Tasso di interesse di mora di un mutuo ed usura. Capitolo II

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Riprendendo il filo del discorso interrotto di là, ad un mio
cliente, ogni volta che doveva rinnovare il fido, veniva sistematicamente imposta una polizza di risparmio gestito che, ogni anno era obbligato ad estinguere anticipatamente (e quindi pagando salatissime penali e perdendoci almeno il 40% di quanto versato) per stipularne una nuova al rinnovo del fido.
 
Cioè la polizza era per più anni mentre il fido era annuale (o comunque periodo inferiore alla polizza) e quindi soggetto a rinnovo?
Sembra un po' la storia delle cessioni del quinto
 
Riporto mio ultimo intervento postato di la, anche perchè mi interessavano commenti alla sentenza di Milano
ciao


La pronuncia di Reggio Emilia mi pare si inserisca in un solco che ha il suo pregio.
Intanto distingue TEGM e TAEG e chiarisce le diverse funzioni che essi anno. Giustamente precisa la natura delle "norme tecniche" di Banca d'Italia, che possono essere integrative di una legge ma non "abrogative" o "elusive", come è purtroppo avvenuto sistematicamente sulle tematiche in oggetto.
Sulla individuazione del concetto di "collegate all'erogazione" ... mi pare che gli elementi di fatto evidenziati lascino ampio spazio alla fondatezza della decisione assunta.

Vi segnalo questa, perchè contiene dei ragionamenti importanti; la Cosentini dimostra di saperci fare e di aver voglia di "fare scuola".
Contiene secondo me un errore, perchè dice che l'erroneità del TAEG si risolverebbe in un danno per il cliente (e la nullità opera solo a suo vantaggio), ma è un errore, perchè la nullità determinerebbe la sostituzione del tasso ... quindi che sia superiore o inferiore, l'unica cosa che conta è che sia diverso.
IN ogni caso secondo me la sentenza è su una causa degli amici di trollini65 ... perchè fanno quell'assurdo calcolo sulla singola rata ... ovvero scorporano il capitale e poi calcolano interessi corrispettivi e mora rapportati a solo quel capitale ... ottenendone ovviamente un risultato assurdo.

La parte sull'ammortamento devo ancora leggerla bene.
ciao

http://www.dirittobancario.it/sites/...15_n._8755.pdf
 
Leggete questa che è troppo bella.
Un giudice viene chiamato a decidere sul “solito” mutuo presunto usuraio, con le “solite” argomentazioni presentate in Tribunale dai mutuatari (oramai le conosciamo bene). Bene, tutte respinte le richieste di quest'ultimi (è vorrei vedere il contrario), però il giudice e mi dispiace per lui, cade su di una buccia di banana. Si sofferma sulla famosa maggiorazione del 2,1% media, pubblicata dalla Banca D'Italia per la FORMAZIONE del tasso di mora. Bene questo Giudice afferma che questa maggiorazione, a seconda di quando è stato firmato il contratto, va aumentata del suo 50% o aumentato di ¼ + i 4 pp. Per il caso specifico, dato che il mutuo è stato stipulato quanto era in vigore la norma del 50%, ricalcola la maggiorazione al 3,15% e sino qui il ragionamento ci può ancora stare, ma, colpo di scena,
IL TASSO FINITO DI MORA E' IL 5,60% BEN SUPERIORE AL 3.15% SOGLIA DEL TASSO DI MORA da lui calcolata così decidendo di annullare la clausola degli interessi di mora.
Giudice quella è sola la maggiorazione, che va sommata a qualche altra cosa, NON la soglia, veda un po Lei a cosa la vuole sommare (t.a.n., taeg etc.etc.) ma è necessario fare una addizione, così da sola non ha NESSUN significato.
Mi ricorda tanto un Giudice di Pace, che si è arrogato la competenza di ricalcolare , partendo dal Tegm, la nuova soglia, con i nuovi criteri (+25% + 4 p.p.), scordandosi semplicemente i sommare all'aumento del 25% i 4 p.p. e sentenziando usuraia una rata di un mutuo a 35 anni (si avete letto bene, 420 rate) con un taeg inferiore al 2,50%. Che vogliamo fare, pazienza, ci vuole tanta pazienza.
 
