Scusate la pigrizia, se c'è qualcuno che vuole riassumere la situazione sui possibili ristori alla luce della legge di bilancio.
Acquisto online/sportello?
Limiti importo?
Limite isee?
Data acquisto?
Grazie mille a chi avrà la bontà di rispondere.
Mr Pana, dalla discussione BdM:
dossier del centro studi della Camera
Articolo 1, commi da 493-507
(Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR)
I commi da 493 a 507, modificati al Senato, istituiscono, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e disciplinano il Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. Il ristoro, non più subordinato all’accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell’arbitro finanziario, è pari al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore
In particolare, il comma 493, istituisce nello stato di previsione del MEF, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), per i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
I casi più significativi, in termini di soggetti coinvolti, riguardano la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca, di cui è stata decretata la liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017 (decreto legge n. 99 del 2017).
La definizione dei risparmiatoriche possono accedere al fondo è disposta dal comma 494: si tratta di persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e le microimprese in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche citate alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.
Ai sensi del comma 495 sono esclusi dall’accesso alle prestazioni del Fondo le controparti qualificate e i clienti professionali (come definiti nel TUF).
La misura dell’indennizzo per gli azionisti, non più subordinato all’accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell’arbitro finanziario, è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fondo e fino al suo esaurimento (comma 496).
Ai sensi del comma 497, la misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati, anch’esso non più subordinato all’accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell’arbitro finanziario, è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Anche in tal caso, la percentuale può essere incrementata alle condizioni sopra illustrate.
Le somme già erogate ai risparmiatori destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF in via transitoria a norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi delle norme in commento. Pertanto, il Fondo è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto (comma 498).
I commi 499 e 500 chiariscono che l’indennizzo è corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto, l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché – per i soli obbligazionisti subordinati – del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenze equivalente.
Si segnala, in particolare, che nel gennaio 2017 la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca hanno rivolto ai propri soci delle offerte di transazione volte a determinare un indennizzo forfettario corrisposto a fronte della rinuncia ad agire contro le stesse banche in relazione a tutte le operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni o al loro mancato disinvestimento. In base ai dati diffusi dagli offerenti, hanno aderito per Veneto banca 54.374 azionisti (il 72,6 per cento circa del totale), portatori del 67,6% delle azioni comprese nel perimetro dell'offerta, e per Banca popolare di Vicenza 66.770 azionisti (il 71,9 per cento del totale), portatori del 68,7% delle azioni comprese nell’offerta.
Il comma 501 prevede che il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del MEF da emanare entro il 31 gennaio 2019, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità.
La domanda di indennizzo, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti prescritti, è inviata al Ministro dell’economia e delle Finanze entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del citato decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda, e le attività conseguenti, non rientra nell’ambito delle prestazioni forensi e non dà luogo a compenso.
Ai sensi del comma 502, i risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore ISEE inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del Fondo.
Il comma 503 reca le norme relative all’autorizzazione di spesa, mentre il comma 504 stabilisce che il vigente Fondo di ristoro finanziario (disciplinato dall’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è sostituito dal Fondo in commento e pertanto abroga il primo e il secondo periodo dell’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Sono in ogni caso esclusi dalle prestazioni del Fondo i soggetti che abbiano avuto, nelle banche in commento o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, incarichi negli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, ovvero direttivi, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado (comma 505).
Il comma 506 interviene sulle modalità di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta (articolo 9, del decreto legge 3 maggio 2016, n.59) elevando l'importodell'indennizzo forfetario dall’80 al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari e stabilendo quindi che il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD) integra i rimborsi già effettuati entro il 31 dicembre 2019.
Infine, il comma 507 stabilisce che entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell’Economia e delle Finanze presenta al Parlamento una relazione relativa all’attuazione delle disposizioni in commento nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, delle risorse destinate e di quelle disponibili per l’eventuale incremento dell’indennizzo, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo.