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12-04-22, 16:30 #542
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14-04-22, 10:14 #543
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14-04-22, 17:00 #544
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non ho letto proprio tutto il tuo messaggio perchè non faccio in tempo.
ma leggendo qua e la, mi par di capire che hai frainteso il concetto di soglia dei 51k e rotti...
quella soglia, non è da considerarsi legata al reale valore del tuo portafoglio cripto+valute estere... ma alle quantità che possiedi, moltiplicate per i tassi di conversione in euro al PRIMO GENNAIO DELL'ANNO IN ESAME.
praticamente sono tassi fissi e quindi il valore del tuo portafoglio cambia solo quando compri o vendi. non devi monitorare costantemente la variazione legata ai prezzi!
poi ovviamente, se decidi di avere una massa investita superiore ai 51k, per piu di 7 giorni consecutivi, sarai per tutto l'anno costretto a pagare tutte le tasse sulle plus.
poi l'anno dopo penso si resetti tutto. ma di questo non sono sicuro.
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15-04-22, 10:52 #545
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Questa è un'altra cosa, lui stava parlando anche di usare le Cripto da e verso i Broker, le plusvalenze le devi pagare e non è il Capital Gain, ma molto di più, aspetta e vedrai cosa farà l'agenzia delle entrate, augurati di non avere mai niente intestato, ancora non è chiaro il concetto, ancora con la KYC, ancora addirittura qualcuno con i bonifici perché deve usare Mollybet, è meglio scrivere direttamente all'agenzia delle entrate dicendo che si è evasori, almeno c'è uno sconto sulla pena e le multe.
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15-04-22, 14:57 #546
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27-04-22, 13:42 #547
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mi riferivo alla prima parte del messaggio di mryouknowme, dove parla di trading su cripto, non di betting.
da quello che ho capito io la determinazione della giacenza è legata ai tassi al 1 gennaio.
da quello che scrive lui sembra di no, e pure dai link postati qui sopra.
fate chiarezza per favore.
posto questo esempio:
C. I presupposti, il computo e le modalità impositive
Per valutare se la plusvalenza realizzata con la conversione in
euro delle criptovalute (i.e. cessione a pronti) sia fiscalmente
rilevante, occorre dunque – come detto più volte – verificare
che si sia avuto il superamento del limite di giacenza previsto
dall’art. 67, comma 1-ter, TUIR (euro 51’645.69), in conseguenza del quale assumono rilievo tutte le cessioni di valuta
effettuate nel periodo d’imposta. A tal fine, si evidenzia che:
a) il controvalore in euro delle monete virtuali dev’essere
calcolato sulla base del “cambio vigente all’inizio del periodo
di riferimento”, ossia il cambio del 1° gennaio dell’anno nel
quale si verifica la cessione. Come chiarito dall’Agenzia
delle Entrate nella citata risposta ad interpello, “tenuto conto
che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per
il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l’euro all’inizio del
periodo di imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di
cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta
virtuale”;
b) la soglia di giacenza di euro 51’645.69 riguarda i “depositi e
conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente”.
Esempio 1: Verifica del superamento del limite di giacenza di
euro 51’645.69.
Nel mese di gennaio 2017, Tizio ha acquistato per il
tramite della piattaforma statunitense Coinbase 10
bitcoin al tasso di cambio BTC/EUR di 900. A dicembre
dello stesso anno, Tizio ha convertito in euro i 10 bitcoin
al tasso di cambio BTC/EUR di 16’000, realizzando così
una plusvalenza di euro 151’000 (10 x euro 16’000 – 10
x euro 900). Ipotizzando che nel 2017 Tizio non fosse
titolare di altre valute estere (né virtuali, né tradizionali)
immesse in depositi o conti correnti, la suddetta plusvalenza
non sarebbe fiscalmente rilevante, non essendo
stato superato il limite di giacenza previsto dall’art. 67,
comma 1-ter, TUIR come di seguito mostrato: 10 bitcoin
x tasso di cambio BTC/EUR del 1° gennaio 2017 applicato
da Coinbase di 910 = euro 9’100 < euro 51’645.69.
Assumendo, invece, che nel 2017 Tizio fosse titolare
anche di un deposito bancario in franchi svizzeri il cui
controvalore in euro fosse pari a 50’000 (conversione
al tasso di cambio EUR/CHF del 1° gennaio 2017 di
1.0711), il limite della giacenza risulterebbe superato.
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28-04-22, 17:11 #548
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Buonasera, mi intrometto nella discussione.
Dopo numerosi ban da siti che voi tutti conoscerete mi sono deciso anche io a fare il ""grande"" passo per spostarmi al broker.
Ho fatto alcune ricerche online ma i risultati sono discordanti e tutti parlano per sentito dire, nessuno per esperienza.
Da quello che ho capito i vari broker sono tutti 'illegali' in italia, operano tramite licenza del curacao e pur facendo da tramite non è al sicuro chi decide di operare con loro.
Dando ciò per corretto ci sono escamotage che posso usare?
avevo pensato di trasferire la residenza all'estero tipo a malta è possibile fare ciò rimanendo in in italia è possibile ciò?
qualsiasi altro consiglio è ben accetto.. grazie
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28-04-22, 18:54 #549
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mi sono riletto quasi tutta la discussione ma ho solamente piu dubbi di prima.
ho letto che quella legge che vieta il gioco non adm è stata applicata fino ad ora solamente alle agenzie e non agli scommettitori però sono un po' ipocondriaco e vorrei stare piu 'sereno'.
indico piu dettagli alla richiesta precedente almeno magari potrete darmi suggerimenti migliori.
Al momento non muoverei soldi superiori a 5 zeri, non sono interessato agli exchange ma solamente alla sezione dove ci sono i vari pinnacle sbobet ecc.
Chiedo anche un altra cosa dato che non ci ho capito molto, quali vantaggi porterebbe il prelievo tramite portafoglio elettronico?
invece, quali vantaggi ci sono utilizzando le cripto?
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28-04-22, 20:24 #550
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In teoria quello a cui andrebbe incontro uno scommettitore è dettato dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401 art. 4 comma 3.
Viene così detto:
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le
modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei
reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
In pratica non ho letto da nessuna parte di tale legge applicata ad uno scommettitore.
Da notare tra l'altro come in questo punto della legge si ragioni ancora in lire.
Credo comunque che finché si utilizzano mezzi tracciabili (come lo sono anche i vari e-wallet tipo Skrill) per movimentare i soldi si vada incontro almeno ad un accertamento nel caso non vengano pagate le tasse sulle plusvalenze derivanti dalle vincite.