Commissione di Istruttoria Veloce (CIV): altro che potenza di fuoco!

airluke

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La Commissione di Istruttoria Veloce – come forse molti di voi sapranno - è una commissione bancaria introdotta a seguito di una più ampia revisione legislativa che ha riguardato la storica (e famigerata) commissione di massimo scoperto. In pratica, se sconfini, ogni volta che la banca ti chiama per sollecitare il rientro, ti addebita 40/50/80 Euro per averti sollecitato, e te li addebita ogni volta che sconfini.

Mi è capitata per le mani una situazione che non ha precedenti, per quanto mi riguarda: pensavo di condividerla perché può essere un appiglio da sfruttare in un momento come questo, anche per piccole/micro attività, per recuperare liquidità, piuttosto che andarsi a impegolare con la famosa “potenza di fuoco”…

Vi spiego la situazione, tutt’ora in evoluzione.

SITUAZIONE DI PARTENZA Una piccola attività artigianale di panificazione ha aperto un conto corrente nel 2007; dal 2013 ha utilizzato un fido di Euro 6.000 fino al 2018:
- dal 2009 la banca comincia ad addebitare delle commissioni non pattuite (spesa trimestrale di gestione sconfini) per Euro 4.250 e dal 2012 la Commissione Istruttoria Veloce (CIV) è stata applicata in modo non conforme alla legge per Euro 7.800
- dal 2014 la banca pratica l’anatocismo (capitalizza gli interessi ogni tre mesi) contravvenendo alla nuova normativa entrata in vigore
(faccio notare che nello stesso periodo l’impresa ha pagato interessi debitori per Euro 3.500 circa)

Presentiamo reclamo in agosto 2020, contestando un totale di 17.000 Euro (oltre alle voci indicate, abbiamo aggiunto un risarcimento danni e le spese per avere documentazione mancante, estratti conto in particolare, che la banca ha fatto pagare salatamente, 250 Euro per delle semplici fotocopie).

In settembre la banca risponde picche.

Predispongo quindi ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, richiedendo in totale i 17.000 Euro.

La settimana scorsa la banca chiama per fare una proposta, e sapete quale? 140 Euro quale rimborso per le spese sostenute per avere la documentazione!
A fronte di 17.000 Euro di contestazione, offre 140 Euro.. Parliamo di una primaria banca del profondo nordest…

Vediamo come andrà a finire, secondo me ci sono buoni motivi per lasciare lì dov’è la potenza di fuoco…
 
***Aggiornamento situazione***
La scorsa settimana depositate le repliche a quanto depositato dalla banca a metà novembre.
Ho una gran voglia di pubblicare la documentazione che ha depositato la banca, sono rimasto allibito da quanto ho letto su quelle carte...

Senza entrare nei dettagli, riporto alcuni stralci della memoria, che parlano da soli…

"Non fosse ritenuto sufficiente quanto esposto, sarebbe facile scivolare in altri, più perniciosi, argomenti, che si è cercato fin qui di evitare…
Ci si potrebbe infatti chiedere quale sia il senso di tutta questa attività, avente come epicentro le famigerate CIV: per quale motivo, anziché essere le autorizzazioni degli sconfinamenti “straordinarie” ed “eccezionali”, sono invece state così intense? A pensar male, il motivo è, banalmente, di tipo economico.

In definitiva, con le frequentissime “autorizzazioni” degli sconfini, una volta assicuratosi (come visto sopra) del rischio minimo (per non dire nullo, visto come si “pretendeva” anzitempo il pagamento degli sconfini, con procedure a dir poco discutibili, per non dire con eufemismo, come nel caso visto sopra, irrispettose), la resistente perseguiva un risultato economico ben superiore a quello degli interessi corrispettivi.

