hai paragonato due cose diverse.
sul dividendo staccato 15+26
sul dividendo accumulato (il fondo trattiene 15%) quando e se venderai l'etf in gain la banca ti tasserà il 26%
conclusione : gli etf ad accumulazione fiscalmente sono avvantaggiati perché posticipano la tassazione italiana sui dividendi al momento della vendita dello strumento
iShares Global Clean Energy collocato da me poco più di un anno fa: IE00B1XNHC34 , quotato in Italia su ETFPlus.
964 quote
Dividendo del 14.11.2019, saldo del 15.11.2019
Dividendo unitario lordo: 0,066 USD
Cambio: 1,1026
Data Cambio: 25.11.2019
Commissione di cambio: 0,15% = 0,09
Lordo cliente: 57,7 euro
Regolamento: MONTE TITOLI SPA
Residenza: ITALIA
Imposte: PAESE 0,00 ITALIA 26,00%
Imposta netta: 15 euro
Spese pagamento dividendo (previste contrattualmente su questo vecchio deposito titoli, ma su altri no): 1,5 euro
Importo cliente: 57,7-0,09-1,5-15 = 41,11 euro
Importo accreditato netto: 41,11 euro valuta 28.11.2019
Altro caso: Azioni Fiat (iban olandese), certificato dell'azione sempre depositato in Monte Titoli Spa... anche qui ritenuta fiscale paese = 0,00 ritenuta fiscale Italia = 26,0
A questo punto questo 3D mi ha fatto venire il dubbio, chiamo l'ufficio titoli e spiego la situazione:
"mi spiegate questa storia della doppia tassazione"?
"E' diversa da paese a paese, che titolo è? Dove è negoziato?"
"E' una ICAV, Irlandese"
"Ma dove l'ha presa, su una borsa estera?"
"No, no, è sul segmento ETFPlus di Borsa Italiana"
"Sì, ma il titolo dove si trova, in Italia? Mi leggi il depositario?"
"E' Monte Titoli Spa"
"Allora non c'è nessuna doppia tassazione, così come i fondi nostri... pagano il 26% per l'azionario ed il 12,5% per i titoli di stato, in proporzione se il fondo contiene una parte dell'uno ed una parte dell'altro. Non ti preoccupare"
Allora non mi sono fidato. Ho detto 'metti conto che siamo noi che facciamo casino e non qualche altra banca?'.
E sono andato a leggermi i pezzi di carta:
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Articolo 27 TER del 1 gennaio 2008:
Art 1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 4428/11/031 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289 è applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1, 3 e 3-ter dell'articolo 27, un'
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo. (4)
Art 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata
dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.
Art 4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a
soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono:
a)
una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
b)
un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.
CONVENZIONI PER EVITARE DOPPIA IMPOSIZIONE SUL REDDITO:
Irlanda (convenzione ratificata il 9.10.1974):
Articolo 9 comma 1: "I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili da detto altro Stato"
comma 2: Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente ed in conformità alla legislazione di questo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi"
comma 4: Nonostante le disposizioni del paragrafo 2,
i dividendi pagati da una società che è residente nell'IRLANDA ad un residente dell'Italia sono esenti dalla sovraimposta (sur-tax) irlandese.
Lussemburgo (convenzione ratificata il 12.06.2012) G.U. serie generale, n. 248
LE GOUVERNMENT DU GRAND-DUCHE' DE LUXEMBOURG - "Eccellenza, Ho l'onore di riferirmi al protocollo firmato oggi che modifica la Convenzione tra Lussemburgo e Italia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ed a prevenire la frode (...) Par.3 L'autorità competente dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente dello Stato destinatario della richiesta nel caso in cui produca una richiesta di informazioni ai sensi della Convenzione al fine di dimostrare la presumibile rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta: (a)
le informazioni sufficienti ad identificare la persona sottoposta a verifica o indagine (...)
FONTE:
Ministero delle Finanze:
Dipartimento Finanze - Convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Allora mi preoccupo... ma come è che i clienti miei 'ste doppie imposizioni fiscali non le pagano (come previsto da fior di articoli e convenzioni ratificate in Gazzetta Ufficiale) e i clienti di altre banche vengono purgati nei dividendi e i portafogli di ETF a distribuzione non li fanno e mi dicono che sono una chiavica?
Allora chiedo ad un mio responsabile.
Risposta "Hai presente che ogni anno ti tocca sbolognarti le dichiarazioni del gestore sulla residenza fiscale di tutti i clienti del tuo portafoglio?"
"Eh sì, due palle"
"Ecco... se padelli quelle non risultano comunicati come residenti in Italia per l'anno in corso. Non gli si attiva il diritto alla convenzione sulla doppia tassazione dei paesi aderenti e lo purgano di là e di quà, anche se il titolo è depositato in Monte Titoli e quindi rientra nella Convenzione con lo Stato corrispondente"
Oh, io gli ETF a distribuzione li ho dal 2005 e non ho mai notato una doppia tassazione... e sui soldi miei (che sono pochi) ci sto attento.
Forse sbaglio io... per carità. Ma più verifico e più di doppie tassazioni non ne trovo neanche l'ombra.