Parere legale su eredità immobile.

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vorrei un vostro parere su questa situazione che vi riassumo velocemente:

il padre di un mio amico, che chiameremo Gianni va a convivere con un'altra donna che chiameremo Maria

dopo un po' decidono di acquistare casa.

si viene a scoprire che la casa del valore intorno a 1 milione di euro viene pagata con mutuo che paga esclusivamente Gianni, ma la casa è intestata solamente a Maria.

Sono passati ormai 15 anni e il mutuo è quasi terminato. Dopo di che Maria si troverà con una casa di proprietà senza aver speso un soldo.

Ora dato che i due non sono sposati ma conviventi, nel caso Gianni morisse prima di Maria, ai figli di Gianni non toccherebbe nulla in eredità di questo immobile pagato dal padre.

Oltre tutto Maria non ha figli o parenti stretti, quindi l'immobile finirebbe a qualche suo lontano parente che si troverebbe a scoprire di aver ereditato una casa da 1 milione.

Quali azioni intraprendereste se foste i figli di Gianni per non perdere questo patrimonio acquistato con il denaro del padre?
 
Tenersi buona Maria e chiedere di fare testamento a loro favore ? :D
 
come già detto... l'eredità c'è solo al momento della morte di Gianni sul suo patrimonio, al netto di eventuali debiti. Fino ad allora dei suoi soldi può disporre come crede. Non solo, nel tempo Maria potrebbe vendere la casa e lei e Gianni impiegare diversamente il ricavato (attività commerciale, casa più piccola o più grande, acquisto altri beni non immobiliari, spese per cure/assistenza). Quindi ora non c'è da tutelare niente.
Piuttosto visto che Maria non ha parenti stretti, potrebbe essere intelligente stabilire buoni rapporti con la stessa, il che non esclude comunque che possa un domani lasciare tutto in beneficienza. Il lontano parente potrebbe infatti ereditare solo in caso di mancanza di testamento.
 
vorrei un vostro parere su questa situazione che vi riassumo velocemente:

il padre di un mio amico, che chiameremo Gianni va a convivere con un'altra donna che chiameremo Maria

dopo un po' decidono di acquistare casa.

si viene a scoprire che la casa del valore intorno a 1 milione di euro viene pagata con mutuo che paga esclusivamente Gianni, ma la casa è intestata solamente a Maria.

Sono passati ormai 15 anni e il mutuo è quasi terminato. Dopo di che Maria si troverà con una casa di proprietà senza aver speso un soldo.

Ora dato che i due non sono sposati ma conviventi, nel caso Gianni morisse prima di Maria, ai figli di Gianni non toccherebbe nulla in eredità di questo immobile pagato dal padre.

Oltre tutto Maria non ha figli o parenti stretti, quindi l'immobile finirebbe a qualche suo lontano parente che si troverebbe a scoprire di aver ereditato una casa da 1 milione.

Quali azioni intraprendereste se foste i figli di Gianni per non perdere questo patrimonio acquistato con il denaro del padre?



Non penso che i figli possano intraprendere un'azione nei confronti di Maria, non ne hanno titolo. A meno che non sia possibile e loro siano d'accordo nel far dichiarare incapace di intendere e volere il padre nel momento in cui ha accettato di indebitarsi per comprare la casa ed intestarla alla convivente.
Ove non sia questa la situazione l'unico a poter agire in giudizio è il padre ed in questo senso ti riporto una sentenza della Cassazione che potrebbe esserti utile. Bisogna però vedere se andata in prescrizione la possibilità di agire in giudizio.

Quando le attribuzioni patrimoniali dell’ex convivente costituiscono indebito arricchimento?
17 FEBBRAIO 2020 | Contratti di convivenza | Crisi delle nuove famiglie | Famiglia di fatto | Matrimonio, convivenze, unioni civili | Persone e processo
Con la recente sentenza n.2392/2020 la Cassazione civile, uniformandosi ad un consolidato orientamento, torna a pronunciarsi sulla dibattuta questione della ripetibilità delle dazioni in denaro effettuate durante la convivenza, ribadendo che qualora le somme elargite da un convivente a favore dell’altro vadano oltre i limiti di proporzionalità e di adeguatezza riferiti alla singola relazione, non possono ritenersi mero adempimento di un dovere morale e sociale insito nel rapporto di convivenza e come tali irripetibili ai sensi dell’art.2034 c.c., ma configurano un indebito arricchimento con la conseguente possibilità di esperire il relativo rimedio giudiziale.

