isee precompilato

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

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qualcuno già lo vede precaricato sul sito?
 
qualcuno già lo vede precaricato sul sito?

Stamattina ho provato, ma non trovo ancora l'opzione. D'altro canto, la procedura per utilizzarlo (se hai dei familiari maggiorenni, ...e la cosa è implicita...), mi sembra così complessa che opterò nuovamente per l'ISEE tradizionale...
 
3. La DSU precompilata
Il dichiarante può scegliere di presentare la DSU in modalità precompilata se è stato delegato da ogni componente
maggiorenne del nucleo ed ha fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali (vedi par. 3.3).
Nota bene: è previsto un periodo di sperimentazione nel quale la DSU precompilata è resa accessibile
solamente ai nuclei familiari che presentino una DSU all’INPS in modalità web sul portale dell’Istituto.
Nel caso in cui il dichiarante non intende avvalersi della facoltà di accesso alla DSU precompilata ovvero nei casi di
riscontro negativo sugli elementi suddetti (vedi par. 3.4) la DSU è presentata nella modalità non precompilata.
3.1. Accesso alla DSU precompilata
Il dichiarante accede alla DSU precompilata attraverso un sistema di autenticazione volto ad identificarlo, nonchè
mediante l’indicazione di elementi di riscontro da lui forniti e riferiti ai componenti maggiorenni del nucleo familiare che lo
hanno appositamente delegato.
In particolare, il dichiarante accede alla DSU precompilata con le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area
autenticata INPS, utilizzando il seguente sistema di autenticazione:
a) credenziali dispositive rilasciate dall’INPS con le modalità indicate nella apposita sezione del sito internet dell’INPS;
b) credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate con le modalità indicate nella apposita area riservata del sito internet
dell’Agenzia. Questo sistema di autenticazione non sarà disponibile durante la fase di sperimentazione;
c) identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore di cui all’art. 64 del Codice
dell’Amministrazione digitale.
L’accesso alla DSU precompilata può avvenire anche per il tramite di un CAF delegato sempre in modalità telematica.
3.2. Processo di precompilazione della DSU: dati autodichiarati, dati precaricati, elementi di
riscontro e dati precompilati
Il dichiarante compila la DSU inserendo solo alcune informazioni che vanno autodichiarate quali i dati relativi alla
composizione del nucleo ed altri dati non completamente disponibili negli archivi amministrativi (es. casa di abitazione
ecc.), contenuti nei moduli MB. Con riferimento ai dati sopra citati, al dichiarante è data la facoltà di richiedere di
precaricare le informazioni contenute nell’ultima DSU presente nel Sistema informativo dell’ISEE (vedi paragrafo 3.7), c.d.
dati precaricati.
Per accedere alla DSU precompilata è richiesto l’inserimento da parte del dichiarante ovvero dell’intermediario delegato
dei c.d. elementi di riscontro che verranno sottoposti al controllo preliminare di Agenzia delle entrate (vedi par.3.3)
nonché la compilazione dei modelli MB sopra indicati. La fornitura degli elementi di riscontro è posta a garanzia del diritto
alla riservatezza dei dati personali dei singoli componenti, quale riscontro della avvenuta delega al dichiarante ad
accedere ai dati che li riguardano. Infine, occorre procedere alla sottoscrizione di quanto autodichiarato. Una volta
presentata la DSU, il dichiarante ottiene una ricevuta di presentazione della DSU protocollata da parte dell’ente
acquisitore ma non l’ISEE calcolato. Per il completamento della DSU ed il conseguente calcolo dell’ISEE è necessario che
si completino le attività di seguito riportate.
I dati autodichiarati (compresi quelli acquisiti attraverso il precaricamento) presenti nei modelli MB sopra indicati, nonché
gli elementi di riscontro inseriti, sono trasmessi in via telematica al Sistema informativo dell’ISEE che, a seguito della
completa e valida ricezione di quei dati, richiede ad Agenzia delle entrate l’esito del controllo sui predetti elementi di
riscontro (vedi paragrafo 3.4). Solo se tale riscontro è positivo per tutti i componenti, l’Agenzia delle entrate trasmette
all’INPS i dati in proprio possesso, c.d. dati precompilati, che costituiscono l’oggetto della precompilazione (vedi
paragrafo 3.5). Tali dati precompilati devono poi essere accettati o modificati dal dichiarante che, inoltre, deve indicare gli
