Forex Brokers e Fisco italiano - 2 - WAS [Il fisco ha deciso, il forex è tassabile]

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Pertanto, le plusvalenze realizzate alla fine della giornata tramite contratti rolling spot vanno dichiarate nella sezione II del quadro RT di Unico e scontano l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. Le minusvalenze e i differenziali negativi, precisa infine la risoluzione, non sono deducibili.
 
Pertanto, le plusvalenze realizzate alla fine della giornata tramite contratti rolling spot vanno dichiarate nella sezione II del quadro RT di Unico e scontano l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. Le minusvalenze e i differenziali negativi, precisa infine la risoluzione, non sono deducibili.

.dove l'hai letta?
 
Credo sia arrivato il momento di trasferirmi in un altra parte del globo. Non ci penso proprio a pagare questi parassiti che non capiscono nulla di economia con le mie operazioni sulle valute. Non lo farei per non pagare ma perchè non voglio contribuire a tenere in vita questo sistema che uccide il futuro dei suoi figli per ingrassare una cricca di maili
 
La negoziazione sul forex implica rapporti finanziari che possono generare, da un evento incerto, differenziali positivi e negativi. Le plusvalenze conseguite dalla compravendita di valute a pronti attraverso i contratti denominati rolling spot hanno quindi rilevanza reddituale. Nella sostanza si tratta di tutte le operazioni overnight, quelle che durano più di una seduta. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67/E del 6 luglio, chiarisce il corretto trattamento fiscale da applicare ai differenziali positivi e negativi che scaturiscono a seguito delle operazioni concluse sul mercato monetario Forex. Il documento evidenzia, in via preliminare, che le operazioni di compravendita descritte nell'istanza di interpello sono dei contratti, conclusi online, per i quali il cliente, volendo mantenere oltre la giornata lavorativa le posizioni di mercato assunte, dà ordine di chiusura delle operazioni giornaliere e di riapertura della posizione per il giorno successivo (contratti rolling spot). Pertanto, le plusvalenze realizzate alla fine della giornata tramite contratti rolling spot vanno dichiarate nella sezione II del quadro RT di Unico e scontano l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. Le minusvalenze e i differenziali negativi, precisa infine la risoluzione, non sono deducibili.

Fonte Milano Finanza
 
in realta' non si capisce se questi bast.ardi ritengono tassabile tutto il capital gain o solo il differenziale eventualmente positivo dato dal roll-over. non si parla neanche di capital gain su operazioni chiuse intra-day
 
Ritornare ai future.......cosa più logica.

Stessa tassazione.

La notizia è vera........cnbc italia
 
attendo LA GAZZETTA UFFICIALE....
il resto sono chiacchere.... tradate sereni e dichiarate riquadro RW se portate in ITALIA....
bye
 
Risoluzione del 06/07/2010 n. 67 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa


Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni nel mercato forex – articolo 67 del Tuir




Testo:

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, è stato esposto il seguente

QUESITO

L’istante sta valutando la convenienza ad effettuare operazioni di compravendita di valute a pronti sul Foreign Exchange Market (c.d. mercato Forex).

L’operatività della compravendita di valute, in detto mercato, è solitamente regolata giornalmente attraverso una piattaforma elettronica di trading on line (c.d. contratti spot) per cui le posizioni dei singoli clienti sono aperte e chiuse nella stessa giornata.

Tuttavia, dette operazioni possono non essere chiuse nella medesima giornata di apertura, in quanto il cliente può avere convenienza a mantenere in essere, oltre la giornata lavorativa, le posizioni di mercato assunte. In tale ipotesi, il broker applica un meccanismo di rollover consistente nella chiusura e nella successiva riapertura della posizione, così da evitare l’effettiva consegna del sottostante (c.d. contratti rolling spot).

Considerato che i cambi valutari nei momenti di chiusura e di successiva riapertura della posizione possono dar luogo all’emersione di differenziali positivi o negativi, l’istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare a dette componenti.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’istante è dell’avviso che, nel caso in esame, non possa trovare applicazione l’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), avente ad oggetto la tassazione delle cessioni a termine di valute estere derivanti da conti correnti in valuta, in quanto il meccanismo del rollover interromperebbe il venir meno dei requisiti richiesti dalla norma ai fini della propria applicazione.

