Ma il default di uno stato sovrano...

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

nagual

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... cosa comporta concretamente per gli individui che ne hanno la cittadinanza?
 
si quelli ricchi,

la loro valuta non vale più un tubo sia contro dollaro che contro euro
il tasso di inflazione fa spavento

gli argentini che possono viaggiare sono quelli ricchi o che sono tali per avere posseduto i loro risparmi in dollari usa prima del default

sono stato per 2 settimane a Buenos Aires per lavoro quest'anno, gran bel posto
 
si quelli ricchi,

la loro valuta non vale più un tubo sia contro dollaro che contro euro
il tasso di inflazione fa spavento

gli argentini che possono viaggiare sono quelli ricchi o che sono tali per avere posseduto i loro risparmi in dollari usa prima del default

sono stato per 2 settimane a Buenos Aires per lavoro quest'anno, gran bel posto

:yes: e aggiungo anche bella gente :)
 
... cosa comporta concretamente per gli individui che ne hanno la cittadinanza?

ecco il post più interessante di oggi...bravo nagual...cominciamo a pensarci, perchè non resta molto tempo per trovare qualche soluzione salvabuccia...
6 MESI O FORSE 9....
 
si quelli ricchi,

la loro valuta non vale più un tubo sia contro dollaro che contro euro
il tasso di inflazione fa spavento

gli argentini che possono viaggiare sono quelli ricchi o che sono tali per avere posseduto i loro risparmi in dollari usa prima del default

sono stato per 2 settimane a Buenos Aires per lavoro quest'anno, gran bel posto

No sono tali perche' non hanno pagato nessuno..
 
si quelli ricchi,

la loro valuta non vale più un tubo sia contro dollaro che contro euro
il tasso di inflazione fa spavento

gli argentini che possono viaggiare sono quelli ricchi o che sono tali per avere posseduto i loro risparmi in dollari usa prima del default

sono stato per 2 settimane a Buenos Aires per lavoro quest'anno, gran bel posto

la loro moneta si era svalutata in maniera incredibile in poco tempo ma oggi i salari sono tornati a livelli pre default e quindi anche un impiegato medio puo' permettersi ferie in Brasile o negli USa...
L'inflazione sale ma salgono anche i salari che a sua volta spingono al rialzo l'inflazione e cosi via..quindi per noi europei andare in Argentina ogni anno ci costa sempre di piu..ma sto aspettando un altro crollo per fare qualche investimento laggiu:D
 
la loro moneta si era svalutata in maniera incredibile in poco tempo ma oggi i salari sono tornati a livelli pre default e quindi anche un impiegato medio puo' permettersi ferie in Brasile o negli USa...
L'inflazione sale ma salgono anche i salari che a sua volta spingono al rialzo l'inflazione e cosi via..quindi per noi europei andare in Argentina ogni anno ci costa sempre di piu..ma sto aspettando un altro crollo per fare qualche investimento laggiu:D

lassa perde..e' da 1993 che lavoro con questi "chanta"..
 
ehm ehm..........scusate se Pensate di fare paragoni fra il default ARGENTINA e Italia occhio che l'Italia non e' l'argentina!


:rolleyes:
 
la loro moneta si era svalutata in maniera incredibile in poco tempo ma oggi i salari sono tornati a livelli pre default e quindi anche un impiegato medio puo' permettersi ferie in Brasile o negli USa...
L'inflazione sale ma salgono anche i salari che a sua volta spingono al rialzo l'inflazione e cosi via..quindi per noi europei andare in Argentina ogni anno ci costa sempre di piu..ma sto aspettando un altro crollo per fare qualche investimento laggiu:D

veramente Buenos Aires è invasa dai brasiliani, ma non avviene l'opposto visto che la moneta brasiliana è ben più forte

non parliamo poi delle società brasiliane che fanno il bello e il cattivo tempo

quanto agli stipendi ... non sono neppure comparabili con la situazione di pre default quando la loro moneta era agganciata al dollaro ... (follia pura ...)
 
ehm ehm..........scusate se Pensate di fare paragoni fra il default ARGENTINA e Italia occhio che l'Italia non e' l'argentina!


