Fondi pensione vol. 10

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Ho messo qualche link utile e qualche domanda/risposta categorizzata per argomento (gli anglofoni le chiamano FAQ...) in modo da cercare di non ripetere sempre le stesse cose...




Introduzione ai Fondi PensioneNEW

Nuova guida introduttiva alla Previdenza Complementare (aggiornata a settembre 2018)
Guida introduttiva alla Previdenza Complementare
L'ABC dei fondi pensione

FONDI PENSIONE – Informazioni e documentazione generale

COVIP - Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione
Elenchi Rendimenti Fondi Pensione (Negoziali, Aperti, PIP)
Elenco Costi Fondi Pensione (Negoziali, Aperti, PIP)
Dati singoli fondi a fine 2016
Relazioni annuali COVIP
La base normativa D. Lgs. 252/05
Bollettini statistici MEFOP

INPS - Simulatore "La mia Pensione"
Simulatore La mia Pensione


FONDI PENSIONE NEGOZIALI

COMETA (400.000 aderenti, industria metalmeccanica) Morning*
Cometa - Nota Informativa
Un paio di thread (questo e questo) specifici su questo fondo pensione.

FONCHIM (150.000 aderenti, industria chimica e farmaceutica) Morning*
Fonchim - Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

FON.TE. (200.000 aderenti, lav. dip. del settore commercio, turismo e servizi) Morning*

Fon.Te - Nota informativa

Fon.Te. - Nota Informativa - Tabella-contribuzioni
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Prevedi (500.000 aderenti, imprese del settore edile - industria (ass. di categ. ANCE) e artigianato) Morning*
Prevedi - Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Laborfonds - Lavoratori Trentino Alto Adige (115.000 aderenti, aziende ed enti pubblici del Trentino Alto Adige) Morning*
Laborfonds - Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Fondo Espero (100.000 aderenti, dipendenti pubblici della scuola) Morning*
Espero - Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Fondoposte (100.000 aderenti, dipendenti del gruppo Poste) Morning*
Fondoposte - Nota Informativa

Cooperlavoro (72.000 aderenti, cooperative di produzione e lavoro) Morning*
Cooperlavoro - Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Telemaco (60.000 aderenti, aziende di telecomunicazione, prevalentemente del gruppo Telecom) Morning*
Telemaco - Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Previmoda (60.000 aderenti, industria tessile-abbigliamento, calzature) Morning*
Previmoda - Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Priamo (60.000 aderenti, autoferrotranvieri) Morning*
Priamo - Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Solidarietà Veneto (50.000 aderenti, lavoratori dipendenti del Veneto) Morning*
[URL="http://www.solidarietaveneto.it/development/solidarietaveneto/contents.nsf/($linkacross)/38F0865E900BF800C1257CD800352195/$file/NOTA%20INFORMATIVA%20-%2004-2017.pdf"]Solidarietaveneto - Nota Informativa[/URL]
Un thread specifico su questo fondo pensione.



FONDI PENSIONE APERTI

Il mio domani - ISP (220.000 aderenti) Morning* (Adesione individuale)
Il mio domani - Nota Informativa

Arca Previdenza (170.000 aderenti) Morning* (Adesione individuale)
Arca Previdenza - Nota Informativa

Aureo - BCC Risparmio e Previdenza (64.000 aderenti) Morning*
Aureo - Nota Informativa

Arti e mestieri - Anima (41.000 aderenti) Morning* (Adesione individuale)
Arti e mestieri - Nota Informativa

SecondaPensione - Amundi (34.000 aderenti) Morning*
Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Insieme - Allianz (18.000 aderenti) Morning*
Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Teseo - Reale Mutua (11.000 aderenti) Morning*
Nota Informativa


In linea generale, i FPA sono più economici dei PIP.


PIP

Postaprevidenza Valore (780.000 aderenti)
Postaprevidenza Valore - Nota Informativa
Un thread specifico su questo fondo pensione.

Pensionline di Genertellife (22.000 aderenti)
Nota Informativa

Realemutua - Cento Stelle (16.000 aderenti)
Cento Stelle - Nota Informativa


FONDI PREESISTENTI

Previndai (80.000 aderenti, dirigenti industriali)
Qui la Nota Informativa

Fondo Pensione per il personale aziende del gruppo Unicredit (37.000 aderenti)
Nota Informativa


Fondo di Previdenza Mario neri (33.000 aderenti, dirigenti aziende commerciali spedizione e trasporto)
Qui la Nota Informativa

Fondo Pensione nazionale per il personale delle BCC (31.000 aderenti)
Qui la Nota Informativa

Fondo Pensione per il personale del gruppo Intesa San Paolo (53.000 aderenti)
Nota Informativa
 
Ultima modifica:
Alla domanda "Quale fondo pensione aperto?" in questo forum ormai si risponde con la solita terzina: SecondaPensione di Amundi, Insieme di Allianz e Teseo di Reale Mutua.
Ecco... giusto per non dar nulla per scontato, ho fatto una rapida verifica sul sito della COVIP sui Fondi Pensione Aperti per capire se la fama del terzetto è ancora giustificata o meno.

