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02-05-16, 19:26 #2
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- il bonifico SEPA richiede il solo IBAN ma le banche (credo anche le estere) richiedono anche il nome dell'intestatario per controllo incrociato prima che il bonifico parta, per cui è possibile che una denominazione non corrispondente possa provocare un rifiuto del bonifico, il problema è che è difficile saperlo prima
- non ho capito bene se i 'complementi di arredo' di cui parli ricadano nella fattispecie 'bonus arredi'. Se fosse questo il caso ti segnalo (ma probabilmente già lo sai) che è possibile anche pagare con carta di credito o di debito, il che risolverebbe alla radice il problema bonifico.
"....Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito.
In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento...."
Qui il link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...trRistrEdil36/
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02-05-16, 19:40 #3
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no purtroppo non rientrano nel bonus mobili, sono termoarredi
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13-11-19, 13:59 #4
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avevi poi avuto problemi al riguardo? Nel mio caso il materiale edilizio è spedito dall'Italia, devo pagarlo su IBAN tedesco, la Ltd. fornitrice è registrata a Malta e mi fornisce una Partita IVA italiana: se la verifico su VIES mi dice "SOGGETTO IDENTIFICATO MA NON RESIDENTE IN ITALIA". Il nome collima ma ovviamente non possono trasmettere la fattura elettronica all'Ade, me ne rilasciano una cosidetta "pro forma". I bonifici per ristrutturazione Fineco non prevedono comunque IBAN estero, per cui credo che dovrei fare un bonifico estero "parlante" in manuale. AdE ti ha poi chiesto di documentare la spesa?
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13-11-19, 15:02 #5
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Ho trovato questo
Lavori o acquisto materiali ditta estera: come non perdere la detrazione - InvestireOggi.it
Nota DRE Emilia Romagna n. 909-519 del 9 gennaio 2015... che non trovo... però non mi convince troppo, ci sono circolari dell'AdE centrale che dicono serva l'applicazione della ritenuta per avere la detrazione (quindi bonifico specifico)
Buh
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14-11-19, 16:00 #6
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Grazie. La circolare N. 43/E 18/11/2016 è chiara in proposito, poi magari altre circolari sono in contrasto con questa...
non sarebbe la prima volta. Certo che poi si apre il tema della validità di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
sottoscritta all'estero(link). Meglio evitare...
Può, inoltre, ritenersi che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta previsto dall’art. 25 sopra richiamato. In tal caso è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.