:rolleyes:

considera che sono le 21.53 e ... a quest'ora si parla un po' di tutto

i neuroni cominciano a scollegarsi .... :)
 
Io mi sto solo chiedendo se in caso di defaut il monte del debito pubblico diventa imputabile pro quota ad ogni cittadino di quello stato.

Se sì come determinare le quote individuali? In base al reddito? Al Patrimonio? Alla genia?

O che altro?
 
considera che sono le 21.53 e ... a quest'ora si parla un po' di tutto

i neuroni cominciano a scollegarsi .... :)

:)


si certo , ma visto il dibattito in corso , vorrei portare in luce , le risorse che l'argentina dispone, cosa che l'italietta non ha!:rolleyes:

AH no scusate, noi abbiamo le promesse del presidente del coniglio:rolleyes:
 
No sono tali perche' non hanno pagato nessuno..

Purtroppo ... Rimm, purtroppo ...



Caso dei bonds argentini

Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili Oggetto: Preventivo di Giurisdizione R.G.N. 6532/04 - Cron. 11225/05 - Rep. Ud.21/04/05 c.c. Ordinanza

Sul ricorso proposto da:

BORRI LOCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 39, presso lo studio dell'avvocato BARONE GIANLUIGI, rappresentato e difeso da se stesso, unitamente all'avvocato, CAMINITI ANTONIO, giusta delega in calce al ricorso – ricorrente;

contro

REPUBBLICA ARGENTINA, in persona del Procuratore del Tesoro della Nazione, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio legale SIRAGUSA-EMANUELE, rappresentata e difesa dagli avvocati FAUSTO POCAR e MARIO SIRAGUSA, giusta delega a margine del controricorso per il primo, e procura speciale, in atti, per il secondo – controricorrente

[Omissis]

1. L'avvocato Luca Borri - che, nel giugno 2001, per il (dichiarato) complessivo importo di euro 183.000,00, aveva acquistato da B.N.L. e Monte Paschi Siena, che già li detenevano nel loro portafoglio, titoli obbligazionari (denominati global bonds) con scadenza aprile 2008 e tasso di intesse annuo dell' 8,125% [come emessi, nel 1998, dalla Repubblica Argentina nello Stato di New York, quotati in Lussemburgo e poi rivenduti sul "mercato secondario"] - chiedeva ed otteneva, nel successivo luglio 2002, decreti ingiuntivi, con i quali il Giudice di Pace di Firenze intimava al Governo Argentino di pagare al ricorrente, per ciascun decreto, la somma di euro 500,00 (quale frazione del suo maggior credito di euro 183.000,00). E ciò in applicazione del principio (sub art. 1186 c.c.) della "decadenza dal beneficio del termine", applicabile quando il debitore versi in conclamato stato di insolvenza; come nel caso, appunto, della Argentina che - in conseguenza della grave crisi economica che aveva colpito quel paese dall'inizio del 2002 - si era vista costretta a dichiarare, con legge n. 25 del 2002, la "emergenza pubblica in materia sociale, economica e finanziaria".

2. La parte ingiunta si opponeva ai provvedimenti monitori.

Stigmatizzava, in premessa, le iniziative giudiziarie del Borri volte a "soddisfare i propri pretesi diritti in modo unilaterale ed a scapito della paritetica posizione di altre centinaia di migliaia di partecipanti al medesimo prestito obbligazionario. I quali nella quasi totalità, avevano "prescelto, invece, la via dell'azione collettiva sotto il profilo dell'intervento politico e diplomatico", in vista di "una soluzione globale che soddisfi in modo paritario le ragioni di tutti gli obbligazionisti nella misura che risulterà possibile".

