Pagamento parcella Avvocato

francesco7575

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Buongiorno, mi togliete una curiosità, mi sono rivolto ad un avv. per fare ricorso all'inps su un decreto di invalidita', vi invio i dati della sentenza che ho preso dal registro del tribunale:

Ritualità: ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 445 BIS
Oggetto del fascicolo: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Giudice: ***********
Sezione:
Data di iscrizione a ruolo: 04/12/2014
Data citazione:
Data prossima udienza:
Sentenza: ---- / --------
Decreto ingiuntivo: ---- / --------
Stato del fascicolo: OMOLOGAZIONE CONCESSA
Elenco delle tipologie di parti:
AP
CP
Elenco delle righe di storico:
04/12/2014 - ISCRIZIONE RUOLO GENERALE
04/12/2014 - ASSEGNAZIONE A SEZIONE
04/12/2014 - DESIGNAZIONE GIUDICE
19/02/2015 - FISSATA UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI
15/05/2015 - COSTITUZIONE PARTI
15/06/2015 - NOMINA E GIURAMENTO CONTESTUALE CTU (art.193 cpc)
12/09/2015 - DEPOSITO CONSULENZA TECNICA D' UFFICIO
12/09/2015 - DEPOSITO ISTANZA LIQUIDAZIONE CTU
17/09/2015 - ANNOTAZIONE
19/10/2015 - SOSTITUZIONE GIUDICE SUL RUOLO
03/11/2015 - SOSTITUZIONE GIUDICE SUL RUOLO
22/12/2015 - LIQUIDAZIONE CTU

Il mio dubbio/curiosità è, cosa significa liquidazione CTU?! che l'avvocato è stato pagato ?!
Chiedo questo, perchè a tutt'oggi, la pratica secondo l'avvocato è ancora bloccata all'inps, e mi è venuto il dubbio che lui sia stato pagato e quindi non si sbatte piu' di tanto per sbloccare la pratica.
 
CTU= Consulenza Tecnica d'Ufficio.
E' l'esperto che si è pronunciato sull'inabilità in contestazione.
La sentenza, a mio modesto avviso, non si è ancora conclusa ..
Saluti.
 
CTU= Consulenza Tecnica d'Ufficio.
E' l'esperto che si è pronunciato sull'inabilità in contestazione.
La sentenza, a mio modesto avviso, non si è ancora conclusa ..
Saluti.
ma allora che significa " OMOLOGAZIONE CONCESSA"?!
L'avvocato mi parla di sentenza chiusa, infatti lui dice di averla inviata tramite pec all'inps, e quando io gli ho chiesto la sentenza lui mi ha dato il nr. del decreto. Sinceramente non ci sto capendo niente
 
Nel mio caso l'avvocato ed il ctu lo pagò l' INPS che soccombette.

IO però pagai il consulente medico che portò in tribunale le mie istanze.

Comunque nel mio caso si risolse in pochi mesi

A Milano mi feci aiutare da una associazione invalidi
 
ma allora che significa " OMOLOGAZIONE CONCESSA"?!
L'avvocato mi parla di sentenza chiusa, infatti lui dice di averla inviata tramite pec all'inps, e quando io gli ho chiesto la sentenza lui mi ha dato il nr. del decreto. Sinceramente non ci sto capendo niente
A me dettero la sentenza, la stessa che arrivo all'INPS, che concesse i benefici negati dalla commisssione medica
 
E' questo il punto, è che secondo me si sta dilungando troppo la cosa, se ci fai caso il ricorso è partito a dicembre 2014, ed a oggi, quando parlo con l'avvocato mi dice sempre è bloccata, o si sta per sbloccare, non so cosa fare.....
 
