Tracciabilità di pagamento con assegno bancario

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laradio

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Ai fini delle detrazioni fiscali come si configura la tracciabilità di un pagamento mediante assegno bancario di cui non si è fatto preventivamente e conservata la copia dell'assegno emesso?
Voglio dire la tracciabilità di pagamento con assegno bancario si dimostra solo con relativa copia dell'assegno, preventivamente fatta e conservata , o si dimostra anche con quanto riportato in estratto conto o riportato dal dettaglio del movimento ?
 
Ho fatto una visita medica sulla fattura c'è scritto pagato con metodo tracciabile
 
Perché sul blocchetto degli assegni, la matrice che rimane, non si è trascritto data, importo, causale e nome di chi lo riceve?
Sull'estratto conto, non risulta niente?
 
Perché sul blocchetto degli assegni, la matrice che rimane, non si è trascritto data, importo, causale e nome di chi lo riceve?
Sull'estratto conto, non risulta niente?

Sulla matrice , a parte il nr. dell’assegno stampato , quanto ulteriormente si scrive ha solo valenza di promemoria per il titolare ma nessun valore legale o di prova . Per quanto riguarda il movimento in estratto conto , esso riporta : l’importo , il nr. dell’assegno e le date , nulla più.
In altre parole i mezzi di pagamento richiesti per la tracciabilità sono: le carte di credito, di debito, gli assegni postali e bancari.... Il pagamento è stato fatto con assegno bancario non trasferibile quindi tracciabile!
Ora richiedo : in assenza di copia dell’assegno fatta preventivamente è sufficiente il movimento visibile in estratto conto?
Ad un controllo di AdE fornire solo l’estratto conto, per un pagamento fatto con assegno bancario non trasferibile, è sufficiente o non è sufficiente?
 
Ultima modifica:
Non centra nulla scusa se ho fatto intervento a sproposito.

Per quanto mi riguarda d'ora in poi non risponderò più ai tuoi quesiti

Tu non hai risposto al quesito, hai solo divagato. Era meglio che ti astenessi già da questo intervento!
 
Sulla matrice , a parte il nr. dell’assegno stampato , quanto ulteriormente si scrive ha solo valenza di promemoria per il titolare ma nessun valore legale o di prova . Per quanto riguarda il movimento in estratto conto , esso riporta : l’importo , il nr. dell’assegno e le date , nulla più.
In altre parole i mezzi di pagamento richiesti per la tracciabilità sono: le carte di credito, di debito, gli assegni postali e bancari.... Il pagamento è stato fatto con assegno bancario non trasferibile quindi tracciabile!
Ora richiedo : in assenza di copia dell’assegno fatta preventivamente è sufficiente il movimento visibile in estratto conto?
Ad un controllo di AdE fornire solo l’estratto conto, per un pagamento fatto con assegno bancario non trasferibile, è sufficiente o non è sufficiente?

Scusa ma AdE, come può chiedere a te, non può allo stesso tempo chiedere conferma di ciò che tu gli dichiari, alla banca presso la quale è residente il conto?
Insomma, che ci sia la conferma di un soggetto terzo, sono d'accordo, ma sta conferma chi deve richiederla, io o l'autorità che me ne chiede conto?

(La mia domanda è retorica, sono consapevole che spesso si è trattati da sudditi piuttosto che cittadini).
 
Scusa ma AdE, come può chiedere a te, non può allo stesso tempo chiedere conferma di ciò che tu gli dichiari, alla banca presso la quale è residente il conto?
Insomma, che ci sia la conferma di un soggetto terzo, sono d'accordo, ma sta conferma chi deve richiederla, io o l'autorità che me ne chiede conto?

(La mia domanda è retorica, sono consapevole che spesso si è trattati da sudditi piuttosto che cittadini).

E’ onere del contribuente conservare e fornire i documenti necessari per provare il pagamento tracciabile della spesa sostenuta. Che poi AdE, faccia sulla base di quanto fornito , ulteriori accertamenti presso le banche è un altro paio di maniche.
Io voglio solo capire, se per un pagamento con assegno non trasferibile, fornire ad AdE (in caso di controllo) solo l’estratto conto con i dati del movimento è documento probante di pagamento tracciabile, oppure se è tassativo avere conservato copia dell'assegno emesso.
 
Tu non hai risposto al quesito, hai solo divagato. Era meglio che ti astenessi già da questo intervento!

Tu hai divagato, hai iniziato il post così:

Ai fini delle detrazioni fiscali come si configura la tracciabilità di un pagamento mediante assegno bancario di cui non si è fatto preventivamente e conservata la copia dell'assegno emesso?
senza dire che tipo di pagamento, ristrutturazione, visita , furgone aziendale, beni strumentali, compensi alla cameriera.

Dal 2020 per avere la detrazione fiscale devi pagare le visite mediche con metodo tracciabile. Siccome ne avevo fatto una recentemente pagando con la carta, ho associato la mia visita alla tua richiesta.

Ho pensato di aiutarti, ho fatto male, non capiterà più per il futuro che ti dia qualche risposta.

PS: mi sembra di ricordare che non sei nuovo a polemiche gratuite con altri utenti, quindi stai cheto ed educato con chi perde tempo a risponderti
 
Nel 2018, nel comprare la casa dove oggi vivo, ho fatto pagamenti a mezzo assegni circolari.
Ricordo che il giorno del rogito il notaio chiese copia dei pagamenti già fatti, io avevo lasciato a casa la fotocopia dei circolari ma avevo con me una carta sulla quale ne avevo annotato la data, l'importo ed il numero.
Il notaio ritenne sufficiente quei dati per preparare il rogito, non ci fu bisogno di esibirne la copia; non vedo perché l'AdE dovrebbe agire diversamente.

