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si a patto che chi registra è parte della conversazione, resta comunque il divieto di pubblicare la registrazione, si può usare solo in sede processualeVorrei sapere se una conversazione di persona registrata all'insaputa di un'altra persona possa essere utilizzata come prova per una denuncia o in un processo.
si a patto che chi registra è parte della conversazione, resta comunque il divieto di pubblicare la registrazione, si può usare solo in sede processuale
mica devo essere io a dimostrarlo, semmai è l'altra parte che dovra trovare un perito per effettuare un'analisi e dimostrare che sia contraffattaPer curiosità, come fai a dimostrare che non è stata modificata e/o contraffatta?
mica devo essere io a dimostrarlo, semmai è l'altra parte che dovra trovare un perito per effettuare un'analisi e dimostrare che sia contraffatta
mi pare ovvio, ma non è che tutte le registrazioni provengono da videosorveglianza, metti caso che registro con un app del cellulare e la conversazione la tiro fuori in mp3.Mah... Non sono un esperto in materia, però lavorando nella videosorveglianza vedo che il problema di dimostrare che il video non è stato alterato è molto sentito quando vai in causa. Esitono standard per l'esportazione dei video registrati con firma digitale e software che, di fatto, firmano tutte le operazioni sul video sbobinato, per certificare tutte le operazioni sul video. Essendo del settore, avrei un sacco di idee su come imbastire una perizia per contestare l'attendibilità della registrazione.
Vale sia per registrazioni telefoniche che di persona?si a patto che chi registra è parte della conversazione, resta comunque il divieto di pubblicare la registrazione, si può usare solo in sede processuale
che io sappia non c'è differenzaVale sia per registrazioni telefoniche che di persona?
La registrazione di un colloquio all'insaputa dell'interlocutore è equiparata, dalla giurisprudenza, a una prova documentale, come tale allegabile a una denuncia e utilizzabile in sede dibattimentale.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, tuttavia, hanno precisato che la fonoregistrazione è inutilizzabile se è effettuata clandestinamente da personale di polizia giudiziaria e rappresentativa di colloqui intercorsi tra lo stesso ed i suoi confidenti o persone informate dei fatti o indagati, perché contrasta contro i divieti di cui agli artt. 62, comma 2, 191, 195, comma 4, 203 c.p.p. (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003, n. 36743).
Potete trovare sul sito dell'Avvocato Walter Marrocco ulteriori approfondimenti.