Ho trovato su internet questi chiarimenti (Circolare numero 139 del 01-08-2016 ):
In merito alla fruizione delle ferie residue in caso di domanda di Cigo si richiama integralmente il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con interpello n. 19/2011 (v. mess. INPS n. 9268 del 30.5.2012).
In particolare, nelle ipotesi di sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di zero ore, sono state date indicazioni interpretative in merito alla possibilità per il datore di lavoro di fruire immediatamente di cigo, posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie annuali residue, già maturate alla data di richiesta della CIGO stessa, ed inoltre in merito alla possibilità per il datore di lavoro, autorizzato ad un periodo di CIGO, di dover comunque concedere ai lavoratori le due settimane di ferie contemplate dall’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, nel corso dell’anno di maturazione.
Riguardo queste due ipotesi, si precisa che l’esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.
Invece, nelle ipotesi di CIGO parziale, il datore di lavoro non può differire la concessione delle ferie, residue ed infra-annuali, in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche in misura ridotta
L’INPS, con messaggio 30 maggio 2012, n. 9268, allegato alla presente, ha richiamato i chiarimenti resi con la citata risposta.
In particolare, ha ribadito che:
• in caso di CIG a zero ore, il datore di lavoro può posticipare al momento della conclusione della sospensione, coincidente con la ripresa dell'attività lavorativa, il godimento delle ferie, e che tale differimento può riguardare sia le ferie residue, sia le ferie in corso di maturazione nell'anno;
Quindi se ho capito bene non stabilisce che bisogna prima scaricare le ferie per poter prendere la cassa integrazione. Giusto?