• Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

C

Messaggi del profilo Ultime Attività Messaggi e Discussioni Info

  • Nel post 324 indichi come ultima udienza passivo Alitalia il 3/2/2010.
    Posseggo solo poche azioni Aza, alla scadenza del 31/8/09, il 70% risultava a prestito, e a detta della Sim non erano conferibili al Mef, ma poichè il mandato di prestito è di durata giornaliera,e per di più revocato il 6 di agosto, avevo inviato raccomandata alla SIM per conferimento al Mef del 100% delle azioni, ma la Sim me l'ha respinta.
    Dovrei imbarcarmi in una azione contro la Sim, ma per ora sto cercando delle possibilità per recuperare qualcosa.
    Intanto ho richiesto alla Sim il certificato di possesso, e alla data del 30/11/09 risulta in mio possesso l'intero numero di azioni; che ho trasferite su dossier di banca fisica.
    Il gestore mi aveva telefonato che la banca avrebbe curato sia per gli azionisti che per gli obbligazionisti l'insinuazione collettiva al passivo, e che ci sarebbero stati dei documenti da sottoscrivere.
    Ieri ho incaricato una persona per il ritiro della modulistica (ho subito un infortunio), ma ora la banca non fa più alcuna azione collettiva. Caduta l'opportunità di riapertura termini con la finanziaria, ora cosa posso fare?
    E' ancora possibile presentare istanza al tribunale o il termine era il 15 novembre, un mese prima dell'udienza del 15 dicembre? Ti ringrazio per il prezioso aiuto che mi potrai dare.
    Nel disegno di legge n. 1531, il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende viene realizzato con la previsione di piani di azionariato dei dipendenti, istituiti sulla base del contratto collettivo nazionale o aziendale e mediante la costituzione di apposite fondazioni disciplinate dal codice civile. Il patrimonio delle fondazioni viene costituito attraverso il conferimento di quote del trattamento di fine rapporto, o anche tramite il corrispettivo di prestiti gratuiti ai lavoratori erogati dalle banche, i cui oneri finanziari sono deducibili dal reddito d’impresa dei soggetti eroganti: sottolinea che tale norma introduce un vantaggio di natura fiscale sia per i lavoratori, sia per gli istituti bancari. Rimarca che disposizioni di favore per i lavoratori sono, altresì, previste nelle norme immediatamente successive. Si prevede, in particolare, la deducibilitàdal reddito complessivo del lavoratore delle somme che andrebbero comunque restituite da parte del beneficiario alle banche erogatrici nella quota capitale, in quanto non gravate da interessi. Si dispone, inoltre, che gli utili riscossi dalle fondazioni e distribuiti ai lavoratori non costituiscono redditi da lavoro dipendente né sono altrimenti soggetti a imposizione tributaria: anche in tale caso, si riconosce una posizione di vantaggio per il lavoratore che si troverebbe a percepire redditi non soggetti a imposizione tributaria. È anche previsto un vantaggio fiscale per le aziende, che si vedono riconosciuto un credito d’imposta pari al 25 per cento degli utili azionari destinati ai dipendenti attraverso le fondazioni. Una disciplina di particolare favore viene, infine, prevista per i premi di produzione attribuiti ai lavoratori sotto forma di azioni della società, che sono esclusi dal reddito soggetto a tassazione.

    Passando a esaminare il testo di sintesi proposto dal relatore per l'11a Commissione Ichino, rileva che esso conferma l’intento di affidare all’autonomia collettiva di livello aziendale la scelta in ordine all’adozione delle possibili forme di partecipazione; per quanto riguarda l’azionariato dei lavoratori, esso può essere disposto dai contratti di lavoro collettivi o individuali, che possono prevedere l’accesso diretto o indiretto, mediante la creazione di appositi soggetti giuridici, quali le fondazioni (come previsto dal disegno di legge n. 1531), società d’investimento a capitale variabile (come previsto dai disegni di legge n. 964 e n. 1307), o anche associazioni (come previsto, sia pure con diversa formulazione, dal disegno di legge n. 803). Il contratto aziendale può, altresì, prevedere che una quota di retribuzione dei lavoratori includa quote di possesso della stessa azienda (nell'Atto Senato n. 1531, invece, tale possibilità viene limitata ai soli premi di produzione). In tal caso, trova applicazione il beneficio fiscale della non assoggettabilità ad imposte sui redditi da lavoro dipendente, con la precisazione che il tetto dell’importo viene innalzato a euro 2.600 (rispetto ai 4 milioni di lire attualmente previsti), mentre l’inalienabilità è fissata in quattro anni (anziché in tre).

