamente essere comunicate ai sensi dell'art.
118 TUB” (enfasi aggiunta).
Un ultima considerazione. A seguire l’assunto secondo il quale una spesa prevista in un contratto
di conto corrente non può essere oggetto di jus variandi ex art. 118 T.U.B. solo perché valorizzata
“a zero”, si giungerebbe all’assurda conclusione di poterla modificare se questa fosse stata invece
valorizzata a 0,00001, il che tuttavia non sembra esattamente un ragionamento lineare e fondato
logicamente, ancor prima che dal punto di vista normativo.
4. Conclusioni
Si chiede, pertanto, a codesto Illustrissimo Collegio di dichiarare inammissibile il Ricorso, in
subordine di respingerlo.
Si ringrazia e si inviano distinti saluti."
Ho 25 giorni per rispondere, ma che rispondo?!
 
Ultima modifica:
Scusami Checklist, cosa intendi per giustificato motivo, non ricordo con esattezza questo punto. Potresti cortesemente rinfrescarmi la memoria? Grazie

Intendo quello per la pmu, la legge impone che ci sia un giustificato motivo per introdurla.
Oltre alla mancata correttezza per lo ius variandi e alla pubblicità ingannevole ci sarebbe, a mio e di altri avviso, il mancato giustificato motivo (ovviamente, per la banca invece c'è) come ulteriore causa di illegittimità. Fino ad ora però l'ABF non si è espresso in merito, dato che l'introduzione dell'onere non previsto era già sufficiente per rendere il comportamento dell'intermediario scorretto.
Come detto in precedenza, comunque, è fortemente consigliabile che tutte le ragioni invocate nel ricorso siano state precedentemente espresse nel reclamo.


P.S. nella prima pagina della comunicazione del 14 maggio 2021 è scritto il loro "giustificato motivo" per l'introduzione del canone, da cui riporto:
I due fattori che maggiormente hanno influito sono:
a) la riduzione dei tassi d’interesse di mercato in un quadro di perdurante debolezza dell’economia (specie a livello europeo)
b) gli oneri incrementali connessi alla normativa in tema di tutela dei depositanti

.......

Tale situazione sopravvenuta e non prevedibile nelle forme in cui si è realizzata, ha inciso negativamente sull'equilibrio economico
sottostante alle condizioni contrattualizzate con la clientela per il servizio di conto corrente; Tale variazione perdurante costituisce
giustificato motivo per la modifica unilaterale del contratto di conto corrente da parte della Banca ai sensi dell'Art. 118 del D. Lgs. n.
385 del 1993 (Testo Unico Bancario).



Mi preme poi fare un'osservazione sul trafiletto in ultima pagina:
Infine la Banca verificherà annualmente fino al 31/12/2026 l’andamento dell’Euribor a 1 mese e qualora rilevasse che il giustificato motivo collegato al tasso Euribor a 1 mese su cui si fonda la presente proposta sia venuto meno, ovvero, che la media mensile del ridetto tasso risulta strutturalmente superiore al valore rilevato a gennaio 2019 e a condizione che su tali valori rimanga per almeno 12 mesi consecutivi, si procederà, a favore della clientela, al ripristino delle condizioni variate in funzione della riduzione dell’Euribor a 1 mese. Tale eventuale miglioramento sarà indicato nell’ambito delle comunicazioni periodiche alla clientela.

Io, da malfidato quale sono, su quest'ultima parte avrei qualche dubbio. L'esperienza mi ha insegnato che spesso quando c'è da prendere si mostrano i presunti motivi, quando invece si tratta di ridare, beh, tutto tace (e si continua a prendere). Vorrei proprio vedere, pertanto, se in tal caso la banca renderebbe noto al cliente le condizioni nuovamente favorevoli e ripristinerebbe le condizioni gratuite.
E aggiungo, da ignorante, che data l'attuale situazione con tassi in aumento in ogni dove, mi par di capire che la direzione del vento sia ora a favore del cliente.
 
