"Oggetto: RICORSO ABF N° 1118471 DEL 20/07/2022 del sig. ChiVivràVedrà nei confronti di
BANCA WIDIBA S.p.A. (Ricorso web con identificativo ABF202238663163)
Illustrissimo Organismo,
in merito al ricorso, ricevuto in data 21/07/2022, proposto dal sig. ChiVivràVedrà (in seguito
anche il “Ricorso”), Banca Widiba S.p.a. (in seguito anche “Widiba”) espone quanto segue.
1. Le ragioni del Ricorso
Per quello che è dato comprendere, il sig. ChiVivràVedrà (in seguito il “Ricorrente”) avrebbe proposto
un reclamo il 13/10/2021, ancora non accolto, a Widiba su una proposta di modifica unilaterale
del contratto di conto corrente ricevuta il 14/05/2021. Il Ricorrente chiede dunque di “mantenere
a livello di pacchetto base (SMART), le condizioni di gratuità”.
2. Inammissibilità del Ricorso
Il Ricorso è all’evidenza connotato da completa vaghezza e genericità laddove “ogni domanda
giudiziale postula un’affermazione univoca, un vanto determinato, una pretesa insoddisfatta
rispetto ai quali sia resa possibile al Collegio la verifica di fondatezza su base documentale al quale
è chiamato dalla normativa applicabile” (cfr. ABF - Collegio di Napoli, decisioni nn. 2950/2017 e
4135/2014; Collegio di Roma, decisioni nn. 2358/2014 e 758/2015; Collegio di Milano, decisioni
nn. 4777/2015, 1894/2013, 644/2010 e 385/2011). Il Ricorrente, invero, a supporto della sua
richiesta di “mantenere a livello di pacchetto base (SMART), le condizioni di gratuità” non svolge
alcuna argomentazione né produce alcun documento, tantomeno il reclamo che avrebbe presentato a Widiba, o la “proposta di modifica unilaterale del contratto” che avrebbe ricevuto il
14/05/2021. Non senza richiamare i principi da tempo affermati dal Collegio di Coordinamento
dell’ABF (decisione n. 10929/2016), secondo i quali fermo restando che “il ricorrente è tenuto a
formulare una domanda che sia articolata nel petitum (il provvedimento o il bene della vita
richiesto) e nella causa petendi (la situazione giuridica giustificatrice della domanda) e a produrre
la documentazione dimostrativa”, non di meno, “l’arbitro ha il potere – dovere di interpretare la
domanda, nel senso di enucleare tutte le possibili implicazioni che vi sono contenute. Tale attività
si rivela tanto più opportuna in una procedura che non prevede l’assistenza professionale … Ma si
tratta di un potere–dovere che non può esorbitare dai limiti dell’interpretazione (cioè della
decrittazione della volontà del ricorrente) per estendersi ad una interpretazione “integrativa” o
“additiva”, nel senso di esaminare situazioni di fatto non ricavabili dal tenore della domanda”, né
provate.
Nella specie, invero, stante il tenore del Ricorso, l’Ill.mo Collegio dovrebbe spingersi del tutto al
di fuori dei suoi poteri/doveri, come sopra enunciati, svolgendo funzioni vicarie degli oneri di
allegazione e probatori incombenti esclusivamente sul Ricorrente.
Fermo l’ulteriore rilievo che il Ricorrente non ha nemmeno prodotto il reclamo che afferma avere
inoltrato a Widiba, con ulteriore motivo di inammissibilità del Ricorso. Il reclamo
all’intermediario, infatti, costituisce condizione di procedibilità del presente procedimento e
deve avere lo stesso oggetto del ricorso, con la conseguenza che il difetto di tali presupposti (che
devono essere dimostrati dal ricorrente) comporta la manifesta inammissibilità del ricorso a
codesto Ill.mo Organismo, che può essere dichiarata anche d’ufficio.
Si chiede, dunque, che il Ricorso venga dichiarato inammissibile.
3. In subordine, infondatezza del Ricorso
In via del tutto subordinata all’eccezione di inammissibilità del Ricorso sopra svolta, senza
accettare il contraddittorio su questioni nemmeno poste all’attenzione di codesto Ill.mo
Organismo, né inversione dell’onere probatorio, Widiba espone quanto segue solo per tuziorismo
difensivo e nella denegata e non creduta ipotesi che il Ricorso non venga dichiarata inammissibile.
3.1. Con la “Proposta di Modifica Unilaterale del Contratto” effettuata ai sensi dell’art.118 del
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) e successive modificazioni” del 14/05/2021 (inviata in pari data anche al Ricorrente;
all.1, in seguito la “Manovra”), Widiba ha modificato la valorizzazione delle spese mensili di
liquidazione del conto corrente pacchetto/profilo “SMART” (scelto dal sig. ChiVivràVedrà), elemento
già indicato nel contratto di conto corrente sottoscritto dal Ricorrente, con valorizzazione “a
zero” (il contratto di conto corrente è l’unico documento prodotto dal sig. ChiVivràVedrà; cfr. par. C1
“Documento di sintesi- condizioni economiche del servizio di conto corrente”, pag.8 e ss.).