ulteriori dati del Foglio componente che continuano ad essere autodichiarati (vedi paragrafo 3.6). Solo dopo aver
espletato tali attività l’ISEE viene calcolato e reso disponibile.
3.3. Elementi di riscontro
Come sopra anticipato, oltre ai dati dei modelli MB il dichiarante deve fornire per ogni componente maggiorenne ulteriori
informazioni che devono essere validate dall’Agenzia delle entrate e che di seguito vengono denominate “elementi di
riscontro”. Tali informazioni sono indispensabili perché solo il riscontro positivo dell’Agenzia delle entrate sulle stesse
consente al dichiarante di accedere alla precompilazione.
Nota bene: il dichiarante deve fornire per ogni componente maggiorenne del nucleo sia un elemento di riscontro
del reddito sia un elemento di riscontro del patrimonio mobiliare, entrambi riferiti al secondo anno solare
precedente la presentazione della DSU (ad esempio nel 2020 l’anno di riferimento è il 2018) e costituiti dagli
elementi di seguito indicati.
a) Elemento di riscontro relativo al reddito:
il dichiarante deve indicare:
 l’importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi risultante dal prospetto di liquidazione del
modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche
 oppure l’assenza di dichiarazione ove i suddetti modelli non siano stati presentati.
Si precisa che la dichiarazione dei redditi da cui ricavare tale “differenza” è quella dell’anno precedente la presentazione
della DSU, relativa ai redditi del secondo anno precedente la suddetta presentazione (ad esempio nel 2020 la
dichiarazione dei redditi, da cui ricavare tale importo, è quella del 2019 relativa ai redditi 2018). In presenza della sola CU
per l’anno reddito di riferimento dovrà essere barrata la casella “assenza di dichiarazione”;
b) Elemento di riscontro relativo al patrimonio mobiliare:
1) nel caso in cui, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito
al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro sia inferiore a 10.000 euro il dichiarante deve
indicare:
l’esistenza di rapporti finanziari il cui valore complessivo sia inferiore alla suddetta soglia;
 ovvero l’assenza di rapporti;
2) nel caso in cui, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito
al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro sia pari o superiore a 10.000 euro, a sua scelta il
dichiarante deve indicare:
 il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini dell’ISEE di uno dei depositi e conti
correnti bancari e postali di cui al Quadro FC2, sez. I della DSU
 oppure il valore alla stessa data di una delle “altre forme di patrimonio mobiliare” di cui al Quadro FC2, sez.
II.
In entrambi i casi il valore deve essere indicato in maniera puntuale, con arrotondamento alle unità di euro.
Nell’ipotesi in cui siano presenti nel patrimonio mobiliare del componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro
un conto cointestato con il dichiarante e un conto non cointestato dovrà essere necessariamente indicato il valore
del conto non cointestato. In caso di più conti non cointestati dovrà essere indicato, se disponibile, quello avente
valore positivo.
Nel caso in cui l’accesso alla DSU precompilata avvenga per il tramite di un CAF delegato, gli elementi di riscontro di cui
alle lettere a) e b) suddette devono essere forniti anche con riferimento al dichiarante.
3.4. Esito del riscontro di Agenzia delle Entrate
In base all’esito dei riscontri sui dati di cui alla lettera a) e b) l’INPS consente o nega l’accesso alla DSU precompilata
secondo i seguenti criteri:
1) nell’ipotesi in cui vi sia corrispondenza per tutti i componenti tra quanto indicato dal dichiarante e quanto
riscontrato dall’Agenzia delle Entrate (riscontro positivo) sui dati di cui alle lettere a) e b) sono precompilate
sia le informazioni reddituali che quelle patrimoniali;
2) nell’ipotesi in cui non vi sia corrispondenza per almeno un componente tra quanto indicato dal dichiarante e
quanto riscontrato dall’Agenzia delle Entrate (riscontro negativo) sui dati di cui alle lettere a) o b) non è
possibile accedere alla DSU precompilata e il dichiarante può comunque presentare la DSU in modalità non
precompilata. Il dichiarante tuttavia può richiedere nuovamente l’accesso alla precompilazione di quella DSU
che era rimasta in stato “protocollata” inserendo per al massimo altre due volte gli elementi di riscontro. Se a