Ultima modifica:
@ChiVivràVedrà

1. Se hai seguito qualche volta il thread e hai letto il primo post, dovresti sapere che la documentazione in un ricorso va sempre allegata. In particolare si è sempre fatto riferimento a: contratto, pmu, testo pec di reclamo. Mi pare normale che se non lo fai la banca sfrutta queste tue lacune a suo favore. Comunque penso che tu potrai integrare tutti i documenti mancanti (probabilmente te lo richiederà l'ABF stesso).

2. Cortesemente, per il futuro cerchiamo di usare il tag "quote" per riportare i testi. Consiglio esteso anche ad altri utenti per future risposte della banca da riportare.

3. Hai dimenticato di rimuovere il tuo nome e cognome nel testo, ti consiglio per privacy di modificare il testo rendendoti anonimo. Siamo su un forum pubblico.
 
Intendo quello per la pmu, la legge impone che ci sia un giustificato motivo per introdurla.
Oltre alla mancata correttezza per lo ius variandi e alla pubblicità ingannevole ci sarebbe, a mio e di altri avviso, il mancato giustificato motivo (ovviamente, per la banca invece c'è) come ulteriore causa di illegittimità. Fino ad ora però l'ABF non si è espresso in merito, dato che l'introduzione dell'onere non previsto era già sufficiente per rendere il comportamento dell'intermediario scorretto.
Scusami, pero' quello che e' riportato nella PMU della banca dell'anno scorso e cioe':
"I due fattori che maggiormente hanno influito sono:
a) la riduzione dei tassi d’interesse di mercato in un quadro di perdurante debolezza dell’economia (specie a livello europeo)
b) gli oneri incrementali connessi alla normativa in tema di tutela dei depositanti "

A mio avviso "potrebbe" bastare come valido motivo agli occhi di un terzo. E' ovvio che poi sono due motivi futili e troppo generici da dimostrare, pero' il motivo la banca lo ha descritto, erro?

Come detto in precedenza, comunque, è fortemente consigliabile che tutte le ragioni invocate nel ricorso siano state precedentemente espresse nel reclamo.
Io nel mio vecchio ricorso feci un copia e incolla del reclamo mandato a Widiba perche' lo strutturai proprio in modo che potesse andar bene per entrambi. Pero' cosi' facendo si scoprirebbero tutte le nostre carte e dove realmente stiamo andando a difenderci. Sarebbe meglio mettere nel reclamo i temi principali ma generici e poi nella stesura del ricorso snocciolare un pochino (non tutto) tali temi, in modo da poter avere altro materiale per le controdeduzioni.

Io, da malfidato quale sono, su quest'ultima parte avrei qualche dubbio. L'esperienza mi ha insegnato che spesso quando c'è da prendere si mostrano i presunti motivi, quando invece si tratta di ridare, beh, tutto tace (e si continua a prendere). Vorrei proprio vedere, pertanto, se in tal caso la banca renderebbe noto al cliente le condizioni nuovamente favorevoli e ripristinerebbe le condizioni gratuite.
E aggiungo, da ignorante, che data l'attuale situazione con tassi in aumento in ogni dove, mi par di capire che la direzione del vento sia ora a favore del cliente.
Si potrebbe chiedere ad ABF che venga fornita tale informazione dalla banca al cliente mensilmente ed in caso di tasso favorevole, applicare cio' che ha scritto la banca (ritornare alle condizioni precedenti di gratuita')...Ma a questo punto si avrebbe:
1) che la banca e' legittimata ad introdurre le spese di liquidazione e potrebbe variare le condizioni a cui sono legate (indice) e quindi farci pagare il CC
2) qualora questo indice sia molto favorevole per la banca, che fa la banca poi ci paghrebbe per tenere aperto il conto??? :D
 
Scusami, pero' quello che e' riportato nella PMU della banca dell'anno scorso e cioe':
"I due fattori che maggiormente hanno influito sono:
a) la riduzione dei tassi d’interesse di mercato in un quadro di perdurante debolezza dell’economia (specie a livello europeo)
b) gli oneri incrementali connessi alla normativa in tema di tutela dei depositanti "

A mio avviso "potrebbe" bastare come valido motivo agli occhi di un terzo. E' ovvio che poi sono due motivi futili e troppo generici da dimostrare, pero' il motivo la banca lo ha descritto, erro?

