Indennità preavviso licenziamento e giustificato motivo oggettivo

Zan*

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Buonasera a tutti,

vorrei capire un po' meglio (teoria e soprattutto in pratica) come funziona il tema in oggetto

Mi spiego meglio: facendo delle ricerche su internet leggo che “in tema di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ciascuno dei contraenti possa recedere dal contratto di lavoro, dandone preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalla Contrattazione Collettiva” (da Art 2118 a 2118 CC)

Leggendo così sembrerebbe che qualsiasi datore di lavoro possa licenziare a suo piacimento andando a corrispondere unicamente l'indennità di preavviso qualora si decida di "mandar via" il dipendente fin da subito (nota: parliamo di somme minime, ad es nel CCNL commercio si va da 15 a 60 giorni, che possono legegrmente crescere al crescere dell'anzianità lavorativa)

(Tralasciando i motivi per giusta causa), leggo (e sono a conoscenza) però di casi di licenziamento per crisi economica e/o riorganizzazione aziendale (es: soppressione della posizione) che vengono fatti rientrare nei cd licenziamenti per "giustificato motivo oggettivo" (per i quali il datore di lavoro é tenuto a corrispondere indennità più significative, indicativamente 2 mensilità per ogni anni lavorato, con minimi e massimi)

La mia domanda quindi é: se un'azienda é (ad es) in crisi economica o decide di effettuare una riorganizzazione, la procedura di licenziamento come funziona e quale contributo economico può aspettarsi il dipendente che dovesse esserne oggetto?

ps: fortunatamente non sono coinvolto direttamente da questo tipo di situazione, ma conosco persone che ci sono passate e ho ricevuto informazioni/notizie contrastanti sui punti di cui sopra

Ringrazio anticipatamente chi vorrà fornire un contributo tecnico e/o basato sulla propria esperienza
 
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