Ho dato importanza soprattutto ai costi (ISC sotto lo 0,80% annuo su 35 anni) e in seconda battuta al numero di iscritti (ho escluso fondi con 500 o 2000 aderenti, perché a me non piacerebbe iscrivermi ad un fondo così piccolo).

Questa è risultata la Top Ten dei Fondi Pensione Aperti.

ATTENZIONE: DI TESEO E' RIMASTA SOLO LA LINEA GARANTITA PERCHE'
DA GENNAIO 2019 SONO AUMENTATI I COSTI PER LE ALTRE LINEE!


top ten fpa.jpg

Come vedete, se guardiamo ai costi (Colonna ISC 35 anni), ci sono degli altri fondi degni di attenzione con comparti che vanno dai garantiti agli obbligazionari, dai bilanciati agli azionari.

Se però andiamo a guardare - al di là dei costi - quello che più interessa l'aderente, cioè il rendimento i chiaroscuri aumentano (ho aggiunto la colonna viola con il rendimento YTD presa da Morningstar).

Si salvano il comparto Garantito di HDI, Incremento e Garanzia 5+ di Arti e Mestieri (Anima) e qualche comparto di Pioneer Futuro.

Pioneer Futuro lo segnalo anche per la semplicità di aver denominato i comparti con la data target, cioè la data in cui l'aderente prevede di andare in pensione: in questo modo, si dà una sorta di bussola al potenziale aderente per la scelta del comparto più adatto a lui/lei.

Comunque, a mio avviso c'è materiale per variare un po' le risposte, soprattutto - e mi stupisce non poco - sui comparti Garantiti. Chi vuole la garanzia, mi pare che abbia qualche possibilità in più di ottenere uno straccio di rendimento ad un prezzo tutto sommato accettabile.
 
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Domande frequenti (FAQ).*
Avvertenza: quasi tutto quello che è scritto di seguito proviene da fonti ufficiali (FAQ dal sito Covip o dal sito di alcuni fondi pensione) ritoccato minimamente per tradurre in italiano alcune espressioni in burocratese. Questo vuol dire che dovrebbe essere tutto corretto (a meno di aggiornamenti che potrebbero venire in futuro) e se errori ci sono, provengono dai siti di origine. Ma se me li segnalate, li correggo.
Naturalmente, qui non c'è spazio per opinioni, si riportano solo fatti. Un esempio è la prima domanda, non esiste la domanda opposta "Perché non conviene aderire?" per il semplice fatto che non la troverete mai su un sito ufficiale.
D'altra parte, io sono dichiaratamente un convinto fautore dei fondi pensione quindi pubblico con piacere quel che può aiutare a fare questa scelta, ben consapevole che c'è tanta gente che la pensa diversamente e vorrebbe trovare altre domande ed altre risposte. Naturalmente ognuno è libero di discuterne nel thread, ma le FAQ sono per loro natura "istituzionali".



INFO GENERALI

PERCHÉ CONVIENE ADERIRE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SIN DALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA?
Perché, a parità di condizioni, l’importo della rendita dipende anche dalla durata del periodo di versamento. Inoltre, più ampio è l’orizzonte temporale della partecipazione alla previdenza complementare, maggiore è la possibilità di equilibrare gli effetti di eventuali andamenti alterni dei mercati. Infine, la tassazione diminuisce con il passare del tempo: l'aliquota del 15% si riduce dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6% che si raggiunge - dopo 35 anni di anzianità - con l'aliquota al 9%.

QUALI SONO I VANTAGGI DELL’ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE?
Tenuto conto dell’obiettivo di assicurare una pensione integrativa, è previsto che la previdenza complementare offra una serie di vantaggi fiscali sia nella fase di accumulo che sia sulla prestazione in pagamento. Inoltre, nelle adesioni collettive il lavoratore usufruisce del versamento di un contributo da parte del datore di lavoro che altrimenti perderebbe.

UN FONDO PENSIONE PUÒ FALLIRE?
No, per i fondi pensione non è prevista la procedura del fallimento. Nei casi di crisi sono contemplate:
- l’amministrazione straordinaria
- la liquidazione coatta amministrativa

UN PENSIONATO PUÒ ADERIRE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE?
No, se è titolare di una pensione di vecchiaia. Sì, se ha una pensione anticipata o di invalidità a condizione che l’adesione avvenga almeno un anno prima del compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia nel regime di previdenza obbligatoria a cui appartiene.

IN CASO DI DECESSO COSA ACCADE AL CAPITALE MATURATO (*)?

In caso di decesso prima del compimento della età pensionabile, la somma viene erogata agli eredi legittimi o ai diversi beneficiari designati. In caso di decesso successivo al pensionamento, durante l'erogazione della rendita, la reversibilità dipenderà dalla scelta espressamente effettuata dal singolo aderente che dovrà decidere se vuole rendere la rendita reversibile o non reversibile. Tale scelta, ovviamente, unitamente all'indicazione dell'età e del sesso del beneficiario, influirà sull'entità della somma erogata.
(*) Post di approfondimento sul riscatto per premorienza da 26 a 31.


