Artiglio1981
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Ciao.
Apro un post dedicato per la PACE CONTRIBUTIVA che - insieme al riscatto agevolato della laurea (di cui si parla in un altro post) - rappresenta la grande novità del D.L. 4/19
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1) Cos'è la "pace contributiva" ?
Questa nuova tipologia di riscatto può essere richiesta dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata e agli iscritti presso le gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria, che non siano titolari di pensione.
Essa è compatibile anche con la richiesta di riscatto di laurea “agevolato”, altra novità del 2019.
2) Quali sono i requisiti per accedere alla "pace contributiva"?
I requisiti per poter chiedere il riscatto dei contributi sono molto semplici:
– non bisogna avere contribuzione previdenziale, né obbligatoria e né figurativa (ad esempio servizio militare), sia in Italia che all’estero, al 31 dicembre 1995. Nel caso in cui, definito il riscatto, venissero accreditati contributi previdenziali a vario titolo (obbligatorio, figurativo, da riscatto) antecedenti al 1° gennaio 1996, il riscatto viene annullato.
– non bisogna essere titolare di pensione “diretta” (di vecchiaia, anzianità, invalidità o inabilità) ma, se si è titolari di pensione “indiretta” (reversibilità o pensione ai superstiti), è possibile chiedere il riscatto per incrementare la posizione assicurativa del defunto.
3) Quanti anni si possono riscattare?
È possibile riscattare, fino ad un massimo di cinque anni, i periodi non coperti da contribuzione dal 1° gennaio 1996 al 29 gennaio 2019.
4) Come saranno considerati ai fini pensionistici i contributi riscattatati aderendo alla "pace contributiva"?
Tali periodi, se riscattati, saranno poi utili sia per il diritto che per la misura della pensione.
5) Quali soggetti sono esclusi dalla "pace contributiva"?
Sono esclusi dalla pace contributiva i soggetti che ricadono nel sistema di calcolo pensionistico misto in quanto la misura si riferisce a periodi successivi al 1995
6) Come si chiede il riscatto “pace contributiva”?
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019 – 2021. Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore.
7) Quali sono i vantaggi fiscali della "pace contributiva"?
L’onere è detraibile dall’imposta lorda in misura pari al 50%. L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno di spesa.
Per i lavoratori del privato, se l’onere è sostenuto dal datore di lavoro utilizzando a tale scopo i premi di produzione, il riscatto è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del dPR 917/1986.
Apro un post dedicato per la PACE CONTRIBUTIVA che - insieme al riscatto agevolato della laurea (di cui si parla in un altro post) - rappresenta la grande novità del D.L. 4/19
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1) Cos'è la "pace contributiva" ?
Questa nuova tipologia di riscatto può essere richiesta dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata e agli iscritti presso le gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria, che non siano titolari di pensione.
Essa è compatibile anche con la richiesta di riscatto di laurea “agevolato”, altra novità del 2019.
2) Quali sono i requisiti per accedere alla "pace contributiva"?
I requisiti per poter chiedere il riscatto dei contributi sono molto semplici:
– non bisogna avere contribuzione previdenziale, né obbligatoria e né figurativa (ad esempio servizio militare), sia in Italia che all’estero, al 31 dicembre 1995. Nel caso in cui, definito il riscatto, venissero accreditati contributi previdenziali a vario titolo (obbligatorio, figurativo, da riscatto) antecedenti al 1° gennaio 1996, il riscatto viene annullato.
– non bisogna essere titolare di pensione “diretta” (di vecchiaia, anzianità, invalidità o inabilità) ma, se si è titolari di pensione “indiretta” (reversibilità o pensione ai superstiti), è possibile chiedere il riscatto per incrementare la posizione assicurativa del defunto.
3) Quanti anni si possono riscattare?
È possibile riscattare, fino ad un massimo di cinque anni, i periodi non coperti da contribuzione dal 1° gennaio 1996 al 29 gennaio 2019.
4) Come saranno considerati ai fini pensionistici i contributi riscattatati aderendo alla "pace contributiva"?
Tali periodi, se riscattati, saranno poi utili sia per il diritto che per la misura della pensione.
5) Quali soggetti sono esclusi dalla "pace contributiva"?
Sono esclusi dalla pace contributiva i soggetti che ricadono nel sistema di calcolo pensionistico misto in quanto la misura si riferisce a periodi successivi al 1995
6) Come si chiede il riscatto “pace contributiva”?
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019 – 2021. Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore.
7) Quali sono i vantaggi fiscali della "pace contributiva"?
L’onere è detraibile dall’imposta lorda in misura pari al 50%. L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno di spesa.
Per i lavoratori del privato, se l’onere è sostenuto dal datore di lavoro utilizzando a tale scopo i premi di produzione, il riscatto è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del dPR 917/1986.