seguito di tale nuovo inserimento il riscontro di entrambi i dati per ciascun componente risulta positivo è
possibile accedere alla DSU precompilata. Viceversa, se anche il secondo tentativo non va a buon fine quella
DSU, sebbene protocollata, non può più essere precompilata e non è idonea al rilascio di alcun indicatore ISEE.
3.5. Dati precompilati
Per la precompilazione della DSU vengono utilizzate le informazioni disponibili negli archivi dell’INPS, nell’Anagrafe
tributaria, nel Catasto, nonché le informazioni sui saldi e le giacenze medie dei rapporti finanziari dei componenti il nucleo
familiare comunicate dagli intermediari finanziari. Lo scambio dei dati può avvenire mediante servizi anche di
cooperazione applicativa.
La precompilazione riguarda essenzialmente componenti reddituali e patrimoniali quali:
 i redditi ed alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle entrate (inseriti nella sez. II e III
del Quadro FC8);
 i trattamenti erogati dall’INPS (inseriti nella sez. III del Quadro FC8);
 il patrimonio mobiliare detenuto in Italia (inserito nel Quadro FC2) con esclusione delle lettere e), g) e h)
dell’articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ad es. partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non
azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
 il patrimonio immobiliare detenuto in Italia limitatamente ai fabbricati (inseriti nel Quadro FC3);
 il canone di locazione della casa di abitazione (inserito nella seconda sezione del Quadro B).
In generale, le informazioni precompilate nella DSU possono essere accettate o modificate, ad eccezione, in quanto non
modificabili dall’utente, delle seguenti voci (inserite nelle sezioni II e III del Quadro FC8):
 i trattamenti erogati dall’INPS;
 le componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali (Modello 730, Modello Redditi), per le quali viene assunto il
valore a tal fine dichiarato.
3.6. Dati autodichiarati dopo la precompilazione
Sono autodichiarati dopo la precompilazione alcuni dei dati richiesti nei Quadri del Foglio componente, di seguito indicati:
Quadro FC1 (dati del componente), Quadro FC4 (redditi e trattamenti particolari), Quadro FC5 (assegni periodici per
coniuge e figli), Quadro FC6 (autoveicoli e altri beni durevoli) e Quadro FC7 (disabilità e non autosufficienza). Si precisa
che ove ricorra la fattispecie della “componente aggiuntiva” (rinvio Istruzioni, parte 3, par. 4) è autodichiarato dalla stessa
il Quadro FC9.
Sono altresì autodichiarate in questa fase, nell’ambito dei relativi Quadri, alcune particolari fattispecie di dati reddituali e
patrimoniali, di seguito indicate:
 Quadro FC2 (patrimonio mobiliare): il patrimonio mobiliare detenuto all’estero e, riguardo a quello detenuto in
Italia, quello di cui alle lettere e), g) e h) dell’articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ad es. partecipazioni in
società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del
patrimonio per le imprese individuali);
 Quadro FC3 (patrimonio immobiliare): il patrimonio immobiliare detenuto all’estero, i terreni agricoli o edificabili,
per ciascun cespite l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo, nonché l’indicazione della casa di abitazione del
nucleo;
 Quadro FC8 sez. II (redditi ordinariamente dichiarati ad Agenzia delle Entrate): il reddito complessivo
limitatamente al caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed assenza di Certificazione
Unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi
eccezionali.
3.7. Dati precaricati
Nell’ottica di agevolare e semplificare l’attività di compilazione della DSU in modalità precompilata, per i dati oggetto di
autodichiarazione è prevista la facoltà per il dichiarante di richiedere all’INPS di precaricare alcuni dati contenuti nell’ultima
DSU presente nel Sistema informativo dell’ISEE. In particolare, possono essere precaricati i dati contenuti nei seguenti
Quadri:
 Quadro A tabella e Quadro FC1: composizione del nucleo familiare;
 Quadro B prima sezione: casa di abitazione;
 Quadro FC5: assegni periodici per coniuge e figli;
 Quadro FC6: autoveicoli e altri beni durevoli;
 Quadro FC7: disabilità e non autosufficienza.
È onere del dichiarante modificare o integrare i suddetti dati precaricati nel caso in cui siano variati o risultino non corretti.
Nell’eventualità in cui non sia presente alcuna DSU nel Sistema informativo, i dati suddetti dovranno essere integramente
inseriti dal dichiarante.

