FAQ DICHIARATIVO 3/5 (Quadro RW e IVAFE)

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FAQ REGIME DICHIARATIVO parte 3 di 5 (Quadro RW e Ivafe)




Attenzione! Si prega di segnalare in privato se si desidera l’aggiunta di altre domande o esempi o se si ritiene di aver trovato errori e imprecisioni sempre possibili nonostante lo sforzo nel verificare le informazioni raccolte. Si ringrazia chi ha collaborato alle risposte. Per ora: @Imar


D.3.1 Chi ha un conto estero cosa deve dichiarare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi?
R.3.1 Il quadro RW, per chi ha un conto estero, ha due finalità:
1. calcolo dell'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, equivalente del bollo per i conti esteri);
2. monitoraggio fiscale.
Il quadro RW va compilato anche se si rientra in uno solo dei due casi e non nell'altro.


D.3.2 Dove trovo le istruzioni ufficiali per compilare il quadro RW?
R.3.2 Sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

Istruzioni per la compilazione del quadro RW

Fascicolo 2 istruzioni modello redditi 2020 Persone fisiche


D.3.3. Chi può fare a meno di compilare il quadro RW?
R.3.3 Può evitare di compilare il quadro RW solo chi non è tenuto al monitoraggio fiscale e non deve neppure calcolare l'IVAFE perché rientra nei casi di esonero.


D.3.4 Chi detiene azioni o altri titoli all'estero può fare a meno di compilare il quadro RW?
D.3.4 No.

D.3.5 Chi ha chiuso il conto nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione è esonerato dal quadro RW?
R.3.5 No.

D.3.6 Chi ha il conto in regime dichiarativo presso una banca o broker con sede in Italia, deve compilare il quadro RW?
R.3.5 No, in tal caso sarà l'intermediario a trattenere il bollo per conto del fisco, e poiché non si tratta di attività finanziarie all'estero non ci sono obblighi di monitoraggio fiscale.

D.3.7 Come si calcola l'IVAFE?
R.3.7 Sui conti correnti esteri si paga un'imposta fissa di euro 34,20 annui. Se la giacenza media sul conto corrente è stata inferiore a 5.000 euro, l'IVAFE non è dovuta.
Sul valore del dossier titoli invece si paga un'imposta proporzionale pari allo 0,2%, senza minimo.

D.3.8 E se si hanno più conti correnti presso la stessa banca estera?
R.3.8 Si considera la giacenza media totale su tutti i conti presso la stessa banca.

D.3.9 Se ho solo un conto corrente estero con piccole somme, e non possiedo dossier titoli all'estero, devo calcolare l'IVAFE?
R.3.9 No, l'IVAFE non è dovuta se si detiene all'estero, in un Paese in white list, solo un conto corrente o un libretto di risparmio e se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro.

D.3.10 C'è un minimo per cui l'IVAFE, anche se teoricamente dovuta, non va versata?
R.3.10 L'IVAFE dovuta non va versata quando l'ammontare è inferiore a 12 euro. Questo però non esonera dal compilare il quadro RW .

D.3.11 E se il conto è cointestato?
R.3.11 L'IVAFE va rapportata alla quota di possesso.

D.3.12 Se ho aperto o chiuso il conto nel corso dell'anno, pago per l'intero anno?
D.3.12 No, in questi casi l'IVAFE va rapportata al periodo di possesso.

D.3.13 In cosa consiste il monitoraggio fiscale?
R.3.13 Comunicare al fisco la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero.

D.3.14 Su quali conti non c'è obbligo di monitoraggio fiscale?
R.3.14 L'obbligo non sussiste, spiega l'Agenzia delle Entrate, per "depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del 2014)". Dunque il tetto dei 15.000 euro è riferito solo ai conti correnti o ai depositi intesi come libretti di risparmio. Anche in questo caso però il quadro RW va comunque compilato se è necessario calcolare l'IVAFE, come nel caso di chi possiede titoli all'estero (IVAFE 0,2%) o se il conto corrente raggiunge la giacenza media annua di 5.000 euro (IVAFE €34,20).

D.3.15 Chi ha chiuso il conto corrente estero nel corso dell'anno è esonerato dal monitoraggio fiscale?
R.3.15 No, a meno che non sia escluso per altri motivi.

