Divorzio in comune

fede24

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L'anno scorso ho fatto una separazione consensuale presso un avvocato divorzista, adesso mi hanno detto che è possibile fare il divorzio presso il comune in cui è stato fatto il matrimonio. Considerando che abbiamo solo un figlio maggiorenne, non ci sono assegni di mantenimento o altre cose patrimoniali, volevo sapere se era possibile, ma soprattutto se poi il divorzio risulta valido a tutti gli effetti, grazie
 
L'anno scorso ho fatto una separazione consensuale presso un avvocato divorzista, adesso mi hanno detto che è possibile fare il divorzio presso il comune in cui è stato fatto il matrimonio. Considerando che abbiamo solo un figlio maggiorenne, non ci sono assegni di mantenimento o altre cose patrimoniali, volevo sapere se era possibile, ma soprattutto se poi il divorzio risulta valido a tutti gli effetti, grazie

Sì, se non vi sono patti di trasferimento patrimoniale e se i figli sono economicamente autosufficienti (non basta che sia maggiorenne) potete divorziare in Comune dove è stato celebrato il matrimonio, presso l'Ufficio di Stato civile.
Occorre presentare:
1) un documento d'identità;
2) un'autocertificazione contenente i dati anagrafici, di residenza, luogo e data di matrimonio, ecc.
3) copia della sentenza di separazione o l'omologa dell''accordo di separazione.

Il divorzio in comune ha la stessa efficacia/validità del divorzio in tribunale ed è considerato titolo esecutivo e sarà atto idoneo per l'iscrizione di ipoteca.

La procedura si articola in due incontri distanziati di 30 giorni.
 
Sì, se non vi sono patti di trasferimento patrimoniale e se i figli sono economicamente autosufficienti (non basta che sia maggiorenne) potete divorziare in Comune dove è stato celebrato il matrimonio, presso l'Ufficio di Stato civile.
Occorre presentare:
1) un documento d'identità;
2) un'autocertificazione contenente i dati anagrafici, di residenza, luogo e data di matrimonio, ecc.
3) copia della sentenza di separazione o l'omologa dell''accordo di separazione.

Il divorzio in comune ha la stessa efficacia/validità del divorzio in tribunale ed è considerato titolo esecutivo e sarà atto idoneo per l'iscrizione di ipoteca.

La procedura si articola in due incontri distanziati di 30 giorni.

Grazie per la risposta, 2 punti non mi sono molto chiari 1) mio figlio non è economicamente autosufficiente, vive con me, attualmente è in cerca di lavoro. 2) Cosa significa atto idoneo per iscrizione di ipoteca?
 
Grazie per la risposta, 2 punti non mi sono molto chiari 1) mio figlio non è economicamente autosufficiente, vive con me, attualmente è in cerca di lavoro. 2) Cosa significa atto idoneo per iscrizione di ipoteca?

1) per poter divorziare in comune è richiesta una dichiarazione del figlio maggiorenne che dichiari di essere economicamente autosufficiente (se non è economicamente autosufficiente, in teoria, avrebbe diritto ad un assegno di mantenimento fino all'autosufficienza);
2) l'accordo in Comune è un titolo esecutivo. Con tale accordo - come detto - non è possibile stipulare patti di trasferimento patrimoniale. Ma è possibile concordare il versamento di un assegno divorzile. Se i coniugi concordano un assegno divorzile, il coniuge ha un titolo esecutivo che può essere idoneo per l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore (allo stesso modo di una sentenza).
 
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