Danni in appartamento che ha variato la disposizione originaria delle camere

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giacoesposito

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Salve a tutti, il proprietario dell'appartamento sottostante ha modificato gli spazi interni, spostando letteralmente la disposizione originaria della camere.
Nulla glielo impedisce, è vero, ognuno può fare ciò che vuole di casa propria nei limiti della civile convivenza e senza minare la stabilità degli edifici.
Ma il dubbio che mi sovviene è un altro, e spero di riuscire ad esplicarlo chiaramente qui nel forum.
Laddove originariamente c'era un piccolo bagno di 1,2 * 4 mt (4,8 mq di superficie) adesso da lui c'è un enorme salone di circa 20 mq ricavato allargandosi nelle camere adiacenti.
Se il mio bagnetto (rimasto alla stato originario) di 4,8 mq dovesse perdere acqua e rovinargli un piccolo angolo del salone, lui è nel diritto di chiedermi i danni per l'intera pitturazione del nuovo ambiente molto più largo, o deve comunque limitarsi a chiedermi i danni solo del perimetro originario di 1,2 x 4 metri? Spero di essere stato chiaro, diversamente spiegherò di nuovo la cosa.
Grazie in anticipo per le eventuali risposte

P.S. il mio regolamento di condominio vieta di apportare varianti ed innovazioni all'immobile ed ogni altra variante sostanziale, anche nell'interno, che possa interessare la struttura organica ovvero la stabilità dell'edificio. Per qualsiasi variante si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale che delibererà secondo il parere di un tecnico a spese del richiedente, e che io ricordi nessuno ha mai chiesto nulla in fase di lavori interni, ma verificherò con l'amministratore.
 
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Salve a tutti, il proprietario dell'appartamento sottostante ha modificato gli spazi interni, spostando letteralmente la disposizione originaria della camere.
Nulla glielo impedisce, è vero, ognuno può fare ciò che vuole di casa propria nei limiti della civile convivenza e senza minare la stabilità degli edifici.
Ma il dubbio che mi sovviene è un altro, e spero di riuscire ad esplicarlo chiaramente qui nel forum.
Laddove originariamente c'era un piccolo bagno di 1,2 * 4 mt (4,8 mq di superficie) adesso da lui c'è un enorme salone di circa 20 mq ricavato allargandosi nelle camere adiacenti.
Se il mio bagnetto (rimasto alla stato) originario di 4,8 mq dovesse perdere acqua e rovinargli un piccolo angolo del salone, lui è nel diritto di chiedermi i danni per l'intera pitturazione del nuovo ambiente molto più largo, o deve comunque limitarsi a chiedermi i danni solo del perimetro originario di 1,2 x 4 metri? Spero di essere stato chiaro, diversamente spiegherò di nuovo la cosa.
Grazie in anticipo per le eventuali risposte

P.S. il mio regolamento di condominio vieta di apportare varianti ed innovazioni all'immobile ed ogni altra variante sostanziale, anche nell'interno, che possa interessare la struttura organica ovvero la stabilità dell'edificio. Per qualsiasi variante si dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale che delibererà secondo il parere di un tecnico a spese del richiedente, e che io ricordi nessuno ha mai chiesto nulla in fase di lavori interni, ma verificherò con l'amministratore.

si
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Grazie della risposta, può farlo anche se ha apportato modifiche interne senza chiedere il consenso in assemblea e violando palesemente il regolamento di condominio?
 
Grazie della risposta, può farlo anche se ha apportato modifiche interne senza chiedere il consenso in assemblea e violando palesemente il regolamento di condominio?

se e solo se il regolamento di condominio è contrattuale ++++ è trascritto nei pubblici registri e vieta opere interne nei singoli alloggi ALLORA NON POTEVA FARLO E LO POTETE OBBLIGARE AL RIPRISTINO A PROPRIE SPESE.
Ma io di regolamenti così non ne ho mai visti e sono "sul mercato" da decenni....:rolleyes:
 
Io vivo in un appartamento ristrutturato la prima volta nel 1953 ed il contratto condominiale e' contrattuale. E' una forma poco diffusa perche' sino a qualche anno fa ogni variazione doveva essere approvata dalla totalita' dei millesimi. Ciao a tutti.
 
Io vivo in un appartamento ristrutturato la prima volta nel 1953 ed il contratto condominiale e' contrattuale. E' una forma poco diffusa perche' sino a qualche anno fa ogni variazione doveva essere approvata dalla totalita' dei millesimi. Ciao a tutti.

Potresti spiegarmi meglio? Grazie e scusami ancora
 
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