Materia tecnica = fantasia al potere
 
Riporto mio ultimo intervento postato di la, anche perchè mi interessavano commenti alla sentenza di Milano
ciao


La pronuncia di Reggio Emilia mi pare si inserisca in un solco che ha il suo pregio.
Intanto distingue TEGM e TAEG e chiarisce le diverse funzioni che essi anno. Giustamente precisa la natura delle "norme tecniche" di Banca d'Italia, che possono essere integrative di una legge ma non "abrogative" o "elusive", come è purtroppo avvenuto sistematicamente sulle tematiche in oggetto.
Sulla individuazione del concetto di "collegate all'erogazione" ... mi pare che gli elementi di fatto evidenziati lascino ampio spazio alla fondatezza della decisione assunta.

Vi segnalo questa, perchè contiene dei ragionamenti importanti; la Cosentini dimostra di saperci fare e di aver voglia di "fare scuola".
Contiene secondo me un errore, perchè dice che l'erroneità del TAEG si risolverebbe in un danno per il cliente (e la nullità opera solo a suo vantaggio), ma è un errore, perchè la nullità determinerebbe la sostituzione del tasso ... quindi che sia superiore o inferiore, l'unica cosa che conta è che sia diverso.
IN ogni caso secondo me la sentenza è su una causa degli amici di trollini65 ... perchè fanno quell'assurdo calcolo sulla singola rata ... ovvero scorporano il capitale e poi calcolano interessi corrispettivi e mora rapportati a solo quel capitale ... ottenendone ovviamente un risultato assurdo.

La parte sull'ammortamento devo ancora leggerla bene.
ciao

http://www.dirittobancario.it/sites/...15_n._8755.pdf

L'ho letta tutta, La prima impresisone? Che il giudice abbia letto i miei scritti (sono rimasto a bocca aperta al capitolo anatocismo, preciso preciso ha scritto quello che ho scritto più di un anno addietro da altra parte, però che ci volete fare, la Fornero ha combinato un guaio)
 
Leggete questa che è troppo bella.
Un giudice viene chiamato a decidere sul “solito” mutuo presunto usuraio, con le “solite” argomentazioni presentate in Tribunale dai mutuatari (oramai le conosciamo bene). Bene, tutte respinte le richieste di quest'ultimi (è vorrei vedere il contrario), però il giudice e mi dispiace per lui, cade su di una buccia di banana. Si sofferma sulla famosa maggiorazione del 2,1% media, pubblicata dalla Banca D'Italia per la FORMAZIONE del tasso di mora. Bene questo Giudice afferma che questa maggiorazione, a seconda di quando è stato firmato il contratto, va aumentata del suo 50% o aumentato di ¼ + i 4 pp. Per il caso specifico, dato che il mutuo è stato stipulato quanto era in vigore la norma del 50%, ricalcola la maggiorazione al 3,15% e sino qui il ragionamento ci può ancora stare, ma, colpo di scena,
IL TASSO FINITO DI MORA E' IL 5,60% BEN SUPERIORE AL 3.15% SOGLIA DEL TASSO DI MORA da lui calcolata così decidendo di annullare la clausola degli interessi di mora.
Giudice quella è sola la maggiorazione, che va sommata a qualche altra cosa, NON la soglia, veda un po Lei a cosa la vuole sommare (t.a.n., taeg etc.etc.) ma è necessario fare una addizione, così da sola non ha NESSUN significato.
Mi ricorda tanto un Giudice di Pace, che si è arrogato la competenza di ricalcolare , partendo dal Tegm, la nuova soglia, con i nuovi criteri (+25% + 4 p.p.), scordandosi semplicemente i sommare all'aumento del 25% i 4 p.p. e sentenziando usuraia una rata di un mutuo a 35 anni (si avete letto bene, 420 rate) con un taeg inferiore al 2,50%. Che vogliamo fare, pazienza, ci vuole tanta pazienza.

Beh, basando un ragionamento su una baggianata, è abbastanza difficile che il risultato non sia un'ulteriore baggianata.... :asd:
 
