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17-11-20, 21:39 #452
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... dài Luisd... guarda che io non voglio fare il bastian contrario con te per partito preso ... però se le cose stanno diversamente, non vedo perchè non dirlo:
1) stare in giudizio da solo, senza assistenza di un avvocato, è consentito solo di fronte al GdP solo per importi che non superino € 2500.
2) se l'importo va da € 2500 a € 5000, per stare in giudizio senza difensore di fronte il GdP, occorre farne richiesta allo stesso GdP e questo deve autorizzarla. Se il GdP ritiene che l'istante non sia in grado di stare in giudizio personalmente, respinge la richiesta e quindi, anche se la causa è di fronte al GdP, va nominato un difensore. Se autorizza, no problem.
3) se l'importo è superiore a € 5000, si va in Tribunale e qui è obbligatoria l'assistenza legale.
Ciò detto, ma perchè impegolarsi in percorsi tortuosissimi e incerti, quando si è nella comoda posizione di poter aspettare l'evolversi degli eventi ??! ...
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17-11-20, 21:40 #453
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17-11-20, 21:55 #454
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Vedo che in tanti alberga la convinzione che una prescrizione si interrompe seguendo le norme previste in vari articoli del nostro Codice Civile, cioè tramite raccomandata. È pur vero che "tutto il mondo è paese " , ma non sempre.
Dopo approfondito esame esegetico delle fonti del diritto, sono arrivato a questa conclusione, certo che metterà tutti daccordo, utilizzando il diritto longobardo da cui, come noto, deriva il diritto civile venezuelano.
"...La wadia (lat. guadium) era una garanzia consistente nel dare in pegno i propri beni.
Secondo gli studi di G. Astuti (I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano, I, Milano, 1952), «la wadiatio è un contratto formale, o più esattamente una forma negoziale capace di qualsiasi contenuto obbligatorio, e quindi mezzo per attuare o rafforzare la tutela giuridica dei più svariati rapporti».
La finalità generica era quella di impegnarsi ad assolvere agli impegni assunti; la wadia poteva perciò essere:
prestata dal debitore a garanzia della sua presenza nel placito (cioè in giudizio);
per assicurare l'esecuzione di atti processuali;
data come garanzia di un negozio reale, a mo' di cauzione per evitare eventuali future controversie, oppure come garanzia nel caso di differimento del pagamento del prezzo (vendita consensuale);
come garanzia della propria presenza in un futuro duello.
Il formalismo del diritto longobardo imponeva che il debitore prestasse la wadia in forma orale al fideiussore (non già al creditore) in presenza di testimoni"
Pertanto la certezza del diritto si ottiene semplicemente "notificando" verbalmente come previsto nella fattispecie di wadia, anche via citofono dell'ambasciata, la propria notificazione purché in tassativa presenza di due testimoni.
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17-11-20, 22:18 #455
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18-11-20, 00:03 #456
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18-11-20, 00:06 #457
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18-11-20, 08:56 #459
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18-11-20, 09:07 #460
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