Cass. civ. Sez. II, 23/05/2000, n. 6691
Fatto Diritto P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. Sergio DEL CORE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CITARELLI ADA, CITARELLI LIVIO, CITARRELLI MICHELE, CITARELLI FILOMENA, elettivamente domiciliati in ROMA, Via MICHELE MERCATI 38 presso lo studio dell'Avv. MANDARA G., difesi dall'Avvocato IENGO GAETANO;
- ricorrenti -
contro
DI GIUSEPPE LUIGIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA RICCI MAZZA, difesa dall'avvocato CARMINE BATTIANTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 475/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 14/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/00 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato Giuseppe MANDARA, per delega dell'avv. G. Iengo, depositata in udienza, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Gigliola MAZZA RICCI,, per delega dell'Avv. Battiante Carmine, depositata in udienza, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso e alle ore 11,15 deposita nota di udienza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 20 febbraio 1988, i germani Ada, Livio, Michele e Filomena Citarelli esponevano: il 5 dicembre 1975 era deceduta ab intestato la loro madre Franza Serafina, comproprietaria in parti uguali, con il coniuge Citarelli Raffaele, della casa coniugale sita in Foggia al piano 8 dello stabile di Piazza Internati in Germania n. 12, scala B. Il 14 novembre 1985, era deceduto senza lasciare testamento il padre Citarelli Raffaele, che in precedenza aveva contratto nuove nozze con Di Giuseppe Luigia. Costei occupava da sola il predetto appartamento su cui vantava una quota pari a 16/72, mentre la restante quota di 56/72 apparteneva a Citarelli Ada che aveva rilevato le quote degli altri fratelli con atto per Notar Buonasorte del 19 dicembre 1987.
Tanto premesso, convenivano in giudizio Di Giuseppe Luigia dinanzi al Tribunale di Foggia, cui chiedevano, per quanto ancora interessa, lo scioglimento della comunione dei beni ereditari, l'attribuzione dell'intero compendio immobiliare a Citarelli Ada, maggiore quotista, stante l'assenso degli altri condividendi germani, la liquidazione in denaro della quota di pertinenza della convenuta, e la condanna della stessa al rilascio dell'appartamento, nonché, in caso di opposizione immotivata alla domanda, anche al rimborso delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la Di Giuseppe si opponeva alla domanda chiedendo in via riconvenzionale, previa declaratoria di apertura della successione di Citarelli Raffaele, il riconoscimento - ex art. 540 c.c. - dei di lei diritti di abitazione sull'appartamento adibito a residenza familiare e di uso dei beni mobili che l'arredavano nonché l'assegnazione in proprietà esclusiva dello stesso immobile.
Disposta ed espletata C.T.U., il Tribunale adito, con sentenza del 13 luglio 1992, dichiarata aperta la successione di Citarelli Raffaele, disponeva la divisione dei beni ereditari assegnando a Di Giuseppe Luigia, riconosciuta titolare del diritto di abitazione, l'intero appartamento adibito a casa coniugale ed il relativo mobilio con obbligo di versare, a conguaglio, a Citarelli Ada la somma attualizzata di lire 66.904.400.
Contro tale sentenza proponevano gravame Citarelli Ada, Livio, Michele e Filomena. Lamentavano che il Tribunale, anziché assegnare l'immobile a Citarelli Ada, maggiore quotista, aveva riconosciuto il diritto di abitazione alla Di Giuseppe, sebbene il diritto in parola competa solo al coniuge della famiglia di origine e vada escluso in caso di nuove nozze del coniuge superstite - trattandosi di diritto strettamente personale e non di legato di specie - e nonostante l'appellata, proprietaria di altro immobile, non si trovasse in stato di bisogno. Si dolevano, inoltre, che, mentre al diritto di abitazione era stato attribuito un valore sproporzionato, l'appartamento in contestazione era stato valutato in misura di gran lunga inferiore a quella effettiva.
