Quanti contanti posso depositare in conto?

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Riccardo.M

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Salve a tutti.

Dovrei versare una discreta somma di denaro sul mio conto corrente.

Qualcuno sa dirmi gentilmente qual è il limite mensile o settimanale o giornaliero, che bisogna rispettare per non incorrere in alcuna segnalazione?

Grazie!

AGGIORNAMENTO: gradirei risposte documentate da riferimenti normativi
 
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Salve a tutti.

Dovrei versare una discreta somma di denaro sul mio conto corrente.

Qualcuno sa dirmi gentilmente qual è il limite mensile o settimanale o giornaliero, che bisogna rispettare per non incorrere in alcuna segnalazione?

Grazie!

Se non hai nulla da temere e sono leciti e fatturati depositali senza problemi. Tanto fare n versamenti al giorno o mese cambia poco per la segnalazione
 
Mi sembra che si chiedesse la somma limite per NON avere segnalazioni, non la somma limite per non avere problemi.
Credo che dipenda dalle banche e dalle persone, nel senso che c'è una banda di oscillazione in cui la segnalazione sia discrezionale. Per esperienza mi sento di dire che fino a 1000- 1500 €/mese, magari frazionati nessuna banca ha mai fatto segnalazioni.
 
Salve a tutti.

Dovrei versare una discreta somma di denaro sul mio conto corrente.

Qualcuno sa dirmi gentilmente qual è il limite mensile o settimanale o giornaliero, che bisogna rispettare per non incorrere in alcuna segnalazione?

Grazie!

Ciao credo che scatti il modulo antiriciclaggio superata la soglia di 15mila euro, un po'come quando si versano più di 5 banconote da 500euro. Te lo dico per esperienza,non so se poi cambia da banca a banca...
 
Vedo che non tutti hanno le idee chiare.

Chi mi dice una cosa e chi me ne dice un'altra.

Un riferimento normativo per la segnalazione obbligatoria da parte delle banche?

Grazie
 
Vedo che non tutti hanno le idee chiare.

Chi mi dice una cosa e chi me ne dice un'altra.

Un riferimento normativo per la segnalazione obbligatoria da parte delle banche?

Grazie

La banca fa la segnalazione a sua discrezione. Il punto non è tanto questo, ma tutti i conti correnti sono conosciuti dall'AGE, che potrebbe fare dei controlli a campione. E' ovvio che se uno versa 800/1000 euro al mese ben difficilmente verrà accertato.
 
La banca fa la segnalazione a sua discrezione. Il punto non è tanto questo, ma tutti i conti correnti sono conosciuti dall'AGE, che potrebbe fare dei controlli a campione. E' ovvio che se uno versa 800/1000 euro al mese ben difficilmente verrà accertato.

Evidentemente ci deve essere un riferimento normativo e non un'opinione personale.

Io cerco un riferimento normativo, magari da parte di qualcuno che lavori in banca.
 
Intanto apprezza le risposte anche se non di tuo gradimento.

Per il riferimento normativo ti consiglio di aggiornare il primo post così eviti risposte che non ti "piacciono".

Purtroppo non so aiutarti rispetto al tuo quesito, senz'altro interessante anche se dovrebbe centrare la normativa antiriciclaggio.
 
Un riferimento normativo preciso sul limite del versamento in conto non mi pare ci sia, esiste quello riferito ai pagamenti in contanti che non possono superare i 3.000 euro, non ricordo se ora è stato ulteriormente abbassato. E' chiaro che se tu se in possesso di un giustificativo, puoi anche versare una 5000 euro ma sta a te dimostrare l'origine lecita della somma, se ti fanno un controllo sei tu a dover dimostrarlo, quindi è bene evitare operazioni sospette. Se vai in banca e versi 500 euro nessuno ti segnala, ma se vai e versi 5.000,00 è molto probabile che lo faranno o che prima o poi l'agenzia delle entrate farà una verifica.
 
Intanto apprezza le risposte anche se non di tuo gradimento.

Per il riferimento normativo ti consiglio di aggiornare il primo post così eviti risposte che non ti "piacciono".

Purtroppo non so aiutarti rispetto al tuo quesito, senz'altro interessante anche se dovrebbe centrare la normativa antiriciclaggio.

