Anticipo TFR 70% per estinzione mutuo

strongale

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Buongiorno a tutti,
come sempre quando si tratta di legge tutto sembra interpretabile;
in due fonti diverse leggo che il datore di lavoro è obbligato a erogare il 70% anche per l'estinzione del mutuo, in una, mentre nell'altra si dice che può farlo ma che non è obbligato.
Voi ne sapete qualcosa?
Di seguito i due link citati.

Art. 2120 codice civile - Disciplina del trattamento di fine rapporto - Brocardi.it.

L’anticipo del Tfr per estinguere il mutuo? Il datore non e obbligato - Il Sole 24 ORE
 
Buongiorno a tutti,
come sempre quando si tratta di legge tutto sembra interpretabile;
in due fonti diverse leggo che il datore di lavoro è obbligato a erogare il 70% anche per l'estinzione del mutuo, in una, mentre nell'altra si dice che può farlo ma che non è obbligato.
Voi ne sapete qualcosa?
Di seguito i due link citati.

Art. 2120 codice civile - Disciplina del trattamento di fine rapporto - Brocardi.it.

L’anticipo del Tfr per estinguere il mutuo? Il datore non e obbligato - Il Sole 24 ORE

Sono 2 casi diversi, nel primo caso vale :

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

Nel secondo caso la casa era stata gia' acquistata 2 anni prima e l'anticipo doveva servire per estinguere il mutuo già contratto.

Sono validi e leciti entrambi.
 
Ciao Mander, perdona ma ero stato poco chiaro; nel primo link mi riferivo alla domanda fatta da "Elena":

“E' possibile, ottenere il TFR e eventualmente in quale percentuale, per l' estinzione parziale mutuo prima casa?
Parlo di parziale, perche' il mio anticipo non sarebbe sufficiente a un estinzione totale, ma potrei abbattere il debito notevolmente pagando cosi' meno interessi.
Grazie”

Con questa risposta:

La disciplina del trattamento di fine rapporto si riscontra all'[[2120cc]] nel quale si legge che "il prestatore di lavoro con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta".

Inoltre, la norma specifica all'ottavo comma che la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile.
Pertanto, nel caso di specie, la richiesta di anticipazione del TFR rientra legittimamente nell'ipotesi prevista dall'art. 2120 del c.c., VIII co. lett. b).



Nell'articolo del Sole dice invece chiaramente che il datore non è obbligato:

"Nel caso in esame, l’acquisto dell’abitazione si è già perfezionato da tempo, e tale fattispecie non rientra tra quelle espressamente previste. In linea di massima, quindi, il datore di lavoro non è tenuto a concedere l’anticipazione."

Quindi?
 
Ciao Mander, perdona ma ero stato poco chiaro; nel primo link mi riferivo alla domanda fatta da "Elena":

“E' possibile, ottenere il TFR e eventualmente in quale percentuale, per l' estinzione parziale mutuo prima casa?
Parlo di parziale, perche' il mio anticipo non sarebbe sufficiente a un estinzione totale, ma potrei abbattere il debito notevolmente pagando cosi' meno interessi.
Grazie”

Con questa risposta:

La disciplina del trattamento di fine rapporto si riscontra all'[[2120cc]] nel quale si legge che "il prestatore di lavoro con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta".

Inoltre, la norma specifica all'ottavo comma che la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile.
Pertanto, nel caso di specie, la richiesta di anticipazione del TFR rientra legittimamente nell'ipotesi prevista dall'art. 2120 del c.c., VIII co. lett. b).



Nell'articolo del Sole dice invece chiaramente che il datore non è obbligato:

"Nel caso in esame, l’acquisto dell’abitazione si è già perfezionato da tempo, e tale fattispecie non rientra tra quelle espressamente previste. In linea di massima, quindi, il datore di lavoro non è tenuto a concedere l’anticipazione."

Quindi?

Si può chiedere l'anticipo del TFR o del Fondo pensione per l'accensione di un mutuo non per l'estinzione totale o parziale di un mutuo preesistente.

Salvo 2 casi :

. il datore di lavoro acconsente anche se non obbligato
. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti al fondo pensione.
 
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