Pertinenza box ?

stefan081

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Ragazzi avrei bisogno di un consiglio.
Sto valutando l'acquisto di un box in un asta giudiziaria che si terrà a settembre: sarebbe utilizzato principalmente come deposito per alcuni oggetti che ho in casa e in cantina, un paio di biciclette e magari come ricovero per la moto nel periodo di invernale.
Dista circa 750 mt in linea d'aria dalla mia prima casa e un km scarso a piedi, mi chiedevo se è possibile renderlo pertinenziale ?
Cercando in rete non mi sono chiarito le idee e sembra che la normativa lasci spazio a diverse interpretazioni.
Per essere un box ha una rendita catastale piuttosto alta quindi la possibilità di renderlo pertinenziale è un fattore determinante.

Grazie a tutti
 
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Certo che sì. L'importante che sia effettivamente un c/6 e che tu non abbia già altri c/6 (altrimenti devi optare per quale è pertinenziale).
 
Dimenticavo: in ogni caso ricorda che dovrai comunque pagare la tari.
 
Grazie, quindi qualsiasi C6 può essere pertinenziale senza nessuna limitazione riguardo la distanza ?
 
Assolutamente no, il box deve stare "nei pressi" dell abitazione (così mi disse il notaio), nel tuo caso direi che ci sei. A me non lo registro come pertinenza, era dall altra parte della città.
Mi disse che la legge, o normativa, parla di "pressi".
 
Ragazzi dove aver contattato 3 notai non ho ancora avuto una riposta certa riguardo la possibilità di renderlo pertinenziale.

il primo notaio mi ha detto che prova a fare la pratica ma non garantisce che passi come pertinenziale
il secondo notaio dice che non dovrebbero esserci problemi ma essendo un asta giudiziaria preferisce lasciar perdere :confused:
il terzo contattato stamattina mi ha parlato di una distanza massima di 500 metri.

L'asta giudiziaria è a fine mese e il fatto di poterlo rendere pertinenziale all'appartamento è determinante nel decidere se acquistarlo o no
Si parla di circa 1500 euro di differenza per l'atto e circa 500 all'anno di Imu.
Possibile che ci sia spazio a diverse interpretazioni e non esista una normativa chiara ?
 
Ragazzi dove aver contattato 3 notai non ho ancora avuto una riposta certa riguardo la possibilità di renderlo pertinenziale.

il primo notaio mi ha detto che prova a fare la pratica ma non garantisce che passi come pertinenziale
il secondo notaio dice che non dovrebbero esserci problemi ma essendo un asta giudiziaria preferisce lasciar perdere :confused:
il terzo contattato stamattina mi ha parlato di una distanza massima di 500 metri.

L'asta giudiziaria è a fine mese e il fatto di poterlo rendere pertinenziale all'appartamento è determinante nel decidere se acquistarlo o no
Si parla di circa 1500 euro di differenza per l'atto e circa 500 all'anno di Imu.
Possibile che ci sia spazio a diverse interpretazioni e non esista una normativa chiara ?

Beh in termini di atto notarile non ti so aiutare, ma in termini di IMU dipende dal comune..
Per esempio nel mio comune, se è nello stesso comune e non hai altri box di pertinenza, il box viene visto come pertinenziale alla prima casa anche se non sono nello stesso atto notarile. Il concetto è che deve servire l'abitazione principale. E su questo concetto ogni comune ha le sue interpretazioni.
 
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Io avevo un garage e nn mi faceva pertinenza
 
La normativa non prevede limiti spaziali oggettivi. Fatto sta che un immobile a 700 metri molto difficilmente passerà come pertinenza dell'immobile principale. A me sembra essere una cosa destinata in modo durevole a servizio del proprietario dell'immobile (te), non a servizio di un immobile a 700 metri.

Edit leggendo meglio, 750 metri sono in linea d'aria (dato insignificante), la distanza in realtà è 1 km... Troppo, troppo lontano.
 
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La normativa non prevede limiti spaziali oggettivi. Fatto sta che un immobile a 700 metri molto difficilmente passerà come pertinenza dell'immobile principale. A me sembra essere una cosa destinata in modo durevole a servizio del proprietario dell'immobile (te), non a servizio di un immobile a 700 metri.

Edit leggendo meglio, 750 metri sono in linea d'aria (dato insignificante), la distanza in realtà è 1 km... Troppo, troppo lontano.

Sentenze di cassazione hanno consentito pertinenzialita' ad alcuni km di distanza .
 
Se le cose non sono cambiate, nel comune di Milano si poteva fare pertinenziale qualunque box all'interno del comune.
 
Non esistono limiti di distanza, il codice civile parla chiaro. L'importante che sia utilizzato effettivamente come pertinenza.
 