Nella resistenza dell'appellata, la Corte d'Appello di Bari rigettava il gravame. Quanto all'assunto secondo cui non sarebbe configurabile il diritto di abitazione in favore della Di Giuseppe, sia pure nei limiti della quota della casa coniugale di pertinenza del coniuge premorto, in ragione del fatto che la riserva in parola opererebbe unicamente a vantaggio del coniuge originario, considerava detta Corte che una tale limitazione non è desumibile dall'art. 540 c.c. , riguardato e interpretato anche alla stregua delle ragioni che lo ispirarono. Invero, se lo scopo della norma è di tutelare il coniuge superstite e la stabilità della famiglia, anche in proiezione e, quindi, anche in presenza della morte dell'altro coniuge, è del tutto evidente che l'unica condizione richiesta perché operi la riserva del diritto reale di godimento in parola sia la esistenza di un rapporto di coniugio e di effettiva convivenza al momento dell'apertura della successione, non rilevando in alcun modo la circostanza che il coniuge superstite sia il primo o il secondo.
Peraltro, nella specie il contestato diritto di abitazione era derivato alla Di Giuseppe a titolo originario, in quanto connesso alla qualità di coniuge del defunto, comproprietario dell'immobile per una quota pari a 16/24, senza che venisse in rilievo il corrispondente diritto derivato al de cuius a seguito del decesso della prima moglie. Riguardo all'operata attribuzione dell'immobile alla Di Giuseppe, titolare solo di una quota ereditaria pari a 16/72, la Corte territoriale osservava preliminarmente che per costante interpretazione giurisprudenziale l'art. 720 c.c. non detta una disciplina inderogabile ma solo criteri preferenziali rimessi alla discrezionalità del giudice, che trova limite e temperamento esclusivamente nella necessità che la scelta sia basata su valutazioni di opportunità e adeguatamente motivata. Riteneva, quindi, la Corte di merito che le ragioni addotte dal Tribunale - e, segnatamente, la titolarità del diritto di abitazione, sia pure limitato, spettante alla Di Giuseppe, contrapposta alla immotivata preferenza dell'appellante per l'assegnazione diretta dell'immobile - erano perfettamente condivisibili e idonee a sostenere la decisione. Né questa conclusione poteva essere scalfita dalla accertata titolarità da parte della Di Giuseppe di altri immobili, dal momento che, non ricorrendo nella specie profili di necessità, stati di bisogno o altre denunciate esigenze connesse alla complessiva condizione delle parti, un raffronto astratto tra le rispettive possidenze delle parti si rivelava inconducente; al contrario, il diritto di abitazione, considerato dal primo giudice a giustificazione della ritenuta opportunità dell'attribuzione in toto dell'appartamento, era idoneo a dare adeguato supporto alla scelta operata, obiettivamente rispondente all'opportunità di assicurare, attraverso la riunione in un'unica persona della proprietà dell'immobile, la continuità della casa coniugale. Le critiche in via di progressivo subordine mosse dagli appellanti alla determinazione del valore attribuito al diritto di abitazione e all'appartamento, oltre che generiche, erano assolutamente prive di consistenza, apparendo del tutto corretti il modo di procedere e il criterio adottato dai consulenti per calcolare detti valori.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Citarelli Ada, Livio, Michele e Filomena affidandosi ad un unico articolato motivo, poi illustrato con memoria.