*Ringrazio di cuore @--marco-- per l'aiuto... ;)
 
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CONTRIBUZIONE
IL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO E' DEDUCIBILE?
E' deducibile, nel senso che è esentasse. Ma non si ha nessun ulteriore beneficio fiscale aggiuntivo.

E’ POSSIBILE CONTINUARE A VERSARE I CONTRIBUTI AL FONDO ANCHE DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DELL’ETÀ PENSIONABILE?
Si, è possibile proseguire la contribuzione nella propria posizione individuale. La scelta è ammessa a condizione che l’aderente possa far valere, al compimento dell’età prevista per il pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. I contributi versati dal pensionato continuano ad essere deducibili.

OGGI NON HO DIRITTO AL C.D. BONUS RENZI: E’ POSSIBILE PERCEPIRLO UTILIZZANDO I CONTRIBUTI AL FONDO PENSIONE?*

Sì, è possibile perché puoi ridurre il reddito sotto la soglia prevista per avere il bonus.
Prima di tutto va precisato che il bonus viene rapportato al periodo di lavoro, nel caso di chi lavora tutto l'anno con redditi compresi tra 8.174€ e 24.600€ il bonus è pari a 80€/mese ovvero 960€/anno. Per i redditi compresi tra i 24.601€ e 26.600€, invece, il bonus viene ridotto in proporzione al reddito fino ad annullarsi oltre i 26.600€.

I versamenti al fondo pensione, solo se effettuati tramite il datore di lavoro, abbassano il reddito di lavoro dipendente e quindi anche il reddito complessivo utile per il calcolo del bonus; viceversa i versamenti effettuati autonomamente dal lavoratore non modificano il reddito complessivo ma vengono, in seguito alla determinazione del reddito, sottratti dallo stesso in modo da avere un imponibile fiscale minore.

Ecco un esempio di come sfruttare il fondo pensione per ottenere il bonus Renzi.
Reddito da lavoro dipendente: 27.000€ - Bonus Renzi: 0,00€
- il lavoratore che versa 2.400€ nel fondo pensione tramite datore di lavoro abbassa il reddito a 24.600€, ottiene il bonus di 960€ e recupera IRPEF per 648€ (27% di 2.400€ + addizionali regionali e comunali), per un beneficio totale di oltre 1.608€.
- il lavoratore che non versa 2.400€ nel fondo pensione ha un reddito di 27.000€, non ottiene il bonus e non recupera IRPEF perdendo la possibilità di beneficiare di oltre 1.608€.
- il lavoratore che versa 2.400€ nel fondo pensione autonomamente con bonifico (ad es. ad un fondo aperto o PIP) dedurrà dal reddito recuperando IRPEF per 648€, perdendo la possibilità di beneficiare di 960€.

SE FACCIO UN VERSAMENTO VOLONTARIO AL MIO FONDO PENSIONE VERSO FINE ANNO (ENTRO IL 31/12/2019), L’ANNO PROSSIMO HO DIRITTO ALLA DEDUZIONE?
Sì, vale il principio di cassa.
Quindi il bonifico fatto con valuta entro il 31/12/2019 (ultimo martedì dell'anno) si porta in deduzione nel 2020 esattamente come un versamento fatto a gennaio o maggio 2019, perché ai fini fiscali fa fede la data di addebito sul conto dell’aderente cioè il momento in cui si è effettivamente sostenuto l'onere, anche se il versamento viene “lavorato” dal fondo nel mese successivo. Una cosa è la fiscalità che ovviamente riguarda l'aderente e non il fondo, un'altra cosa è la riconciliazione del versamento che è un'operazione amministrativa fatta dal fondo.

* aggiornato con i limiti 2018, valido anche nel 2019
 
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TASSAZIONE
(Si fa riferimento alle somme accantonate dopo il 1 gennaio 2007 (entrata in vigore D.Lgs. 252/2005). Per i periodi precedenti, si rimanda alla Circolare n. 70/E dell'Agenzia delle Entrate.)

QUALI SONO I BENEFICI FISCALI DELL’ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE?
I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito complessivo annuo fino al limite di 5.164,57 euro. I rendimenti sono tassati al 20% rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario (Legge di stabilità per il 2015). Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato, la tassazione è comunque fissata al 12,5%.
Sulla pensione in pagamento l’imposizione fiscale è del 15%, che si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se è superiore a quindici anni, dal sedicesimo l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%. Ciò vale anche per la quota liquidata in forma capitale.