Pertanto, il soggetto istante non intende sottoporre ad alcuna tassazione le eventuali plusvalenze conseguite.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le operazioni di compravendita di valuta a pronti descritte nel presente interpello vengono effettuate sul mercato Forex attraverso la conclusione on line di contratti cosiddetti “spot e rolling spot”.

Ai fini della effettuazione di tali operazioni di compravendita per il tramite di intermediari specificamente abilitati, è in genere richiesta l’apertura di un conto corrente dedicato presso una primaria banca italiana (cd. banca depositaria) sul quale viene depositata una somma di denaro (cd. conferimento) vincolata a favore dell’intermediario. Le somme giacenti sono costituite a cauzione delle operazioni che quest’ultimo intraprende per ordine e conto del cliente.

L’operatività sul mercato Forex prevede il regolamento delle transazioni mediante l’utilizzo di un margine. Pertanto, è espressamente esclusa la possibilità di consegna fisica dei controvalori della valuta intermediata.

Le operazioni sono effettuate nel termine giornaliero (contratti “spot”). Qualora il cliente intenda mantenere in essere oltre la giornata lavorativa le posizioni di mercato assunte, può farlo mediante ordine di chiusura delle operazioni giornaliere e contestuale ordine di riapertura per il giorno successivo, con data valuta rinnovata al giorno di liquidazione successivo (contratti “rolling spot”).

Ne consegue che al termine della giornata lavorativa il cliente non potrà mai avere una giacenza di valuta estera.

Ciò premesso, in merito al regime impositivo delle operazioni aventi ad oggetto valute estere, l’articolo 67, comma 1, del TUIR menziona tre distinte fattispecie. La prima, prevista dalla lettera c-ter), dà rilevanza esclusivamente a talune specifiche fattispecie per le quali è presunta ex lege una finalità d’investimento finanziario e cioè nel caso in cui le valute siano cedute a termine ovvero immesse su depositi o conti correnti sicché, agli effetti di tale disposizione, le mere cessioni a pronti non sono suscettibili di produrre differenziali aventi rilevanza reddituale. Inoltre, per evitare di attrarre a tassazione fattispecie non significative, il comma 1-ter del medesimo articolo 67 del TUIR prevede che la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute rivenienti da depositi e conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata.

La seconda fattispecie, prevista dalla successiva lettera c-quater), attribuisce rilevanza fiscale alle operazioni che determinano un obbligo di acquistare o cedere a termine valute estere, con la conseguenza che eventuali operazioni per le quali tale obbligo non sorge non possono rientrare nella fattispecie impositiva in esame. L’ipotesi normativa comprende anche i cosiddetti “contratti derivati”. In particolare, sulla base degli effetti giuridici che ne scaturiscono è possibile distinguere due diverse categorie di contratti.

La prima è costituita dai contratti a termine di tipo traslativo, che sono quelli da cui deriva l’obbligo di cedere o acquistare a termine le valute estere. La seconda è costituita dei contratti a termine di tipo differenziale, che sono quelli da cui deriva l’obbligo di effettuare o ricevere a termine uno o più pagamenti commisurati alle valute estere.

L’ultima fattispecie è contenuta nella lettera c-quinquies), che attrae ad imposizione le plusvalenze realizzate mediante rapporti aventi contenuto finanziario attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. Tale disposizione, come chiarito dalla Circolare n. 165/E del 24 giugno 1998 (par. 2.2.5), è finalizzata ad evitare che i rapporti (non soltanto, quindi, i contratti) aleatori di natura finanziaria, posti in essere al fine di conseguire differenziali positivi e negativi, non inquadrabili nelle fattispecie indicate nelle lettere c-ter) e c-quater), possano sfuggire ad imposizione. Pertanto, in tutti i casi in cui un contribuente ponga in essere una pluralità di contratti o atti, tra essi collegati, aventi ad oggetto valute estere, finalizzati a conseguire differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento aleatorio (quale l’andamento delle valute estere), i predetti differenziali assumono rilevanza reddituale agli effetti della lettera c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che le plusvalenze derivanti dalle operazioni di compravendita di valute non possano essere assoggettate a tassazione sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR in quanto il contratto posto in essere non è configurabile come una cessione a termine di valute estere. D’altra parte, non si realizzano neanche i requisiti per poter rientrare nell’ambito applicativo del comma 1-ter del medesimo articolo non verificandosi la condizione del superamento della giacenza media del conto corrente.

