sigma 20 ha scritto:
anzitutto far si che il governo prodi duri poco, altrimenti anche in italia ci troviamo con le imposte al 20%
Veramente per questa tassazione bisogna ringraziare il Geverno uscente, perchè prima era diverso. Potevi beneficiare del credito di imposta. La tassazione in questione sui dividendi esteri, oltre ad essere incostituzionale ed antieuropea, favorisce redditi intorno ai 70 mila euro
1) regime ante riforma
utile distribuito = 1000
ritenuta estera convenzionale = 15% e quindi 150
utile riscosso dall'intermediario = 850
ritenuta di acconto in Italia = 125 (12,5%)
utile percepito = 725
utile imponibile (si è detto che si applicava sull'utile lordo) = 1000
imposta lorda = 330 (33%)
recupero credito di imposta = 150 (15% di 1000)
scomputo ritenuta di acconto = 125
imposta dovuta = 55 cioè [330 - (150 + 125)]
dividendo netto = 670
2) regime post riforma
utile distribuito = 1000
ritenuta convenzionale estera = 15% e quindi 150
utile riscosso dall'intermediario = 850
ritenuta in Italia (a titolo di imposta) = 106,25 (applicata su utile netto come detto)
utile netto percepito (dividendo netto) = 743,75
Vediamo invece cosa accadrebbe con una aliquota marginale del 23%:
b) aliquota 23%
1) regime ante riforma
utile distribuito = 1000
ritenuta convenzionale estera = 150
utile riscosso dall'intermediario = 850
ritenuta di acconto = 125
utile percepito dal contribuente = 750
utile imponibile = 1000
imposta lorda = 230
recupero credito di imposta = 150
scomputo ritenuta di acconto = 125
imposta dovuta = - 45 cioè credito [230 - (150+ 125)]
dividendo netto = 770 [725 - (-45)]
2) regime post riforma
dividendo netto = 743,75
Come risulta dall'esempio citato, la riforma è fiscalmente penalizzante per i redditi bassi. Questo, almeno teoricamente, è tanto più penalizzante, laddove si consideri che mentre per gli utili nazionali, già prima si applicava la ritenuta al 12,5%, salvo l'opzione del regime della dichiarazione, per gli utili prodotti all'estero il regime della dichiarazione era esclusivo.
Tale riforma assume a mio avviso i connotati dell' incostituzionalità, non solo per l'esclusività del regime che prescinde dalla capacità contributiva, ma anche perché nelle more dell'applicazione della nuova disciplina, non è contemplata una "clausola di salvaguardia" a beneficio di coloro che a seguito della mutata disciplina si troveranno a corrispondere imposte più elevate a fronte di un reddito sicuramente non alto.