CONCLUSIONE (MIA):
VADANO A QUEL PAESE!
 
3. La DSU precompilata
Il dichiarante può scegliere di presentare la DSU in modalità precompilata se è stato delegato da ogni componente
maggiorenne del nucleo ed ha fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali (vedi par. 3.3).
Nota bene: è previsto un periodo di sperimentazione nel quale la DSU precompilata è resa accessibile
solamente ai nuclei familiari che presentino una DSU all’INPS in modalità web sul portale dell’Istituto.
Nel caso in cui il dichiarante non intende avvalersi della facoltà di accesso alla DSU precompilata ovvero nei casi di
riscontro negativo sugli elementi suddetti (vedi par. 3.4) la DSU è presentata nella modalità non precompilata.
3.1. Accesso alla DSU precompilata
Il dichiarante accede alla DSU precompilata attraverso un sistema di autenticazione volto ad identificarlo, nonchè
mediante l’indicazione di elementi di riscontro da lui forniti e riferiti ai componenti maggiorenni del nucleo familiare che lo
hanno appositamente delegato.
In particolare, il dichiarante accede alla DSU precompilata con le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area
autenticata INPS, utilizzando il seguente sistema di autenticazione:
a) credenziali dispositive rilasciate dall’INPS con le modalità indicate nella apposita sezione del sito internet dell’INPS;
b) credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate con le modalità indicate nella apposita area riservata del sito internet
dell’Agenzia. Questo sistema di autenticazione non sarà disponibile durante la fase di sperimentazione;
c) identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore di cui all’art. 64 del Codice
dell’Amministrazione digitale.
L’accesso alla DSU precompilata può avvenire anche per il tramite di un CAF delegato sempre in modalità telematica.
3.2. Processo di precompilazione della DSU: dati autodichiarati, dati precaricati, elementi di
riscontro e dati precompilati
Il dichiarante compila la DSU inserendo solo alcune informazioni che vanno autodichiarate quali i dati relativi alla
composizione del nucleo ed altri dati non completamente disponibili negli archivi amministrativi (es. casa di abitazione
ecc.), contenuti nei moduli MB. Con riferimento ai dati sopra citati, al dichiarante è data la facoltà di richiedere di
precaricare le informazioni contenute nell’ultima DSU presente nel Sistema informativo dell’ISEE (vedi paragrafo 3.7), c.d.
dati precaricati.
Per accedere alla DSU precompilata è richiesto l’inserimento da parte del dichiarante ovvero dell’intermediario delegato
dei c.d. elementi di riscontro che verranno sottoposti al controllo preliminare di Agenzia delle entrate (vedi par.3.3)
nonché la compilazione dei modelli MB sopra indicati. La fornitura degli elementi di riscontro è posta a garanzia del diritto
alla riservatezza dei dati personali dei singoli componenti, quale riscontro della avvenuta delega al dichiarante ad
accedere ai dati che li riguardano. Infine, occorre procedere alla sottoscrizione di quanto autodichiarato. Una volta
presentata la DSU, il dichiarante ottiene una ricevuta di presentazione della DSU protocollata da parte dell’ente
acquisitore ma non l’ISEE calcolato. Per il completamento della DSU ed il conseguente calcolo dell’ISEE è necessario che
si completino le attività di seguito riportate.
I dati autodichiarati (compresi quelli acquisiti attraverso il precaricamento) presenti nei modelli MB sopra indicati, nonché
gli elementi di riscontro inseriti, sono trasmessi in via telematica al Sistema informativo dell’ISEE che, a seguito della
completa e valida ricezione di quei dati, richiede ad Agenzia delle entrate l’esito del controllo sui predetti elementi di
riscontro (vedi paragrafo 3.4). Solo se tale riscontro è positivo per tutti i componenti, l’Agenzia delle entrate trasmette
all’INPS i dati in proprio possesso, c.d. dati precompilati, che costituiscono l’oggetto della precompilazione (vedi
paragrafo 3.5). Tali dati precompilati devono poi essere accettati o modificati dal dichiarante che, inoltre, deve indicare gli
ulteriori dati del Foglio componente che continuano ad essere autodichiarati (vedi paragrafo 3.6). Solo dopo aver
espletato tali attività l’ISEE viene calcolato e reso disponibile.
3.3. Elementi di riscontro
