Regalo tramite bonifico tra zia e nipote

davv82

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Salve a tutti,
a breve dovrei ricevere un bonifico abbastanza corposo da parte di mia zia (intorno ai 30k) per aiutarmi nel lavori di ristrutturazione per casa. Sapevo che tra parenti il trasferimento di denaro tramite bonifico è libero, ho cercato comunque su google e ho trovato questo articolo:

https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/fisco/domande-e-risposte/2018/06/28/news/bonifico_nipote_agenzia_entrate-200248301/

Da quel che ho capito è necessario specificare nella causale una roba tipo "regalo da zia per lavori casa" (ovvero dare più dettagli possibili), inoltre per somme sostanziose sarebbe preferibile farlo col notaio ma solo per evitare che in futuro eventuali parenti avessero da ridire in merito.

Dato che nel mio caso sicuramente non ci sono parenti che rompono le scatole, mia zia può procedere tranquillamente al bonifico con la causale che ho scritto sopra, senza incorrere in rotture di scatole da parte del fisco e senza passare per il notaio?


Grazie
David
 
No,. A norma di legge non si può.
Tale donazione indiretta viola le norme fiscali e va (andrebbe) fatta tramite atto notarile, colle dovute forme (e imposte di donazione).
Sono consentiti regali senza donazione formale (e imposte) solo :
1) in occasione di ricorrenze consuetudinarie (Natale, compleanno, matrimonio, laurea...);
2) di modico importo (in relazione al patrimonio del donante).

Quindi, per rispondere alla tua domanda, il bonifico è legale se la zia te lo fa in occasione di Pasqua/Natale/compleanno, e se la zia possiede 1-2 milioni di euro (o più). Altrimenti, ti stai prendendo un rischio.
 
No,. A norma di legge non si può.
Tale donazione indiretta viola le norme fiscali e va (andrebbe) fatta tramite atto notarile, colle dovute forme (e imposte di donazione).
Sono consentiti regali senza donazione formale (e imposte) solo :
1) in occasione di ricorrenze consuetudinarie (Natale, compleanno, matrimonio, laurea...);
2) di modico importo (in relazione al patrimonio del donante).

Quindi, per rispondere alla tua domanda, il bonifico è legale se la zia te lo fa in occasione di Pasqua/Natale/compleanno, e se la zia possiede 1-2 milioni di euro (o più). Altrimenti, ti stai prendendo un rischio.

Premetto che non sono un'esperto in materia e sto scoprendo questa cosa solo ora, ma davvero la legge specifica la legalità di un trasferimento in base al fatto che sia Natale o no?

Cioè mi sembra abbastanza ridicolo come concetto.
 
Non sono sicuro ma credo sia inquadrabile come anticipo eredita' per cui dovresti pagare il 6% di tasse
 
Premetto che non sono un'esperto in materia e sto scoprendo questa cosa solo ora, ma davvero la legge specifica la legalità di un trasferimento in base al fatto che sia Natale o no?

Cioè mi sembra abbastanza ridicolo come concetto.

Art. 770 cc (comma 2):
"Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi"

Tradotto: non devi pagare le imposte di donazione, non intacchi legittima e non è necessaria la formalità QUALORA si tratti di "liberalità... in conformità agli usi" e non di donazione.

Le liberalità d'uso, sono quei negozi che, pur avendo una causa identica alle vere e proprie donazioni, sono posti in essere non già quale libera manifestazione della volontà del donante, bensì quale consapevole adeguamento del disponente agli usi e ai costumi sociali di un certo periodo e un determinato luogo.
Si pensi, ad esempio, ai doni che si usano fare nel periodo natalizio, alle mance lasciate nei ristoranti o ai regali fatti in occasione della promessa di matrimonio (quest'ultima ipotesi, peraltro, è soggetta alla particolare disciplina ex art. 80 c.c.).
Pur configurandosi, in sostanza, un'attribuzione patrimoniale gratuita, nelle liberalità d'uso viene a mancare l'animus donandi, ovverosia l'elemento soggettivo tipico della donazione, poiché la liberalità viene effettuata, appunto, in ragione degli usi, delle condizioni e degli apprezzamenti sopraindicati ed è quindi (in un certo senso) vincolata. Per tale motivo, ai sensi dell'articolo 770 del codice civile, le liberalità d'uso non costituiscono donazione.
In altre parole, quando si parla di liberalità d'uso ci si riferisce all'esigenza di adeguarsi a un costume sociale (si pensi alle mance al ristorante, ai pacchi dono natalizi inviati al medico, le gratifiche ai dipendenti, etc.): il fatto che sia vigente un costume sociale che invita a quel determinato comportamento diminuisce nel disponente l'animus donandi e lo porta invece ad assumere più che altro un animus solvendi (diventa quasi un obbligo sociale).

Per tale ragione, devono essere legate a un tempo o a una situazione consuetudinaria.

