imposta di registro su acquisto 1A casa ..

sigmund1

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1) se l'acquirente abita in un Comune diverso da quello dove ha comprato casa entro quanto tempo dalla data del rogito deve spostare la residenza nel Comune dove si trova la casa acquistata?

2) cosa succede se prima della scadenza dei 5 anni la casa venisse donata ad un figlio?
Cosa si pagherebbe di imposte per un atto di donazione se per il figlio si trattasse a sua volta di 1A casa?

GRAZIE ai volenterosi
 
1) 18 mesi
2) il recupero pure decadenza tua è cosa diversa da quel che pagherebbe tuo figlio per la donazione.
Il recupero scatta se alieni nei 5 anni e non riacquisti entro un anno.
Si paga la differenza d'imposta out una sanzione che, se pagata nei termini, è del 10%.
 
1) 18 mesi
2) il recupero pure decadenza tua è cosa diversa da quel che pagherebbe tuo figlio per la donazione.
Il recupero scatta se alieni nei 5 anni e non riacquisti entro un anno.
Si paga la differenza d'imposta out una sanzione che, se pagata nei termini, è del 10%.

scusa il ritardo ma non mi sono connesso in questi giorni.

non ho ben capito il punto 2) ma ti ringrazio comunque.

ciao
 
È il correttore automatico da cellulare.

Se vendi o sono prima dei 5 anni, devi pagare la differenza d'imposta rispetto al trattamento ordinario più una sanzione.
Il fatto che tuo figlio riceva la donazione come prima casa è irrilevante rispetto alla Tua posizione.

Per impedire la decadenza per rivendita nel quinquennio, dovresti riacquistare nell'anno.

È più chiaro?
 
scusa il ritardo ma non mi sono connesso in questi giorni.

non ho ben capito il punto 2) ma ti ringrazio comunque.

ciao

riepilogo per vedere se ho ben capito.

Se la casa viene "alienata" (e quindi anche eventualmente donata) entro 5 anni (e non viene riacquistata un'altra casa entro i 12 mesi succesivi alla rivendita) il Fisco provvederà a recuperare la maggiore imposta di registro non versata all'atto del primo acquisto.

Giusto?

Porgo ora un'altra domanda : se il primo acquirente alienasse solamente l'usufrutto, riservandosi la **** proprietà, vale ancora quanto sopra ?

O in tal caso il Fisco non potrebbe recuperare un bel nulla?
 
riepilogo per vedere se ho ben capito.

Se la casa viene "alienata" (e quindi anche eventualmente donata) entro 5 anni (e non viene riacquistata un'altra casa entro i 12 mesi succesivi alla rivendita) il Fisco provvederà a recuperare la maggiore imposta di registro non versata all'atto del primo acquisto.

Giusto?

Giusto, salvo il fatto che c'è anche la sanzione.


Porgo ora un'altra domanda : se il primo acquirente alienasse solamente l'usufrutto, riservandosi la **** proprietà, vale ancora quanto sopra ?

O in tal caso il Fisco non potrebbe recuperare un bel nulla?

Vale ancora la regola di cui sopra.
L'unica differenza è che, trattandosi di un caso di decadenza parziale, il recupero sarebbe parziale e proporzionato all'incidenza della n.u.d.a. proprietà sul valore della piena proprietà.
In pratica, il recupero sarebbe inferiore.

Peraltro, non mi è chiara l'utilità pratica di una donazione infraquinquennale della n.u.d.a. proprietà, se non vi è un pericolo impellente.
Infatti l'usufruttuario continuerà a pagare le imposte sull'immobile e a goderne i frutti.
Se il genitore fosse pure in pericolo di vita può fare testamento.
La donazione poi è una "macchia" sull'immobile che ne riduce sensibilmente la commerciabilità.

In sintesi, perché fare tutto ciò?
 
Giusto, salvo il fatto che c'è anche la sanzione.




Vale ancora la regola di cui sopra.
L'unica differenza è che, trattandosi di un caso di decadenza parziale, il recupero sarebbe parziale e proporzionato all'incidenza della n.u.d.a. proprietà sul valore della piena proprietà.
In pratica, il recupero sarebbe inferiore.

Peraltro, non mi è chiara l'utilità pratica di una donazione infraquinquennale della n.u.d.a. proprietà, se non vi è un pericolo impellente.
Infatti l'usufruttuario continuerà a pagare le imposte sull'immobile e a goderne i frutti.
Se il genitore fosse pure in pericolo di vita può fare testamento.
La donazione poi è una "macchia" sull'immobile che ne riduce sensibilmente la commerciabilità.

In sintesi, perché fare tutto ciò?

a parte che mi fa ridere il fatto che bisogna scrivere n.u.d.a. perchè altrimenti "asteriscano" (che brutto!) la parola, la domanda è pertinente.
Perchè?
Forse il pericolo impellente non c'è ma lo temo...:D

Grazie

OK!
 