D.3.16 Ci sono categorie particolari di persone che sono esonerate dal monitoraggio fiscale?
R.3.16 Sì, per esempio i lavoratori frontalieri, e altre categorie. Vedi la casistica e le condizioni nelle Istruzioni per la compilazione del quadro RW.

D.3.17 Nel caso sul conto ci siano importi in valuta estera, cosa si dichiara?
R.3.17. Il controvalore in euro secondo il cambio medio mensile riportato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ecco per esempio i tassi medi per il mese di dicembre 2020. "Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del direttore dell’agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del TUIR" (dalle istruzioni del quadro RW).

D.3.18 Un esempio pratico di compilazione dell'RW?
R.3.18 Ecco l'esempio di un dossier titoli presso il broker olandese DeGiro. Dopo l'apertura del conto erano stati fatti solo due bonifici dalla banca italiana al conto DeGiro, utilizzati per acquistare quote di un Fondo comune monetario in euro. In questo caso non è stato necessario compilare anche i quadri RM e RT non essendoci plus, minus o comunque redditi da dichiarare. Per ogni periodo che da un versamento al giorno precedente il versamento successivo, o fino al 31/12, è stata compilata una sezione del quadro RW.

Vedi l'allegato 2742503


Colonna 1: Codice titolo di possesso: 01 (proprietà).

Colonna 2: non utilizzata in questo caso, vedi istruzioni.

Colonna 3: Codice individuazione bene: 20 (conto deposito titoli all'estero); la lista dei codici è nella "Tabella codici investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria" nell'appendice del fascicolo 2 delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi.
Vedi l'allegato 2742460


Colonna 4: Codice stato estero: 50 (Paesi Bassi), vedi la lista dei codici stato estero nell'appendice delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi.
Vedi l'allegato 2742477


Colonna 5: Quota di possesso: 100 (100%, conto monointestato).

Colonna 6: Criterio determinazione valore: codice 1 (valore di mercato).

Colonna 7: Valore iniziale: 1,00 (primo versamento di 1 euro).

Colonna 8: Valore finale: 1,00.

Colonna 9: lasciata in bianco, riguarda i conti correnti nei cosiddetti "paesi non collaborativi".

Colonna 10: Giorni (IVAFE): 1 (giorni dal primo versamento fino al successivo versamento).

Colonna 11: IVAFE: 0,00 euro, IVAFE relativa al periodo, calcolata applicando al valore in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l'aliquota dello 0,20% (per i prodotti finanziari diverse dai conti correnti e libretti di risparmio).
Utilizzando il software dell’Agenzia delle Entrate, il calcolo IVAFE viene eseguito in automatico sulla base dei dati inseriti nelle colonne precedenti.

Colonne 12, 13, 16 e 17: lasciate in bianco, relative all'imposta IVIE sugli immobili all'estero, non riguardano l'IVAFE.

Colonna 14: lasciata in bianco, riguarda il credito d'imposta riconosciuto a chi ha versato un'imposta patrimoniale nello Stato estero in cui è situato l'immobile o prodotto finanziario.

Colonna 15: IVAFE dovuta: 0,00 euro, differenza fra l'imposta calcolata (colonna 11) e l'eventuale credito d'imposta (colonna 14).

Colonna 18: codice 5, vale a dire non sono stati presentati i quadri RL, RM, RT ma solo il quadro RW.
Dalle istruzioni: "Nella colonna 18, deve essere indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. in particolare, indicare:
1 compilazione quadro RL;
2 compilazione quadro RM;
3 compilazione quadro RT;
4 compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
5 nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza".


Colonne 19 e 21: non utilizzate, vedi istruzioni.


Colonna 20: "Solo monitoraggio": lasciata in bianco, va barrata se si compila il quadro RW per obbligo di monitoraggio fiscale ma non occorre calcolare IVAFE né IVIE.


Colonne 22, 23, 24: non utilizzate, riguardano eventuali cointestatari.