Ma non basta: per evitare (giustamente!) che attraverso l'istituto della liberalità d'uso vengano eluse l'imposta di donazione e l'obbligo della legittima, la giurisprudenza vuole anche che l'oggetto della liberalità sia modesto (a totale discrezione del giudice), in rapporto al patrimonio del donante: infatti per loro natura le liberalità d'uso sono quasi sempre liberalità di modico valore, e in ogni caso vanno sempre valutate in base alle condizioni economiche del donante, ai rapporti tra le parti e alla loro condizione sociale.
In caso contrario, se questo aspetto viene ignorato, si configura una donazione indiretta, con tutti gli obblighi fiscali e successori collegati.
Si ha infatti una “donazione indiretta” in tutti quei casi in cui si verifica un arricchimento del beneficiario in correlazione ad un connesso “impoverimento” del disponente (e cioè lo schema tipico della donazione “vera e propria”) senza che sia stipulata una donazione “formale”, vale a dire il contratto, necessariamente veicolato attraverso un atto pubblico notarile e ricevuto in presenza di due testimoni. Si parla di donazione “indiretta” proprio per la ragione che si giunge al medesimo effetto di una donazione (e cioè l’impoverimento del donante e l’arricchimento del beneficiario) non direttamente attraverso un contratto stipulato con il ministero notarile, ma appunto “indirettamente”, e cioè attraverso un percorso ma che conduce al medesimo risultato. La conseguenza di questo pervenire al medesimo effetto percorrendo una strada diversa rispetto alla donazione “formale”, è che alla donazione “indiretta” non si applicano le regole formali della donazione “vera e propria” (e cioè la regola dell’atto pubblico notarile in presenza di due testimoni, con la conseguenza della validità della donazione indiretta anche senza atto notarile) ma si applicano tuttavia le regole “sostanziali” che il codice civile detta per la donazione vera e propria.

Dirimente è quindi che il donante non esca impoverito perché si possa parlare di liberalità e non di donazione.

Nel caso di specie, la zia deve poter spendere 30.000 euro senza battere ciglio, dev'essere una cifra che qualunque giudice definirebbe "esigua" o "modesta" in relazione al suo patrimonio.
 
Dirimente è quindi che il donante non esca impoverito perché si possa parlare di liberalità e non di donazione.

Nel mio caso: ho un patrimonio mobiliare ed immobiliare di circa 800k euro

Sono libero di regalare a ciascuno dei 2 figli 70k per aiutarli a comprare un appartamento e poi fare un mutuo, che le banche NON concederebbero senza una disponibilità del 30% del valore dell'immobile?

Si accettano opinioni ..... ribadisco che io NON mi impoverisco per questo e che il regalo è da parte di entrambi i genitori e non ci sono altri possibili eredi.
 
Tranquillo

Causale metti donazione da zia per ......
 
la donazione come atto pubblico vale solo ai fini civilistici, in caso poi di eredità (sarebbe un'anticipazione di eredità a cui altri coeredi potrebbero opporsi).
Un domani, poi, al momento della successione, andrà dichiarata questa donazione.
Ai fini fiscali non è obbligatorio fare l'atto dal notaio. Dal bonifico dovrà risultare ovviamente una causale adeguata (come ha già scritto qualcuno, ad es. prestito non oneroso, infruttifero, etc...)
 
Nel mio caso: ho un patrimonio mobiliare ed immobiliare di circa 800k euro

Sono libero di regalare a ciascuno dei 2 figli 70k per aiutarli a comprare un appartamento e poi fare un mutuo, che le banche NON concederebbero senza una disponibilità del 30% del valore dell'immobile?

Si accettano opinioni ..... ribadisco che io NON mi impoverisco per questo e che il regalo è da parte di entrambi i genitori e non ci sono altri possibili eredi.

Non c'e' problema puoi fare una donazione di 70k a testa tanto sei ben sotto la franchigia di 1 milione
 
Non è meglio mettere nella causale prestito infruttifero ?
 
Non c'e' problema puoi fare una donazione di 70k a testa tanto sei ben sotto la franchigia di 1 milione

Grazie mille.

Ho già fatto un paio di bonifici a mia figlia per un totale di 75k ..... appena mio figlio deciderà, lo farò anche con lui ....
 
Come è stato già risposto a Riccardo, la sua situazione è diversa: primo, lui dispone di franchigia verso i figli (una zia, verso il nipote, no). Anche se in teoria poi bisognerebbe computare quelle erogazioni, in sede di successione. Che si tratti di liberalità e non di donazioni indirette, visto anche il patrimonio del donante certamente importante ma non enorme, è il tipico caso limite dove in caso di contestazione finirebbe per decidere un giudice... ma è un'ipotesi remota, tale contestazione.
Certamente, se i bonifici acquisto casa fossero fatti in occasione di dono di nozze ai figli, i genitori sarebbero più sicuri dell'interpretazione come "liberalità d'uso".

Ribadisco, però:
1) la zia non dispone di franchigia verso i nipoti;
2) non conosciamo l'entità del patrimonio della zia, per cui 30.000 euro possono essere tantissimo, oppure nulla.
 
Non è meglio mettere nella causale prestito infruttifero ?