Leggete questa che è troppo bella.
Un giudice viene chiamato a decidere sul “solito” mutuo presunto usuraio, con le “solite” argomentazioni presentate in Tribunale dai mutuatari (oramai le conosciamo bene). Bene, tutte respinte le richieste di quest'ultimi (è vorrei vedere il contrario), però il giudice e mi dispiace per lui, cade su di una buccia di banana. Si sofferma sulla famosa maggiorazione del 2,1% media, pubblicata dalla Banca D'Italia per la FORMAZIONE del tasso di mora. Bene questo Giudice afferma che questa maggiorazione, a seconda di quando è stato firmato il contratto, va aumentata del suo 50% o aumentato di ¼ + i 4 pp. Per il caso specifico, dato che il mutuo è stato stipulato quanto era in vigore la norma del 50%, ricalcola la maggiorazione al 3,15% e sino qui il ragionamento ci può ancora stare, ma, colpo di scena,
IL TASSO FINITO DI MORA E' IL 5,60% BEN SUPERIORE AL 3.15% SOGLIA DEL TASSO DI MORA da lui calcolata così decidendo di annullare la clausola degli interessi di mora.
Giudice quella è sola la maggiorazione, che va sommata a qualche altra cosa, NON la soglia, veda un po Lei a cosa la vuole sommare (t.a.n., taeg etc.etc.) ma è necessario fare una addizione, così da sola non ha NESSUN significato.
Mi ricorda tanto un Giudice di Pace, che si è arrogato la competenza di ricalcolare , partendo dal Tegm, la nuova soglia, con i nuovi criteri (+25% + 4 p.p.), scordandosi semplicemente i sommare all'aumento del 25% i 4 p.p. e sentenziando usuraia una rata di un mutuo a 35 anni (si avete letto bene, 420 rate) con un taeg inferiore al 2,50%. Che vogliamo fare, pazienza, ci vuole tanta pazienza.

purtroppo questo non è neanche il guaio più grosso che fanno i giudici in questa materia. Il guaio più grosso a mio avviso è quando sbagliano la terminologia ovvero quando etichettano la "maggiorazione" in caso di mora con il termine tasso di mora ed è così che vengono fuori pronunce in cui "verrebbe" riconosciuta la sommatoria tra tasso di mora e tasso corrispettivo ma in realtà sbagliando terminologia il giudice ha semplicemente riconosciuto che il tasso di mora superiore alla soglia è condizione usuraia. Questo logicamente da adito a numerose società di andare in giro a vendere perizie sommando il tasso tan ed il tasso di mora (quello proprio del gergo bancario corrispondente a tan + maggiorazione). Questi giudici quindi hanno una grande responsabilità, come alcune trasmissioni TV , nell'aver contribuito ad alimentare questo fenomeno. L'esempio lampante di quando sto dicendo è rappresentato dalla sentenza di Rovereto utilizzata dai soliti noti come pronuncia che avallerebbe le loro bislacche teorie.




L'ho letta tutta, La prima impresisone? Che il giudice abbia letto i miei scritti (sono rimasto a bocca aperta al capitolo anatocismo, preciso preciso ha scritto quello che ho scritto più di un anno addietro da altra parte, però che ci volete fare, la Fornero ha combinato un guaio)

Molte volte mi è capitato di leggere in alcuni pronunciamenti passi di cose scritte da me e da altri in questo forum. Questo non può far che piacere vuol dire che a tutti noi viene riconosciuta una certa serietà e professionalità
 

Allegati

  • Meloni-Rovereto.pdf
    3,4 MB · Visite: 190
  • Rovereto_Perilli.pdf
    858,4 KB · Visite: 105
Ultima modifica:
Materia tecnica = fantasia al potere

io direi
Materia tecnica = incompetenza al potere

eppure credimi le leggi su questa materia sono chiarissime a mio avviso e trasformare queste leggi in spiegazioni matematiche non è difficilissimo
 
purtroppo questo non è neanche il guaio più grosso che fanno i giudici in questa materia. Il guaio più grosso a mio avviso è quando sbagliano la terminologia ovvero quando etichettano la "maggiorazione" in caso di mora con il termine tasso di mora ed è così che vengono fuori pronunce in cui "verrebbe" riconosciuta la sommatoria tra tasso di mora e tasso corrispettivo ma in realtà sbagliando terminologia il giudice ha semplicemente riconosciuto che il tasso di mora superiore alla soglia è condizione usuraia. Questo logicamente da adito a numerose società di andare in giro a vendere perizie sommando il tasso tan ed il tasso di mora (quello proprio del gergo bancario corrispondente a tan + maggiorazione). Questi giudici quindi hanno una grande responsabilità, come alcune trasmissioni TV , nell'aver contribuito ad alimentare questo fenomeno. L'esempio lampante di quando sto dicendo è rappresentato dalla sentenza di Rovereto utilizzata dai soliti noti come pronuncia che avallerebbe le loro bislacche teorie.