Resiste la Di Giuseppe con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico complesso motivo i ricorrenti, deducendo violazione degli artt. 540, 720, 979 e 1026 c.c. , e del D.P.R. n. 637 del 1972 nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile di ufficio (il tutto in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.), lamentano che la Corte d'Appello riconobbe alla Di Giuseppe il diritto di abitazione e si basò su tale riconoscimento per attribuirle l'intero appartamento, disattendendo la contrapposta richiesta avanzata dalla maggiore quotista. Osservano al riguardo che, per la concreta realizzazione del diritto di abitazione al coniuge superstite ai sensi della prima delle norme richiamate, occorre che la casa adibita a residenza familiare dei coniugi sia di proprietà del coniuge defunto o almeno comune a lui e all'altro. Nella specie, la casa, col relativo arredo di mobili, non apparteneva interamente al Citarelli Raffaele ma era rimasta in comunione indivisa tra questi e i figli per la precedente successione della rispettiva prima moglie e madre Franza Serafina. Riconoscendo il diritto di abitazione per l'intero appartamento alla Di Giuseppe i giudici del merito avevano erroneamente disposto anche relativamente alla quota eccedente la proprietà del de cuius inammissibilmente estendendo la portata del contestato diritto in re aliena, e cioè a carico di (quote di) soggetti estranei all'eredità. Non potendo essere strettamente mantenuto nell'ambito della quota dominicale del de cuius, stante la indivisibilità dell'immobile e la sua appartenenza a soggetti estranei, il diritto di abitazione non era in concreto opponibile, null'altro spettando alla Di Giuseppe che il controvalore di detta quota. Esclusa la possibilità di riconoscere il diritto di abitazione, e anche indipendentemente da ciò, l'immobile relitto, in applicazione dell'art. 720 c.c. e dell'interpretazione costantemente operatane dalla giurisprudenza, avrebbe dovuto essere comunque attribuito a Citarelli Ada, quale maggiore quotista che ne aveva fatto richiesta, con addebito per l'eccedenza. Al contrario, la Corte di merito non aveva seguito il criterio della maggiore quota, pur in assenza di gravi motivi attinenti agli interessi comuni dei condividenti, ritenendo arbitrariamente che per discostarsene fosse sufficiente indicare i motivi di opportunità della scelta adottata e contrapponendo altrettanto arbitrariamente l'interesse della Di Giuseppe a continuare ad abitare la casa coniugale a quello non sostenuto da esigenze abitative specifiche della richiedente l'assegnazione. La Corte aveva errato nella valutazione sia del contestato diritto reale di godimento riconosciuto alla Di Giuseppe, stante l'inapplicabilità dei criteri di cui al D.P.R. n. 673 del 1972, sia dell'appartamento assegnatole in proprietà esclusiva.
Il primo profilo della riassunta censura è fondato.
Come emerge dalla parte narrativa, una quota dell'immobile sito in Foggia, Piazza Internati in Germania n. 12, e destinato a residenza familiare, appartenendo per la metà indivisa alla madre - deceduta il 5 dicembre 1975 - degli odierni ricorrenti, fu da costoro acquistata mortis causa prima che si aprisse la successione del loro padre e si ponesse quindi la questione del corrispondente acquisto in favore della resistente, con la quale egli aveva contratto nuovo matrimonio.
Di qui il delinearsi, quale punto controverso tra le parti, della configurabilità o meno del diritto di abitazione in favore del coniuge superstite, quando ne è oggetto un immobile di cui il defunto era titolare non esclusivo.
Se, quindi, può consentirsi con la resistente che nella specie la materia del contendere era incentrata sullo scioglimento della comunione ereditaria, non essendo stato il giudice direttamente investito della sopra riassunta questione, è indubitabile che la stessa fu oggetto di dibattito tra le parti. Per vero, da un lato, la Di Giuseppe, costituendosi in giudizio, oltre a chiedere l'apertura della successione del Citarelli, fece valere, rispetto alla casa, il suo diritto vitalizio di adibirla a propria abitazione e di usarne gli arredi; dall'altro - come ammesso dalla stessa resistente - la risoluzione in un certo modo della stessa questione si pose come elemento fondante la decisione; infatti, come meglio si vedrà infra, l'opzione privilegiata, fra le due prospettabili, dai giudici di merito, nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 720 c.c. , fu proprio in funzione dell'avvenuto riconoscimento del diritto di abitazione della condividente di quota minore.
