RISCATTI, OVVERO COME RIPRENDERSI I SOLDI PRIMA DELLA PENSIONE
SE CESSA IL RAPPORTO DI LAVORO, E' POSSIBILE CHIEDERE IL RISCATTO? NEW
La posizione di previdenza complementare può essere riscattata (integralmente o parzialmente) nelle situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo.
La classica fattispecie è la cessazione dell'attività lavorativa (quindi cessazione del rapporto di lavoro dipendente ma anche cessazione dell'attività autonoma/libero professionale). Da agosto 2017 si sono ridotte le differenze tra forme pensionistiche di tipo collettivo (fondi negoziali o anche adesioni collettive a fondi aperti, per es. nel caso di accordo aziendale) e forme pensionistiche di tipo individuale (fondi aperti e PIP) ma rimane più semplice riscattare da una forma collettiva.
Esempio: operaio chimico iscritto a FONCHIM cessa il rapporto di lavoro oggi e domani va a lavorare per impresa metalmeccanica. Il nuovo fondo di riferimento è COMETA. Può riscattare la posizione di FONCHIM in quanto ha perso i requisiti di partecipazione.
Se fosse iscritto su base individuale ad un fondo aperto o PIP non potrebbe riscattare in quanto non avrebbe cessato di avere lo status di lavoratore. I fondi aperti e i PIP sono tenuti ad acquisire documentazione idonea a comprovare l'avvenuta cessazione dello status di lavoratore (ad esempio, certificazione di iscrizione ai centri per l 'impiego ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che il soggetto non sta svolgendo attività lavorativa)."
Attenzione che
la facoltà di riscattare la posizione permane finché perdura la situazione che legittima l’esercizio della stessa, vale a dire la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione. Se sono iscritto al Fondo Cometa e cesso il rapporto di lavoro oggi per iniziare tra un mese un nuovo rapporto di lavoro con altra azienda che applica lo stesso CCNL metalmeccanici, posso riscattare solo durante questo mese,
altrimenti poi non è più possibile.
Questa fattispecie di riscatto è stata resa negli anni più flessibile introducendo la
possibilità che ogni fondo pensione preveda delle
% di fruizione diverse dal 100% in modo da mantenere la posizione aperta e fruire per es. di un capitale nella misura del 50% o 75% di quanto maturato. In determinate situazioni non è consigliabile riscattare integralmente.
La tassazione prevista per questa fattispecie è la meno favorevole: sul maturato dal 2007 si applica un'imposta sostitutiva del 23%.
IN QUALI ALTRI CASI E' POSSIBILE CHIEDERE IL RISCATTO? NEW
Le altre situazioni in cui è possibile chiedere il riscatto
sono stabilite dalla legge, uguali per tutte le forme pensionistiche (siano fondi negoziali, aperti o PIP)
e per tutti gli iscritti (lavoratori dipendenti, autonomi, fiscalmente a carico, ecc.).
Si tratta di
Riscatti totali per:
- decesso;
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
Si tratta di
Riscatti parziali nella misura fissa del 50% per:
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
- ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria).
La tassazione prevista per questa fattispecie è più favorevole: sul maturato dal 2007 si applica un'imposta sostitutiva del 15% a decrescere di 0,3% dopo il 15° anno di partecipazione.
COSA COMPORTA IL RISCATTO TOTALE? NEW
Per i lavoratori dipendenti il riscatto totale, a qualunque titolo,
annulla la scelta fatta a suo tempo sulla destinazione del TFR a previdenza complementare. Questa scelta, dunque,
dovrà essere rifatta in caso di nuova occupazione.
Il riscatto totale comporta altresì
la perdita dell'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare, che consente di accedere a benefici quali le anticipazioni e un'aliquota fiscale ridotta sulla tassazione delle prestazioni.
QUALI SONO LE ALTERNATIVE AL RISCATTO?
• richiedere il
TRASFERIMENTO presso un altro Fondo Pensione Complementare in relazione alla nuova attività (il trasferimento è esentasse, da fondo a fondo ci possono essere delle spese fisse dell’ordine di qualche decina di euro). Col trasferimento si conserva anche l’anzianità associativa maturata presso il fondo precedente, dato assai utile per accedere ad alcune prestazioni (es. anticipazione).;
• lasciare aperta la propria posizione in gestione all’attuale Fondo Pensione, con o senza ulteriori contribuzioni (le spese verranno comunque addebitate alla posizione individuale) mantenendo l'anzianità maturata, valutando l'eventuale iscrizione ad altro fondo pensione a cui si accede in relazione alla nuova attività o comunque l'attesa del pensionamento al fine di optare per una prestazione (con regime fiscale più favorevole e la possibilità di scegliere una rendita al posto del capitale).
COME E' TASSATO IL RISCATTO?
Dipende dal motivo per cui viene chiesto. Si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% nei casi di:
- cessazione dell’attività lavorativa che comporta un periodo di inoccupazione da 12 mesi ad almeno 48 mesi e in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- invalidità permanente con una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- morte dell’aderente.
L’aliquota si riduce poi al crescere degli anni di partecipazione alla previdenza complementare: se l’anzianità è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.
Se il riscatto viene richiesto per perdita dei requisiti di partecipazione, la ritenuta a titolo di imposta è meno favorevole ed è pari al 23%.
IN QUANTO TEMPO DALLA RICHIESTA VIENE EROGATA LA SOMMA?
La legge prevede che i fondi pensione adempiano in non oltre 6 mesi di tempo. Generalmente è sufficiente molto meno tempo.