- Articolava, quindi, numerosi motivi di opposizione, in rito e nel merito: pregiudizialmente ai quali eccepiva, per altro, il difetto di giurisdizione del giudice italiano. E ciò sotto il triplice profilo:

a) della propria "immunità" da tale giurisdizione, per il principio "par In parem non habet iurisdictionem", venendo nella specie propriamente in considerazione i provvedimenti statuali - 1. n. 25/02 cit., d.M. n. 73/02: 1. n. 25/03 - con i quali, per ragioni di interesse pubblico, era stato disposto il differimento di pagamenti delle obbligazioni pubbliche;

b) dell'esistenza di una clausola (art. 22) del regolamento del prestito obbligazionario in questione, attributiva della giurisdizione ai giudici dello Stato di New York o della Repubblica Argentina per qualsiasi controversia inerente a quei titoli ("L'Argentina si sottopporrà irrevocabilmente alla giurisdizione di qualsiasi delle suddette Corti, con riferimento a qualsiasi delle suddette azioni legali e rinuncerà irrevocabilmente a proporre qualsiasi eccezione relativa al difetto di competenza di dette Corti ...");

c) della inesistenza anche di alcun criterio di collegamento, dell'odierna controversia, alla giurisdizione del giudice italiano, exlege di d.i.p. n. 218 del 1995 [1].

3. Nel giudizio così instaurato, il Borri ha proposto, quindi, regolamento preventivo per far dichiarare la giurisdizione, invece, del giudice italiano. E ciò in ragione:

a) della natura privatistica, e non iure imperi, della attività svolta dalla Argentina attraverso la collocazione sul mercato di titoli del debito pubblico e della "irrilevanza del d.M. 73/02 e della 1. n. 25/03 citt. ai fini del riconoscimento dell'autorità giudiziaria italiana";

b) della "irrilevanza dell'art. 22 del cd. Accordo quadro";

c) della esistenza della giurisdizione nazionale in virtù del combinato disposto dell'art. 3, co. 2, 1. 218/1995 e 5, co. 2 n. 1, 1. n. 804/1971, di ratifica della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (per cui, in materia contrattuale, il convenuto può essere citato in uno degli Stati contraenti in relazione al luogo ove 1'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita).

- L'intimata ha replicato con controricorso.

- Il P.G. presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto respingersi il ricorso con declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel presente giudizio - che, in relazione alla nota vicenda dei bonds argentini, non vede coinvolto alcun soggetto (istituto intermediario/autorità di vigilanza) di nazionalità italiana, ma solo ed esclusivamente la Repubblica Argentina - il quesito pregiudiziale sulla giurisdizione si pone, quindi, in relazione, in primo luogo, al profilo (potenzialmente di ogni altro assorbente) della sussistenza, o meno, della immunità giurisdizionale di quello Stato in relazione al rapporto dedotto in causa.

2. La questione va risolta in applicazione del principio di diritto consuetudinario internazionale, recepito dall'ordinamento italiano in virtù di richiamo dell'art. 10 Costituzione: principio, cd. della "immunità ristretta o relativa".

In virtù del quale l'esenzione degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile è limitata agli atti iure imperii (a quegli atti, cioè, attraverso i quali si esplica l'esercizio delle funzioni pubbliche statali) e non si estende, invece, agli atti iure gestionis o iure privatorum (ossia agli atti aventi carattere privatistico, che lo Stato straniero ponga in essere, indipendentemente dal suo potere sovrano, alla stregua di un privato cittadino (cfr., ex plurimis, Sez. un. nn. 2329/1989; 919/1999; 531/2000; 17087/2003).

- Il che equivale a dire che, al fine dell'esenzione dalla giurisdizione del giudice nazionale, è richiesto che l'esame e l'indagine sulla fondatezza della domanda, a questi proposta, comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero (o di un ente pubblico attraverso il quale detto Stato operi per perseguire anche in via indiretta le sue finalità istituzionali), che siano espressione dei suoi poteri sovrani.