Si tenga a questo punto presente la genesi della vicenda sulle CIV. Nel lontano novembre 2012, la resistente, ben consapevole della situazione di “difficoltà economica o finanziaria” della ricorrente (società che gestiva a livello familiare l’attività artigianale di panificazione, con tutti gli onori, che dovrebbero essere meglio riconosciuti in questa strana era, e gli oneri conseguenti), considerate le numerose “lettere di sconfinamento”, anziché ritenere la situazione non meritevole, si faceva promettere, e poi dare, a fronte di una prestazione di denaro (fido di Euro 6.000), un tasso annuo a debito effettivo pari al 14,7523% (entro fido) e pari al 16,2984% (oltre fido), oltre ad altri vantaggi, tra cui, per quel che interessa in questa sede, la famigerata CIV. Considerato come poi si è evoluto il rapporto, conviene pensare che l’intermediario abbia semplicemente errato nel valutare le esigenze della ricorrente, concedendo un credito inferiore alle sue reali necessità, visti i conseguenti continui sconfinamenti che generavano ingenti commissioni, con addebiti su addebiti di interessi e commissioni e ricapitalizzazioni, in un vortice ascendente che alimentava se stesso, provocando nuovi sconfinamenti, cui era pressantemente chiamato a risponderne.. Il tutto, a discapito di una semplice attività di panificazione che non chiedeva altro di essere nelle condizioni di poter lavorare, anche sulla base di quei principi di buona fede e correttezza (considerato che, almeno fino ad oggi, ha sempre pagata i propri debiti, e, sia concesso, anche gli indebiti) che dovrebbero caratterizzare le relazioni d’affari (e bancarie, in particolare)..

A parere dello scrivente la situazione descritta potrebbe ben rientrare in quella prevista al comma 4 dell’art. 644 c.p., che contempla soglie legali ben inferiori a quelle pattuite (e praticate), senza contare che potremmo rientrare pure nella fattispecie aggravata di cui al punto 1 del comma 5, visto che la resistente ha scientemente trasferito il peso del costo del credito (dagli interessi corrispettivi ad altri oneri) verso quelli trattati in maniera più “smussata” nel sistema della legge 108/96.
Tutto ciò considerato, nel caso lo spettabile Arbitro Bancario ne ravvisasse “notizia”, la si potrebbe comunicare alle Autorità competenti.
Ma, per puro buon senso, e facilitare la vita di tutti, si preferisce pensare (appurato che la giurisprudenza ABF richiamata dalla resistente risulta inconferente rispetto alla situazione specifica, affatto diversa dai casi affrontati nelle decisioni citate) che l’intermediario abbia semplicemente travisato e mal applicato la normativa inerente alle CIV, e su questo se ne richiede la presa di posizione, auspicando l’accoglimento delle rivendicazioni economiche avanzate."

Ora spetterà alla banca depositare ulteriori “contro repliche”, entro 15 giorni, attenderemo poi la decisione dell’Arbitro Bancario..
 
***Aggiornamento situazione***
MISSIONE COMPIUTA!
Con decisione del 19/03/2021, dopo pochi mesi dalla domanda di risarcimento, l’Arbitro Bancario riconosce tutte fondate le nostre contestazioni e la banca dovrà rimborsare sia l'anatocismo, sia le spesa trimestrale di gestione sconfini, sia le commissioni di istruttoria veloce...

​ORA SI VA ALL'INCASSO!

Vedi l'allegato 2756741
 
***Aggiornamento situazione***
MISSIONE COMPIUTA!
Con decisione del 19/03/2021, dopo pochi mesi dalla domanda di risarcimento, l’Arbitro Bancario riconosce tutte fondate le nostre contestazioni e la banca dovrà rimborsare sia l'anatocismo, sia le spesa trimestrale di gestione sconfini, sia le commissioni di istruttoria veloce...

​ORA SI VA ALL'INCASSO!

Vedi l'allegato 2756741

Mah prima di passare all'incasso bisogna vedere se la banca non impugna eventualmente la decisione dell'ABF davanti alla magistratura ordinaria. Ricordati inoltre che le decisioni dell'ABF non sono vincolanti e non hanno l'effetto tipico delle sentenze del giudice, ma se l'intermediario non esegue la prestazione stabilita dall'ABF in favore del cliente, la notizia dell'inadempimento è resa pubblica sul sito dell'ABF per 5 anni e, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario per la durata di 6 mesi.
 