La Manovra può dunque ritenersi legittima, sotto ogni profilo, compreso l’art.118 del Decreto
Legislativo 1/09/1993 n.385 (“TUB”), come di recente confermato dalla Banca d’Italia nell’ambito del procedimento innanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui si dirà sub
3.2. che segue.
3.2. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha avviato il 10/12/2021 nei
confronti di Widiba un procedimento istruttorio al fine di verificare la possibile violazione degli
artt. 20, 21, 22, 24 e 25 lett. d) del Codice del Consumo, in relazione alla pubblicizzazione del
conto corrente pacchetto/profilo “SMART” con il claim “gratuito per sempre” nel periodo
ricompreso tra l’11 febbraio 2015 e il 19 aprile 2016. Tale procedimento si è concluso con
provvedimento assunto all’adunanza dell’AGCM del 12/07/2022 (all.2), senza alcuna sanzione
per Widiba, ritenendo gli impegni da questa assunti idonei a sanare “i profili di possibile
illegittimità” (enfasi aggiunta) del citato claim “gratuito per sempre”. Tali impegni, in sintesi
(facendo rinvio al provvedimento dell’AGCM sub all.2) e per quanto qui rileva:
a) prevedono, fra l’altro, il mantenimento della Manovra negli stessi termini di cui alla citata
comunicazione del 14/05/2021 di Widiba (cfr. all.1), assegnando ai clienti che hanno sottoscritto
un conto corrente pacchetto “SMART” nel citato periodo tra l’11/02/2015 e il 19/04/2016, come
il Ricorrente, un termine di recesso ex art. 118 TUB decorrente dalla nuova comunicazione di
Widiba della Manovra medesima (all.3), onde eliminare qualsiasi dubbio che la loro scelta sia
stata influenzata dal claim “gratuito per sempre”, oltre al rimborso delle “spese di liquidazione
trimestrali” medio tempore addebitate;
b) sono stati oggetto del parere preventivo reso dalla Banca d’Italia all’AGCM (cfr. pag.8, par.IV,
provvedimento sub all.2) , parere che ha ritenuto che gli impegni sub a) che precede “non
presentano profili di incoerenza rispetto a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni in materia
di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e
clienti” (enfasi aggiunta), affermazione che all’evidenza non sarebbe stata resa ove la Manovra,
mantenuta da Widiba, avesse presentato un qualche profilo di contrarietà “in materia di
trasparenza delle operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e
clienti”, ossia con la materia di competenza dell’Istituto di Vigilanza e di codesto Ill.mo Organismo
che, di conseguenza, non potrà che respingere il Ricorso.
Laddove è evidente che se la Manovra fosse stata ritenuta dalla Banca d’Italia contraria alla
disciplina “in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti”, la stessa non avrebbe reso alla AGCM il parere riportato sub b) che
precede, ma avrebbe fornito parere contrario al mantenimento della Manovra.
Quindi al sig. ChiVivràVedrà, avendo aperto il conto corrente pacchetto/profilo “SMART” il
24/03/2015, Widiba ha provveduto ad inviare la comunicazione indicata sub a) che precede (cfr.
all.3) ed a rimborsare integralmente le “spese di liquidazione trimestrali” medio tempore
addebitate in ragione della Manovra.
3.3. Widiba rileva, infine, che la Manovra è legittima anche per i seguenti motivi.
E’ pacifico e documentalmente dimostrato che le spese mensili di liquidazione del conto corrente
pacchetto/profilo “SMART” costituivano un elemento già indicato nel relativo contratto
sottoscritto del sig. ChiVivràVedrà, con valorizzazione “a zero” (cfr. all.1, par. C1 “Documento di
sintesi- condizioni economiche del servizio di conto corrente”, pag.8 e ss.), mentre la facoltà di
modifica unilaterale del contratto è prevista all’art. 14 delle “Norme generali applicabili al
rapporto banca-cliente” (cfr. all.2, pag.40), il quale richiama e riproduce le previsioni di cui all’art.
118 T.U.B.
Ne consegue che non è stata introdotta alcuna nuova clausola, o nuova voce di spesa o di costo,
in quanto le spese mensili di liquidazione del conto corrente pacchetto/profilo “SMART” erano
già indicate e previste nel contratto sottoscritto dal sig. ChiVivràVedrà. Widiba, quindi, ha esercitato
legittimamente lo jus variandi di cui all’art.118 T.U.B., in quanto relativo ad una
condizione/pattuizione contrattuale già prevista nel contratto di conto corrente sottoscritto dal
sig. ChiVivràVedrà, laddove lo zero rientra pacificamente tra i simboli numerici rappresentativi di un
“valore”, di una “misura”, di una “cifra” (si pensi, ad esempio, alla temperatura che può essere
indicata come pari a zero, dato che, evidentemente, non indica l’assenza di una temperatura, che
invece esiste ed è, appunto, pari a zero).
