
Originariamente Scritto da
techne
Sulla “riserva” che avrebbe formulato la parte civile, dove la hai letta? Io ho letto soltanto che la parte civile ha accettato il rito abbreviato, e di conseguenza ha accettato la giurisdizione del Giudice Penale (con quel rito) e non ha incardinato autonomo giudizio in sede civile (questo rispondendo alla tua domanda è ciò che può fare la parte civile se non accetta il rito, andarsene dal processo e incardinare autonomo giudizio civile. Escluderei l’invocabilità dell’art. 6 CEDU, ma non ho approfondito - altrimenti ci perdo una giornata

-, per la ragione che l’alternativa giudiziale esiste ed è anzi ampiamente indicato da un codice cosa avviene se la parte civile non accetta un rito)

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Deduco inoltre (da quanto espresso in sentenza) che il risarcimento ottenuto dalla Fondazione sia stato più o meno frutto di una valutazione in via equitativa effettuata dal Giudice, senza pertanto (e peraltro assai difficili

) criteri di quantificazione portati al vaglio (presumo eh: magari sarà stata operata una quantificazione indicativa, ma poi avranno lasciato al Giudice decidere una diversa somma ritenuta di giustizia

).
La parte civile può impugnare la sentenza con appello nei casi in cui vi sia una condanna quando ad esempio le sia stato comunque negato un risarcimento o tale risarcimento sia inferiore a quanto chiesto, oppure in caso di proscioglimento dell’imputato (in quanto il risarcimento le sarà negato, a differenza di quanto avviene nel giudizio civile, che ha un altro sistema probatorio, e per il quale la sussistenza di un reato non è elemento fondante per una richiesta risarcitoria. Anche queste – quella di costituirsi parte civile oppure agire in un giudizio civile - sono scelte processuali, e presentano diversi aspetti di opportunità, pro e contro

, ma sarebbe lungo e forse fuori luogo disquisirne qui

).
Pertanto presumo che se la Fondazione appellasse la sentenza, potrebbe farlo solo in punto quantificazione del ristoro che le è stato riconosciuto (ma che assai verosimilmente non lo farà).
Cosa è avvenuto (è bene guardare a TUTTI gli aspetti del processo)? Secondo me è avvenuto che l’imputato ha proposto un rito, il P.M. lo ha accettato, la Fondazione non ha ritenuto di incardinare un altro giudizio, e il Giudice ha autorizzato l’abbreviato, condizionato alla escussione testimoniale (ed anche, ho letto, ad altre prove introdotte dalla difesa). In sintesi, da ciò che ho letto
Sulla confisca e sui rimedi propongo la lettura di un po' di Giurisprudenza delle Sezioni Unite

https://www.altalex.com/documents/ne...o-proprietario
https://www.altalex.com/documents/ne...sta-di-riesame
E, in estrema sintesi, rilevo che i coeredi avrebbero potuto (ma non lo hanno fatto) chiedere un riesame, e ora avrebbero il rimedio del cd. appello cautelare (lo avranno utilizzato? Qui però io mi fermo in quanto si va davvero in una materia che non è la mia e oltre certi gradi di approssimazione, dove non è il mio campo, non vado, nemmeno in sede di quattro chiacchiere….

).
L’oggetto del reato a quanto pare stava nella materiale disponibilità dell’imputato (a casa sua), pur avendo egli dichiarato che si trovasse ancora nella cd. comunione indivisa tra coeredi. Nella sentenza non leggo traccia di un loro intervento volto a un riesame del sequestro, poi cosa - e se - “abbiano fatto” ex 322 bis cpp avverso la confisca non lo so

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