PER CHI HA COMINCIATO A LAVORARE DOPO IL 1° GENNAIO 2007, ULTERIORI VANTAGGI FISCALI. NEW
Per chi ha cominciato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007 e si iscrive al fondo pensione, la legge prevede di sfruttare la deducibilità fiscale in maniera ancora più efficiente. Infatti, dopo i primi 5 anni di iscrizione al fondo pensione e per i successivi 20 anni è consentito di recuperare quanto non dedotto nei primi 5 anni.
Facciamo un esempio, supponendo di aver versato poco nei primi 5 anni (solitamente si ha un reddito inferiore e minori capacità di risparmio), diciamo:
  • 400€ - 1° anno
  • 800€ - 2° anno
  • 1.200€ - 3° anno
  • 1.600€ - 4° anno
  • 2.000€ - 5° anno
per un totale di 6.000€ regolarmente dedotti.
Ma la deduzione che sarebbe spettata nei primi 5 anni sarebbe stata pari a 25.822,85€ (5.164,57 x 5), quindi si sono "perse" agevolazioni fiscali per 19.822,85€ (25.822,85 - 6.000).
Ebbene, la legge permette di recuperarle: infatti, per gli anni dal 6° al 25°, il massimo deducibile è innalzato del 50% a 7.746,86€.
Qui un utile link sull'argomento.

PER AVERE LA DEDUZIONE FISCALE DEVO INDICARE QUALCOSA NEL MODELLO 730?
I contributi versati per il tramite del datore di lavoro sono esclusi dalla base imponibile dal datore stesso. Ciò significa che i contributi a carico dell'azienda e del lavoratore abbassano il reddito da lavoro dipendente che viene certificato dalla Certificazione Unica e che viene fornito all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione del 730 precompilato. Dunque i versamenti effettuati dal datore di lavoro non devono essere indicati nel 730 poiché già esclusi.
Viceversa, i contributi versati volontariamente (per es. con bonifico) al proprio fondo negoziale o ad un fondo aperto o un PIP o i contributi versati in favore di un familiare fiscalmente a carico devono essere esposti nel 730. Questi importi verranno dedotti e quindi ridurranno il reddito complessivo (*).
(*) In questo post, l'evidenza di un caso reale.

LA DEDUCIBILITÀ SPETTA ANCHE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I FAMILIARI A CARICO?
Si, fermo restando l’importo complessivo di 5.164,57 euro, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone a carico.

COME È TASSATA LA RENDITA PENSIONISTICA?
La tassazione massima della rendita è al 15%; l’aliquota si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.

COME È TASSATA L’EROGAZIONE IN FORMA CAPITALE?
La tassazione massima dell’erogazione in capitale è al 15%; l’aliquota si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.

COME È TASSATA LA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)? NEW
La parte imponibile della RITA viene determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare (ante 2000, tra il 2001 e il 2006 e post 2007).
L'aliquota invece è sempre la stessa a prescindere dal periodo di maturazione: 15% con riduzione di 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari fino al minimo del 9% oltre i 35 anni di partecipazione.
N.B. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sul reddito erogato dal fondo, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata e' assoggettata a tassazione ordinaria.
 
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PRESTAZIONI

E’ POSSIBILE CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE INTERAMENTE IN FORMA CAPITALE? NEW
Solo se l’importo della pensione complementare (calcolata sul 70% del capitale accumulato) risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale.
Es: Nel 2019 l’importo dell’assegno sociale è pari a 5.954 euro l’anno. Quindi, per lo stesso anno, l’ammontare della pensione complementare non deve superare i 2.977 euro. Per arrivare ad un assegno di 2.977 euro, ad esempio, un 65enne maschio sempre nel 2019 deve aver accumulato un montante non superiore a circa 80-90.000 euro (poi dipende dalle tabelle di calcolo della rendita, un esempio in allegato*). Oltre quella cifra, si ha l’obbligo di prendere almeno il 50% della posizione in forma di rendita
vitalizia.
*Vedi l'allegato 2577091

AL PENSIONAMENTO POSSO RITIRARE IL 100% DI QUANTO MATURATO?
Al momento del pensionamento, con almeno 5 anni di iscrizione, si accede alla prestazione pensionistica in forma di rendita per almeno il 50% di quanto maturato. La parte restante viene erogata come capitale. È possibile l'integrale liquidazione in capitale solo qualora la rendita, calcolata in base ai coefficienti di conversione in vigore, sia inferiore a una soglia minima stabilita dalla legge (vedi domanda precedente).

E' POSSIBILE CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DI UNA RENDITA ANCHE PRIMA DEL PENSIONAMENTO? NEW
E' possibile ricevere tutto o parte del capitale accumulato anche prima del pensionamento in forma di rendita temporanea (RITA). Temporanea perché viene erogata fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. A quel punto se si è percepito l'intero capitale il rapporto con il fondo pensione cessa, altrimenti è possibile scegliere di percepire in capitale o rendita vitalizia la parte residua.