Come sopra anticipato, oltre ai dati dei modelli MB il dichiarante deve fornire per ogni componente maggiorenne ulteriori
informazioni che devono essere validate dall’Agenzia delle entrate e che di seguito vengono denominate “elementi di
riscontro”. Tali informazioni sono indispensabili perché solo il riscontro positivo dell’Agenzia delle entrate sulle stesse
consente al dichiarante di accedere alla precompilazione.
Nota bene: il dichiarante deve fornire per ogni componente maggiorenne del nucleo sia un elemento di riscontro
del reddito sia un elemento di riscontro del patrimonio mobiliare, entrambi riferiti al secondo anno solare
precedente la presentazione della DSU (ad esempio nel 2020 l’anno di riferimento è il 2018) e costituiti dagli
elementi di seguito indicati.
a) Elemento di riscontro relativo al reddito:
il dichiarante deve indicare:
 l’importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi risultante dal prospetto di liquidazione del
modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche
 oppure l’assenza di dichiarazione ove i suddetti modelli non siano stati presentati.
Si precisa che la dichiarazione dei redditi da cui ricavare tale “differenza” è quella dell’anno precedente la presentazione
della DSU, relativa ai redditi del secondo anno precedente la suddetta presentazione (ad esempio nel 2020 la
dichiarazione dei redditi, da cui ricavare tale importo, è quella del 2019 relativa ai redditi 2018). In presenza della sola CU
per l’anno reddito di riferimento dovrà essere barrata la casella “assenza di dichiarazione”;
b) Elemento di riscontro relativo al patrimonio mobiliare:
1) nel caso in cui, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito
al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro sia inferiore a 10.000 euro il dichiarante deve
indicare:
l’esistenza di rapporti finanziari il cui valore complessivo sia inferiore alla suddetta soglia;
 ovvero l’assenza di rapporti;
2) nel caso in cui, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito
al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro sia pari o superiore a 10.000 euro, a sua scelta il
dichiarante deve indicare:
 il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini dell’ISEE di uno dei depositi e conti
correnti bancari e postali di cui al Quadro FC2, sez. I della DSU
 oppure il valore alla stessa data di una delle “altre forme di patrimonio mobiliare” di cui al Quadro FC2, sez.
II.
In entrambi i casi il valore deve essere indicato in maniera puntuale, con arrotondamento alle unità di euro.
Nell’ipotesi in cui siano presenti nel patrimonio mobiliare del componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro
un conto cointestato con il dichiarante e un conto non cointestato dovrà essere necessariamente indicato il valore
del conto non cointestato. In caso di più conti non cointestati dovrà essere indicato, se disponibile, quello avente
valore positivo.
Nel caso in cui l’accesso alla DSU precompilata avvenga per il tramite di un CAF delegato, gli elementi di riscontro di cui
alle lettere a) e b) suddette devono essere forniti anche con riferimento al dichiarante.
3.4. Esito del riscontro di Agenzia delle Entrate
In base all’esito dei riscontri sui dati di cui alla lettera a) e b) l’INPS consente o nega l’accesso alla DSU precompilata
secondo i seguenti criteri:
1) nell’ipotesi in cui vi sia corrispondenza per tutti i componenti tra quanto indicato dal dichiarante e quanto
riscontrato dall’Agenzia delle Entrate (riscontro positivo) sui dati di cui alle lettere a) e b) sono precompilate
sia le informazioni reddituali che quelle patrimoniali;
2) nell’ipotesi in cui non vi sia corrispondenza per almeno un componente tra quanto indicato dal dichiarante e
quanto riscontrato dall’Agenzia delle Entrate (riscontro negativo) sui dati di cui alle lettere a) o b) non è
possibile accedere alla DSU precompilata e il dichiarante può comunque presentare la DSU in modalità non
precompilata. Il dichiarante tuttavia può richiedere nuovamente l’accesso alla precompilazione di quella DSU
che era rimasta in stato “protocollata” inserendo per al massimo altre due volte gli elementi di riscontro. Se a
seguito di tale nuovo inserimento il riscontro di entrambi i dati per ciascun componente risulta positivo è
possibile accedere alla DSU precompilata. Viceversa, se anche il secondo tentativo non va a buon fine quella