Confermo quanto detto da altri. La pertinenza è valida finchè si tratta dello stesso comune, non esistono limiti di distanza.
 
tutte queste conferme e neanche una fonte? :)
 
Google è tuo amico:

Del presupposto del vincolo di solidarietà si è recentemente occupata la giurisprudenza di merito, con una sentenza a favore dei contribuenti. La pronuncia n. 15/6/12 dell’8 marzo 2012 della Commissione Tributaria provinciale di Savona trae origine da un avviso di liquidazione, con cui l’Ufficio aveva disconosciuto l’agevolazione “prima casa” in relazione all’acquisto di un box, che il contribuente aveva costituito quale pertinenza della sua abitazione, distante 4 km considerando il tragitto per auto, ovvero 700 metri con percorso pedonale. Secondo l’Ufficio, la distanza tra i due beni era tale che uno non poteva porsi al servizio dell’altro, per cui sul box non poteva essere posto il vincolo pertinenziale e, conseguentemente, non spettava in relazione al suo acquisto il beneficio fiscale in oggetto.
Secondo il contribuente, invece, l’acquisto del box serviva a parcheggiare l’auto comodamente in centro anche durante la stagione turistica, atteso che si trattava di una nota località balneare della Liguria, in cui parcheggiare era davvero complicato. Il box in quella posizione consentiva di raggiungere il centro e, allo stesso tempo, di tornare rapidamente a casa attraverso un percorso pedonale di 700 metri, a differenza di quello automobilistico, evidenziato dall’ufficio di 4 km. Pertanto, secondo il contribuente, sussistevano i requisiti oggettivi e soggettivi per la pertinenzialità dei due beni.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, riteneva che tale circostanza non integrasse il requisito oggettivo previsto per la costituzione del vincolo pertinenziale, atteso che per la sussistenza della durevole destinazione di una cosa al servizio di un’altra è necessario che l’utilità sia oggettivamente arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di questa, dovendo la pertinenza servire all’utilità della cosa e non anche a quella meramente personale del dominus della stessa.
Il collegio ligure, dopo aver ricordato le disposizioni del codice civile in materia di vincolo pertinenziale, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, in base alla quale spetta al giudice di merito valutare la sussistenza del requisito oggettivo, ovvero della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, per cui il bene accessorio deve arrecare un’utilità al bene principale e non al suo proprietario (Cass., sent. n. 4599/2006 e n. 12983/2002).
La Commissione Tributaria ha osservato, poi, che la norma tributaria, quando si riferisce alle pertinenze, non pone alcun limite circa la distanza tra i beni, come, peraltro, riconosciuto anche dall’Amministrazione Finanziaria, con la circ. n. 38/E/2005. Conseguentemente, l’agevolazione risulta applicabile anche alle pertinenze non attigue all’abitazione, ma poste a distanza.
Secondo la Commissione Tributaria, la decisione non poteva prescindere dalla considerazione del caso concreto. In particolare, per i giudici di merito, il vincolo di pertinenzialità non poteva essere escluso, giacché era evidente che in una località a vocazione fortemente turistica, con grosse difficoltà di parcheggio, l’acquisto di un box a metà tra il centro e l’abitazione consentiva di raggiungere agevolmente entrambi i luoghi. Inoltre, risultava incontestato che il contribuente avesse sempre parcheggiato la propria auto nel box e che quest’ultimo fosse destinato esclusivamente a questo scopo. Alla stregua di tali considerazioni, quindi, sussistendo il vincolo di pertinenzialità, doveva essere riconosciuta anche l’agevolazione prima casa per l’acquisto del box de quo. Il ricorso del contribuente è stato così accolto e l’atto impositivo annullato.
 
Scusa eh... Google è mio amico, ma lo dovrebbero essere anche la lettura e la comprensione del testo. Qui si parla di un caso abbastanza particolare mi sembra, cito testualmente "località a vocazione fortemente turistica con grosse difficoltà di parcheggio". Non mi pare che l'op abbia descritto una situazione del genere... Anzi, ha pure detto che lo userebbe come cantina. Quindi di che stiamo parlando? :)
 
Hai proprio la faccia come un portone ....ti lamenti di una cosa che nn ti era neppure dovuta. Ti avevo detto che c erano sentenze ,mi hai chiesto la fonte....nemmeno lo sforzo di guardare in rete ecco perché di seconda nn ti ha risposto nessuno.
 
Le sentenze bisognerebbe anche saperle leggere :)
 
La Commissione Tributaria ha osservato, poi, che la norma tributaria, quando si riferisce alle pertinenze, non pone alcun limite circa la distanza tra i beni, come, peraltro, riconosciuto anche dall’Amministrazione Finanziaria, con la circ. n. 38/E/2005. Conseguentemente, l’agevolazione risulta applicabile anche alle pertinenze non attigue all’abitazione, ma poste a distanza.
Questo mi sembra chiarissimo. Se hai informazioni differenti ti invito a indicare le sentenze di condanna per coloro che hanno indicato cantine e/o box come pertinenziali a distanza dall'abitazione principiale esente imu e siano stati condannati, perchè io non ne ho trovate.
 
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