Possono chiedere la RITA coloro che sono iscritti ad una forma pensionistica complementare da almeno 5 anni e:
a) cessano l'attività lavorativa e maturano l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi + requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
oppure
b) cessano l’attività lavorativa, rimangono inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi + maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

Il caso a) corrisponde generalmente ad un lavoratore in pensione anticipata, che può decidere di scegliere l’erogazione della RITA fino al compimento dei 66 anni e 7 mesi che per il 2018 sono l’età anagrafica della pensione di vecchiaia
Il caso b) corrisponde generalmente ad un lavoratore che ha finito i due anni di mobilità.

La RITA è molto flessibile dal momento che è possibile:

- attivarla in qualsiasi momento, una volta raggiunti i requisiti è possibile richiederla anche 6 mesi prima della pensione di vecchiaia. Per es. in due rate trimestrali verrà erogato l’intero capitale;

- revocarla in qualsiasi momento, interrompendo definitivamente l’erogazione parziale del capitale e consentendo di scegliere tra proseguire con l’iscrizione e la contribuzione al fondo oppure scegliere di percepire in capitale o rendita vitalizia la parte residua;

- chiederla per una porzione di capitale maturato a mia scelta, in questo caso è possibile anche frazionare la posizione su due comparti in modo da switchare la porzione da erogare in RITA su un comparto meno rischioso;

- scegliere la tassazione da applicare, tra la tassazione sostitutiva al 15% (con riduzione fino al 9%) e la tassazione ordinaria (opzione che potrebbe consentire di non pagare alcuna imposta!!! nel caso per es. in cui l’aderente abbia, compresa la RITA, un reddito inferiore a 8.000 euro annui o abbia deduzioni e detrazioni elevate tali da ridurre l’imponibile o le ritenute);

- rendere molto vantaggioso il conferimento al fondo pensione del TFR pregresso, ovvero quello accumulato in azienda prima dell’iscrizione al fondo pensione o successivamente al fondo pensione nel caso di chi non ha conferito l’intero TFR. In questi casi la tassazione della RITA rispetto a quella che applica l’azienda è molto vantaggiosa;

- superare l’obbligo dell’erogazione di almeno una parte della posizione individuale in forma di rendita vitalizia (la RITA può essere utilizzata per consumare tutto o solo per ridurre il capitale al di sotto della soglia utile per l’erogazione 100% in capitale).

Esempio RITA:
Pensionato età 64 anni e 7 mesi (mancano 24 mesi alla maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia) con 120.000€ presso il fondo.
Non può prendere il 100% in capitale, può al massimo prendere il 50%. Non è minimamente interessato alla rendita vitalizia e quindi sceglie la RITA.

Può scegliere una RITA:
- sul 100% del maturato in modo che nei due anni successivi con una rata mensile di 5.000€ esaurisce il capitale;
- sul 50% facendosi erogare una rendita mensile di 2.500€ lorde (120.000€ * 50% / 24 mesi);
- su una % a sua scelta...

Se ha scelto una % inferiore al 100% alla maturazione dei 66 anni e 7 mesi può decidere se prendere la parte restante (che nel frattempo si sarà rivalutata) in capitale, in rendita vitalizia o continuare a contribuire deducendo gli ulteriori versamenti.
 
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RISCATTI, OVVERO COME RIPRENDERSI I SOLDI PRIMA DELLA PENSIONE

SE CESSA IL RAPPORTO DI LAVORO, E' POSSIBILE CHIEDERE IL RISCATTO? NEW
La posizione di previdenza complementare può essere riscattata (integralmente o parzialmente) nelle situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo.

La classica fattispecie è la cessazione dell'attività lavorativa (quindi cessazione del rapporto di lavoro dipendente ma anche cessazione dell'attività autonoma/libero professionale). Da agosto 2017 si sono ridotte le differenze tra forme pensionistiche di tipo collettivo (fondi negoziali o anche adesioni collettive a fondi aperti, per es. nel caso di accordo aziendale) e forme pensionistiche di tipo individuale (fondi aperti e PIP) ma rimane più semplice riscattare da una forma collettiva.

Esempio: operaio chimico iscritto a FONCHIM cessa il rapporto di lavoro oggi e domani va a lavorare per impresa metalmeccanica. Il nuovo fondo di riferimento è COMETA. Può riscattare la posizione di FONCHIM in quanto ha perso i requisiti di partecipazione.

Se fosse iscritto su base individuale ad un fondo aperto o PIP non potrebbe riscattare in quanto non avrebbe cessato di avere lo status di lavoratore. I fondi aperti e i PIP sono tenuti ad acquisire documentazione idonea a comprovare l'avvenuta cessazione dello status di lavoratore (ad esempio, certificazione di iscrizione ai centri per l 'impiego ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che il soggetto non sta svolgendo attività lavorativa)."

Attenzione che la facoltà di riscattare la posizione permane finché perdura la situazione che legittima l’esercizio della stessa, vale a dire la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione. Se sono iscritto al Fondo Cometa e cesso il rapporto di lavoro oggi per iniziare tra un mese un nuovo rapporto di lavoro con altra azienda che applica lo stesso CCNL metalmeccanici, posso riscattare solo durante questo mese, altrimenti poi non è più possibile.