Apprezzo le risposte, che però non sono di mia utilità, in quanto non posso sostenere "me lo hanno raccontato su un forum".

PS: ho modificato il mio primo POST .... grazie del consiglio
 
Apprezzo le risposte, che però non sono di mia utilità, in quanto non posso sostenere "me lo hanno raccontato su un forum".

PS: ho modificato il mio primo POST .... grazie del consiglio

penso che per qualsiasi somma in contanti, in teoria, possono segnalarti qualora la ritengano un'operazione sospetta. In pratica invece se i versamenti non sono troppo frequenti e rilevanti, nessun operatore la riterrà mai un'operazione sospetta. Una cosa è l'obbligatorietà della segnalazione ed un'altra è la possibilità, comunque libera, di fare comunque una segnalazione da parte degli operatori.
Quindi la normativa la trovi facilmente sul web, composto forse da molte pagine impossibili da scrivere su un forum ed anche completo, ma comunque non credere che non ci sia lo stesso una facoltà discrezionale della banca.

Certo è che se poi ti fanno un effettivo controllo fiscale sul conto, ogni euro in contanti che trovano lo devi giustificare! C'è l'inversione dell'onere della prova, e se non sei in grado di farlo, si presume un euro non dichiarato fiscalmente.
 
....... ogni euro in contanti che trovano lo devi giustificare! C'è l'inversione dell'onere della prova, e se non sei in grado di farlo, si presume un euro non dichiarato fiscalmente.

Dai, siamo seri ..... io verso 1 euro e lo Stato mi chiede di giustificarlo ..... io cerco risposte documentate
 
Dai, siamo seri ..... io verso 1 euro e lo Stato mi chiede di giustificarlo ..... io cerco risposte documentate

È cosi.
Non c'è alcuna regola fissa, possono fare controlli per qualsiasi cifra se le circostanze sono sospette. È ovvio che è difficile creare circostanze sospette per un euro, ma se cerchi un documento con scritto "da tot cifra in poi ti controllano" non esiste.

Come già detto se sono soldi legali puoi depositare quanto vuoi, non c'è alcun limite e in caso di controlli ovviamente non incorri in alcun problema.
 
Io credo che non sia importante tanto la cifra (vabe'... versamento di 10 valigie piene di contanti direi che sono escluse dal mio discorso :p), quanto la costanza nel tempo dei versamenti, sia come quantita' versata che come pura frequenza.

Ma non ho alcun riferimento normativo :o
Diciamo che se dovessi decidere io... farei cosi' :D
 
Provvedimento UIF 28 marzo 2019 Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive
(NOTA:Le comunicazioni invece di tipo soggettivo sono effettuate tramite comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia.)

Articolo 1
Definizioni
1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si intendono per:
a) «cliente»: il soggetto che instaura rapporti continuativi ovvero che compie operazioni con i destinatari indicati all’art. 2 del presente provvedimento. In caso di rapporti cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;
b) «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
c) «denaro contante»: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
d) «esecutore»: il soggetto che opera in nome e per conto del cliente in virtù di delega o di poteri di rappresentanza;
e) «operazione occasionale»: un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
t) «operazione sospetta: operazione che per caratteristiche, entità, natura, nonché per collegamento con altre operazioni o per frazionamento della stessa o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio, induce a ritenere, sospettare o ad avere motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;
g) «punto di contatto centrale»: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all’art. 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all’art. 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario, che operano, senza succursale, sul territorio della Repubblica tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all’art. 1, comma 2, lettera nn) del decreto antiriciclaggio;
h) «punto operativo»: l’agente in attività finanziaria, il consulente finanziario, l’agente e il soggetto convenzionato eventualmente utilizzati dal destinatario;
i) «rapporto continuativo»: un rapporto contrattuale di durata, rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale svolta dai destinatari, che non si esaurisce in un’unica operazione;
l) «titolare effettivo»: la persona fisica o le persone fisiche determinate ai sensi degli articoli 1, comma 2, lettera pp), e 20 del decreto antiriciclaggio, nonché delle relative disposizioni di attuazione;
k) «UIF»: l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia istituita ai sensi dell’art. 6 del decreto antiriciclaggio.

