tanduri
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Per quanto sia nelle mie possibilità, capacità ed esperienza vi do una mano.
Postate i vostri dubbi su come poter ottenere il totale rimborso del premio in questa specifica discussione.
Col tempo arricchirò questa apertura di discussione di alcune info esplicative importanti ed essenziali; legislazione e consigli pratici.
addispo...
LA LEGGE: IL DIRITTO DI RECESSO
L’esercizio del diritto di recesso annulla il contratto ed ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Il contraente può recedere da un contratto di assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è "concluso" (articolo 111 del decreto legislativo numero 174 del 17 marzo 1995 abrogato successivamente dal art.177-comma 1 del Dlgs 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private - CAP). Non vi fate infinocchiare dal vocabolo "contratto concluso" perchè il peculiare vocabolo tecnico indica semplicemente il momento in cui il contratto diviene "effettivo" e l'Assicurato incomincia a godere delle coperture previste e stipulate.
Tecnicamente quindi, il "contratto si conclude" ed i 30gg di tempo per recedere "partono", da quando si sono rispettate le seguenti 3 condizioni:
1) premio della polizza effetivamente corrisposto; pagato o addebitato su c/c,
2) modulo di adesione sottoscritto,
3) tutta la documentazione contrattuale effettivamente consegnata
..e il contratto si "conclude" dopo qualche giorno lavorativo da quando l'ultimo dei suddetti 3 tasselli...si incastra.
NB1: approssimiamo per comodità e con benefica approssimazione che i nostri 30gg partano dal giorno in cui vuiene stipulata la polizza che in genere coincide col giorno in cui viene stipulato il mutuo; rogito.
NB: i 30gg sono solari, fate attenzione.
Le modalità per l’esercizio di tale diritto sono evidenziate nella Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione inseriti sia nel foglio informativo pre-contrattuale che nel successivo contratto di assicurazione. Generalmente il contraente deve chiedere il recesso dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’impresa di assicurazione; alcune polizze di alcune compagnie Assicuratrici richiedono compilazione di moduli precompilati di recesso presso la propria agenzia, ma non è condizione sine equa non per recedere; la legge parla di raccomandata!
Si consiglia inoltre di inviare anche e-mail e fax come suggerito nel contratto.
Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite entro 30 giorni dalla ricevuta da parte della Compagnia Assicuratrice della vostra notifica del recesso (art.178 - CAP). Il rimborso viene effettuato al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nel contratto (articolo 32 circolare numero 551 del 1° marzo 2005). Se il rimborso avviene oltre il termine di trenta giorni, sono dovuti gli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso legale di interesse (articolo 1224 del codice civile).
Vi anticipo infine che superati i 30gg di legge, nelle polizze di recente concezione, non avrete più diritto di recedere o esercitare la disdetta.
Parte del premio "non goduto" potrà essere rimborsato solo se l'Assicurato surroga, accolla o estingue totalmente il mutuo collegato!!!
riferimenti normativi:
CAP Isvap http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F9461/CAP_annotato.pdf
DLgs 03/1995, n. 174 Decreto Legislativo 17 MARZO 1995, n. 174
Postate i vostri dubbi su come poter ottenere il totale rimborso del premio in questa specifica discussione.
Col tempo arricchirò questa apertura di discussione di alcune info esplicative importanti ed essenziali; legislazione e consigli pratici.
addispo...
LA LEGGE: IL DIRITTO DI RECESSO
L’esercizio del diritto di recesso annulla il contratto ed ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Il contraente può recedere da un contratto di assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è "concluso" (articolo 111 del decreto legislativo numero 174 del 17 marzo 1995 abrogato successivamente dal art.177-comma 1 del Dlgs 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private - CAP). Non vi fate infinocchiare dal vocabolo "contratto concluso" perchè il peculiare vocabolo tecnico indica semplicemente il momento in cui il contratto diviene "effettivo" e l'Assicurato incomincia a godere delle coperture previste e stipulate.
Tecnicamente quindi, il "contratto si conclude" ed i 30gg di tempo per recedere "partono", da quando si sono rispettate le seguenti 3 condizioni:
1) premio della polizza effetivamente corrisposto; pagato o addebitato su c/c,
2) modulo di adesione sottoscritto,
3) tutta la documentazione contrattuale effettivamente consegnata
..e il contratto si "conclude" dopo qualche giorno lavorativo da quando l'ultimo dei suddetti 3 tasselli...si incastra.
NB1: approssimiamo per comodità e con benefica approssimazione che i nostri 30gg partano dal giorno in cui vuiene stipulata la polizza che in genere coincide col giorno in cui viene stipulato il mutuo; rogito.
NB: i 30gg sono solari, fate attenzione.
Le modalità per l’esercizio di tale diritto sono evidenziate nella Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione inseriti sia nel foglio informativo pre-contrattuale che nel successivo contratto di assicurazione. Generalmente il contraente deve chiedere il recesso dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’impresa di assicurazione; alcune polizze di alcune compagnie Assicuratrici richiedono compilazione di moduli precompilati di recesso presso la propria agenzia, ma non è condizione sine equa non per recedere; la legge parla di raccomandata!
Si consiglia inoltre di inviare anche e-mail e fax come suggerito nel contratto.
Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite entro 30 giorni dalla ricevuta da parte della Compagnia Assicuratrice della vostra notifica del recesso (art.178 - CAP). Il rimborso viene effettuato al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nel contratto (articolo 32 circolare numero 551 del 1° marzo 2005). Se il rimborso avviene oltre il termine di trenta giorni, sono dovuti gli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso legale di interesse (articolo 1224 del codice civile).
Vi anticipo infine che superati i 30gg di legge, nelle polizze di recente concezione, non avrete più diritto di recedere o esercitare la disdetta.
Parte del premio "non goduto" potrà essere rimborsato solo se l'Assicurato surroga, accolla o estingue totalmente il mutuo collegato!!!
riferimenti normativi:
CAP Isvap http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F9461/CAP_annotato.pdf
DLgs 03/1995, n. 174 Decreto Legislativo 17 MARZO 1995, n. 174
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