Il Tribunale di Torino aveva parzialmente accolto la domanda proposta dall’ex convivente nei confronti dell’altro per la condanna alla corresponsione di una ingente somma di denaro, con riferimento a due operazioni di acquisto, ristrutturazione e rivendita di alcuni immobili, realizzate dalla coppia nel corso di una convivenza ventennale.
Il Tribunale, nel rigettare la domanda proposta ai sensi dell’art.2549 c.c., ritenuto inoltre che non fossero applicabili nemmeno le norme in tema di obbligazioni naturali, aveva qualificato la domanda come azione di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c., accogliendola (per l’importo di € 460.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione).
In seguito alla decisione di inammissibilità adottata dalla Corte d’appello territoriale, l’ex convivente condannata al pagamento aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza. La Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, chiarisce in primo luogo che non risultava configurabile nella lunga e complessa vicenda economica intercorsa fra gli ex conviventi un’associazione in partecipazione ai sensi dell’art.2549 c.c. e quindi sussisteva il requisito di sussidiarietà di cui all'art.2042 c.c. richiesto per la proponibilità dell’azione generale di indebito arricchimento.
In secondo luogo la Corte chiarisce che, in considerazione degli elevati importi, le operazioni effettuate non potevano ritenersi adempimento di un dovere morale e sociale tale da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all’art.2034 c.c., in quanto “esorbitanti dalle esigenze familiari e che non rispettano i minimi di proporzionalità ed adeguatezza” di cui all’art.2034 c.c..
 
Ultima modifica:
Non penso che i figli possano intraprendere un'azione nei confronti di Maria, non ne hanno titolo. A meno che non sia possibile e loro siano d'accordo nel far dichiarare incapace di intendere e volere il padre nel momento in cui ha accettato di indebitarsi per comprare la casa ed intestarla alla convivente.
Ove non sia questa la situazione l'unico a poter agire in giudizio è il padre ed in questo senso ti riporto una sentenza della Cassazione che potrebbe esserti utile. Bisogna però vedere se andata in prescrizione la possibilità di agire in giudizio.

Quando le attribuzioni patrimoniali dell’ex convivente costituiscono indebito arricchimento?
17 FEBBRAIO 2020 | Contratti di convivenza | Crisi delle nuove famiglie | Famiglia di fatto | Matrimonio, convivenze, unioni civili | Persone e processo
Con la recente sentenza n.2392/2020 la Cassazione civile, uniformandosi ad un consolidato orientamento, torna a pronunciarsi sulla dibattuta questione della ripetibilità delle dazioni in denaro effettuate durante la convivenza, ribadendo che qualora le somme elargite da un convivente a favore dell’altro vadano oltre i limiti di proporzionalità e di adeguatezza riferiti alla singola relazione, non possono ritenersi mero adempimento di un dovere morale e sociale insito nel rapporto di convivenza e come tali irripetibili ai sensi dell’art.2034 c.c., ma configurano un indebito arricchimento con la conseguente possibilità di esperire il relativo rimedio giudiziale.

Il Tribunale di Torino aveva parzialmente accolto la domanda proposta dall’ex convivente nei confronti dell’altro per la condanna alla corresponsione di una ingente somma di denaro, con riferimento a due operazioni di acquisto, ristrutturazione e rivendita di alcuni immobili, realizzate dalla coppia nel corso di una convivenza ventennale.
Il Tribunale, nel rigettare la domanda proposta ai sensi dell’art.2549 c.c., ritenuto inoltre che non fossero applicabili nemmeno le norme in tema di obbligazioni naturali, aveva qualificato la domanda come azione di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c., accogliendola (per l’importo di € 460.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione).
In seguito alla decisione di inammissibilità adottata dalla Corte d’appello territoriale, l’ex convivente condannata al pagamento aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza. La Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, chiarisce in primo luogo che non risultava configurabile nella lunga e complessa vicenda economica intercorsa fra gli ex conviventi un’associazione in partecipazione ai sensi dell’art.2549 c.c. e quindi sussisteva il requisito di sussidiarietà di cui all'art.2042 c.c. richiesto per la proponibilità dell’azione generale di indebito arricchimento.
In secondo luogo la Corte chiarisce che, in considerazione degli elevati importi, le operazioni effettuate non potevano ritenersi adempimento di un dovere morale e sociale tale da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all’art.2034 c.c., in quanto “esorbitanti dalle esigenze familiari e che non rispettano i minimi di proporzionalità ed adeguatezza” di cui all’art.2034 c.c..

Grazie per l'ottimo spunto.

A quelli che danno risposte inutili tipo: "si attaccano al tram" nemmeno perdo tempo a commentare ;)
 
come già detto... l'eredità c'è solo al momento della morte di Gianni sul suo patrimonio, al netto di eventuali debiti. Fino ad allora dei suoi soldi può disporre come crede. Non solo, nel tempo Maria potrebbe vendere la casa e lei e Gianni impiegare diversamente il ricavato (attività commerciale, casa più piccola o più grande, acquisto altri beni non immobiliari, spese per cure/assistenza). Quindi ora non c'è da tutelare niente.
Piuttosto visto che Maria non ha parenti stretti, potrebbe essere intelligente stabilire buoni rapporti con la stessa, il che non esclude comunque che possa un domani lasciare tutto in beneficienza. Il lontano parente potrebbe infatti ereditare solo in caso di mancanza di testamento.

