Ciao a tutti, il 29 Maggio l'INPS ha emanato una nuova circolare (Circolare numero 67 del 29-05-2020)
Per quanto riguarda i lavoratori stagionali si evince che:
1.1. Lavoratori stagionali
Tra i destinatari dell’indennità Covid-19 in argomento, la lett. a) del richiamato articolo 2, comma 1, del D.M. n. 10 del 2020 individua i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.
Inoltre, la disposizione normativa in argomento, ai fini dell’accesso all’indennità, prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. paragrafo 5).
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
Il successivo decreto Rilancio Italia, all’articolo 84, comma 8, lett. a), ha altresì disposto l’erogazione dell’indennità Covid-19 dell’importo pari a 600 euro per la sopra richiamata categoria di lavoratori anche per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza dei medesimi requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. n. 10 del 2020, come sopra specificato.
La prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Si precisa che l’indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi diversi dal settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Con riferimento ai lavoratori stagionali che hanno presentato per il mese di marzo 2020 domanda per l’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e che non hanno beneficiato della relativa indennità in quanto la domanda è stata respinta in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, si fa presente quanto segue.
Le predette domande, respinte esclusivamente in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, verranno riesaminate d’ufficio dall’INPS al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso, ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, alla indennità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. in argomento per il mese di marzo 2020 e alle indennità di cui all’articolo 84, comma 8, lett. a), del decreto Rilancio Italia per le mensilità di aprile e maggio 2020.
La categoria di lavoratori di cui sopra, pertanto, ai fini dell’accesso alle predette indennità, non dovrà presentare alcuna domanda in quanto verrà considerata utile quella già presentata ancorché respinta ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020 per la motivazione di cui sopra.
Mi sto illudendo o mi pare di capire che qualsiasi stagionale con i requisiti di cui sopra (ossia 30 giorni di lavoro e fine contratto per cause non dipendenti dalla sua volontà) avrà finalmente diritto all'indennità??
Per quanto riguarda i lavoratori stagionali si evince che:
1.1. Lavoratori stagionali
Tra i destinatari dell’indennità Covid-19 in argomento, la lett. a) del richiamato articolo 2, comma 1, del D.M. n. 10 del 2020 individua i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.
Inoltre, la disposizione normativa in argomento, ai fini dell’accesso all’indennità, prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. paragrafo 5).
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
Il successivo decreto Rilancio Italia, all’articolo 84, comma 8, lett. a), ha altresì disposto l’erogazione dell’indennità Covid-19 dell’importo pari a 600 euro per la sopra richiamata categoria di lavoratori anche per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza dei medesimi requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. n. 10 del 2020, come sopra specificato.
La prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Si precisa che l’indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi diversi dal settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Con riferimento ai lavoratori stagionali che hanno presentato per il mese di marzo 2020 domanda per l’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e che non hanno beneficiato della relativa indennità in quanto la domanda è stata respinta in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, si fa presente quanto segue.
Le predette domande, respinte esclusivamente in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, verranno riesaminate d’ufficio dall’INPS al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso, ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, alla indennità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. in argomento per il mese di marzo 2020 e alle indennità di cui all’articolo 84, comma 8, lett. a), del decreto Rilancio Italia per le mensilità di aprile e maggio 2020.
La categoria di lavoratori di cui sopra, pertanto, ai fini dell’accesso alle predette indennità, non dovrà presentare alcuna domanda in quanto verrà considerata utile quella già presentata ancorché respinta ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020 per la motivazione di cui sopra.
Mi sto illudendo o mi pare di capire che qualsiasi stagionale con i requisiti di cui sopra (ossia 30 giorni di lavoro e fine contratto per cause non dipendenti dalla sua volontà) avrà finalmente diritto all'indennità??