- Con l'ulteriore limite (di recente, per altro, evidenziato, in ragione del valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale assunto dall'obbligo di rispetto dei diritti inviolabili della persona umana) per cui si conviene che anche l'esercizio della sovranità non resti coperto dalla immunità quando si risolva in comportamenti dello Stato estero lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statuali (cfr., sul punto, Sez. un. n. 5044/2004, in fattispecie di domanda risarcitoria di danni connessi a crimini di guerra imputabili allo Stato estero convenuto in giudizio da cittadino italiano innanzi al giudice nazionale) .

3. Nel caso in esame, il carattere "relativo" della immunità dalla giurisdizione civile dello Stato straniero, per il profilo della sua inestensibilità agli atti "iure gestionis", viene, appunto, invocato dal ricorrente, a fondamento della propria istanza di affermazione della giurisdizione italiana nei confronti della Repubblica Argentina, in relazione al giudizio a quo.

E ciò sul rilievo che "l'attività svolta da quello Stato, attraverso la collocazione sul mercato borsistico internazionale di titoli del Debito Pubblico che dovevano essere onorati senza ritardo alle rispettive scadenze, costituisca "attività economica di mero diritto privato, equiparabile a quella svolta da un qualunque altro soggetto debitore che emetta obbligazioni a fronte di prestiti e finanziamenti ricevuti dagli investitori, che non consente, come tale, allo Stato straniero di sottrarsi alla potestà dello Stato ospitante, non potendosi quella stessa attività configurasi come manifestazione di un potere sovrano, ostativo all'esercizio di un sindacato giurisdizionale".

4. Questa prospettazione difensiva, pur muovendo da esatte premesse, non può essere, però, condivisa nella sua conclusione.

- Ciò perché, mentre natura innegabilmente privatistica hanno gli atti di emissione e di collocazione sul mercato internazionale delle obbligazioni di che trattasi, non analoga natura paritetica hanno i successivi provvedimenti di moratoria, adottati dal Governo argentino, ai quali, del resto, lo stesso ricorrente sostanzialmente pretende di ricollegare la perdita del beneficio del termine ex art. 1186 c.c. ed il conseguente inadempimento di quello Stato.

4.1. Il riferimento va, in particolare, a:

la legge n. 25.561 del 6 gennaio 2002 (in Boletin Official del 7.1.2002 n. 19810) che ha dichiarato "l'emergenza pubblica in materia sociale, economica, finanziaria e cambiaria, in conformità a quanto disposto dall'art. 76 della Costituzione nazionale, delegando il Governo a procedere al riordinamento del sistema finanziario ...";

- la 1. n. 25.565 in pari data (Bol. Off. n. 29863/02) che ha autorizzato il Ministro dell'Economia a compiere ogni atto necessario al fine di "adeguare i
servizi del debito pubblico alle possibilità di pagamento del Governo nazionale ...";

- la Risoluzione n. 73 del 25 aprile 2002 (Bol. Off, n. 29888/02) che, al fine di "un ordinato processo di riprogrammazione di alcune obbligazioni e di rimborso del debito del Governo nazionale" ha disposto "il differimento, nella misura necessaria al
funzionamento dello Stato nazionale, dei pagamenti dei servizi del debito pubblico del Governo nazionale fino al 31 dicembre 2002 ovvero sino a che si completi il rifinanziamento dello stesso, qualora ciò accada prima di questa data";

- le leggi n. 25.725 e n. 25.820 del 2003 (ivi nn. 30065 e 30291/03) di proroga della delega al Governo, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2003 ed al 31dicembre 2004;

- la legge, infine, n. 25.827 del 2003 (Boll. Off. n. 30302/03) con la quale il Parlamento ha ulteriormente disposto "il differimento dei pagamenti dei servizi del debito pubblico del Governo nazionale, contratto prima del 31 dicembre 2001 o in virtù di norme dettate prima di tale data, fino a che il Governo nazionale dichiari la conclusione del processo di ristrutturazione dello stesso".

4.2. Tali provvedimenti - incidenti sul momento funzionale, del rapporto obbligatorio tra le parti, con un effetto che sarebbe assurdo ritenere limitato ai soli interessi (come deduce parte ricorrente) e che invece, in relazione alla finalità perseguita, deve considerarsi esteso anche alla sorte capitale - manifestano, evidentemente, la potestà sovrana dello Stato.