La sentenza la emette il tribunale ordinario sezione lavoro

Non so dire per l'avvocato, prova a rivolgerti all'ordine degli avvocati
 
La sentenza la emette il tribunale ordinario sezione lavoro

Non so dire per l'avvocato, prova a rivolgerti all'ordine degli avvocati

quello che ho scritto nel primo post, è preso dal tribunale sezione lavoro, il numero della sentenza me l'ha dato l'avvocato, lui dice che è definitiva ed ha portato il tutto all'inps, ma io come faccio a capire se è definitiva?!
Quando gli ho chiesto la sentenza, lui mi ha inviato il numero del decreto, ed io tramite internet, sono andato sul sito del tribunale sezione lavoro e mi è uscito quello che ho postato nel primo post. Non so se sono stato chiaro....
 
quello che ho scritto nel primo post, è preso dal tribunale sezione lavoro, il numero della sentenza me l'ha dato l'avvocato, lui dice che è definitiva ed ha portato il tutto all'inps, ma io come faccio a capire se è definitiva?!
Quando gli ho chiesto la sentenza, lui mi ha inviato il numero del decreto, ed io tramite internet, sono andato sul sito del tribunale sezione lavoro e mi è uscito quello che ho postato nel primo post. Non so se sono stato chiaro....
Perchè non ti accerti presso la Cancelleria del Tribunale se la sentenza è già stata definitivamente emessa?
Nel caso lo fosse:
- Perchè il tuo Avvocato non te l'ha consegnata?
- Hai vinto la causa?
- Le spese a chi sono state imputate?
- Chiedi notizia all'Inps se hanno ricevuto copia della sentenza e quando presumibilmente concederanno la pensione.
Saluti.
 
Eh si, in effetti se vi fosse stata una sentenza l'avvocato avrebbe dovuto consegnare una copia al suo assistito o come minimo comunicare l'esito...:rolleyes:
 
Infatti è un casino, nel senso che a marzo, quando l'avvocato mi disse che la causa era stata vinta, ed aveva consegnato tramite pec la sentenza all'inps, io sono andato all'inps, per accertarmi dei tempi per l'erogazione. Una dipendente dell'inps, mi disse: " guardi, dica al suo avv. che quando si inviano le sentenze per Pec, passa del tempo, quindi le consiglio di farlo andare di persona al protocollo." Quando gliel'ho detto all'avv., si è arrabbiato, dicendo che lui ha sempre fatto cosi e non c'e' stato mai nessun problema, quindi, io gli chiesi copia della sentenza e lui mi ha dato il nr. del decreto, dicendo che è quella la sentenza e con quella lui ha inviato il tutto all'inps. Le spese, lui mi ha detto che gliele daro' quando avro' i soldi dall'inps. Ormai sono due mesi che gli chiedo notizie, e lui dice che c'e' da aspettare, non so cosa fare.... Devo andare ad un CAF?!
 
Vai alla fonte: in cancelleria!

Sto avvocato è un vero maleducato se si comporta così.

PS: Ma non ti conviene parlare con la segretaria dell'avvocato, tanto materialmente l'invio all'inps lo ha fatto lei, così ti può dare gli estremi della pratica e la data di invio...
 
Vai alla fonte: in cancelleria!

Sto avvocato è un vero maleducato se si comporta così.

PS: Ma non ti conviene parlare con la segretaria dell'avvocato, tanto materialmente l'invio all'inps lo ha fatto lei, così ti può dare gli estremi della pratica e la data di invio...

Vado alla cancelleria con il nr. del decreto?! pero' se vedi nel primo post, c'e' scritto sentenza e li non c'e' nessun numero, questi dati li ho presi dal sito internet del tribunale
 
Si ma almeno in cancelleria ti danno conferma della sentenza, se è stata emessa o meno, non mi pare poco!

Se andassi dal presupposto di ciò che hai messo nel primo post (dove non è segnata alcuna sentenza il che vuol dire tutto e niente) vorrebbe dire che il tuo avvocato ha detto catzate, ecco perché è meglio andare alla fonte.
 