Questa Corte deve pertanto esaminare il problema del se al coniuge superstite, non importa se sposato in prime o in seconde nozze, spettino i diritti di abitazione e di uso degli arredi anche quando la casa coniugale non fosse in proprietà esclusiva del coniuge defunto o in comunione tra i coniugi, bensì in comunione tra il de cuius e terzi. Diritti che, riconosciuti a favore del coniuge superstite a seguito delle novazioni alla normativa ereditaria introdotte dalla legge di riforma del diritto di famiglia, all'ultimo momento del suo iter formativo, costituiscono, forse proprio per questo, istituti successori fra i più discussi e incerti, oggetto di persistenti, divergenti valutazioni dottrinarie sotto vari aspetti, primo fra tutti quello dei meccanismi di acquisizione dell'attribuzione patrimoniale concessa al coniuge superstite.
In base al capoverso dell'art. 540 c.c. , al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. In altri termini, condizione per la nascita dei diritti in questione è che la casa e gli arredi siano "di proprietà del defunto o comuni".
Nella fattispecie, la questione giuridica sopra schematizzata appare, quindi, riconducibile ad un unico nucleo ermeneutico, quello del significato da attribuirsi alla dizione testé riportata tra virgolette.
Vari esponenti della dottrina interpretano la disposizione nel senso che i diritti in questione sorgono, in favore del coniuge superstite, pure nell'ipotesi in cui il de cuius, in vita, fosse comproprietario, con altri, dei beni in discussione (casa, arredi); diversamente argomentando, la posizione del superstite potrebbe essere pregiudicata da chi, in imminenza del proprio decesso, abbia alienato a terzi una quota, anche minima, della propria casa. Impiegando l'aggettivo "comune", il legislatore si sarebbe voluto riferire non alla sola ipotesi dell'immobile comune ai coniugi, ma anche a quella di una comunione tra il coniuge defunto e altri chiamati alla successione.
Al contrario, altra parte della dottrina, che ex professo si è occupata di tale questione risolvendola in senso negativo per il coniuge superstite, ha messo precipuamente in luce la ratio del diritto de quo e la sua stretta connessione con l'esigenza di godere dell'abitazione familiare. In proposito, si è osservato, anzitutto, che il legislatore, prevedendo l'ipotesi della casa comune, deve essersi riferito esclusivamente alla comunione con l'altro coniuge, tenuto conto che il regime della comunione è quello legale e quindi presumibilmente il più frequente a verificarsi. In secondo luogo si è rimarcato che, ove comproprietario sia un terzo, non possono verificarsi i presupposti per la nascita dei diritti di abitazione e di uso, non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare in concreto al coniuge il godimento pieno del bene oggetto dei diritti stessi. In diversi termini, in tanto può sorgere il diritto di abitazione, in quanto vi è la possibilità di soddisfare l'esigenza abitativa; se questa non può soddisfarsi perché l'immobile appartiene anche ad estranei, i diritti di abitazione e uso non nascono.
Ponendo l'accento sul contenuto economico dei diritti in discorso, la Cassazione è in un primo arresto (sent. n. 2474/87) pervenuta ad un approdo interpretativo meno radicale, in quanto, pur escludendo che il diritto di abitazione possa essere esercitato anche a dispetto del diritto di proprietà vantato dall'estraneo, ha ammesso che il coniuge superstite, nei limiti della quota di proprietà del coniuge defunto, possa avere l'equivalente monetario del predetto diritto. Si è, infatti, statuito che la titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall'art. 540 c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare ha necessario riferimento al diritto dominicale spettante sull'abitazione al de cuius, sicché, ove la residenza sia sita in un immobile in comproprietà, il diritto di abitazione trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto; pertanto, qualora la porzione spettante non possa materialmente distaccarsi per l'indivisibilità dell'immobile e questo venga assegnato per intero ad altro condividente, deve farsi luogo all'attribuzione dell'equivalente monetario di quel diritto. Ma occorre dire che nella fattispecie allora esaminata dalla Corte, sull'affermazione del diritto del coniuge superstite ad ottenere dai condividenti l'equivalente pecuniario del diritto di godimento in concreto non realizzabile sulla porzione di immobile devoluta ai condividenti medesimi, non vi era stata specifica doglianza con conseguente formazione del giudicato interno.