Molte volte mi è capitato di leggere in alcuni pronunciamenti passi di cose scritte da me e da altri in questo forum. Questo non può far che piacere vuol dire che a tutti noi viene riconosciuta una certa serietà e professionalità


Ma il commento di Meloni lo hai letto? E' stellare. Dopo che da due anni dice che si doveva fare 5,5 + 8,5, adesso dice ... eh, bene ha fatto il giudice a dire 8,5 ... ecco la sommatoria. Io l'avevo sempre detto.
Galattico.

La sentenza di Perilli non è male, ma taglia molto sul tema nullità moratori = nullità di tutto.
Secondo me il punto centrale è sulla natura dei moratori che non è vero che abbiano solo funzione punitiva ...
ciao
 
Ma il cohttp://www.finanzaonline.com/forum/images/editor/menupop.gifmmento di Meloni lo hai letto? E' stellare. Dopo che da due anni dice che si doveva fare 5,5 + 8,5, adesso dice ... eh, bene ha fatto il giudice a dire 8,5 ... ecco la sommatoria. Io l'avevo sempre detto.
Galattico.

La sentenza di Perilli non è male, ma taglia molto sul tema nullità moratori = nullità di tutto.
Secondo me il punto centrale è sulla natura dei moratori che non è vero che abbiano solo funzione punitiva ...
ciao


Se voglimo sempre, in qualsiasi occasioni caricare contro le banche come se sventolassero un drappo rosso, va tutto bene, anche affermare, senza nessuna sostanza, quello in rosso, è l'Europa (quella che ci ha costretti ad emanare norme a favore dei consumatori, per il rapporto con le banche), dove la mora è IDENTIFICATA, in tutte le parti come un RISARCIMENTO per una inadempienza. Penso che io sia capacissimo scrivere ed invetarmi di tutto per di "abbattere" le banche. Ma per cortesia.
 
Ma il commento di Meloni lo hai letto? E' stellare. Dopo che da due anni dice che si doveva fare 5,5 + 8,5, adesso dice ... eh, bene ha fatto il giudice a dire 8,5 ... ecco la sommatoria. Io l'avevo sempre detto.
Galattico.

eccome che l'ho letto! è la prova provata che dietro tutto c'è il dolo e la volontà di mandare i mutuatari a soccombenza certa! attendi un paio di giorni che sto scrivendo un pezzo per il blog di Deborah Betti e capirai tante cose.

La sentenza di Perilli non è male, ma taglia molto sul tema nullità moratori = nullità di tutto.
Secondo me il punto centrale è sulla natura dei moratori che non è vero che abbiano solo funzione punitiva ...
ciao

certo che non è male solo che fa confusione di termini chiamando la maggiorazione "tasso di mora" un dettaglio non di poco conto visto che su questa differenza lessicale società , associazioni e pseudo professionisti ci hanno costruito business milionari....ma presto porremo fine a tutto
 
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Se voglimo sempre, in qualsiasi occasioni caricare contro le banche come se sventolassero un drappo rosso, va tutto bene, anche affermare, senza nessuna sostanza, quello in rosso, è l'Europa (quella che ci ha costretti ad emanare norme a favore dei consumatori, per il rapporto con le banche), dove la mora è IDENTIFICATA, in tutte le parti come un RISARCIMENTO per una inadempienza. Penso che io sia capacissimo scrivere ed invetarmi di tutto per di "abbattere" le banche. Ma per cortesia.

A livello semantico, se fosse un risarcimento, si chiamerebbe risarcimento di mora.
Invece, e io non credo sia un caso, si chiamano interessi di mora proprio perché remunerano la ritardata disponibilità di tali somme.
In soldoni è come se la banca ti prestasse l'importo della rata e se lo facesse pagare con gli interessi di mora.
 
A livello semantico, se fosse un risarcimento, si chiamerebbe risarcimento di mora.
Invece, e io non credo sia un caso, si chiamano interessi di mora proprio perché remunerano la ritardata disponibilità di tali somme.
In soldoni è come se la banca ti prestasse l'importo della rata e se lo facesse pagare con gli interessi di mora.

La 108/96 recepisce direttive della UE, Unione nella quale la le parole "interessi di mora" sono sconosciute, parlando, invece esclusivamenti di "penali per inadempienza". Purtroppo il ns legislatore non sapeva che l'italiano medio ci avrebbe giocato e di molto su questa sua PICCOLA imprecisione, infatti i "furbi" oggi ci inzuppano il biscotto
 
Nonno ... è inutile che scrivi in rosso ... se i moratori sostituiscono i corrispettivi a partire dal ritardo, è EVIDENTE che hanno funzione anche compensativa.
E non lo dico io ... lo dice dal 1989 l'enciclopedia del diritto ... che mi spiace per te, ma vale molto di più di quattro chiacchiere di banchieri europei rapinatori ed affamatori
Ognuno si sceglie i riferimenti che preferisce. A te evidentemente piace Draghi, Juncker e quella gente la.
 