    Segnala, infine, la disposizione secondo cui al lavoratore viene data la possibilità di accantonare o investire capitali propri fino ad un massimo di euro 5.200, applicando una detrazione d’imposta IRPEF pari al 19 per cento degli importi stessi.

    Alla luce delle considerazioni svolte, il relatore evidenzia la sostanziale convergenza dei testi all’esame, quanto meno nei loro contenuti fondamentali, anche se non disconosce che permane irrisolto il problema più delicato, che attiene alla scelta di fondo, operata ad esempio nel disegno di legge n. 1307, di intervenire ricorrendo allo strumento della legge delega: tale scelta, infatti, rischierebbe di vanificare il lavoro sin qui svolto in sede parlamentare e i buoni risultati raggiunti.



    Il presidente della 6a Commissione BALDASSARRI avverte che si provvederà a fissare, di intesa con il presidente della 11a Commissione Giuliano, una riunione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per programmare i lavori in merito al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge, osservando altresì che la relazione svolta dal senatore De Angelis contiene già importanti spunti di riflessione di cui si augura le Commissioni riunite possano tener conto nel seguito della discussione.



    Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
    Per quanto attiene agli altri profili, le proposte legislative in illustrazione non si collocano su posizioni incompatibili, mentre la bozza di sintesi elaborata dal relatore per l'11a Commissione Ichino è stata predisposta secondo le linee-guida illustrate nella relazione introduttiva svolta in occasione della seduta del 30 ottobre scorso, tenendo altresì conto dei contenuti dei diversi testi legislativi. Anche dal punto di vista delle implicazioni di ordine fiscale e contributivo, prosegue il relatore, sia il disegno di legge n. 964 sia i disegni di legge n. 1307 e n. 1531 contengono la previsione di appositi benefici finalizzati ad una effettiva diffusione delle forme di partecipazione, la quale è affermata in termini generali tra i principi e criteri direttivi del disegno di legge delega n. 1307, mentre specifiche e sostanzialmente conformi disposizioni sono contenute nei disegni di legge n. 964, n. 1531 oltre che nella bozza di testo unificato del relatore per l'11a Commissione Ichino. Osserva invece che nessun richiamo a detti benefici è presente nel disegno di legge n. 803, che, anzi, enuncia il dichiarato intento di non sfruttamento della leva economica dell’agevolazione fiscale e contributiva.

    Sottolinea, in particolare, che il disegno di legge n. 1307, nel conferire al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi, enuncia le linee generali della partecipazione dei lavoratori alla proprietà e al controllo dell’impresa, istituita sulla base del contratto collettivo aziendale. Lo strumento individuato per l’azionariato dei lavoratori è invece la creazione di un fondo comune di impresa costituito in forma di società d’investimento a capitale variabile.

    Dal punto di vista strettamente fiscale, il relatore puntualizza che il richiamo alla necessità di prevedere un trattamento fiscale agevolato è formulato in termini necessariamente generici, rinviando a successivi decreti legislativi l’introduzione di misure idonee a tal fine.

    Richiama le disposizioni più importanti ai fini dell’individuazione di alcuni vincoli normativi per la legislazione delegata: si tratta dell’articolo 1, comma 1, lettera a), che prevede l’inalienabilità degli strumenti finanziari per un periodo non inferiore a tre anni (per consentire il rispetto dell’articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi e, quindi, la non assoggettabilità a tassazione ordinaria delle quote emesse dalla società d’investimento a capitale variabile a favore dei dipendenti); dell’articolo 1, comma 1, lettera g), che prevede, in via generale, l’introduzione di un trattamento fiscale agevolato per i fondi comuni di impresa appositamente costituiti ai fini del conferimento degli strumenti finanziari oggetto dei piani di azionariato; e, infine, viene in rilievo l’articolo 1, comma 1, lettera i), nel quale è prevista, in chiave promozionale, la possibilità per i lavoratori di avvalersi di quote del trattamento di fine rapporto.
    Legislatura 16º - Commissioni 6° e 11° riunite - Resoconto sommario n. 4 del 30/06/2009



    COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE

    6ª (Finanze e tesoro)

    11ª (Lavoro, previdenza sociale)



    MARTEDÌ 30 GIUGNO 2009

    4ª Seduta



    Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

    BALDASSARRI





    La seduta inizia alle ore 16,05.