La chiave di lettura adottata, ancorché uniforme a quella suggerita da alcune voci dottrinarie è comunque suscettibile, a parere del Collegio, di ampie censure, in quanto finisce per attribuire un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che invece ha un senso solo se apporta un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge superstite, garantendo in concreto l'esigenza di godere dell'abitazione familiare. A parere di questa Corte, infatti, la collocazione della norma dell'art. 540, comma 2, c.c. ed il suo contenuto precettivo illuminano l'interprete solamente sul fatto che il riformatore del 1975 ha inteso ricostruire i diritti di uso e di abitazione come riserva a favore del coniuge superstite - più precisamente, come riserva aggiuntiva a quella in proprietà - e lo legittimano a ritenere di trovarsi in presenza di una riserva qualitativa che escluda la surrogabilità, senza la volontà del coniuge superstite, con altri elementi patrimoniali relitti; ne consegue che, in caso di attribuzione al medesimo della casa familiare in piena proprietà, il diritto di abitazione non si estingue per confusione, ma deve essere capitalizzato. A tale avviso conduce la ratio di questa attribuzione di diritti determinati, consistente, probabilmente, nell'esigenza di garantire al coniuge superstite la persistenza nel godimento della casa adibita a residenza familiare e dei mobili che ne costituiscono l'arredamento, non tanto o non solo al fine di conservargli l'ambiente etico-affettivo in cui è convissuto col coniuge poi defunto, quanto e soprattutto per preservarlo dal pericolo di ritrovarsi improvvisamente, per la morte del coniuge, senza quel punto di riferimento abitativo su cui aveva fatto affidamento e, quindi, consentirgli, com'è stato sottolineato, di continuare la sua vita nell'ambiente e con le cose che gli erano familiari.
Prevedendo un'ipotesi di rigida intangibilità qualitativa (che rappresenta un unicum nel nostro ordinamento giuridico), la norma di cui all'art. 540 c.c. , comma 2, si caratterizza dunque per un duplice contenuto dispositivo: il primo, suppletivo, nel senso di assegnare comunque i diritti di abitazione e di uso al coniuge superstite nel caso in cui la casa coniugale e i relativi arredi siano esclusi, per disposizione testamentaria, dalla quota allo stesso riservata in piena proprietà o in essa solo parzialmente compresi; il secondo, integrativo, nel caso che il godimento di tali diritti debba essere avvalorato in aggiunta alla quota di riserva spettante al coniuge superstite, risultante dalla divisione della massa ereditaria al netto di quel valore.
Chiamata una seconda volta a pronunciarsi sul problema, la Corte di legittimità affermò che i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono, per la loro concreta realizzazione, l'appartenenza della casa e del relativo arredamento al de cuius o, in comunione, a costui e all'altro coniuge, essendo manifestamente inammissibile una loro estensione a carico di quote di soggetti estranei all'eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti (sent. n. 8171/91, che respinse il ricorso con cui un coniuge superstite pretendeva di esercitare il diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. sull'intera casa in comproprietà tra il de cuius e i di lui figli di primo letto, osservando, appunto, che l'accoglimento della pretesa avrebbe comportato, ingiustificatamente, se non il sacrificio, almeno la compressione, per la durata della vita della ricorrente, del diritto dominicale acquisito da altri soggetti in virtù di una diversa successione mortis causa).
Sulla scia di questo dictum, che il Collegio condivide, si deve pervenire alla conclusione che una direttrice interpretativa, indirizzata ad una più valida e corretta ricostruzione della norma, non può esimersi dal negare la configurabilità del diritto di abitazione in favore del coniuge superstite quando la casa familiare fosse in comunione tra il coniuge defunto e un terzo.