Due punti importanti: il padre ha ormai passato i 70 anni e non è particolarmente ricco e la casa si configura come la maggior parte del suo patrimonio.

Quindi intestare buona parte del patrimonio a una persona terza fuori dalla famiglia non si potrebbe configurare come una violazione delle leggi sulla legittima spettante agli eredi?

Un po' come se un pensionato decide di usare la maggior parte del suo patrimonio per comprare una casa e intestarla alla badante. I figli non hanno possibilità di opporsi legalmente alla cosa?
 
Ultima modifica:
Due punti importanti: il padre ha ormai passato i 70 anni e non è particolarmente ricco e la casa si configura come la maggior parte del suo patrimonio.

Quindi intestare buona parte del patrimonio a una persona terza fuori dalla famiglia non si potrebbe configurare come una violazione delle leggi sulla legittima spettante agli eredi?

Un po' come se un pensionato decide di usare la maggior parte del suo patrimonio per comprare una casa e intestarla alla badante. I figli non hanno possibilità di opporsi legalmente alla cosa?

Non saprei risponderti in maniera precisa anche perchè è necessaria una conoscenza approfondita della giurisprudenza in materia. Penso che a questo punto gli interessati si devono rivolgere ad un avvocato specializzato nel diritto di famiglia.
 
Due punti importanti: il padre ha ormai passato i 70 anni e non è particolarmente ricco e la casa si configura come la maggior parte del suo patrimonio.

Quindi intestare buona parte del patrimonio a una persona terza fuori dalla famiglia non si potrebbe configurare come una violazione delle leggi sulla legittima spettante agli eredi?

Un po' come se un pensionato decide di usare la maggior parte del suo patrimonio per comprare una casa e intestarla alla badante. I figli non hanno possibilità di opporsi legalmente alla cosa?

IMHO i margini per lesione della legittima ci sono, di fatto è una donazione di somme camuffata (casa legalmente della badante ma paga lui).
sarebbe come se mio padre mi pagasse il mutuo di casa e invece a mio fratello non desse niente.
certo è roba che andrà valutata DOPO la morte (finite al 100% in tribunale) , adesso non potete fare nulla.
 
Non saprei risponderti in maniera precisa anche perchè è necessaria una conoscenza approfondita della giurisprudenza in materia. Penso che a questo punto gli interessati si devono rivolgere ad un avvocato specializzato nel diritto di famiglia.

questo è certo, come ripeto sempre, sul forum di avvocati che lavorano gratis non ce ne sono, anche se molti sembra lo pretendano...forse sul pianeta marte esistono avvocati che passano il tempo sui forum a regalare consulenze :D
 
Due punti importanti: il padre ha ormai passato i 70 anni e non è particolarmente ricco e la casa si configura come la maggior parte del suo patrimonio.

Quindi intestare buona parte del patrimonio a una persona terza fuori dalla famiglia non si potrebbe configurare come una violazione delle leggi sulla legittima spettante agli eredi?

Un po' come se un pensionato decide di usare la maggior parte del suo patrimonio per comprare una casa e intestarla alla badante. I figli non hanno possibilità di opporsi legalmente alla cosa?[/QUOTE

In questo caso si potrebbe parlare di circonvenzione di incapace, se veramente l'acquisto è sproporzionato/rappresenta la quasi totalità del patrimonio di Gianni, il quale si troverebbe senza un tetto sulla testa in caso di separazione da Maria. Però andrebbe dimostrato.
Serve un avvocato esperto di diritto di famiglia per un parere circostanziato.

Una violazione della legittima non c'è finchè Gianni non è morto, mi ripeto. Da oggi alla morte potrebbe cambiare la sua situazione patrimoniale, per cause non prevedibili, ed anche la sua situazione personale (esempio potrebbe sposare Maria)
 
Grazie per l'ottimo spunto.

A quelli che danno risposte inutili tipo: "si attaccano al tram" nemmeno perdo tempo a commentare ;)

discussioni fatte da potenziali eredi su beni che potrebbero essere ancora di proprietà o no di una persona che non fa parte dell'asse ereditario. Tra l'altro (come scritto nel tuo messaggio iniziale) casa acquistata 15 anni fa, mica in punto di morte.
Possono succedere tante cose prima che questo tuo amico diventi erede del padre: Maria può vendere la casa o se vogliamo essere fatalisti può morire e quindi entra nell'asse ereditario di terzi, cosa su cui i figli di Gianni non possono fare niente (al massimo Gianni potrebbe fare qualcosa ora, ma non penso che dopo 15 anni di mutuo pagato sia nelle sue intenzioni).

quindi prima di definire "si attaccano al tram" una risposta inutile, ragiona e come si han suggerito altri al massimo dirai al tuo amico di andare da un avvocato.
 
