Periodi figurativi naspi

I periodi Naspi aumentano il montante contributivo ma non sono validi per conteggio degli anni per la pensione anticipata.

"L’art. 12 del D.lgs. n. 22/2015 stabilisce che la Naspi è corredata di contribuzione figurativa per l’intera durata della prestazione di disoccupazione. La contribuzione figurativa, come specificato dalla circolare n. 94/2015, rapportata alla retribuzione media quadriennale entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della Naspi per l’anno in corso. Questo vuol dire che i contributi accantonati non subiscono la riduzione del 3% mensile che scatta invece sulla indennità economica a partire dal quarto mese. Nessun effetto negativo è possibile invece sul metodo contributivo in quanto lo stesso acquisisce la contribuzione figurativa aumentando comunque il montante contributivo che ragionando quale massa finanziaria incrementata annualmente e rivalutata non può mai diminuire col tempo il proprio valore. Il periodo di contribuzione figurativa per Naspi è computato per l’anzianità contributiva ai fini pensionistici, essendo utile dunque per accedere anche alle pensioni di anzianità. Va tuttavia ricordato come ai sensi dell’art. 22 della L. n. 153/1969, qualsiasi pensione di anzianità contributiva, fra cui quella in “Quota 100”, l’anticipata ordinaria o quella per lavoratori addetti a mansioni usuranti, non potrà decorrere se non in presenza di un ulteriore requisito di 35 anni di contributi “effettivi”. Per contribuzione effettiva si intende qualsiasi contribuzione a eccezione di quella da disoccupazione (dunque inclusa la Naspi) e malattia non integrata dal datore di lavoro, come specificato dalla circolare Inps n. 180/2014 nel paragrafo 2. Va inoltre ricordato come tale sub-requisito non si applichi alle pensioni integralmente calcolate con il metodo contributivo."
 
non me ne voglia @Elia2019 ma mi inserisco per fare un'altra domanda NASPI, lato tassazione
ho le idee confuse perchè su internet trovo info contrastanti, tra siti che dicono che la NASPI è sottoposta a tassazione separata e altri che ne parlano come se fosse soggetta a "normale" IRPEF.

io da anni rientro nello scaglione IRPEF 38% e ho rimborsi per circa 2k per versamenti volontari fondo pensione, che percepisco presentando la dichiarazione dei redditi l'anno successivo
x almeno 6 mesi quest'anno sarò in NASPI: non riesco a capire su quale reddito si calcolerà lo scaglione IRPEF di quest'anno: reddito da lavoro + NASPI, o solo da lavoro?

se passo ad aliquota IRPEF 23% mi sa che non verso nemmeno...devo pensarci
 
non me ne voglia @Elia2019 ma mi inserisco per fare un'altra domanda NASPI, lato tassazione
ho le idee confuse perchè su internet trovo info contrastanti, tra siti che dicono che la NASPI è sottoposta a tassazione separata e altri che ne parlano come se fosse soggetta a "normale" IRPEF.

io da anni rientro nello scaglione IRPEF 38% e ho rimborsi per circa 2k per versamenti volontari fondo pensione, che percepisco presentando la dichiarazione dei redditi l'anno successivo
x almeno 6 mesi quest'anno sarò in NASPI: non riesco a capire su quale reddito si calcolerà lo scaglione IRPEF di quest'anno: reddito da lavoro + NASPI, o solo da lavoro?

se passo ad aliquota IRPEF 23% mi sa che non verso nemmeno...devo pensarci

E' considerato reddito ai fini IRPEF e tassata secondo lo scaglione in cui si ricade. Sempre dalla circolare INPS:

"6. Regime fiscale



L’ indennità di disoccupazione NASpI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del Tuir, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito.



Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta ai sensi dell’art. 64 del DPR n. 600/73, sulle somme erogate a titolo di indennità NASpI:



- applica le ritenute IRPEF, determinate ai sensi dell’art. 11 del Tuir;

- riconosce, se richieste, le eventuali detrazioni fiscali per reddito (art. 13 del Tuir) e per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir);

- effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo (art. 23, comma 3 del DPR n. 600/73);

- rilascia la Certificazione Unica (art. 4, comma 6-ter del DPR. 322/1998).