E ciò sia per la loro natura di leggi di bilancio[quali la nostra Costituzione sottrae anche a referendum abrogativo], sia, soprattutto, per le già sottolineate finalità, eminentemente pubbliche, perseguite, di governo della finanza in funzione della tutela di bisogni primari di sopravvivenza economica della popolazione in un contesto storico di grave emergenza nazionale.

4.3. Né rileva in contrario il fatto che dette leggi incidano su diritti patrimoniali di cittadini stranieri, poiché ciò non vale certamente a configurare quella deroga eccezionale alla immunità che, come sopra detto, è prospettabile solo in presenza di atti di esercizio della sovranità che si presentino lesivi di "valori universali della dignità umana". Valori, con i quali le leggi della Repubblica Argentina, su riferite, non si pongono evidentemente in conflitto, ma che tendono, anzi, a salvaguardare.

4.4. Su questa linea, con affermazione incidentale che leggesi nella sentenza n. 329 del 1992, la Corte costituzionale ha già, del resto, mostrato a sua volta di ritenere che rientrino nella sfera dei poteri sovrani e di governo dello Stato i provvedimenti di moratoria del debito estero ed il piano, successivamente predisposto, di ripianamento delle obbligazioni contratte.

5. La preminenza assoluta degli interessi della collettività organizzata a Stato, che con i provvedimenti indicati si è esteso tutelare, esclude, pertanto, la valutabilità degli stessi sotto il profilo della eventuale violazione del regime giuridico di atti negoziali posti in essere " iure privatorum".

Il che, appunto, comporta il riconoscimento della immunità dalla giurisdizione della Repubblica Argentina, in relazione alle pretese nei suoi confronti azionate dal Borri nel giudizio a quo.

Confermandosi, così, per tal profilo, il principio, già enunciato con la sentenza n. 331/1999 di questa Corte, per cui l’immunità ricorre anche nel caso di pretese a contenuto patrimoniale, sempre che il riconoscimento delle stesse richieda apprezzamenti ed indagini sull’esercizio dei poteri pubblicistici dello Stato o ente straniero.

Il quesito sulla giurisdizione va, quindi, risolto con declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano nella presente controversia (il che, evidentemente, non esclude che per le sottostanti pretese esistano altre forme di tutela, anche giurisdizionali, compatibili con la immunità dello Stato qui resistente:

v. art. 22 Accordo Quadro sopra cit.).

6. La natura della lite induce a compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano nella presente controversia e compensa le spese dell’intero giudizio.

Roma, 21 aprile 2005

Il Presidente

Il Cancelliere C1 Giovanni Gianbattista

Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2005.
 
Io mi sto solo chiedendo se in caso di defaut il monte del debito pubblico diventa imputabile pro quota ad ogni cittadino di quello stato.

Se sì come determinare le quote individuali? In base al reddito? Al Patrimonio? Alla genia?

O che altro?

secondo me anche un pupo di un giorno, se capitera', avra' la sua parte.

Tutto diviso in maniera equa. Nagal che domande fai scusa?????:angry:

i debiti si spartiscono e che azzzz:angry:
 
:)


si certo , ma visto il dibattito in corso , vorrei portare in luce , le risorse che l'argentina dispone, cosa che l'italietta non ha!:rolleyes:

AH no scusate, noi abbiamo le promesse del presidente del coniglio:rolleyes:

si ... che sono state svendute dai vari governi, Menem in particolare

adesso sono piu' o meno tutte di proprietà di grandi multinazionali e solo poche di "argentini"


attualmente la bella Argentina, non può essere neppure paragonata in termini economici all'italia

poi liberi di criticare il nostro paese

ma il paragone non regge
 
male che vada dividiamo i debiti dell'italia a testa

50.000 euro io ...

50.000 tu ...

50.000 Tremonti

50.000 Berlusconi

50.000 Profumo

un po' per tutti eguamente ...
 
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