Oltre a quanto in precedenza osservato con riferimento al tenore letterale della disposizione in commento e alla qualificazione della natura giuridica dell'attribuzione patrimoniale che i diritti di abitazione e uso importano, va posto l'accento anche sulla valutazione degli effetti pratici della normativa. È noto che per raggiungere il risultato di assicurare al coniuge superstite una tranquillità di vita ed una continuità di abitudini, risparmiandogli il disagio materiale e morale della ricerca di un alloggio o adattamenti a nuove condizioni di vita nonché di garantirgli il godimento degli arredi - che, sotto il profilo affettivo, hanno anche fondamentale importanza - sono stati dal legislatore sacrificati gli interessi concorrenti degli altri legittimari nonché la stessa libertà di disporre mortis causa del de cuius.
Il testatore, infatti, con la attuata riforma del 1975, si vide ridurre il proprio potere dispositivo in ordine alla quantificazione e disposizione della quota disponibile. Stabilendo l'art. 540 c.c. , comma 2, che i diritti d'uso e d'abitazione gravano sulla quota disponibile, il testatore - ove tali diritti siano di valore pari o superiore a quello della disponibile - si trova a non poter disporre di alcunché del suo patrimonio, interamente riservato - vuoi per quota, vuoi per uso ed abitazione - ai legittimari.
D'altro canto, il sacrificio dei legittimari concorrenti col coniuge superstite è sottolineato dal fatto che, qualora il valore della disponibile e della quota di riserva del coniuge non siano sufficienti ad assorbire il valore dei diritti in questione, gli stessi gravano sulla quota riservata ai figli (intendi altri legittimari). Si può quindi concordare con chi ha affermato che nella successione del coniuge, stante la preminenza attribuita all'uso ed all'abitazione, sono stati infranti due principi tenuti fermi dal legislatore del 1942, in base ai quali le quote di riserva erano intangibili e la quota disponibile era garantita nella misura minima pari ad un terzo del patrimonio dell'ereditando. Orbene, valutati gli effetti pratici della normativa, può inferirsene che un tale trattamento incomparabilmente più favorevole per il coniuge superstite non è concepibile ove non correlato alla situazione di un bene che appartenesse al de cuius in proprietà esclusiva o in comunione con l'altro coniuge.
Possono infine ricordarsi gli altri argomenti addotti dalla dottrina contraria alla configurabilità dei diritti di abitazione e uso dei mobili che la corredano, se la casa familiare appartenga anche a terzi, e cioè:
(a) l'inammissibilità che la morte di un condomino faccia sì che gli altri comunisti trovino gravata di un diritto reale parziale anche la loro quota;
(b) l'inaccettabilità del fatto che, qualora il defunto fosse comproprietario pro-quota dell'alloggio con un terzo e lo occupasse, per la quota non di sua proprietà, a titolo di comodato, il superstite verrebbe ad ottenere, in forza della tesi che qui si critica, un diritto reale (sulla quota non del defunto) in precedenza inesistente;
(c) la singolarità di un diritto di abitazione limitato ad una quota, ideale, dell'immobile o, per ipotesi, ad alcuni vani.
Deve, quindi, conclusivamente rilevarsi che la locuzione "se di proprietà del defunto o comuni" sia da interpretare"se di proprietà del defunto o comuni tra i coniugi", secondo le regole della comunione ordinaria o legale di cui all'art. 177 c.c. e segg.
E tuttavia va rilevato che nella fattispecie i ricorrenti non hanno, col ricorso per cassazione, negato in radice la configurabilità del diritto di abitazione (come avevano espressamente fatto nei precedenti gradi del giudizio, sia pure adducendo argomentazioni del tutto prive di pregio). Essi hanno, viceversa, dedotto che alla Di Giuseppe andava riconosciuto soltanto il controvalore pecuniario di tale diritto, nella esatta determinanda quantificazione (vedi pag. 8 del ricorso e pag. 3 della memoria di replica), dolendosi dell'estensione in re aliena operata dai giudici di merito che le assegnarono l'intero appartamento in piena proprietà. Sul fatto che - essendola residenza familiare sita in un immobile in comproprietà indivisibile con i figli di primo letto del Citarelli e trovando quindi il diritto di abitazione della Di Giuseppe limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto - alla resistente compete l'equivalente monetario di quel diritto, si è quindi formato il giudicato, non avendo i ricorrenti censurato su tale punto specifico la sentenza della Corte territoriale.