Sarebbe, quindi, decisamente errato, sia in fatto, sia in diritto, riconnettere all’indicazione di un
costo “a zero” nell’àmbito di un contratto, la volontà delle parti di rinunciare definitivamente ad
una diversa valorizzazione di quella determinata prestazione oggetto (tra le altre) dell’accordo
negoziale, riconnettendo (arbitrariamente) a tale valorizzazione la mancanza di qualsiasi facoltà
di modifica. Dal momento in cui, infatti, la voce delle spese mensili di liquidazione del conto
corrente è comunque indicata e valorizzata nel contratto, come nella specie, essa rappresenta ad
ogni effetto una vera e propria “condizione contrattuale”, rilevante ex art. 118 T.U.B., con la
conseguenza che la stessa ben potrà essere modificata utilizzando il meccanismo previsto da tale
norma, senza integrare la diversa fattispecie di introduzione di clausole di costo “nuove” (si
stenta, anche sotto un profilo logico, a comprendere come si possa sostenere che sia stata
introdotta una nuova clausola o una nuova condizione in un contratto, quando tale clausola e/o
condizione è già presente nel contratto stesso).
Non senza aggiungere, come rilevato, che nel contratto firmato dal sig. ChiVivràVedrà la facoltà di
modifica unilaterale delle condizioni è espressamente prevista dall’art. 14 delle “Norme generali
applicabili al rapporto banca-cliente”, mentre non è riportato da nessuna parte che le spese
mensili di liquidazione del conto corrente non possano essere mai modificate (o debbano restare
a “zero”); anche sotto questo profilo, dunque, non si comprende sulla base di cosa possa
sostenersi che Widiba non avesse diritto di modificare la valorizzazione di tali spese.
Del resto l’art.118 T.U.B. stabilisce che possono essere oggetto di modifica unilaterale “i tassi, i
prezzi e le altre condizioni previste dal contratto” (enfasi aggiunta), prevedendo esclusivamente
che tali condizioni, per essere variate, devono essere “previste”, quindi a prescindere da come
sono ab origine valorizzate, l’importante è che siano già presenti nel contratto. Il tenore della
norma in esame, dunque, non lascia spazi interpretativi diversi a meno di non volerne stravolgere
completamente la ratio, con il rischio di ingenerare nel sistema “un corto circuito” interpretativo,
tuttavia all’evidenza privo di fondamento fattuale e normativo.
In sintesi, non sono stati aggiunti “nuovi costi” in quanto non previsti nel contratto, ma è stato
diversamente valorizzato (rectius modificato) un costo già previsto, con il che sono stati rispettati
anche i principi dettati sul tema da codesto Ill.mo Organismo. Infatti la pronuncia del Collegio di
Coordinamento n. 26498/2018 fa riferimento a “nuovi costi” che “non si pongono come mera
modifica di oneri già previsti dal contratto”, laddove – scusandoci della ripetizione – l’onere de
quo era pacificamente previsto nel contratto di conto corrente firmato dal Ricorrente, ed è stato
modificato solo nella sua valorizzazione.
Non senza aggiungere che codesto Ill.mo Organismo (cfr. decisioni ABF Napoli 27/07/2020
n.13027, ABF Torino 22/01/2020 n.945, ABF Napoli 10/09/2020 n. 15737, ABF Napoli 2/02/2022
n. 2052), nel pronunciarsi in merito a condizioni contrattuali modificate ex art. 118 T.U.B. -
mediante l’innalzamento unilaterale di un costo indicato a “zero” ad un valore positivo -, non si
è mai posto il problema della riconducibilità, o meno, di tale innalzamento alla fattispecie di cui
all’art. 118 T.U.B., né ha ravvisato la violazione di tale norma; con ciò riconoscendo, sebbene
implicitamente, che siffatto genere di modifica integra modifica di condizione contrattuale già
esistente e non invece introduzione di condizione contrattuale nuova.
Anche il Tribunale di Milano, sez. VI civ., con la sentenza del 18/04/2019 n.3970 ha affermato
che: “In tema di contratto di conto corrente bancario, sono infondate le doglianze dell'attore in
merito ad alcune variazioni introdotte unilateralmente dalla banca con le comunicazioni ex art.
118 TUB, aventi ad oggetto lo spread e il parametro di indicizzazione del tasso debitore, qualora
le condizioni indicate non abbiano comportato l'introduzione di nuovi oneri, ma variazioni della
misura del tasso debitore e quindi potevano legittimamente essere comunicate ai sensi dell'art.
118 TUB” (enfasi aggiunta).
Un ultima considerazione. A seguire l’assunto secondo il quale una spesa prevista in un contratto
di conto corrente non può essere oggetto di jus variandi ex art. 118 T.U.B. solo perché valorizzata
“a zero”, si giungerebbe all’assurda conclusione di poterla modificare se questa fosse stata invece
valorizzata a 0,00001, il che tuttavia non sembra esattamente un ragionamento lineare e fondato
logicamente, ancor prima che dal punto di vista normativo.
4. Conclusioni
Si chiede, pertanto, a codesto Illustrissimo Collegio di dichiarare inammissibile il Ricorso, in
subordine di respingerlo.
Si ringrazia e si inviano distinti saluti."