    IN SEDE REFERENTE


    (803) CASTRO ed altri. - Misure a favore della partecipazione dei lavoratori

    (964) TREU ed altri. - Disposizioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione azionaria dei dipendenti

    (1307) BONFRISCO e CASOLI. - Delega al governo per la promozione della partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione delle imprese

    (1531) ADRAGNA ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende

    (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)



    Prosegue l'esame congiunto rinviato nella seduta del 20 maggio scorso.



    Il senatore DE ANGELIS (PdL), relatore per la 6a Commissione, illustra i contenuti dei disegni di legge sul tema di partecipazione dei lavoratori all’impresa n. 1307, presentato dai senatori Bonfrisco e Casoli, e n. 1531 presentato dal senatore Ad ragna, rilevando che essi contengono numerosi punti in comune e alcune divergenze, anche rispetto agli altri due disegni di legge n. 803 e n. 964, già oggetto di illustrazione alle Commissioni riunite.

    Ricorda in proposito che il relatore per l'11a Commissione Ichino ha successivamente elaborato una bozza di testo unificato che, peraltro, tiene conto anche dei due nuovi disegni di legge n. 1307 e n. 1531. In linea generale, osserva che, a fronte di una differenza di impostazione tra le citate proposte legislative, a suo avviso non suscettibile di tradursi in una soluzione normativa di mediazione, la bozza predisposta dal relatore per l'11a Commissione Ichino conferma invece la scelta contenuta nel disegno di legge n. 964, consistente nell'individuazione del contratto collettivo aziendale quale fonte di disciplina e di promozione delle diverse forme di partecipazione.

    Viceversa, rimarca che il disegno di legge n. 803 considera lo statuto di partecipazione come condizione necessaria per la stipula di un contratto aziendale in deroga al contratto collettivo di livello superiore e alla legge: in proposito sottolinea che tale scelta è altresì rinvenibile anche nell’impostazione del disegno di legge n. 1307 e, sia pure con un richiamo al contratto aziendale in via non esclusiva, anche del disegno di legge n. 1531.
    Legislatura 16º - Commissioni 6° e 11° riunite - Resoconto sommario n. 4 del 30/06/2009



    COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE

    6ª (Finanze e tesoro)

    11ª (Lavoro, previdenza sociale)



    MARTEDÌ 30 GIUGNO 2009

    4ª Seduta



    Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

    BALDASSARRI





    La seduta inizia alle ore 16,05.





    IN SEDE REFERENTE


    (803) CASTRO ed altri. - Misure a favore della partecipazione dei lavoratori

    (964) TREU ed altri. - Disposizioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione azionaria dei dipendenti

    (1307) BONFRISCO e CASOLI. - Delega al governo per la promozione della partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione delle imprese

    (1531) ADRAGNA ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende

    (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)



    Prosegue l'esame congiunto rinviato nella seduta del 20 maggio scorso.



    Il senatore DE ANGELIS (PdL), relatore per la 6a Commissione, illustra i contenuti dei disegni di legge sul tema di partecipazione dei lavoratori all’impresa n. 1307, presentato dai senatori Bonfrisco e Casoli, e n. 1531 presentato dal senatore Ad ragna, rilevando che essi contengono numerosi punti in comune e alcune divergenze, anche rispetto agli altri due disegni di legge n. 803 e n. 964, già oggetto di illustrazione alle Commissioni riunite.

    Ricorda in proposito che il relatore per l'11a Commissione Ichino ha successivamente elaborato una bozza di testo unificato che, peraltro, tiene conto anche dei due nuovi disegni di legge n. 1307 e n. 1531. In linea generale, osserva che, a fronte di una differenza di impostazione tra le citate proposte legislative, a suo avviso non suscettibile di tradursi in una soluzione normativa di mediazione, la bozza predisposta dal relatore per l'11a Commissione Ichino conferma invece la scelta contenuta nel disegno di legge n. 964, consistente nell'individuazione del contratto collettivo aziendale quale fonte di disciplina e di promozione delle diverse forme di partecipazione.

    Viceversa, rimarca che il disegno di legge n. 803 considera lo statuto di partecipazione come condizione necessaria per la stipula di un contratto aziendale in deroga al contratto collettivo di livello superiore e alla legge: in proposito sottolinea che tale scelta è altresì rinvenibile anche nell’impostazione del disegno di legge n. 1307 e, sia pure con un richiamo al contratto aziendale in via non esclusiva, anche del disegno di legge n. 1531.
  • Sto caricando...
  • Sto caricando...
  • Sto caricando...
Indietro