È evidente che il giustificato motivo la banca doveva menzionarlo ed esplicitarlo il più possibile, così come è evidente che qualche fondatezza ce l'avrà anche, ma appare un po' incoerente. L'incoerenza consisterebbe, almeno per il punto b), nella contrapposizione con la condizione di azzeramento. Se infatti, come scritto nella pmu, “Banca Widiba si è trovata ad affrontare un incremento via via maggiore del costo di gestione della raccolta del denaro depositato dai propri clienti”, tale condizione dovrebbe impattare su tutti i clienti e a maggior ragione per quelli che hanno più denaro. Questi ultimi, invece, proprio grazie agli alti capitali lo azzerano solo per questo.
Era una questione che avevo spesso sollevato nel precedente capitolo, e mi pare che più di qualcuno concordava con me, come ad esempio qui. Invece qui (parte finale del punto 2.3) si evidenzia un'altra contraddizione sempre all'interno della pmu che si può argomentare nelle risposte. Mi sorprende che proprio tu che sei sempre stato attivo nei due capitoli del thread ti sia dimenticato che se ne fosse già parlato ;)
Chiaro poi che queste sono solo le nostre argomentazioni da opporre, che non è detto siano sicuramente giuste, ma sono fra le nostre carte da giocare e sta poi all'Arbitro decidere chi ha ragione.


Io nel mio vecchio ricorso feci un copia e incolla del reclamo mandato a Widiba perche' lo strutturai proprio in modo che potesse andar bene per entrambi. Pero' cosi' facendo si scoprirebbero tutte le nostre carte e dove realmente stiamo andando a difenderci. Sarebbe meglio mettere nel reclamo i temi principali ma generici e poi nella stesura del ricorso snocciolare un pochino (non tutto) tali temi, in modo da poter avere altro materiale per le controdeduzioni.
Certo, nessuno ti vieta di essere più sintetico nel reclamo e più discorsivo nel ricorso, proprio per controbattere le prevedibili contestazioni della banca, però tutte le questioni inserite quanto meno nel primo testo del ricorso devono essere presenti anche nel reclamo.

Si potrebbe chiedere ad ABF che venga fornita tale informazione dalla banca al cliente mensilmente ed in caso di tasso favorevole, applicare cio' che ha scritto la banca (ritornare alle condizioni precedenti di gratuita')...Ma a questo punto si avrebbe:
1) che la banca e' legittimata ad introdurre le spese di liquidazione e potrebbe variare le condizioni a cui sono legate (indice) e quindi farci pagare il CC
2) qualora questo indice sia molto favorevole per la banca, che fa la banca poi ci paghrebbe per tenere aperto il conto??? :D
A volte sei più "attorcigliato" di un fegatino :D
 
Ultima modifica:
A loro piace insistere sul parere positivo di Banca Italia scritto sull'esito del procedimento Agcm, ma tu devi insistere a tua volta che tale parere è stato dato sugli impegni proposti da Widiba, atti a superare la pratica commerciale con profili di scorrettezza. Insomma, Banca Italia si esprime sugli impegni, non sulla Pmu.

il bello è che l'abf praticamente "è" banca d'italia (3/5 dei membri dei collegi sono nominati da banca d'italia, uno dall'associazione delle banche e uno dall'associazione dei consumatori) :D :bye:
 
Stato
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