|
|
||||||||||||||||||
Tutti gli articoli | Tutte le notizie |
-
01-03-21, 13:10 #622
-
01-03-21, 13:21 #623
- Data Registrazione
- Feb 2014
- Messaggi
- 2,792
- Mentioned
- 144 Post(s)
- Quoted
- 1756 Post(s)
- Potenza rep
- 42949680
Non ho detto che gli statuti sono un marasma confusionale ma la burocrazia pubblica. E tu con il post sopra questa qualità della burocrazia la superi, ma al quadro.
marco non indica una sua interpretazione ma quella della Covip.
Statuti e note informative dei due fondi non dicono cose diverse ma esattamente uguali , semmai con l’imprecisione o la svista , per entrambi , rispetto al punto in questione.
Il Dlgs 252/2005 sulla questione da te sollevata non c’entra niente in quanto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche continua ad applicarsi il 124/1993.
Ma è possibile che devi sempre sollevare un polverone micidiale per ogni punto che non capisci o confondi della PC . Guarda che la pensione complementare non è la Spectre!
-
01-03-21, 13:27 #624
- Data Registrazione
- Feb 2015
- Messaggi
- 15,821
- Mentioned
- 619 Post(s)
- Quoted
- 8602 Post(s)
- Potenza rep
- 42949679
Marco, oggi 1 marzo 2021, qual'è la soglia in base al comma 3 dell'art 11 del decreto. La distinzione pubblico privato prevista dagli statuti di Espero e Perseo, è valida si , no e perchè.
Perche' la nota informativa di questi fondi limita a pochi casi la possibilità di ottenere l'intero capitale e poi dice il contrario.
Puoi dirlo, secondo te ,in modo chiaro , univoco e definitivo senza inutili rimpalli e rimandi.
-
01-03-21, 13:34 #625
-
01-03-21, 13:36 #626
-
01-03-21, 13:37 #627
- Data Registrazione
- Jan 2010
- Messaggi
- 2,439
- Mentioned
- 24 Post(s)
- Quoted
- 643 Post(s)
- Potenza rep
- 42949684
E' la stessa legge (Decreto legislativo), che hai citato tu. E gli articoli rilevanti te li ho già citati, come te li hanno citati altri partecipanti al forum.
Esempio su un articolo che non è fra quelli citati.
L'articolo 8 (Finanziamento), al comma 2 prevede una normativa per i lavoratori dipendenti "normali", mentre al comma 3 prevede una normativa diversa per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Quindi la legge "discrimina" i due casi, in questo articolo.
E così via: il principio di "non discriminazione" è una tua invenzione.
Probabilmente è meglio che una passeggiata te la faccia tu, in una biblioteca, e inizi a leggere qualche libro di diritto.
Per chi è interessato a queste sottigliezze, ecco un esempio più rilevante:
Articolo 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari
- Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:
- contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
- regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
- le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
- accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
- accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
- gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);
- i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;
- i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.
- Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
- Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.
Il comma 2 differenzia l'istituzione stessa della previdenza complementare per alcune categorie di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in base alle normative per essi vigenti, che il Dlgs non abolisce e che restano pertanto valide e cogenti anche dopo la costituzione di forme pensionistiche complementari.
Guarda caso, la legge differenzia tra dipendenti privati e dipendenti delle amministrazioni pubbliche fin dalla fase di costituzione dei FP!Ultima modifica di PiVi1962; 01-03-21 alle 13:59 Motivo: Aggiunta testo articolo 3 e relativa esegesi sulla differenziazione
-
01-03-21, 14:12 #628
- Data Registrazione
- Feb 2015
- Messaggi
- 15,821
- Mentioned
- 619 Post(s)
- Quoted
- 8602 Post(s)
- Potenza rep
- 42949679
Questo sulla base della :
Delibera 11/10/2000 di cui ti riporto il passaggio d'interesse "la norma in questione, alla cui esatta interpretazione fornisce un utile ausilio la lettura della relazione governativa di accompagnamento del decreto legislativo, consente all’iscritto la facoltà di optare per la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato sulla posizione individuale quando l’importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell’assegno sociale di cui all’art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n.335." In realtà non è un'interpretazione covip, ma la norma è stata scritta male e (come dice covip) il significato lo si evince dalla relazione governativa di accompagnamento al dlgs. In ogni caso per i FP è un dato acquisito ormai, non si rinvanga più dove sta scritto.
Quindi secondo te, covip o la relazione governativa questa prassi vale ancora nonostante il comma 3 dell'art 11 e nonostante la raccomandazione di Covip nel predisporre gli statuti in base allo schema tipo del maggio 2019.
In conclusione due dip pubblici con lo stesso montante assunti dopo il ' 93 che partecipano uno a Perseo o Espero e l'altro ad un FPA, oltre ad avere due soglie diverse, hanno pure due rendite diverse. Edificante
Ovviamente, l'interpretazione che non si rinvanga vale per dip pubblici e parapubblici.
-
01-03-21, 14:20 #629
-
01-03-21, 14:30 #630
- Data Registrazione
- Feb 2014
- Messaggi
- 2,792
- Mentioned
- 144 Post(s)
- Quoted
- 1756 Post(s)
- Potenza rep
- 42949680
L'interpretazione della Covip del 11/10/2000 inerente le modifiche apportate dal decreto 47/2000 non è stata fatta solo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ma per tutti i partecipanti ai FP . Attenzione siamo nel 2000 e il Dlgs 252 arriverà solo nel 2005. Con il Dlgs 252/2005 viene abrogato il Dlgs 124/1993 per tutti , tranne per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che quindi quando questi partecipano al loro fondo di categoria si applica appunto il 124/1993.