"
 
I periodi Naspi aumentano il montante contributivo ma non sono validi per conteggio degli anni per la pensione anticipata.

"L’art. 12 del D.lgs. n. 22/2015 stabilisce che la Naspi è corredata di contribuzione figurativa per l’intera durata della prestazione di disoccupazione. La contribuzione figurativa, come specificato dalla circolare n. 94/2015, rapportata alla retribuzione media quadriennale entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della Naspi per l’anno in corso. Questo vuol dire che i contributi accantonati non subiscono la riduzione del 3% mensile che scatta invece sulla indennità economica a partire dal quarto mese. Nessun effetto negativo è possibile invece sul metodo contributivo in quanto lo stesso acquisisce la contribuzione figurativa aumentando comunque il montante contributivo che ragionando quale massa finanziaria incrementata annualmente e rivalutata non può mai diminuire col tempo il proprio valore. Il periodo di contribuzione figurativa per Naspi è computato per l’anzianità contributiva ai fini pensionistici, essendo utile dunque per accedere anche alle pensioni di anzianità. Va tuttavia ricordato come ai sensi dell’art. 22 della L. n. 153/1969, qualsiasi pensione di anzianità contributiva, fra cui quella in “Quota 100”, l’anticipata ordinaria o quella per lavoratori addetti a mansioni usuranti, non potrà decorrere se non in presenza di un ulteriore requisito di 35 anni di contributi “effettivi”. Per contribuzione effettiva si intende qualsiasi contribuzione a eccezione di quella da disoccupazione (dunque inclusa la Naspi) e malattia non integrata dal datore di lavoro, come specificato dalla circolare Inps n. 180/2014 nel paragrafo 2. Va inoltre ricordato come tale sub-requisito non si applichi alle pensioni integralmente calcolate con il metodo contributivo."

Scusa puoi gentilmente chiarirmi il concetto? Se per esempio dopo 35 anni di contributi una persona perde il lavoro, usufruirebbe di 2 anni di naspi al temine della naspi arriveremmo a 37 anni di contributi, ipotizzando di rientrare nei lavoratori precoci avendo i requisiti per la pensione a 41 anni di contributi. Risulterebbero solo 4 anni scoperti di contribuzione oppure mancherebbero anche ulteriori 2 anni?
 
Interessa anche a me...
Io ho fatto 6 mesi di disoccupazione (non c'era la naspi) nel 1995, adesso sull'estratto conto Inps per questo periodo di disoccupazione c'è la nota:
3) Settimane non utili per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto dalle norme vigenti, per il diritto alla pensione di anzianita'.
Non si capisce se non valgono solo per la vecchia pensione di anzianità o non vengono computate anche per quella anticipata?
 
Scusa puoi gentilmente chiarirmi il concetto? Se per esempio dopo 35 anni di contributi una persona perde il lavoro, usufruirebbe di 2 anni di naspi al temine della naspi arriveremmo a 37 anni di contributi, ipotizzando di rientrare nei lavoratori precoci avendo i requisiti per la pensione a 41 anni di contributi. Risulterebbero solo 4 anni scoperti di contribuzione oppure mancherebbero anche ulteriori 2 anni?

Superati i 35 anni di contributi gli anni di Naspi concorrono al conteggio per un eventuale pensione anticipata, quindi mancherebbero solo 4 anni per l'ottenimento del beneficio nel caso da te indicato.
 
Interessa anche a me...
Io ho fatto 6 mesi di disoccupazione (non c'era la naspi) nel 1995, adesso sull'estratto conto Inps per questo periodo di disoccupazione c'è la nota:
3) Settimane non utili per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto dalle norme vigenti, per il diritto alla pensione di anzianita'.
Non si capisce se non valgono solo per la vecchia pensione di anzianità o non vengono computate anche per quella anticipata?

Dalla circolare che ho postato si evince che i periodi Naspi li conteggiano dopo aver raggiunto i 35 anni di contribuzione per un eventuale pensione anticipata. Rimane il fatto che in Italia le regole cambiano di continuo, soprattutto in materia pensionistica:censored:
 
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