Articolo 2
Destinatari
I destinatari del presente provvedimento sono:
a) le banche;
b) gli istituti di moneta elettronica (IMEL);
c) gli istituti di pagamento (IP);
d) le succursali insediate in Italia degli intermediari indicati alle lettere precedenti, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
e) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell’art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio;
f) Poste Italiane S.p.a.
2. I destinatati di cui al comma precedente, lettera e), assolvono agli obblighi di comunicazione alla UIF attraverso il punto di contatto centrale.

Articolo 3
Comunicazioni oggettive
1. I destinatari inviano alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.
2. Ai fini di cui al comma 1 vanno sommate le operazioni eseguite dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.
3. Per l’individuazione dell’importo delle operazioni da comunicare non va effettuata la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente e/o esecutore.
4. I destinatati che non effettuano nel corso del mese alcuna operazione rilevante ai sensi del comma 1 inviano comunque alla UIF una comunicazione negativa.
5. I destinatari che non effettuano operazioni in contanti inviano un’apposita attestazione in tal senso.

Articolo 4
Rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette
1. Le operazioni oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 3 fanno parte del patrimonio informativo posto a base delle complessive valutazioni sul carattere sospetto dell’operatività dei clienti effettuate dai destinatari di cui all’art. 2, anche con l’ausilio di procedure di selezione automatica.
2. La comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione dell’operazione come sospetta ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 231/2007 quando l’operazione stessa: a) non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta, ovvero b) non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento da terrorismo.
3. L’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera dall’invio della comunicazione oggettiva sull’operazione ai sensi dell’art. 3.

Articolo 5
Contenuto e modalità di inoltro delle comunicazioni oggettive
1. Le comunicazioni oggettive di cui all’art. 3 del presente provvedimento contengono:
a) i dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni sulla comunicazione e il segnalante;
b) gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sul rapporti, e in particolare: la data, l’importo e la causale dell’operazione; la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, nonché gli ulteriori dati indicati nell’allegato al presente provvedimento.
2. Lo schema per l’invio delle comunicazioni oggettive e le modalità di aggregazione delle operazioni di cui all’art. 3, comma 1 sono indicati nell’allegato al presente provvedimento.
3. I destinatari trasmettono le comunicazioni oggettive in via telematica in formato XML, attraverso la rete Internet, tramite il portale Infostat-UIF della Banca d’Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on line.
4. Le modalità per l’adesione al sistema di comunicazioni on line e per l’inoltro delle comunicazioni oggettive, nonché gli elementi informativi richiesti sono indicati nelle istruzioni operative pubblicate sul sito internet dell’Unità di informazione finanziaria (infra, istruzioni operative).
5. Le modalità di invio della comunicazione negativa e dell’attestazione di cui all’art. 3, commi 4 e 5, sono indicate nelle istruzioni operative.

Articolo 6
Termini di inoltro delle comunicazioni oggettive
1. Le comunicazioni oggettive sono trasmesse alla UIF entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.
2. Nel caso di integrazione o rettifiche dei dati confluiti in comunicazioni sia effettuate, i destinatati procedono senza ritardo a una, comunicazione sostitutiva secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative.

Articolo 7
Rapporti con la UIF
1. La trasmissione alla UIF delle comunicazioni oggettive è effettuata dal responsabile della funzione antiriciclaggio; per i destinatari tenuti a designare un punto di contatto centrale la trasmissione avviene a cura del responsabile del medesimo punto di contatto. Restano ferme le competenze del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette ai fini delle valutazioni ai sensi dell’art. 4.
2. Il responsabile della funzione antiriciclaggio verifica il corretto funzionamento del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di invio delle comunicazioni oggettive e rappresenta l’interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti alla trasmissione delle comunicazioni oggettive e per le richieste di eventuali informazioni.
3. Il responsabile della funzione antiriciclaggio può abilitare, sotto la propria responsabilità, altri soggetti persone fisiche all’inserimento e alla trasmissione delle comunicazioni oggettive.

Articolo 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L’obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre da mese di aprile 2019; in sede di prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 (15 settembre 2019).


UIF - Il sito ufficiale dell’Unita di Informazione Finanziaria per l’Italia
 
Ultima modifica:
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Articolo 3
Comunicazioni oggettive
1. I destinatari inviano alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.
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Grazie, era quello che avevo letto sul web .... 10.000 in un mese solare sarebbe la soglia da NON superare per NON avere segnalazioni
 
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