DSU, sebbene protocollata, non può più essere precompilata e non è idonea al rilascio di alcun indicatore ISEE.
3.5. Dati precompilati
Per la precompilazione della DSU vengono utilizzate le informazioni disponibili negli archivi dell’INPS, nell’Anagrafe
tributaria, nel Catasto, nonché le informazioni sui saldi e le giacenze medie dei rapporti finanziari dei componenti il nucleo
familiare comunicate dagli intermediari finanziari. Lo scambio dei dati può avvenire mediante servizi anche di
cooperazione applicativa.
La precompilazione riguarda essenzialmente componenti reddituali e patrimoniali quali:
 i redditi ed alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle entrate (inseriti nella sez. II e III
del Quadro FC8);
 i trattamenti erogati dall’INPS (inseriti nella sez. III del Quadro FC8);
 il patrimonio mobiliare detenuto in Italia (inserito nel Quadro FC2) con esclusione delle lettere e), g) e h)
dell’articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ad es. partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non
azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
 il patrimonio immobiliare detenuto in Italia limitatamente ai fabbricati (inseriti nel Quadro FC3);
 il canone di locazione della casa di abitazione (inserito nella seconda sezione del Quadro B).
In generale, le informazioni precompilate nella DSU possono essere accettate o modificate, ad eccezione, in quanto non
modificabili dall’utente, delle seguenti voci (inserite nelle sezioni II e III del Quadro FC8):
 i trattamenti erogati dall’INPS;
 le componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali (Modello 730, Modello Redditi), per le quali viene assunto il
valore a tal fine dichiarato.
3.6. Dati autodichiarati dopo la precompilazione
Sono autodichiarati dopo la precompilazione alcuni dei dati richiesti nei Quadri del Foglio componente, di seguito indicati:
Quadro FC1 (dati del componente), Quadro FC4 (redditi e trattamenti particolari), Quadro FC5 (assegni periodici per
coniuge e figli), Quadro FC6 (autoveicoli e altri beni durevoli) e Quadro FC7 (disabilità e non autosufficienza). Si precisa
che ove ricorra la fattispecie della “componente aggiuntiva” (rinvio Istruzioni, parte 3, par. 4) è autodichiarato dalla stessa
il Quadro FC9.
Sono altresì autodichiarate in questa fase, nell’ambito dei relativi Quadri, alcune particolari fattispecie di dati reddituali e
patrimoniali, di seguito indicate:
 Quadro FC2 (patrimonio mobiliare): il patrimonio mobiliare detenuto all’estero e, riguardo a quello detenuto in
Italia, quello di cui alle lettere e), g) e h) dell’articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ad es. partecipazioni in
società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del
patrimonio per le imprese individuali);
 Quadro FC3 (patrimonio immobiliare): il patrimonio immobiliare detenuto all’estero, i terreni agricoli o edificabili,
per ciascun cespite l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo, nonché l’indicazione della casa di abitazione del
nucleo;
 Quadro FC8 sez. II (redditi ordinariamente dichiarati ad Agenzia delle Entrate): il reddito complessivo
limitatamente al caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed assenza di Certificazione
Unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi
eccezionali.
3.7. Dati precaricati
Nell’ottica di agevolare e semplificare l’attività di compilazione della DSU in modalità precompilata, per i dati oggetto di
autodichiarazione è prevista la facoltà per il dichiarante di richiedere all’INPS di precaricare alcuni dati contenuti nell’ultima
DSU presente nel Sistema informativo dell’ISEE. In particolare, possono essere precaricati i dati contenuti nei seguenti
Quadri:
 Quadro A tabella e Quadro FC1: composizione del nucleo familiare;
 Quadro B prima sezione: casa di abitazione;
 Quadro FC5: assegni periodici per coniuge e figli;
 Quadro FC6: autoveicoli e altri beni durevoli;
 Quadro FC7: disabilità e non autosufficienza.
È onere del dichiarante modificare o integrare i suddetti dati precaricati nel caso in cui siano variati o risultino non corretti.
Nell’eventualità in cui non sia presente alcuna DSU nel Sistema informativo, i dati suddetti dovranno essere integramente
inseriti dal dichiarante.

