Questo il testo della norma appena licenziato (e non ancora in G.U.)
- si conferma il prolungamento delle detrazioni con opzione cessione credito\sconto in fattura fino al 2024;
- si conferma la detraibilità dei costi di asseverazione e visto con la stessa percentuale del bonus asseverato;
- si conferma il limite dei 10mila euro;
- sembra invece di capire che detto limite di10mila non si applichi agli interventi di edilizia libera;
. gli interventi in regime di "bonus facciate" vanno sempre asseverati, a prescindere dall'ammontare dell'intervento.
Resta da capire, in riferimento al limita di 10mila, se comprende o meno l'iva e, soprattutto, se i costi di progettazione, asseverazione e visto concorrano a formare detto limite. Se così fosse, la convenienza viene a mancare - specie per le detrazioni al 50 x cento
Quindi, ricapitolando, se capisco bene si hanno queste novità:a) al comma 1, alinea, le parole: « ne-
gli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « negli anni 2020, 2021, 2022, 2023
e 2024 »;
b) dopo il comma 1-bis è inserito il
seguente:
« 1-ter. Per le spese relative agli inter-
venti elencati nel comma 2, in caso di
opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di
conformità dei dati relativi alla documen-
tazione che attesta la sussistenza dei pre-
supposti che danno diritto alla detrazione
d’imposta per gli interventi di cui al pre-
sente articolo. Il visto di conformità è ri-
lasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell’articolo 3 del regolamento recante mo-
dalità per la presentazione delle dichiara-
zioni relative alle imposte sui redditi, al-
l’imposta regionale sulle attività produttive
e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili del-
l’assistenza fiscale dei centri costituiti dai
soggetti di cui all’articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la con-
gruità delle spese sostenute secondo le di-
sposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis.
Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al comma 2 anche quelle
sostenute per il rilascio del visto di confor-
mità, delle attestazioni e delle assevera-
zioni di cui al presente comma, sulla base
dell’aliquota prevista dalle singole detra-
zioni fiscali spettanti in relazione ai pre-
detti interventi. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle opere
già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, del decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del
7 aprile 2018, o della normativa regionale,
e agli interventi di importo complessivo
non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle
singole unità immobiliari o sulle parti co-
muni dell’edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all’articolo 1, comma 219,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 »;
c) al comma 2, lettera a), le parole: « a)
e b) » sono sostituite dalle seguenti: « a), b)
e d) »;
d) al comma 7-bis, le parole: « nel-
l’anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti:
« dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 »
- si conferma il prolungamento delle detrazioni con opzione cessione credito\sconto in fattura fino al 2024;
- si conferma la detraibilità dei costi di asseverazione e visto con la stessa percentuale del bonus asseverato;
- si conferma il limite dei 10mila euro;
- sembra invece di capire che detto limite di10mila non si applichi agli interventi di edilizia libera;
. gli interventi in regime di "bonus facciate" vanno sempre asseverati, a prescindere dall'ammontare dell'intervento.
Resta da capire, in riferimento al limita di 10mila, se comprende o meno l'iva e, soprattutto, se i costi di progettazione, asseverazione e visto concorrano a formare detto limite. Se così fosse, la convenienza viene a mancare - specie per le detrazioni al 50 x cento