Viceversa, nella prima parte del ricorso (lett. A), i ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello riconobbe alla Di Giuseppe il diritto di abitazione e si basò su tale riconoscimento per attribuirle l'intero appartamento, disattendendo in sede di divisione la contrapposta richiesta avanzata dalla Citarelli Ada, titolare della maggiore quota. Come ricordato in premessa, una tale doglianza è fondata. È indubbio, infatti, che la Corte di merito, dopo aver riconosciuto la sussistenza in capo alla Di Giuseppe di un diritto di abitazione, sia pure limitato alla quota di proprietà del marito, assume tale diritto come presupposto per sciogliere il nodo principale della controversia costituito dalla divisione dei beni ereditari. Dilungandosi in considerazioni di tipo equitativo e vagamente metagiuridico, la Corte d'Appello ha assegnato interamente l'appartamento indivisibile alla Di Giuseppe, nonostante fosse titolare della quota minore, anche e soprattutto perché titolari di un diritto di abitazione riguardante "la conservazione della continuità della casa coniugale" e quindi il perseguimento di una esigenza che sicuramente avrebbe trovato "più adeguata e congrua soddisfazione con la eliminazione del dualismo tra proprietà e diritto di uso".
Un tale iter logico giuridico è a parere di questa Corte viziato e quindi non idoneo a sorreggere la decisione adottata. Di vero, una volta che se ne era calcolato l'equivalente nummario in stretto riferimento alla quota di proprietà del bene appartenente al de cuius, il "diritto di abitazione" non entrava più in gioco e il giudice non poteva assurgerlo a criterio preferenziale per l'assegnazione in proprietà dell'intero appartamento indivisibile. Al contrario, la Corte barese, al pari del primo giudice, ha orientato la propria scelta nell'assegnare l'intero appartamento destinato a casa coniugale in base alla sussistenza in capo alla Di Giuseppe del diritto di abitazione e di uso dei mobili, adducendo le stesse motivazioni che stanno a base del riconoscimento di quei diritti.
In conclusione, percorrendo i passaggi della motivazione della sentenza impugnata relativamente ai punti di decisivo rilievo, è emersa sotto il cennato profilo la fondatezza delle censure difensive, il cui accoglimento implica l'annullamento con rinvio della decisione.
Dovrà ovviamente il giudice di rinvio - nella pienezza dei suoi poteri discrezionali - rivalutare compiutamente l'articolato complesso delle risultanze processuali, alla stregua di corretti principi giuridici e metodologici e con motivazione congrua e logica, libero di pervenire alle medesime conclusioni cui è pervenuta la sentenza annullata, ma attraverso un adeguato percorso logico-giuridico. Quest'ultimo non potrà, tuttavia, prescindere dai seguenti punti fermi: non essendosi da parte dei ricorrenti censurata la sussistenza stessa del diritto di abitazione sia pure limitato alla quota del defunto marito - in realtà, non configurabile laddove il coniuge defunto non sia proprietario esclusivo o comproprietario esclusivamente col coniuge superstite della casa familiare - alla Di Giuseppe deve essere attribuito il controvalore pecuniario dell'uso della casa e dei mobili che l'arredano in ragione della quota appartenente al de cuius; il c.d. diritto di abitazione, così liquidato, non viene più in rilievo e non può certo elevarsi a presupposto preferenziale ai fini della scelta del condividente cui assegnare per intero il bene (l'appartamento) indivisibile, con addebito dell'eccedenza; l'opzione deve essere compiuta sulla base dei criteri di attribuzione preferenziali indicati dall'art. 720 c.c. o di altri interessi - morali, familiari o economici - cui il giudice, nel suo sovrano apprezzamento, riterrà di accordare prevalenza, dando di ciò adeguata motivazione. Allo stesso giudice, designato in altra sezione della Corte d'Appello di Bari, viene rimessa anche la liquidazione delle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari.
Così deciso in Roma il 3 febbraio 2000.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23 MAGGIO 2000.