Questa fattispecie di riscatto è stata resa negli anni più flessibile introducendo la possibilità che ogni fondo pensione preveda delle % di fruizione diverse dal 100% in modo da mantenere la posizione aperta e fruire per es. di un capitale nella misura del 50% o 75% di quanto maturato. In determinate situazioni non è consigliabile riscattare integralmente.

La tassazione prevista per questa fattispecie è la meno favorevole: sul maturato dal 2007 si applica un'imposta sostitutiva del 23%.

IN QUALI ALTRI CASI E' POSSIBILE CHIEDERE IL RISCATTO? NEW
Le altre situazioni in cui è possibile chiedere il riscatto sono stabilite dalla legge, uguali per tutte le forme pensionistiche (siano fondi negoziali, aperti o PIP) e per tutti gli iscritti (lavoratori dipendenti, autonomi, fiscalmente a carico, ecc.).

Si tratta di Riscatti totali per:
- decesso;
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Si tratta di Riscatti parziali nella misura fissa del 50% per:
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
- ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria).

La tassazione prevista per questa fattispecie è più favorevole: sul maturato dal 2007 si applica un'imposta sostitutiva del 15% a decrescere di 0,3% dopo il 15° anno di partecipazione.

COSA COMPORTA IL RISCATTO TOTALE? NEW
Per i lavoratori dipendenti il riscatto totale, a qualunque titolo, annulla la scelta fatta a suo tempo sulla destinazione del TFR a previdenza complementare. Questa scelta, dunque, dovrà essere rifatta in caso di nuova occupazione.

Il riscatto totale comporta altresì la perdita dell'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare, che consente di accedere a benefici quali le anticipazioni e un'aliquota fiscale ridotta sulla tassazione delle prestazioni.


QUALI SONO LE ALTERNATIVE AL RISCATTO?
• richiedere il TRASFERIMENTO presso un altro Fondo Pensione Complementare in relazione alla nuova attività (il trasferimento è esentasse, da fondo a fondo ci possono essere delle spese fisse dell’ordine di qualche decina di euro). Col trasferimento si conserva anche l’anzianità associativa maturata presso il fondo precedente, dato assai utile per accedere ad alcune prestazioni (es. anticipazione).;
• lasciare aperta la propria posizione in gestione all’attuale Fondo Pensione, con o senza ulteriori contribuzioni (le spese verranno comunque addebitate alla posizione individuale) mantenendo l'anzianità maturata, valutando l'eventuale iscrizione ad altro fondo pensione a cui si accede in relazione alla nuova attività o comunque l'attesa del pensionamento al fine di optare per una prestazione (con regime fiscale più favorevole e la possibilità di scegliere una rendita al posto del capitale).

COME E' TASSATO IL RISCATTO?
Dipende dal motivo per cui viene chiesto. Si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% nei casi di:
  • cessazione dell’attività lavorativa che comporta un periodo di inoccupazione da 12 mesi ad almeno 48 mesi e in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  • invalidità permanente con una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
  • morte dell’aderente.
L’aliquota si riduce poi al crescere degli anni di partecipazione alla previdenza complementare: se l’anzianità è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.
Se il riscatto viene richiesto per perdita dei requisiti di partecipazione, la ritenuta a titolo di imposta è meno favorevole ed è pari al 23%.

IN QUANTO TEMPO DALLA RICHIESTA VIENE EROGATA LA SOMMA?

La legge prevede che i fondi pensione adempiano in non oltre 6 mesi di tempo. Generalmente è sufficiente molto meno tempo.
 
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ANTICIPAZIONI

IN QUALI CASI È POSSIBILE CHIEDERE ANTICIPAZIONI AL FONDO?
  • Per sostenere spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, che riguardano l’iscritto, il coniuge e i figli, si può ottenere fino al 75 % della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata in qualsiasi momento.
  • Per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé, per il coniuge o per i figli. Si può ottenere fino al 75% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata soltanto dopo otto anni di partecipazione alla previdenza complementare e documentando le spese sostenute.
  • Per ulteriori esigenze non documentate è possibile ottenere una somma fino al 30% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata solo dopo otto annidi partecipazione alla previdenza complementare.
E’ POSSIBILE FARE PIÙ RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE NEL TEMPO?
Si, le anticipazioni possono essere richieste più volte:
  • per spese sanitarie o per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione non possono in ogni caso superare il 75% della posizione individuale maturata;
  • per ulteriori esigenze dell’iscritto non documentate non possono in ogni caso superare il 30% della posizione individuale maturata.
La somma prelevata a titolo di anticipazione va ovviamente a ridurre la posizione individuale e quindi la prestazione pensionistica.