CONCLUSIONE (MIA):
VADANO A QUEL PAESE!

perdonami a me interessava che mi desse la giacenza media in maniera automatico. Sbaglio o ancora sta cosa non si può fare?
 
perdonami a me interessava che mi desse la giacenza media in maniera automatico. Sbaglio o ancora sta cosa non si può fare?

No, perché, per potere usufruire del Precompilato, dovresti prima esperire tutte quelle formalità che ti ho sopra ricopiate.
Anch'io speravo di risolvere qualche problema, ma, come vedi, la procedura, invece che semplificarsi, si complica.
 
No, perché, per potere usufruire del Precompilato, dovresti prima esperire tutte quelle formalità che ti ho sopra ricopiate.
Anch'io speravo di risolvere qualche problema, ma, come vedi, la procedura, invece che semplificarsi, si complica.

sai che non ci ho capito nulla ho provato a farlo ma a me non sembra un precompilato ma un compilato non richiama nessuna info dai database devo mettere tutto io
 
sai che non ci ho capito nulla ho provato a farlo ma a me non sembra un precompilato ma un compilato non richiama nessuna info dai database devo mettere tutto io

Sì, ho provato anch'io, ma ho ritrovato i dati dello scorso anno: beni mobili e beni immobili, perché, in ogni caso, con le nuove regole (precompilato o no), restano quelli validi al 31 dicembre del 2018. I dati che dovrebbero cambiare sono quelli relativi al reddito (lo scorso anno valeva il reddito del 2017, quest'anno quello del 2018), che, però, non appaiono. Quello che noi vediamo è, comunque, l'Isee tradizionale; se non esperiamo tutte quelle formalità suindicate (autorizzazioni di tutti i familiari maggiorenni, etc.), non possiamo avere l'accesso al precompilato.
Purtroppo, non è come con il 730 precompilato, che troviamo già bell'e pronto (anche se, magari, pieno di errori).
 
Sì, ho provato anch'io, ma ho ritrovato i dati dello scorso anno: beni mobili e beni immobili, perché, in ogni caso, con le nuove regole (precompilato o no), restano quelli validi al 31 dicembre del 2018. I dati che dovrebbero cambiare sono quelli relativi al reddito (lo scorso anno valeva il reddito del 2017, quest'anno quello del 2018), che, però, non appaiono. Quello che noi vediamo è, comunque, l'Isee tradizionale; se non esperiamo tutte quelle formalità suindicate (autorizzazioni di tutti i familiari maggiorenni, etc.), non possiamo avere l'accesso al precompilato.
Purtroppo, non è come con il 730 precompilato, che troviamo già bell'e pronto (anche se, magari, pieno di errori).

Mi stai dicendo che se aggiungo il familiare maggiorenne è la persona accetta non ho ben capito come poi troverò i dati dei conti precompilati?
 
Mi stai dicendo che se aggiungo il familiare maggiorenne è la persona accetta non ho ben capito come poi troverò i dati dei conti precompilati?

Attualmente ho tanti dubbi anch'io.
Non capisco perché per il 730 precompilato non ci sono tutti questi problemi (di privacy, penso), che sembrano esserci per l'Isee.
 
Attualmente ho tanti dubbi anch'io.
Non capisco perché per il 730 precompilato non ci sono tutti questi problemi (di privacy, penso), che sembrano esserci per l'Isee.

Perché il 730 riguarda i redditi propri qui si tratta di unire redditi di fratelli mogli ecc.. Vorrei capire come si ottiene questo consenso non l ho capito sul sito e nessuno lo sa al call center
 
Perché il 730 riguarda i redditi propri qui si tratta di unire redditi di fratelli mogli ecc.. Vorrei capire come si ottiene questo consenso non l ho capito sul sito e nessuno lo sa al call center

Beh, ma, se ci basiamo sul problema della privacy, nel 730 sono compresi dei dati come le spese mediche, che potrebbero, comunque, essere coperti dalla privacy.
E, viceversa, nell'Isee, se il nucleo familiare fosse monoreddito (come il mio), non ci sarebbe privacy da tutelare dal punto di vista dei redditi. Se, come pare, i vari sistemi sono integrati (il discorso non varrà per tutti), se io chiedo di utilizzare l'Isee precompilato, dovrebbero concedermelo in automatico con un'immediata verifica informatica della situazione reddituale familiare.
 
Beh, ma, se ci basiamo sul problema della privacy, nel 730 sono compresi dei dati come le spese mediche, che potrebbero, comunque, essere coperti dalla privacy.
E, viceversa, nell'Isee, se il nucleo familiare fosse monoreddito (come il mio), non ci sarebbe privacy da tutelare dal punto di vista dei redditi. Se, come pare, i vari sistemi sono integrati (il discorso non varrà per tutti), se io chiedo di utilizzare l'Isee precompilato, dovrebbero concedermelo in automatico con un'immediata verifica informatica della situazione reddituale familiare.

No perché il sistema non è dotato di intelletto ma si limita ad attingere dei dati preleva i dati e basta quindi non sanno che sei monoreddito lo devi confermare perché non hanno ancora telematico l anagrafe infatti te lo fanno auto certificare. Se hai capito come far venire fuori la giacenza dei conti mi aiuti che lo devo fare
 
No perché il sistema non è dotato di intelletto ma si limita ad attingere dei dati preleva i dati e basta quindi non sanno che sei monoreddito lo devi confermare perché non hanno ancora telematico l anagrafe infatti te lo fanno auto certificare.