Similmente la compilazione della seconda sezione del quadro RW nell'esempio, relativa al periodo a partire dal secondo versamento. L'IVAFE viene calcolata automaticamente dal software dell'Agenzia delle Entrate sulla base del "codice bene", del valore e dei giorni. Lo 0,2% di 1.010 euro, rapportato a 200 giorni su 365 (1010x2/1000 x 200/356) e arrotondato all'unità, fa appunto 1 euro.

D.3.19 Dove posso trovare altri esempi?
R.3.19 Vedi in questo vademecum dell’Ordine dei commercialisti di Milano, però aggiornato solo al 2017.

D.3.20 Devo compilare una sezione di RW per ogni versamento e prelievo sul conto estero? Devo compilare una sezione di RW per ogni operazione di trading?
R.3.20 Esistono (almeno) tre possibilità che corrispondono all’evoluzione della posizione dell’Agenzia delle Entrate:


“1) La Circ. 38/2013 non affrontava con esempi pratici le modalità di rilevazione sul quadro RW delle movimentazioni complesse proprie dei Dossier Titoli, con una pluralità di acquisti e vendite nell’anno; unica indicazione pratica era data dalla Circ. 1 del 15 febbraio 2013 pag. 27: compilare una riga per ognuna delle movimentazioni, pagando IVAFE in ragione dei giorni intercorsi, complicando notevolmente la vita ai contribuenti in regime dichiarativo, tanto più che dal 2013 tutto ciò andava fatto anche per importi modesti, visto che non c’era più un limite minimo alla rilevazione nel quadro RW.

2) Istruzioni UNICO 2015 per l’anno 2014, e in Unico 2016 per l’anno 2015: , “in presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di attività finanziarie omogenee caratterizzate, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”.
In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singola attività rapportati alla relativa consistenza, nonché l’IVAFE complessiva dovuta per il gruppo di attività. La predetta compilazione semplificata del quadro RW è ammessa a condizione che sia predisposto e conservato un apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie valorizzate in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella circolare 38/2013”. Viene cosi eliminata almeno la necessita di compilare un rigo del quadro RW per ogni singola attività detenuta, indicandone i giorni di possesso, ed il prospetto richiesto dall’Agenzia con il dettaglio dei conteggi può integrarsi con quello di dettaglio delle operazioni in titoli richiesto nel quadro RT.

3) risposta ad un quesito di Telefisco, ufficializzata nella Circolare 12/E dell’8 aprile 2016, pag. 52: in presenza di un Dossier titoli è consentito indicare in RW il valore iniziale e quello finale con riferimento al Dossier nel suo complesso, quindi compilando un unico rigo del quadro RW e indicando i giorni di detenzione corrispondenti al periodo di durata del dossier; tuttavia se vi sono variazioni in aumento dovute a nuovi apporti di capitale, dalla data di apporto decorre un nuovo periodo autonomo di rilevazione.

Provvisoriamente, in UNICO 2016 x redditi 2015, a tale scopo si usa il codice 14 “ALTRE ATTIVITA' ESTERE DI NATURA FINANZIARIA”. Nelle istruzioni di Redditi Persone fisiche 2017 per la dichiarazione dei redditi 2016 viene quindi introdotto tra i codici per compilare la colonna 3 (codici individuazione beni) il codice numero 20 “Conto Deposito titoli all’estero”.

La circolare ribadisce tuttavia che “per consentire l’attività di controllo, permane, comunque, l’onere per il contribuente di predisporre e conservare un
apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie valorizzate in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella circolare 38/2013”.

La possibilità offerta dalla Circolare 12/2016 di considerare il dossier nel suo complesso come un’unica attività con Codice individuazione bene 20, evidenziando solo in un rigo separato le eventuali variazioni incrementative per nuovi apporti di capitale, ha aspetti positivi, come sopra accennato ma non è una soluzione da impiegare sempre e comunque: è necessario infatti esaminare la composizione del dossier stesso, in quanto tale rappresentazione può portare a pagare IVAFE in misura superiore al dovuto se nel dossier vi sono consistenti importi di cc bancari.“

FONTE: Sandro Botticelli
Commissione Diritto Tributario Imposte Dirette
Redditi prodotti all’estero e monitoraggio fiscale
Milano, Auditorium San Fedele, 17 ottobre 2017

(risposta di @Imar)



(versione 3/2/21)
 
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