COME SONO TASSATE LE SOMME PAGATE A TITOLO DI ANTICIPAZIONI?
Dipende dal motivo per cui si chiede l’anticipazione.
  • Se la richiesta riguarda spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, la ritenuta a titolo d’imposta è pari al 15% e si riduce al crescere degli anni di partecipazione alla previdenza complementare: se l’anzianità è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino alla riduzione massima del 6%. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.
  • Per le anticipazioni richieste per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per motivi diversi, l’aliquota è pari al 23%.
E' POSSIBILE REINTEGRARE LE SOMME ANTICIPATE?
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

La norma, al fine di agevolare coloro che decidono di reintegrare la posizione presso il fondo pensione, ha disposto che sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Il rimborso del credito di imposta è riferito alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere da questa data.
 
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TRASFERIMENTI

E’ POSSIBILE TRASFERIRE LA PROPRIA POSIZIONE INDIVIDUALE PRESSO UN'ALTRO FONDO PENSIONE?
Sì. Il diritto al trasferimento è consentito a tutti gli iscritti trascorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica complementare.

IN CASO DI TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO PENSIONE SI PERDE IL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO? AGGIORNATO
Se il trasferimento avviene tra due forme pensionistiche complementari ad adesione collettiva (basata su accordi collettivi, tra i datori di lavoro e i lavoratori per la realizzazione dell’obiettivo previdenziale) si continua a usufruire del contributo del datore di lavoro. Se, invece, si passa da un’adesione collettiva a una individuale (FP aperto o PIP) si perde il diritto al contributo datoriale.

Attenzione che il trasferimento da una forma collettiva ad una forma individuale potrebbe comportare anche l'impossibilità di riscattare immediatamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro: per le forme pensionistiche individuali, infatti, le causali di riscatto sono solo quelle previste espressamente dalla legge. Per approfondimenti si rimanda al post sui riscatti.

COME È TASSATO IL TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE?
L’operazione di trasferimento non è soggetta a imposta. E’ possibile l’applicazione da parte del Fondo originario di spese fisse, per la copertura dei relativi oneri amministrativi, come riportato dallo Statuto/Regolamento e dalla Nota informativa del Fondo.

IN CASO DI TRASFERIMENTO SI TRASFERISCE ANCHE L'ANZIANITA'? NEW
Sì, si trasferisce anche l'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare. In generale sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale.
E' possibile far valere l'anzianità maturata presso altro fondo anche senza il trasferimento certificandola in un dato momento (per esempio nel momento della richiesta di anticipazione) e comprovando di non aver riscattato integralmente. Ma, come detto, ha un valore limitato essendo riferita a quel determinato momento.

Con il trasferimento, invece, l'anzianità segue la posizione nel nuovo fondo che è tenuto a tenerne sempre conto ed eventualmente a trasferirla a sua volta ad un altro fondo. Per accertare che il fondo pensione abbia preso nota dell'anzianità pregressa è sufficiente verificare sulla comunicazione annuale che riporta sia la data di iscrizione al fondo sia la prima data di iscrizione alla previdenza complementare.
 
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Commette abuso, lui pensa di no io penso di si,perchè anticipa una minor tassazione finale sulla prestazione del conto X,utilizzando il conto Y.

Questa cosa è lecita nel caso in cui l'aderente abbia più fondi,nei limiti previsti dalla circolare COVIP 70/2007...

...omissis

Con riferimento a tale problematica l’Agenzia precisa che in caso di adesione a più fondi di previdenza complementare la comunicazione va fatta soltanto ai fondi ai quali sono stati versati contributi
che non hanno beneficiato della deduzione.

Come al solito facciamo un caso (reale, un mio collega).

Aderisce al fondo A e vi versa 5.164 Euro.
Aderisce al fondo B e vi versa 2.400 Euro.

Quindi aveva 2.400 Euro non dedotti, ma non comunicava nulla a nessuno dei due fondi.
Quindi in fase di erogazione della contro-prestazione sarebbero stati entrambi tassati.

Che il fondo A sia il fondo pensione di settore è incidentale (potrebbero essere due PIP).
Che il fondo A abbia anche i versamenti di TFR e datoriali è incidentale (potrebbe essere il fondo B quello su cui confluiscono TFR e datoriali).
Che entrambi i fondi siano intestati a lui è incidentale (i familiari a carico sono equiparati).

La questione è: A chi deve comunicare che 2.400 Euro non sono stati dedotti?

La COVIP dice: è sufficiente indicarlo ad uno solo dei due fondi, quello per cui sarà rilevante la non deduzione in fase di controprestazione, e che quindi dovrà tenerne conto.
Quindi può comunicarlo, ogni anno, O ad A (indicando 2.400 non dedotti e di conseguenza 2.764 dedotti), OVVERO a B (indicando 2.400 non dedotti).
In teoria, ogni anno potrebbe variare la scelta.
Al limite, non ho trovato norme contrarie, potrebbe addirittura suddividere la non deduzione tra i due fondi (che ne so, dichiarare 1.200 Euro non dedotti a ciascun fondo).