Certamente, questa è una modalità colla quale la problematica verrebbe aggirata. Segnalando altresì che il prestito andrebbe in teoria restituito, e sempre in modo tracciabile. Anche se nessuna legge IMPONE a chi lo ha erogato (la zia) di pretenderne formalmente la restituzione: e dopo 10 anni senza richieste formali da parte sua, il debito si considera PRESCRITTO. Il debito può anche essere RIMESSO formalmente da parte del creditore, ma in questo caso eviterei un tale passaggio: tale atto formale potrebbe eventualmente essere impugnato come elusione (dell'imposta di donazione, appunto), mentre ritengo impossibile l'impugnazione della prescrizione decennale. Resta il rischio giuridico che se la zia dovesse passare a miglior vita prima della prescrizione decennale, i SUOI EREDI (magari diversi dal nipote in questione, anche solo pro quota) potrebbero richiedere la restituzione dell'importo al nipote a suo tempo beneficiario. E' proprio l'esistenza di questo rischio giuridico sempre presente, che rende questa strada praticabile e non la configura come pura e semplice elusione fiscale. Quindi, attenzione: quello che a prima vista appare un modo facile e sicuro per risparmiare il 6% sulla donazione e le spese notarili, può trasformarsi inopinatamente in un costo del 100%!

In secondo luogo, cautela: perché se è vero che due privati cittadini, legati da vincoli di amicizia o parentela, possono prestarsi occasionalmente somme anche importanti (purché senza interessi), bisogna fare molta attenzione a non cadere sotto l'occhio della GdF che (giustamente!) vigila sui fenomeni di esercizio abusivo dell'attività finanziaria (art. 106 t.u.b) o peggio, di usura (art. 644 c.p.), che possono assumere per l'appunto i falsi connotati di un prestito grazioso (cioè non oneroso): quindi, si abbia l'accortezza di non effettuare questo genere di "prestiti" troppo spesso, e di non erogarli mai a persone con cui non si abbia un rapporto personale che li giustifichi. Altrimenti si potrebbe trovarsi costretti a dare spiegazioni dettagliate alle forze dell'ordine...
 
Ultima modifica:
Pazzeschi i limiti e la burocrazia che avete in Italia. Da noi in CH le donazioni sono libere, chiunque puo' farle, anche verbalmente, senza pagare niente. In certi casi anche ad amici.
 
Per me state prendendo un granchio, ho visto girare bonifici da decine di migliaia di euro con causali buttate li alla cavolo di cane. Dai su.. stiamo qua a sindacare su una causale di un bonifico di 30k. Certo, sopra i 10k la Banca d'Italia fa scattare automaticamente dei controlli ma arrivare a dire che A (parente di B) non può fare il bonifico di 30k a B mi sembra assurdo.
 
Che girino è indubbio, l'utente fkaftal ha solo detto che in teoria non si può, citando anche l'articolo di legge che lo esplica. Quasi tutti non rispettano il limite dei 50 km/h, ma se ti beccano scatta la multa. Allo stesso modo se questo bonifico cade sotto la lente di ingrandimento di chi di dovere si dovrà rispondere di quello che si è fatto
 
alle brutte puoi dare in affiitto, o usufrutto, per una cifra simbolica il bene a tua zia e poi sara' lei a pagare diretatmente i lavori di ristrutturazione
 
Pazzeschi i limiti e la burocrazia che avete in Italia. Da noi in CH le donazioni sono libere, chiunque puo' farle, anche verbalmente, senza pagare niente. In certi casi anche ad amici.

Non so se questo sia vero, sono del tutto ignorante in materia di diritto svizzero. Ma se ciò corrisponde a realtà, la cosa si presta a una serie di abusi piuttosto nutrita...
Forse il motivo di tanta acribia da parte del nostro legislatore nazionale è dovuto alla constatazione di una tendenza spiccata all'evasione o all'elusione della normativa fiscale e successoria, qui da noi. O forse invece, alla differenza di retaggio filosofico del diritto romano a confronto di quello germanico.
Sta di fatto che, per quanto ne capisco, le cose stanno come le ho descritte.

Poi, è chiaro che non tutte le violazioni della legge vengono sanzionate. Ma bisogna essere consapevoli di ciò che si fa, del perché lo si fa e di che cosa si rischia, dato che la legge non ammette l'ignoranza. E' per tale ragione che le persone chiedono consiglio su un forum; ed è pertanto inopportuno in via di principio liquidare le risposte a certe domande come "assurde" o irrilevanti.
 
alle brutte puoi dare in affiitto, o usufrutto, per una cifra simbolica il bene a tua zia e poi sara' lei a pagare diretatmente i lavori di ristrutturazione

E' un'altra strada praticabile, ma scivolosa: se non si dimostra che la zia ha effettivamente abitato l'immobile prima e dopo la ristrutturazione (o ne ha altrimenti goduto l'usufrutto in maniera tracciabile), resta sempre evidente, in caso di contestazione, la simulazione del negozio in questione: e quindi, l'elusione fiscale/violazione della legittima.

Non dobbiamo credere che i nostri legislatori siano a maggioranza dei fessi: casomai, talvolta perversi; ma mica fessi.
 
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