Se i sistemi Inps/AdE sono collegati (e sappiamo che lo sono), così come l'AdE è in possesso dei dati dell'Inps, nello stesso modo l'Inps dovrebbe leggere i dati dell'AdE. Senza contare che nello stesso CU dell'Inps (che dovrebbe rilasciare l'Isee) è anche indicato chi sono i familiari a carico (vedi detrazioni).
 
Sistema fatto apposta per giustificare gli stipendi di centinaia di timbratori e protocollatori (leggasi dipendenti pubblici) altrimenti disoccupati

AdE di noi conosce tutti i dati richiesti. Li usasse
 
Se i sistemi Inps/AdE sono collegati (e sappiamo che lo sono), così come l'AdE è in possesso dei dati dell'Inps, nello stesso modo l'Inps dovrebbe leggere i dati dell'AdE. Senza contare che nello stesso CU dell'Inps (che dovrebbe rilasciare l'Isee) è anche indicato chi sono i familiari a carico (vedi detrazioni).

Non può sapere come sei combinato all anagrafe in tempo reale perché non è ancora collegato ma ci stanno lavorando anche a quello. In pratica hanno tutto ma non li sanno connettere automaticamente quindi ti fanno auto dichiarare e poi dopo se lo vanno a verificare non si chiama precompilato però siano onesti almeno negli spot
 
in merito alla privacy degli altri maggiorenni io che non sono INPS ne ADE ma un ignorante qualsiasi avrei fatto così

i maggiorenni che rientrano nel nucleo del dichiarante accedono con il loro account al sito INPS dove trovano una sezione "Autorizzazione DSU" in cui inseriscono il codice fiscale di colui che redigerà la DSU e confermano l'autorizzazione. quando questi accede ed inizia a scaricare il precompilato può proseguire solo se tutti i maggiorenni hanno fatto questa procedura. FINE

ma io non sono nessuno
 
Non può sapere come sei combinato all anagrafe in tempo reale perché non è ancora collegato ma ci stanno lavorando anche a quello. In pratica hanno tutto ma non li sanno connettere automaticamente quindi ti fanno auto dichiarare e poi dopo se lo vanno a verificare non si chiama precompilato però siano onesti almeno negli spot

Ma. se il problema fosse che non sanno connettere i dati, questo ostacolo varrebbe da ambedue i lati (Isee e 730), non da uno solo (Isee).
La mia opinione è che si tratti di un problema di convenienza, travestito da Privacy.
 
in merito alla privacy degli altri maggiorenni io che non sono INPS ne ADE ma un ignorante qualsiasi avrei fatto così

i maggiorenni che rientrano nel nucleo del dichiarante accedono con il loro account al sito INPS dove trovano una sezione "Autorizzazione DSU" in cui inseriscono il codice fiscale di colui che redigerà la DSU e confermano l'autorizzazione. quando questi accede ed inizia a scaricare il precompilato può proseguire solo se tutti i maggiorenni hanno fatto questa procedura. FINE

Questa soluzione non sarebbe errata, me presupporrebbe che tutti i componenti la famiglia siano iscritti al sito dell'Inps con Password dispositiva. Ma, per esempio, nella mia famiglia io sono iscritto con PW Disp. da anni, mia moglie è da poco iscritta con PW Non Disp. da poco (e dalla data della richiesta ha ricevuto la PW dopo due mesi!) ed ora dovrebbe richiedere quella Disp. ed aspettare, forse, altri due mesi. Le mie due figlie (31 e 22 anni) non sono iscritte e dovrebbero aspettare forse 4 mesi (stando ai precedenti) per essere in regola.
Se almeno l'Inps funzionasse...
 
Questa soluzione non sarebbe errata, me presupporrebbe che tutti i componenti la famiglia siano iscritti al sito dell'Inps con Password dispositiva. Ma, per esempio, nella mia famiglia io sono iscritto con PW Disp. da anni, mia moglie è da poco iscritta con PW Non Disp. da poco (e dalla data della richiesta ha ricevuto la PW dopo due mesi!) ed ora dovrebbe richiedere quella Disp. ed aspettare, forse, altri due mesi. Le mie due figlie (31 e 22 anni) non sono iscritte e dovrebbero aspettare forse 4 mesi (stando ai precedenti) per essere in regola.
Se almeno l'Inps funzionasse...

ok aggiungo: se l'utente non è in possesso di password dispositiva può rilasciare il consenso presso un qualsiasi ufficio INPS o ADE.
 
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