1) 18 mesi
2) il recupero pure decadenza tua è cosa diversa da quel che pagherebbe tuo figlio per la donazione.
Il recupero scatta se alieni nei 5 anni e non riacquisti entro un anno.
Si paga la differenza d'imposta out una sanzione che, se pagata nei termini, è del 10%.

riguardo al punto 1:
ti confermo, come già scritto, il termine dei 18 mesi, ma ti segnalo anche che non esiste un termine in cui deve essere mantenuta la residenza nel Comune dove si trova la casa acquistata... capito il punto sottile dov'è? pensaci :cool:
 
riguardo al punto 1:
ti confermo, come già scritto, il termine dei 18 mesi, ma ti segnalo anche che non esiste un termine in cui deve essere mantenuta la residenza nel Comune dove si trova la casa acquistata... capito il punto sottile dov'è? pensaci :cool:

scusa se sono forse grossolano ma non ho capito dov'è il punto sottile...:mmmm:
 
Ti sta dicendo che sei tenuto a trasferire la residenza nel comune entro i 18 mesi, ma che successivamente puoi ritrasferire la residenza dove vuoi.
Consiglio comunque di non togliere la residenza in tempi brevissimi.
 
Ti sta dicendo che sei tenuto a trasferire la residenza nel comune entro i 18 mesi, ma che successivamente puoi ritrasferire la residenza dove vuoi.

ah certo...questo lo sapevo.


Consiglio comunque di non togliere la residenza in tempi brevissimi.


La residenza sarà mantenuta per un anno almeno e sarà comprovata da 2 - 3 certificati di residenza che saranno richiesti periodicamente.

Inoltre si farà voltura del passo carraio e del contratto dell'acqua, attualmente intestati all'altro condomino ( che sarebbe poi una anziana zia ).

In più ci saranno le attivazioni dell'utenza energia elettrica e del gas a comprova dell'avvenuto trasferimento.

Più di così...
 
scusate...vorrei riprendere l'argomento con un caso diverso.


un tizio acquista all'asta una casa (la prima in vita sua) nello STESSO COMUNE ove già risiede da anni.

Il delegato del giudice vuole fargli firmare una istanza per il calcolo delle imposte di registro...ecc.ecc ai sensi dell'art. 16 comma 2 bis della legge 49 del 08-4-2016, nella quale dovrebbe dichiarare :

" - di voler traferire la propria residenza ....NELL'IMMOBILE AGGIUDICATO".

E' chiara la domanda? Si fa riferimento all'immobile e non al Comune ove l'immobile è ubicato.

E' giusto o è un semplice lapsus di penna?

Grazie a chi vorrà darmi un chiarimento serio.

Astenersi disturbatori incompetenti.


PS
Inoltre l'imposta di registro è indicata nella misura fissa di 200 euro e non nella misura del 2%.
 
nessun volenteroso competente in materia?
 
premetto che non ci metterei la mano sul fuoco.
ma così a occhio mi sembra corretto così.
corretto che sia nell'immobile e non nel comune
 
Il delegato del giudice vuole fargli firmare una istanza per il calcolo delle imposte di registro...ecc.ecc ai sensi dell'art. 16 comma 2 bis della legge 49 del 08-4-2016, nella quale dovrebbe dichiarare :

" - di voler traferire la propria residenza ....NELL'IMMOBILE AGGIUDICATO".

E' chiara la domanda? Si fa riferimento all'immobile e non al Comune ove l'immobile è ubicato.

E' giusto o è un semplice lapsus di penna?

Grazie a chi vorrà darmi un chiarimento serio.

Non sono competente in materia, ma ho spulciato e ho trovato ...

Testo normativo della nota II bis all'art. 1 al nota II bis all'art.1 della tariffa parte prima del DPR 131/1986

(nel testo successivo al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147):

II-bis)

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della **** proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'ambientazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano.
La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto.

Si parla di Comune, non di immobile.
 
Non sono competente in materia, ma ho spulciato e ho trovato ...

Testo normativo della nota II bis all'art. 1 al nota II bis all'art.1 della tariffa parte prima del DPR 131/1986

(nel testo successivo al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147):

II-bis)

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della **** proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'ambientazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza .......


ti ringrazio per l'applicazione ma la faccenda per gli acquisti "normali" è ampliamente acclarata : si tratta di Comune e non di immobile.

La questione che ponevo ( e pongo) è : esiste una norma che discrimina gli immobili acquisiti tramite asta giudiziaria?

Infatti questi immobili non pagano l'imposta di registro agevolata del 2% ma una imposta ancora più agevolata pari a 200 euro fissi (in compenso anche la ipotecaria e catastale sono pari a 200 euro CADAUNA, anzichè euro 50 cadauna)

Quindi la questione non è sciolta ma ti ringrazio lo stesso....;)
 
A me sembra che non ci siano distinguo.

L'agevolazione fiscale di cui parli non era in discussione, mentre lo era la questione immobile/Comune.
Ora, l'agevolazione è stata introdotta dalla norma citata dal notaio (art. 16 comma 2 bis della legge 49 del 08-4-2016), che recita testualmente:

Art. 16

Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari
nell'ambito di vendite giudiziarie

.......................
(( 2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attivita' d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

Esattamente la nota II-bis che avevo incollato, in cui si parla di Comune, non di immobile ;)
 
A me sembra che non ci siano distinguo.

L'agevolazione fiscale di cui parli non era in discussione, mentre lo era la questione immobile/Comune.
Ora, l'agevolazione è stata introdotta dalla norma citata dal notaio (art. 16 comma 2 bis della legge 49 del 08-4-2016), che recita testualmente:

Art. 16

Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari
nell'ambito di vendite giudiziarie

.......................
(( 2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attivita' d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

Esattamente la nota II-bis che avevo incollato, in cui si parla di Comune, non di immobile ;)

Sono d'accordo , non c'è alcun tipo di discriminazione o distinguo di alcun genere.
Questione risolta direi.
Grazie
 
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