La casa è stata comprata 15 anni fa. Ma il mutuo gianni lo sta pagando ancora adesso con buona parte della sua pensione/patrimonio.

Quindi si sta costantemente intaccando quello che spetterebbe agli eredi con un'elargizione continua nelle tasche di Maria.

Un'altro particolare degno di nota che ho saputo, è che l'accordo iniziale non fosse che Gianni pagava il mutuo alla casa di Maria, ma che lui gli prestava questi soldi che poi gli sarebbero stati restituiti quando Maria avesse venduto la sua attività.

Anni dopo, a quanto ho capito, Maria ha detto che i soldi non glieli ridava, e Gianni per quieto vivere non ha fatto nulla (dato che le soluzioni sarebbero state andarsene di casa e farle causa, e ovviamente Gianni a 70 anni non ha voglia ne di andarsene di casa ne di denunciare la convivente).

Ma comunque a mio parere anche questo punto di modificare sostanzialmente l'accordo iniziale, trasformando un prestito in un "regalo" si potrebbe configurare come truffa o raggiro di Maria a danni di Gianni.
 
Tra l'altro il mio amico riesce ad avere poche informazioni a riguardo, dato che il padre Gianni è molto poco propenso ad affrontare il discorso. Per rendere l'idea, il fatto che la casa in cui il padre vive e di cui paga un mutuo da 15 anni, sia intestata a Maria, il mio amico l'ha scoperto pochi anni fa per caso.

Il mio amico supponeva che la casa di Gianni fosse intestata a Gianni, o nel peggiore dei casi cointestata con Maria. Ma non che fosse di proprietà esclusiva di Maria
 
Quindi si sta costantemente intaccando quello che spetterebbe agli eredi con un'elargizione continua nelle tasche di Maria.
ancora con sta storia degli eredi. lasciamo stare il discorso casa, metti caso che Gianni prende 1000 euro di pensione e 500 euro al mese di sua spontanea volontà se li gioca al lotto, per il tuo amico anche questa sarebbe una situazione in cui si sta intaccando quello che spetterebbe agli eredi?
siamo realisti su, a meno di non far dichiarare Gianni incapace di intendere e di volere, finché non muore Gianni i potenziali eredi non possono far nulla.
Poi per sapere a chi è intestata una casa basta una visura da 5 euro, non è che bisogna scoprire chissà quali segreti, se il tuo amico aveva dei dubbi gli bastava fare una visura.
Poi tu stai parlando di prestito di soldi, vendita di attività, etc etc, scommetto che di questi "accordi" di scritto non c'è niente e ovviamente qui sentiamo solo la campana del figlio (o di quello che Gianni ha detto al figlio per tagliare il discorso).
Comunque ripeto per l'ennesima volta, se il tuo amico è preoccupato un avvocato lo saprà consigliare meglio di te che chiedi consigli su un forum.
 
come ho già detto: evito di rispondere a messaggi inutili.

inoltre questa è la sezione per le discussioni in tema legale, quindi chi vuole partecipare alla discussione del topic ragionando su questo caso può scrivere qui.

chi non vuole o non sa dare contributi utili può gentilmente astenersi dall'intervenire
 
come ho già detto: evito di rispondere a messaggi inutili.

inoltre questa è la sezione per le discussioni in tema legale, quindi chi vuole partecipare alla discussione del topic ragionando sulle varie possibilità può scrivere qui.

chi non vuole o non sa dare contributi utili può gentilmente astenersi dall'intervenire

per me va bene, però non confondere messaggi che non piacciono a te con messaggi inutili, buon avvocato e in bocca al lupo con l'eredità ;)
 
ti saluto e buona continuazione in altri topic ;)
 
Informati sulla "collazione". Non sono sicuro che sia il tuo caso, ma so che eventuali donazioni possono rientrare nel patrimonio del de cuius.
 
Informati sulla "collazione". Non sono sicuro che sia il tuo caso, ma so che eventuali donazioni possono rientrare nel patrimonio del de cuius.

innanzi tutto grazie dell'intervento in topic.

ho guardato riguardo la collazione

https://www.dirittierisposte.it/Sch...art.aspx#I soggetti obbligati alla collazione

potrebbe essere la soluzione al problema.
l'unica cosa che mi lascia il dubbio è che si parla sempre di eredi (moglie, figli ecc) a cui viene fatta una donazione.

mentre la convivente in questo caso non è un'erede perché non dovrebbe ricevere alcuna eredità da gianni.

ma questo potrebbe essere comunque un non problema. se ha ricevuto donazioni rientra comunque nella legge sulla collazione?
 
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