La 108/96 recepisce direttive della UE, Unione nella quale la le parole "interessi di mora" sono sconosciute, parlando, invece esclusivamenti di "penali per inadempienza". Purtroppo il ns legislatore non sapeva che l'italiano medio ci avrebbe giocato e di molto su questa sua PICCOLA imprecisione, infatti i "furbi" oggi ci inzuppano il biscotto

Cortesemente dammi i riferimenti di queste "direttive della UE" ... in materia di usura ... perchè sei il primo in tanti anni che ne parla ...
forse confondi le direttive sul TAEG .... che sono altra roba ..

la legge sull'usura prende spunto da altre normative europee .... ma non da direttive della UE ... ma posso ovviamente sempre sbagliarmi
 
Parte (quella che interessa l'anatocismo sui finanziamenti) di una
relazione "PUBBLICA" scritta il 18 APRILE DEL 2010. dal sottoscritto

Ho letto la sentenza e vari commenti alla stessa, i più autorevoli
dicono che il calcolo di ammortamento migliore da fare, per via che il
cliente paga meno interessi (ma non pensate che con questa differenza
uno si arricchisce, dopo 10 anni per i soldi risparmiati si compra
giusto una discreta bicicletta da corsa), è il p.d.a. all'italiana.
Orbene ho perso altro tempo ed in effetti comparando le prime tre rate
tra un francese ed un italiano (sempre 100.000,00x5%x120 rate mensili)
il francese porta quota interessi per euro 416,67, 413,98 e 411,29 ,
mentre l'italiano porta 416,67 (la prima è chiaramente uguale), 413,19 e
409,72, vi è solo un piccolo problema, la rata francese è sempre di euro
1060,66, la rata italiana, la prima è di euro 1250,00, la seconda di
euro 1246,53, la terza di euro 1243,06 (infatti per il calcolo alla
italiana, bisogna dividere 100.000,00 per le 120 rate e si ha la quota
capitale fissa-833,33-, la quota interessi si calcola volta per volta e
la si somma, così da avere sempre e per tutta la durata di ammortamento
una rata diversa, anche se il tasso è fisso). La sostanza però non
cambia perché si pagano meno interessi solo perché la rata capitale è
più alta. Però non so quanti possono pagare 1250,00 contro 1060,66 e
solo dopo aver pagato 55 rate, dalla 56 in poi si pagherà di meno di
euro 1060,66. Una anomalia evidente, negli anni (teoricamente) si ha più
reddito però si paga una rata più piccola, i primi anni (prendiamo una
giovine coppia) si ha meno reddito e si paga una rata più alta. La
differenza nei due calcoli si sostanzia in euro 2070,29 che si paga in
più nei 10 anni, per cui per pagare gli stessi interessi il calcolo alla
francese si dovrebbe fare al 4,645% e non al 5%. Si potrebbe pensare
anche di rivoltare completamente la metodologia con la restituzione del
dovuto in una unica soluzione (alla scadenza dei 10 anni) e pagando gli
interessi per tutti i 10 anni solo alla fine dell'ammortamento, insieme
al capitale restituito, per cui se mi tengo i soldi per 10 anni al 5%
devo pagare 5000,00 euro alla banca di interessi annui che moltiplicati
per 10 fanno 50.000,00 euro, quindi alla scadenza del ctr devo
restituire euro 100.000,00 di capitale + euro 50.000,000 di interessi
per un totale di euro 150.000,00 e siccome io sono previdente, ogni mesi
metto da parte, sotto il mattone, la somma necessaria per far fronte
alla mia obbligazione, cioè 1250 euro, così dopo 10 anni apro la
mattonella e ci trovo euro 150.000,00 per pagare la banca. Va bene
così!!!!!! Penso che solo un matto farebbe questo. Allora, non credete
che sia il caso di lasciar perdere tutto e di continuare come si fa
ora? L'unica soluzione al fatto se non vi sta bene e non concedere più
prestiti di qualsiasi natura, ai consumatori (me compreso).
Una ultima cosa, ho sommato le quote interessi dei primi 12 mesi sempre
dello stesso pda , confrontando l'importo con il pda con rate annuali,
il mutuatario paga circa 150 euro in meno di interessi, per cui sarebbe
il caso di colpire il sistema se la banca si facesse pagare gli
interessi della rata annuale incassando mensilmente la quota capitale,
questo si sarebbe scorretto ed un reato, ma così non è per
cui...................
 