Circa la mia ultima frase, non dico che vada per forza bene, ma se qualcuno ha modo di evidenziare l'incompletezza di quell'azione che mi vide partecipe, la espliciti.
 
Tu hai divagato, hai iniziato il post così:

Ai fini delle detrazioni fiscali come si configura la tracciabilità di un pagamento mediante assegno bancario di cui non si è fatto preventivamente e conservata la copia dell'assegno emesso?
senza dire che tipo di pagamento, ristrutturazione, visita , furgone aziendale, beni strumentali, compensi alla cameriera.

Dal 2020 per avere la detrazione fiscale devi pagare le visite mediche con metodo tracciabile. Siccome ne avevo fatto una recentemente pagando con la carta, ho associato la mia visita alla tua richiesta.

Ho pensato di aiutarti, ho fatto male, non capiterà più per il futuro che ti dia qualche risposta.

PS: mi sembra di ricordare che non sei nuovo a polemiche gratuite con altri utenti, quindi stai cheto ed educato con chi perde tempo a risponderti

E’ già il secondo intervento che proclami il proposito di non darmi più risposte, ma anziché rispettare il tuo stesso proposito non resisti dal fare inutile polemica.
 
Ultima modifica:
è tutto facilmente risolvibile ammesso che il pagamento sia recente in quanto chi ha preso l'assegno lo avrà portato in banca e la banca lo avrà scannerizzato per la procedura CIT .. la copia dell'assegno è richiedibile una volta soltanto se non ricordo male. Sicuramente da chi lo ha incassato, ma siccome tramite piattaforma arriva alla tua banca affinchè sia pagato immagino l'operazione possa essere fatta anche dalla tua agenzia. Se hai gli estremi dell'assegno chiama e senti loro.
 
Quali sono i pagamenti tracciabili consentiti
L'art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997 indicato nella Legge di Bilancio 2020 riguarda il "Pagamento con mezzi diversi dal contante" e stabilisce sostanzialmente che le modalità di pagamento ammesse sono:

carte di debito o bancomat;
carte di credito;
carte prepagate;
assegni bancari e circolari;
altri sistemi di pagamento tracciabile come ad esempio il bonifico.
Queste modalità di pagamento, con la doverosa conservazione della copia o dell'evidenza del pagamento tracciabile, accanto al giustificativo di spesa (scontrino parlante o fattura o ricevuta, ecc.), consentono al contribuente di beneficiare della detrazione fiscale del 19% sulla spesa sostenuta.

continua su: Tutte le detrazioni fiscali con obbligo di tracciabilita (divieto pagamento in contanti)
Job Fanpage


L'estratto del conto corrente in cui vi è l'addebito dell'assegno rappresenta l'alternativa alla copia dell'assegno in quanto evidenza del pagamento tracciabile.
.
 
Quali sono i pagamenti tracciabili consentiti
L'art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997 indicato nella Legge di Bilancio 2020 riguarda il "Pagamento con mezzi diversi dal contante" e stabilisce sostanzialmente che le modalità di pagamento ammesse sono:

carte di debito o bancomat;
carte di credito;
carte prepagate;
assegni bancari e circolari;
altri sistemi di pagamento tracciabile come ad esempio il bonifico.
Queste modalità di pagamento, con la doverosa conservazione della copia o dell'evidenza del pagamento tracciabile, accanto al giustificativo di spesa (scontrino parlante o fattura o ricevuta, ecc.), consentono al contribuente di beneficiare della detrazione fiscale del 19% sulla spesa sostenuta.

continua su: Tutte le detrazioni fiscali con obbligo di tracciabilita (divieto pagamento in contanti)
Job Fanpage


L'estratto del conto corrente in cui vi è l'addebito dell'assegno rappresenta l'alternativa alla copia dell'assegno in quanto evidenza del pagamento tracciabile.
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Per essere l’alternativa alla copia dell’assegno, il movimento in estratto conto deve contenere tutti gli elementi che definiscono “ l’evidenza del pagamento”, ma in estratto conto , almeno le banche con cui ho a che fare, non menzionano mai il beneficiario dell’assegno non trasferibile , per cui manca un elemento fondamentale “dell’evidenza del pagamento”.
 
è tutto facilmente risolvibile ammesso che il pagamento sia recente in quanto chi ha preso l'assegno lo avrà portato in banca e la banca lo avrà scannerizzato per la procedura CIT .. la copia dell'assegno è richiedibile una volta soltanto se non ricordo male. Sicuramente da chi lo ha incassato, ma siccome tramite piattaforma arriva alla tua banca affinchè sia pagato immagino l'operazione possa essere fatta anche dalla tua agenzia. Se hai gli estremi dell'assegno chiama e senti loro.

Naturalmente, le banche, per 10 anni debbono conservare le copie digitalizzate degli assegni e su richiesta e a pagamento forniscono la copia.
 
Per essere l’alternativa alla copia dell’assegno, il movimento in estratto conto deve contenere tutti gli elementi che definiscono “ l’evidenza del pagamento”, ma in estratto conto , almeno le banche con cui ho a che fare, non menzionano mai il beneficiario dell’assegno non trasferibile , per cui manca un elemento fondamentale “dell’evidenza del pagamento”.

Intendevo dire che l'evidenza del pagamento tracciabile per la parte che paga è l'estratto conto.

Nel caso limite gli fosse richiesta la copia dell'assegno potrà richiederla alla banca allegando copia dell'estratto conto.
 
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