Domande ingiunzione di pagamento

Seboz

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Buongiorno a tutti,
ho ricevuto un'ingiunzione di pagamento e vorrei capire se è legittima o meno.
E' relativa a 2 sanzioni del codice della strada.
Prima di tutto oltre l'importo della sanzione è presente una maggiorazione che va dal 50% al 60% della stessa.
Vorrei capire se è legittimo.
Secondariamente ho letto in rete che allegati alla stessa dovrebbero essere presenti i verbali relativi ai procedimenti, mentre io ho indicati unicamente le date delle violazioni, il reato, la targa del veicolo e il numero del verbale.
Gli altri elementi nella formulazione dell'ingiunzione mi sembrano corretti con quanto prescritto dalla legge.

Grazie a tutti :)
 
1. Si. Immagino tu non abbia pagato entro i termini che garantivano lo sconto.
2. Non saprei ma l'ultima multa che ho preso (2 mesi fa in Svizzera) era una semplice lettera con dati, ora, luogo e coordinate per il pagamento (ed era più che legittima ahimè).
 
I due verbali ti devono essere stati precedentemente notificati.
Nell'ingiunzione non devono essere allegati i verbali, proprio perché a monte deve esserci stata già la notifica degli stessi.
Serve all'ente per interrompere la prescrizione l'invio dell'ingiunzione cumulativa e per, in caso di mancato pagamento dell'ingiunzione stessa, passare all'agente di riscossione un unica pratica, anziché due pratiche distinte per ogni verbale.
In pratica, in caso di mancato pagamento, un'unica cartella esattoriale conterrà entrambi i verbali non pagati.
 
I due verbali ti devono essere stati precedentemente notificati.
Nell'ingiunzione non devono essere allegati i verbali, proprio perché a monte deve esserci stata già la notifica degli stessi.
Serve all'ente per interrompere la prescrizione l'invio dell'ingiunzione cumulativa e per, in caso di mancato pagamento dell'ingiunzione stessa, passare all'agente di riscossione un unica pratica, anziché due pratiche distinte per ogni verbale.
In pratica, in caso di mancato pagamento, un'unica cartella esattoriale conterrà entrambi i verbali non pagati.

grazie Sara, quindi quello che si legge qui Ingiunzione del Comune per pagamento di multe: 4 motivi di nullita al punto 4:
La legge [4] infatti stabilisce che: “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.”
e di cui la fonte è: [4] Art. 3 co. 3, D.L.Vo n. 241/1990 sulla “ Motivazione del provvedimento”, quale rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

ritieni non possa essere riferibile al mio caso ?
 
grazie Sara, quindi quello che si legge qui Ingiunzione del Comune per pagamento di multe: 4 motivi di nullita al punto 4:
La legge [4] infatti stabilisce che: “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.”
e di cui la fonte è: [4] Art. 3 co. 3, D.L.Vo n. 241/1990 sulla “ Motivazione del provvedimento”, quale rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

ritieni non possa essere riferibile al mio caso ?

Posso dire che è abbastanza bizzarro che un giudice ritenga insufficiente la semplice citazione dei riferimenti degli atti contestati, dal momento che gli stessi sono stati precedentemente notificati al trasgressore.
Qui non si tratta di presumere la conoscenza, qui attraverso la notificazione avvenuta dei verbali citati nell'ingiunzione si può certificare la conoscenza degli atti contestati (coi relativi riferimenti es n° del verbale) da parte del trasgressore.
Non c'è un atto di riscossione, sia effettuato da (ex) Equitalia, che fatto in proprio dall'ente che contenga l'allegazione di tutti gli atti contestati.
Perché non ve ne è la necessità essendo state effettuate precedentemente le notificazioni delle singole contestazioni poi raggruppate in ingiunzione (o cartella esattoriale).
E qui viene di aiuto la definizione di notifica, che è "rendere noto ufficialmente" al trasgressore.
Per questo giudice l'aver reso noto ufficialmente a priori l'esistenza delle contestazioni non basta. Bisogna riallegare i verbali già notificati, non essendo sufficienti i riferimenti agli stessi, bha...ripeto bizzarro.
Posizione piuttosto singolare dal mio punto di vista.
Sulla questione della maggiorazione non so esprimermi, sulla questione dell'allegazione dei verbali originari, mi sento di dirti che devi contare sulla fortuna di trovare lo stesso giudice del link che hai citato, in sede di ricorso.
 
Ultima modifica:
ti ringrazio per la precisa spiegazione ! :)
 
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