L’operazione, inoltre, non presenta tutte le caratteristiche previste per configurare un contratto derivato i cui differenziali sono assoggettati a tassazione ai sensi della descritta lettera c-quater).

Tuttavia, è certamente rinvenibile un rapporto avente ad oggetto valute estere suscettibile di produrre differenziali positivi o negativi in dipendenza dell’andamento del cambio della valuta estera rispetto all’euro, inquadrabile nell’ambito della citata lettera c-quinquies). Pertanto, la plusvalenza realizzata alla fine della giornata, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi del contribuente (quadro RT – sezione II) e in tale sede deve essere applicata l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento del suo ammontare.

E’ appena il caso di precisare che, in tale ipotesi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 68, comma 9, del TUIR, le minusvalenze e i differenziali negativi derivanti dalle operazioni in argomento non sono deducibili.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.



TRATTO DA :

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={4F82F3DF-2BC8-43A5-B300-0F888CC8A32C}
 
Credo sia arrivato il momento di trasferirmi in un altra parte del globo. Non ci penso proprio a pagare questi parassiti che non capiscono nulla di economia con le mie operazioni sulle valute. Non lo farei per non pagare ma perchè non voglio contribuire a tenere in vita questo sistema che uccide il futuro dei suoi figli per ingrassare una cricca di maili
Quotone.
Ed aggiungo...in caso di perdita e' prevista un'indennita'?:cool::bye:
 
Cosi lo spot diventa francamente inutile.
 
Esatto la notizia è ufficiale, diffusa e con fonti dell'agenzia delle entrate.
http://www.analisiforex.com/2010/07...l-12-5-chiarimento-dellagenzia-delle-entrate/

Il 12.5% è probabilmente la tassazione migliore che c'è in italia per cui non credo si muoia a pagarla soprattutto perchè alla fine riconosciamolo che sono attività finanziarie anche queste del trading sul forex... esse vanno tassate.

Quello che invece non mi piace per niente è la non deducibilità delle minusvalenze perchè porterebbe a pagare tasse anche in presenza di saldi negativi dei vari conti di trading. Se guadagno 100 e perdo 90 il giusto sarebbe pagare 1,25 cent di tasse sui 10 euro di guadagno e non 12,5 euro calcolati sui 100 di guadagno quando in realtà ne ho poi persi altri 90. così anche con operazioni positive il conto andrebbe in negativo di 2,5 euro solo per effetto della tassazione.

Per cui ora per far diventare realmente conveniente il trading sul forex si deve non solo essere in positivo, ma in positivo a sifficienza da non andare in negativo per effetto della tassazione! :clap:
 
scalper82 torna a fare i conti sullo scalping, ora conviene ancora di piu :eek:

ora tutti scriveranno di essere in costante loss :mmmm::rolleyes::o:censored::eek:

ma non lui :no:
il grande guru, sprezzante di tutte le regole aspettera il ............demoscudofiscale :censored:

intanto per un attimo me lo sono immaginato cosi :D:D:D

homer-munch.jpg
 
E' una follia non per la tassazione in se ma non puoi tassare solo le plusvalenze che senso ha ?
Anche perche non è un plusvalenza quella che tassano ma la singola operazione positiva.
 
E' una follia non per la tassazione in se ma non puoi tassare solo le plusvalenze che senso ha ?
Anche perche non è un plusvalenza quella che tassano ma la singola operazione positiva.

tutta la circolare potrebbe forse applicarsi al solo differenziale , quando e' positivo, del rollover e non al capital gain
 
Guarda se li conosco sti incompetenti facciamo la solita cosa all'italiana.
 
Stato
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