Sismabonus e asseverazione

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Sismabonus e asseverazione tardiva: valutazione rischio di contenzioso

Recentemente AdE ha pubblicato una serie di risposte ad interpello sul tema dell'asseverazione relativa al Sismabonus e alla sua "tardiva" presentazione.
Il generale atteggiamento di AdE e' quello di NEGARE l'accesso alle detrazione a tutti i casi in cui l'asseverazione, da compilare su modulo specifico, non sia stata presentata contestualmente alla presentazione della SCIA o del permesso di costruire. L'unica deroga a questo principio generale e' la possibilità di accedere alle agevolazioni Sismabonus per quegli interventi non inizialmente coinvolti dall'agevolazione perche ricadenti in zone sismiche inizialmente escluse come la 2 e la 3. Quindi, gli interventi iniziati tra il 1 Gennaio 2017 e il 30/04/2019 pare possano godere di questa deroga solo se ricadenti nelle zone 2 e 3 (inserite appunto nel sismabonus a partire dal 1 Maggio 2019 con art. 8 del DL 34/2019) e limitatamente al sisma acquisti (il cosiddetto comma 1-septies). Negli altri casi AdE non da scampo a chi non avesse presentato l'asseverazione contestualmente alla SCIA.

Bene (cioe'... male), secondo il mio modestissimo avviso questo atteggiamento di AdE e' da stigmatizzare e condannare categoricamente.
riposto di seguito il link all'ennesima risposta ad interpello su questo tema in cui AdE da prova della totale mancanza di rispetto nei confronti dei contribuenti oltre che della prassi e delle sentenze della Cassazione. Un vero scempio a cui spero che l'interpellante in questo caso si opponga fermamente a beneficio di tutti quelli che si troveranno ad affrontare una situazione del genere che a giudicare dalla quantità di domande presentate saranno sicuramente tantissimi:

https://www.agenziaentrate.gov.it/p...2020.pdf/204fb86f-dbdf-a8ce-4487-d1ab4459207f

In questo interpello l'istante chiede se un intervento in sisma bonus con:
- richiesta di PdC presentata in data 4 Luglio 2017 senza asseverazione
- rilascio del PdC Rilascio del PdC il 26 Marzo 2018
- trasmissione asseverazione Sismabonus in data 22 Febbraio 2019
- Data inizio lavori strutturali il 27 Febbraio 2019

L'istante rileva inoltre che la norma al momento della presentazione della domanda del Permesso di Costruire, faceva riferimento specificatamente alla SCIA e non al PdC:
«il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l'asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti».

AdE ovviamente se ne frega e dice:
"Il comma 3 dell'art. 3 del DM 58/2017 e' stato modificato e ora recita:
Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto per gli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori."

Siccome l'articolo modificato parla anche di PdC, la norma si applica anche alle richieste di PdC a prescindere dal fatto che la versione in vigore al momento della presentazione della domanda di PdC da parte dell'Istante la norma parlasse solamente di SCIA;
Siccome la norma originale non parla di "tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori", il fatto che l'Istante abbia presentato l'asseverazione in data antecedente l'inizio dei lavori, non rileva e la presentazione si considera comunque tardiva in virtu della versione dell'art. 3 comma 3 vigente al momento della presentazione della domanda allo sportello unico.


In un unica risposta AdE ricorre a due principi contraddittori (interpretazione delle intenzioni del legislatore in senso retroattivo in un caso e l'esatto contrario nell'altro) e non applica nemmeno lontanamente quello della prevalenza della sostanza sulla forma.

Vale la pena ricordare la sentenza di Cassazione n. 10819 del 2010 che recepisce una direttiva della Corte di giustizia europea (sentenza C-95/07 Ecotrade) in questo caso relativamente all'IVA e che afferma un principio generale:

“l’inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno Stato membro in applicazione dell’art. 18, n. 1, lett. d), della sesta direttiva non può privarlo del suo diritto a detrazione posto che, in forza del principio di neutralità fiscale, la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte dev’essere accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi”

Ecco, se l'intervento eseguito e' di riduzione del rischio sismico e un tecnico ha presentato un progetto strutturale consono e lo assevera secondo le modalita normali, ma non allega il Modulo dell'allegato B del DM 58/2017 e successive innumerevoli modifiche non e' assolutamente accettabile che il committente perda il diritto alla detrazione.

Quindi caro istante che hai presentato questo interpello spero sinceramente non gliela farai passare liscia. Cosi come tutti quanti dovessero subire questo genere di bullismo da parte di AdE.

Faccio per altro notare che questo atteggiamento per l'appunto intimidatorio da parte di AdE potrebbe poi in realtà rivelarsi privo di qualsivoglia conseguenza. Su questo chiedo il parere di altri con magari competenze specifiche, ma la mia impressione e' che difficilmente AdE avviera' dei contenziosi su questioni formali come queste che se da un lato danno una chiara indicazione di quale sia la preferenza procedurale di AdE, dall'altro sono caratterizzate da una totale mancanza di consistenza giuridica.

Quindi, se la motivazione dell'istante nel presentare l'interpello fosse chiarirsi le idee in merito ad una eventuale compensazione pro-rata delle detrazioni sismabonus maturate nel 2019, cosa dovrebbe fare a questo punto?

Non portare in detrazione le spese sostenute seguendo l'indicazione di AdE o metterle in detrazione e aspettare e vedere se AdE contesta sulla base di argomentazioni palesemente contraddittorie nonche contrarie a sentenze dalla Cassazione che recepisccono principi di ordine superiore sanciti della Corte Europea di giustizia?
 
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