L'unica cosa da osservare è che immagino esista poi un flusso dai FP all'Agenzia delle Entrate per verificare che non vi siano abusi (cioè che vengano dichiarati due o più volte gli stessi importi come "non dedotti").
 
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Ok ma concordiamo che se pivi, dopo un bel ribasso dei mercati, quest'anno versa sul suo fondo 15164 euro e dichiara correttamente di non dedurne 10k, sul 730 ne riporta solo 5164 ma sugli altri 10k avrà ritenuta fiscale ZERO % in fase di erogazione della pensione?

Sì, questa è la normativa corrente.
Si noti solo che, se nel FP confluisce anche il TFR, la quota della contro-prestazione (capitale o rendita) che rimarrà lo stesso tassata sarà più alta del 30% circa dei soli versamenti datoriali e volontari dedotti del tuo esempio.
 
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Fondo pensione per figlio a carico.

nel mio caso che già verso 5100 l'anno al fondo pensione e li deduco.
[...]
Appena compie 18 anni che fine fanno questi soldi li può ritirare il figlio oppure deve aspettare che va in pensione?
che vantaggio reale avrei ad attivare un fondo pensione a mio figlio minore?

Dopo il concludersi dell'ottavo anno di iscrizione al fondo, il figlio maggiorenne potrà chiedere anticipazioni senza motivazione sino ad un massimo del 30% del montante (il calcolo del plafond nel caso di più richieste nel tempo in realtà tiene conto del rapporto tra montante e contribuzioni, ed è leggermente più complicato di quello che ho scritto) ovvero anticipazioni maggiori nei casi speciali nominati dallo statuto (di norma: acquisto prima casa, salute, ristrutturazione), con tassazione normalmente del 23%.

I vantaggi sono abbastanza relativi, rispetto a versare lo stesso importo sul tuo fondo pensione:

1. Crei a tuo figlio un'anzianità di iscrizione che gli consentirà di ottenere il massimo sconto fiscale al momento di andare (lui) in pensione
2. Differisci la tassazione di quei contributi volontari tra il momento in cui il tuo fondo pensione verrà chiuso (alla richiesta della controprestazione, o alla tua morte) e il momento in cui tuo figlio chiuderà il suo fondo (ottimizzazione fiscale intergenerazionale)
3. Offri a tuo figlio la possibilità di avere un fondo pensione chiuso italiano, cui in futuro magari non potrebbe aderire perché lavoratore dipendente in altri settori, o impiegato all'estero, ovvero perché lavoratore autonomo
4. Crei a tuo figlio un'anzianità di iscrizione che gli consentirà di ottenere eventuali anticipazioni prima di quanto potrebbe fare sottoscrivendo un suo FP

Gli svantaggi principali sono i seguenti:

A. Impegni i versamenti per i primi otto anni, durante i quali non potranno essere chieste anticipazioni, mentre se li versi sul tuo FP sì
B. Dopo gli otto anni d'iscrizione al FP, tuo figlio potrà chiedere anticipazioni (i soldi sono suoi) anche se tu non sei d'accordo -questo dovrebbe essere vero solo in caso di raggiunta maggiore età-
 
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Sono in infermiere dipendente a tempo indeterminato, sto pensando di investire il mio TFR nel fondo pensione di categoria il Perseo Sirio, me lo consigliate?
Ah comunque ho 25 anni, la mia futura (ormai fra poco) moglie, ha 1 anno in meno di me ed ha lo stesso mio inquadramento (sia posizione che contratto), consigliate di farlo ad entrambi?
Grazie
 
Personalmente, non ci penserei due volte. Se uno di voi dovesse avere grosse spese in deduzione (fondamentalmente ristrutturazione casa) occhio al plafond imponibile (cioè all'IRPEF che pagate, che penso si aggiri comunque intorno a un rassicurante gruzzolo di 15-20k euro)
 
Personalmente, non ci penserei due volte. Se uno di voi dovesse avere grosse spese in deduzione (fondamentalmente ristrutturazione casa) occhio al plafond imponibile (cioè all'IRPEF che pagate, che penso si aggiri comunque intorno a un rassicurante gruzzolo di 15-20k euro)

Spese in detrazione.
 
vantaggi datore di lavoro a versare tfr nel fondo pensione:

il mio datore di lavoro che vantaggio avrebbe rispetto a tenersi il tfr nella sua tasca ed erogarmelo all'atto del mio licenziamento piuttosto che darmelo nel fondo pensione?
Se io lo ricevo nel fondo ho la certezza che me lo dà e non è poco e poi la rivalutazione come funziona al momento chi prende gli interessi di questi soldi accumulati?
Il contributo del datore di lavoro ho letto sul modulo adesione di fonte che si può rinunciare quindi lui non ci perderebbe nemmeno questo se io ci rinuncio ma una parte posso farmela mandare nel fondo direttamente da lui cosi mi prendo il bonus renzi come calcolo quanto mandare di preciso? inoltre nel futuro posso modificare questa % prescelta?
 
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