Parte (quella che interessa l'anatocismo sui finanziamenti) di una
relazione "PUBBLICA" scritta il 18 APRILE DEL 2010. dal sottoscritto

Ho letto la sentenza e vari commenti alla stessa, i più autorevoli
dicono che il calcolo di ammortamento migliore da fare, per via che il
cliente paga meno interessi (ma non pensate che con questa differenza
uno si arricchisce, dopo 10 anni per i soldi risparmiati si compra
giusto una discreta bicicletta da corsa), è il p.d.a. all'italiana.
Orbene ho perso altro tempo ed in effetti comparando le prime tre rate
tra un francese ed un italiano (sempre 100.000,00x5%x120 rate mensili)
il francese porta quota interessi per euro 416,67, 413,98 e 411,29 ,
mentre l'italiano porta 416,67 (la prima è chiaramente uguale), 413,19 e
409,72, vi è solo un piccolo problema, la rata francese è sempre di euro
1060,66, la rata italiana, la prima è di euro 1250,00, la seconda di
euro 1246,53, la terza di euro 1243,06 (infatti per il calcolo alla
italiana, bisogna dividere 100.000,00 per le 120 rate e si ha la quota
capitale fissa-833,33-, la quota interessi si calcola volta per volta e
la si somma, così da avere sempre e per tutta la durata di ammortamento
una rata diversa, anche se il tasso è fisso). La sostanza però non
cambia perché si pagano meno interessi solo perché la rata capitale è
più alta. Però non so quanti possono pagare 1250,00 contro 1060,66 e
solo dopo aver pagato 55 rate, dalla 56 in poi si pagherà di meno di
euro 1060,66. Una anomalia evidente, negli anni (teoricamente) si ha più
reddito però si paga una rata più piccola, i primi anni (prendiamo una
giovine coppia) si ha meno reddito e si paga una rata più alta. La
differenza nei due calcoli si sostanzia in euro 2070,29 che si paga in
più nei 10 anni, per cui per pagare gli stessi interessi il calcolo alla
francese si dovrebbe fare al 4,645% e non al 5%. Si potrebbe pensare
anche di rivoltare completamente la metodologia con la restituzione del
dovuto in una unica soluzione (alla scadenza dei 10 anni) e pagando gli
interessi per tutti i 10 anni solo alla fine dell'ammortamento, insieme
al capitale restituito, per cui se mi tengo i soldi per 10 anni al 5%
devo pagare 5000,00 euro alla banca di interessi annui che moltiplicati
per 10 fanno 50.000,00 euro, quindi alla scadenza del ctr devo
restituire euro 100.000,00 di capitale + euro 50.000,000 di interessi
per un totale di euro 150.000,00 e siccome io sono previdente, ogni mesi
metto da parte, sotto il mattone, la somma necessaria per far fronte
alla mia obbligazione, cioè 1250 euro, così dopo 10 anni apro la
mattonella e ci trovo euro 150.000,00 per pagare la banca. Va bene
così!!!!!! Penso che solo un matto farebbe questo. Allora, non credete
che sia il caso di lasciar perdere tutto e di continuare come si fa
ora? L'unica soluzione al fatto se non vi sta bene e non concedere più
prestiti di qualsiasi natura, ai consumatori (me compreso).
Una ultima cosa, ho sommato le quote interessi dei primi 12 mesi sempre
dello stesso pda , confrontando l'importo con il pda con rate annuali,
il mutuatario paga circa 150 euro in meno di interessi, per cui sarebbe
il caso di colpire il sistema se la banca si facesse pagare gli
interessi della rata annuale incassando mensilmente la quota capitale,
questo si sarebbe scorretto ed un reato, ma così non è per
cui...................

per una volta (ma non farci l'abitudine eh ) sono d'accordo con te; ovvero l'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese non esiste.
Tutt'al più può esservi, per i mutui ante delibera cicr 2003, una violazione del 117 tub ma non ha nulla a che vedere con l'anatocismo. A giorni vorrei approfondire un altro tema molto complesso che riguarda i mutui ante delibera cicr 2003
 
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