Nel post di apertura è indicato chiaramente che trattasi di procedimento ex art. 445bis del cpc.
Ti fossi cercato l'articolo in rete (che sotto ti riporto), avresti capito che l'avvocato non ti ha raccontato frottole, che la funzionaria dell'Inps che pretenderebbe la notifica cartacea oltre che maleducata è una perfetta incompetente (da anni gli avvocati notificano via Pec) , e che, soprattutto, il riconoscimento del tuo diritto alla pensione (o assegno) d'invalidità è oramai incontrovertibile.
Auguri.

ARTICOLO 445 BIS
Accertamento tecnico preventivo obbligatorio
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

[Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma precedente sono inappellabili].

La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile. (1) (2)

-----

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 38, D.L. 06.07.2011, n. 98 (G.U. 06.07.2011, n. 155) con decorrenza dal 06.07.2011, come modificato, compresa la soppressione del comma tra parentesi quadre, dall'allegato alla legge di conversione, L. 15.07.2011, n. 111 (G.U. 16.07.2011, n. 164), con decorrenza dal 17.07.2011 e con applicazione dal 01.01.2012.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 27, comma 1, L. 12.11.2011, n. 183 (Legge di stabilità) con decorrenza dal 01.01.2012 e con applicazione dal 31.01.2012
 
Ti ringrazio per la risposta, pero' ho avuto dubbi, in quanto ho chiesto la sentenza ed ad oggi non l'ho mai ricevuta.
Non ho capito una cosa, i 120 giorni, partono dalla liquidazione delle spese del ctu, che nel mio caso è il 22/12/15, o partono dalla data di invio della pec dell'avvocato, che nel mio caso è il 25/02/16?!
 
Non ci sarà mai una sentenza perché nella fattispecie il procedimento si è chiuso con il decreto di omologazione (non impugnabile e non modificabile) poiché né tu né l'Inps avete avuto da ridire sulle conclusioni formulate nella CTU dal Consulente Tecnico (che evidentemente ha riconosciuto che dal punto di vista sanitario sei invalido totale o parziale).
I 120 giorni decorrono dalla data di notifica (quindi dalla data della Pec).
Tieni presente che con l'Inps oramai si fa tutto per via telematica e quindi sarebbe opportuno, se già non ce l'hai, che richiedessi il pin dispositivo perché potresti seguire l'iter della tua pratica di liquidazione trasmettere gli ulteriori documenti che sono da trasmettere ecc. (a meno che tu non ti rivolga ad un patronato per queste incombenze..ma si allungano i tempi).
P.S.: Ma hai chiesto al tuo avvocato il decreto di omologazione? (Anche per renderti conto di quanto gli è stato liquidato dal giudice per le sue competenze:o:o:D:D)
 
Tu come parte puoi pretendere sia dalla Cancelleria che dal tuo avvocato il decreto di omologazione con il quale il Giudice del Lavoro ha chiuso definitivamente il procedimento. L'avvocato forse fa l'orecchio da mercante sul punto perché, a mio giudizio, non ti vuol far vedere quanto gli è stato liquidato, verosimilmente come distrattario, per le sue competenze.
 
Tu come parte puoi pretendere sia dalla Cancelleria che dal tuo avvocato il decreto di omologazione con il quale il Giudice del Lavoro ha chiuso definitivamente il procedimento. L'avvocato forse fa l'orecchio da mercante sul punto perché, a mio giudizio, non ti vuol far vedere quanto gli è stato liquidato, verosimilmente come distrattario, per le sue competenze.

Quindi lui, i soldi li ha gia' presi?!
 
La somma che il Giudice ha liquidato nel decreto di omologazione (se ha liquidato qualcosa come quasi certo dal momento che l'Inps è risultata soccombente) più ciò che l'Istituto riconosce per spese successive al provvedimento (circa 150-200 €), se lui ne ha chiesto la distrazione quale avvocato anticipatario (art. 93 cpc), potrebbe averla già presa essendo passati più di due mesi e mezzo dalla notifica del provvedimento (normalmente dalle mie parti l'Inps liquida in un mesetto le competenze legali).
Guarda che questo non ti esime dal rispetto dei patti concordati (soprattutto se scritti).
 
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