Mah prima di passare all'incasso bisogna vedere se la banca non impugna eventualmente la decisione dell'ABF davanti alla magistratura ordinaria. Ricordati inoltre che le decisioni dell'ABF non sono vincolanti e non hanno l'effetto tipico delle sentenze del giudice, ma se l'intermediario non esegue la prestazione stabilita dall'ABF in favore del cliente, la notizia dell'inadempimento è resa pubblica sul sito dell'ABF per 5 anni e, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario per la durata di 6 mesi.

Non credo proprio possa impugnare la decisione ABF, ma scherziamo?
 
Non credo proprio possa impugnare la decisione ABF, ma scherziamo?

Certamente le decisioni dell'ABF possono essere impugnate dalle parti. Nessuno ti aveva avvertito? Basta leggere sul sito dell'ABF. Se leggi inoltre la stampa specializzata vedi che in questi ultimi tempi, ad es. nella vicenda Lexitor (rimborso dei costi sostenuti nel caso di estinzione anticipata di un finanziamento), diversi tribunali ordinari hanno ribaltato le decisioni dell'ABF inizialmente favorevoli ai consumatori dando invece ragione alle banche. E' ovvio che anche la decisione di un tribunale ordinario può essere impugnata secondo le regole generali del codice di procedura civile.
 
Certamente le decisioni dell'ABF possono essere impugnate dalle parti. Nessuno ti aveva avvertito? Basta leggere sul sito dell'ABF. Se leggi inoltre la stampa specializzata vedi che in questi ultimi tempi, ad es. nella vicenda Lexitor (rimborso dei costi sostenuti nel caso di estinzione anticipata di un finanziamento), diversi tribunali ordinari hanno ribaltato le decisioni dell'ABF inizialmente favorevoli ai consumatori dando invece ragione alle banche. E' ovvio che anche la decisione di un tribunale ordinario può essere impugnata secondo le regole generali del codice di procedura civile.

Io sul sito leggo questo:
L’ISTANZA DI CORREZIONE
Solo se riscontri omissioni, errori materiali o di calcolo nella decisione puoi richiederne
la correzione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sua trasmissione.
La correzione può essere richiesta anche dall’intermediario.
 
Istanza di correzione è ben diverso da impugnazione..
 
Istanza di correzione è ben diverso da impugnazione..

Prima di contestare bisogna però leggere con attenzione altrimenti diventa inutile il confronto. Tratto dal sito dell'ABF - Domande frequenti -"
"Che valore hanno le decisioni dell'ABF?
Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti e non hanno l'effetto tipico delle sentenze del giudice, ma se l'intermediario non esegue la prestazione stabilita dall'ABF in favore del cliente, la notizia dell'inadempimento è resa pubblica su questo sito per 5 anni e, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario per la durata di 6 mesi."
Ove la banca decida di adire il giudice ordinario e quest'ultimo le dia ragione nella controversia, il giudice stesso, oltre a dichiarare la correttezza dell'operato della banca, può ordinare all'ABF di cancellare il nome della banca dall'elenco degli intermediari inadempienti. Se vuoi approfondire leggi l'articolo a pag. 16 di Plus 24 di sabato 20.3.2021.
 
Si ma tu stai correndo troppo...
Intanto aspettiamo i 30 GG, poi si vedrà.
 
Si ma tu stai correndo troppo...
Intanto aspettiamo i 30 GG, poi si vedrà.


Ma veramente sei tu che hai corso troppo:
"ORA SI VA ALL'INCASSO!"
Ma veramente pensavi che una controversia fino ad un max di € 200.000 potesse essere decisa in via definitiva da un arbitro non appartenente all'Ordine Giudiziario senza possibilità per le parti di ricorrere, in caso di decisione avversa, ad un magistrato ordinario?
Ed hai intrapreso questa vertenza senza sapere di questa possibilità? Se c'è una cosa che ho imparato in questi 65 anni è che la carenza informativa ha un prezzo e questo prezzo lo incassa chi ha più informazioni.
 
Ma guarda che strano, anche stavolta hanno pagato entro i 30 gg previsti.
 
E' così, hanno pagato entro i 30 giorni previsti.
 
Come mai sono spariti alcuni messaggi?
 
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