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Cominciamo una discussione mirata su questo topic.
Secondo IlSole24ore e altri analisti sarebbe possibbile la cessione di crediti accumulati con interventi svolti negli anni passati per la parte di quote non ancora utilizzate in compensazione:
Dl Rilancio: cessione del credito fiscale anche per le detrazioni degli anni scorsi | Quotidiano del Condominio - Il Sole 24 Ore
"Moneta dai crediti fiscali, se parte il mercato. Liquidità dai crediti fiscali dai bonus fiscali prima del superbonus. A stabilirlo il Dl”Rilancio”, n. 34 del 19.05.2020 , all'articolo 121 comma 3 “I crediti d'imposta di cui al presente articolo - recupero del patrimonio edilizio, ecobonus, sisma bonus, bonus facciate, impianti fotovoltaici e per l'installazione di colonnine elettriche - sono utilizzati anche in compensazione… sulla base delle rate residue di detrazione non fruite” con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Il medesimo comma precisa che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso."
Pero' l'Art 121 esordisce dicendo:
" I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono
optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al
corrispettivo dovuto, anticipate dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperate
sotto forma di credito d'imposta, con facolta di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per Ia trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facolta di successiva
cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."
Quindi SICURAMENTE le spese sostenute nel biennio 2020-2021 per gli interventi elencati al comma2 saranno soggette a possibilità di cessione e sconto.
Ma da dove si deduce che i crediti PREGRESSI siano cedibili? Il sole cita l'Art 3. Ma sarebbero potuti essere un po piu chiari in questo senso citando espressamente "spese sostenute dal al" o "spese sostenute in anni precedenti" o qualche altra formula. Invece la formula chiara e' stata usata solo nella relazione illustrativa contenuta nella bozza al DL 34 doce si spiega:
" Ai sensi del comma 2, secondo periodo, la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito di Imposta, con la facolta' di successive cessioni ad altri soggetti, di cui alla lettera b) comma 1 trova applicazione, su opzione da esercitare nel 2020, anche in relazione alle rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti."
L'avessero scritto cosi anche nel testo del decreto sarebbe stato tutto chiaro, invece...
l'Art.3 dice:
"I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreta legislative 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione
non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe
stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere
usufruita negli anni successivi, e non puo essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244."
(Il NON in neretto nella bozza non c'era, tre lettere... significato ribaltato)
1. Da dove si evincerebbe che si parla di credito fiscale maturato attraverso interventi precedenti al 2020?
2. "la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe
stata utilizzata la detrazione" vuol dire che se era a 10 anni una volta ceduto la ripartizione continua con gli anni residui o si riparte da zero fino? (quest'ultima interpretazione sarebbe estremamente vantaggiosa per lo Stato e semplificherebbe anche la cessione bulk)
IO su questi due punti non ho ancora trovato risposta certa...
si potrebbe interpretare cosi:
ART. 1 riguarda le spese effettuate nel 2020 e 2021 per i bonus diversi dal superbonus, stabilendone la scontabilita e cedibilita
ART. 2 riguarda invece il pregresso sebbene non sia esplicito
ART. 3 indica le modalita
Secondo IlSole24ore e altri analisti sarebbe possibbile la cessione di crediti accumulati con interventi svolti negli anni passati per la parte di quote non ancora utilizzate in compensazione:
Dl Rilancio: cessione del credito fiscale anche per le detrazioni degli anni scorsi | Quotidiano del Condominio - Il Sole 24 Ore
"Moneta dai crediti fiscali, se parte il mercato. Liquidità dai crediti fiscali dai bonus fiscali prima del superbonus. A stabilirlo il Dl”Rilancio”, n. 34 del 19.05.2020 , all'articolo 121 comma 3 “I crediti d'imposta di cui al presente articolo - recupero del patrimonio edilizio, ecobonus, sisma bonus, bonus facciate, impianti fotovoltaici e per l'installazione di colonnine elettriche - sono utilizzati anche in compensazione… sulla base delle rate residue di detrazione non fruite” con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Il medesimo comma precisa che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso."
Pero' l'Art 121 esordisce dicendo:
" I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono
optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al
corrispettivo dovuto, anticipate dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperate
sotto forma di credito d'imposta, con facolta di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per Ia trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facolta di successiva
cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."
Quindi SICURAMENTE le spese sostenute nel biennio 2020-2021 per gli interventi elencati al comma2 saranno soggette a possibilità di cessione e sconto.
Ma da dove si deduce che i crediti PREGRESSI siano cedibili? Il sole cita l'Art 3. Ma sarebbero potuti essere un po piu chiari in questo senso citando espressamente "spese sostenute dal al" o "spese sostenute in anni precedenti" o qualche altra formula. Invece la formula chiara e' stata usata solo nella relazione illustrativa contenuta nella bozza al DL 34 doce si spiega:
" Ai sensi del comma 2, secondo periodo, la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito di Imposta, con la facolta' di successive cessioni ad altri soggetti, di cui alla lettera b) comma 1 trova applicazione, su opzione da esercitare nel 2020, anche in relazione alle rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti."
L'avessero scritto cosi anche nel testo del decreto sarebbe stato tutto chiaro, invece...
l'Art.3 dice:
"I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreta legislative 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione
non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe
stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere
usufruita negli anni successivi, e non puo essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244."
(Il NON in neretto nella bozza non c'era, tre lettere... significato ribaltato)
1. Da dove si evincerebbe che si parla di credito fiscale maturato attraverso interventi precedenti al 2020?
2. "la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe
stata utilizzata la detrazione" vuol dire che se era a 10 anni una volta ceduto la ripartizione continua con gli anni residui o si riparte da zero fino? (quest'ultima interpretazione sarebbe estremamente vantaggiosa per lo Stato e semplificherebbe anche la cessione bulk)
IO su questi due punti non ho ancora trovato risposta certa...
si potrebbe interpretare cosi:
ART. 1 riguarda le spese effettuate nel 2020 e 2021 per i bonus diversi dal superbonus, stabilendone la scontabilita e cedibilita
ART. 2 riguarda invece il pregresso sebbene non sia esplicito
ART. 3 indica le modalita
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