Sentenza Cassazione: Casa in affitto, a fine contratto inquilino non deve imbiancare

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Casa in affitto, a fine contratto l’inquilino non deve imbiancare

Per la Cassazione la clausola che crea un vantaggio extra canone è nulla anche se è stata sottoscritta con gli altri patti. E il proprietario non può pretendere la casa rimessa a nuovo

di Saverio Fossati

È nulla, quindi come se non fosse mai esistita, la clausola che obbliga l’inquilino a fine locazione a eliminare le conseguenze del deterioramento dovuto all’uso normale dell’immobile, quindi ritinteggiandolo. Lo dice la Corte di cassazione (leggi la sentenza 29329/2019). Si tratta di una questione che a fine locazione viene sempre messa in discussione, anche se è scritta nel contratto. A volte viene pretesa dal locatore anche se non è scritta.

La sentenza
Ma in realtà la tinteggiatura non è mai dovuta perché, ricorda la Cassazione citando un precedente del 2013, l’unico compenso che può essere trattato e previsto nel contratto è il canone d’affitto: «La clausola che obbliga il conduttore a eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 79 della stessa legge 392/78 perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge impone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore».


Stop ai «vantaggi»
In sostanza, quindi, niente clausole extra-canone che possano creare un vantaggio per il proprietario: è evidente che la casa deve essere consegnata nel normale stato in cui si trova un immobile dopo un uso prolungato e commisurato alla durata della locazione e non certo rimesso a nuovo e pronto per essere riaffittato il giorno dopo.

Fonte: Il Sole 24 Ore
 
E cosa pretendevate da uno Stato che vuole divorare ogni iniziativa privata. Dev'essere tutto contabilizzato, per poterlo tassare.
 
Già a fine locazione ci si ritrova con pentole da buttare perché piene di graffi, oggettistica varia mezza rotta, lampade non funzionanti, piccole ruberie. Ora è pure ammesso il normale deterioramento causato da volute disattenzione degli inquilini. Ottimo :D
 
Mi sfugge il senso di questa sentenza. La tinteggiatura di un immobile può costare migliaia di euro. E' chiaro che il proprietario o la ricarica sull'inquilino uscente o alza il prezzo e la ricarica su quello che arriva dopo. A me pare giusto (sia da locatore che da inquilino essendo stato entrambi) che entro nella casa in certe condizioni e la lascio più o meno nelle stesse condizioni. Ci vuole un po' di ragionevolezza e si può ammettere che piccoli problemi di normale usura non sono imputabili al locatario, ma una spesa di migliaia e migliaia di euro di imbiancatura non è una lampadina fulminata. Tra l'altro il concetto di "normale usura" è abbastanza relativo. All'università ho avuto come compagno di appartamento uno che aveva l'abitudine di appendere i poster al muro con lo scotch. Lascio immaginare dopo un paio di anni che era stato lì come era ridotto il muro, non soltanto la vernice ma anche piccoli pezzi di intonaco staccati da stuccare. Questa che roba è "normale usura" o "hai devastato il muro e paghi"?
 
Non si parla di pareti rovinate o danneggiate mi pare ma solo di una normale tinteggiatura.
In tal senso la sentenza non è così astrusa visto che la riconsegna dell'immobile avviene considerando il normale deterioramento d'uso, degli arredi come delle pareti.
Poi se si ritiene che ci siano "danni" allora è un altro discorso perchè la sentenza non vieta di ricorrere alle vie legali per vederseli riconosciuti.
Ma lasciare le pareti non imbiancate non si può considerare un danno al pari di un elettrodomestico o un complemento d'arredo usurato dal tempo e dall'utilizzo.
 
Mi sembra comprensibile, nel senso che nell'affitto deve essere conteggiata anche l'usura dettata dal normale uso: se mi affitti casa ammobiliata non puoi pretendere che a fine contratto i mobili siano ancora perfetti. Nel canone d'affitto deve essere compresa la normale usura, infatti non spetta all'inquilino il ripristino delle cose consumate dalla normale usura. Paradossalmente oltre alla tinteggiatura si vuole anche un cambio porte, infissi o altro? (sono ironico naturalmente)
 
Mi sembra comprensibile, nel senso che nell'affitto deve essere conteggiata anche l'usura dettata dal normale uso: se mi affitti casa ammobiliata non puoi pretendere che a fine contratto i mobili siano ancora perfetti. Nel canone d'affitto deve essere compresa la normale usura, infatti non spetta all'inquilino il ripristino delle cose consumate dalla normale usura. Paradossalmente oltre alla tinteggiatura si vuole anche un cambio porte, infissi o altro? (sono ironico naturalmente)

Un conto è lo "scolorimento" naturale della parete che ovviamente rientra nella normale usura così come l'invecchiamento dei mobili, un conto è se trovi le macchie di sugo, dei simpatici disegnini o dei fori fatti per appendere cose.
 
Parlano di "conseguenze del deterioramento dovuto all’uso normale dell’immobile", è chiaro che se l'inquilino ci spruzza tutti i giorni il sugo, ci attacca i poster con lo scotch o ci disegna sopra presumo NON rientri più nella "normale usura" e il proprietario può richiedere di farla imbiancare.

Mi rendo però anche conto che il termine ""conseguenze del deterioramento dovuto all’uso normale dell’immobile"" è molto interpretabile…….
 
Pur essendo stato un inquinlino che ha tinteggiato come richiesto (e in alcuni casi pure in inverno :D) trovo la sentenza assurda e scritta col posteriore.
 
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