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29-03-22, 16:54 #422
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29-03-22, 17:15 #423
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29-03-22, 17:35 #424
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https://twitter.com/SilviaCostaEU/st...49354017902603
Silvia Costa on Twitter: "Con buona pace degli aperturisti senza precauzioni oggi i #Pronto #soccorsi #ospedalieri sono gia pieni di contagiati,fatevi un giro ,Bastava dire che si riapre tutto ma con #greenpass e #mascherine al chiuso e robusta campagna #vaccinale @robersperanza #COVID19" / Twitter
Con buona pace degli aperturisti senza precauzioni oggi i #Pronto #soccorsi #ospedalieri sono già pieni di contagiati,fatevi un giro ,Bastava dire che si riapre tutto ma con #greenpass e #mascherine al chiuso e robusta campagna #vaccinale
@robersperanza
#COVID19
10:14 AM · Mar 29, 2022·Twitter for iPhone
Questa è fantastica. Le riaperture, limitate, del 1° aprile riescono a ad agire retroattivamente sui ricoveri del 29 marzo
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29-03-22, 17:47 #425
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è l'effetto preventivo delle riaperture, per un portale spazio temporale presente solo in italia, una misura che entra in vigore nel futuro, dispiega i suoi effetti sul passato
ma come ho detto per il post di Lopalco, ma in Italia non esiste più il reato di procurato allarme? e questa è stata parlamentare europeo ed è commissario del governo, alla faccia delle istituzioni.
comunque altra con pesante travaso di bile
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30-03-22, 01:37 #426
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01-04-22, 09:16 #427
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Pericolosi no vax- no mask si fotografano in ospedale violando tutti i protocolli possibili e immaginabili
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01-04-22, 09:22 #428
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Ad un pericoloso no vax magari guarito e con anticorpi dopo una malattia lieve non avrebbero permesso tutte queste foto senza "precauzioni", anzi probabilmente lo avrebbero ricoverato (forse) quando il tumore era bello cresciuto.
"io so io e voi nu siete un ...."
ps
prima che arrivano gli haters, preciso che auguro a Fedez sinceri auguri di guarigione e che ha fatto bene a fotografarsi felice.
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01-04-22, 09:58 #429
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ma soprattutto in ospedale non c'è il contingentamento delle visite dei parenti, cioè lì c'è una squadra di calcetto?! Ok che era al S. Raffaele quindi sarà andato pagando e quindi fai quello che ti pare, ma un minimo di decenza, e poi ci sono ancora persone che li usano come opinion leader...almeno le sardine dopo il merdone della foto dai Benetton sono spariti.
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01-04-22, 10:00 #430
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cosa tocca leggere ancora a marzo 2022...tra le teorie dell'ultravaxista e le motivazioni dei giudici non so cosa sia peggio
anzi si per quanto strampalate siano le richieste della madre ultravaxista sono peggio le motivazioni dei giudici, visto che i giudici dovrebbero essere persone dotate di intelligenza e senso critico...invece prendono i dati del pfizer pediatrico raccolti in fase di sperimentazione quando c'era ancora la delta, e ignorano i dati recenti che hanno dimostrato che l'efficacia del vaccino contro omicron è 12% dopo 5-6 settimane, senza contare la letalità bassissima per i bimbi e i rischi futuri del vaccino, ignoti ecc. ecc.
ridicolo poi che prendano come motivo per accogliere la domanda il fatto che altrimenti le restrizioni anticovid (ormai prossime a cessare peraltro), green pass in particolare, siano la causa di disturbi psicofisici....quindi le vacciniamo per superare le restrizioni che causano disturbi psicofisici ai minori, sembra incredibile ma è scritto così
N. V.G. 175/2022
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Massimo Vaccari Presidente rel. ed est.
Dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott. Marco Nappi Quintiliano Giudice
nel procedimento ex art. 709 ter c.p. c. promosso da
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , con l’Avv. Sxxxxxxxxxxxxxxx ALESSANDRO
ricorrente
contro
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con l’Avv. Cxxxxxxxxxxxxxx STEFANIA,
resistente
ha pronunciato il seguente
DECRETO
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 3 marzo 2022,
esaminati gli atti e i documenti di causa,
sentite le parti e, all’udienza tenutasi davanti al giudice relatore del 3 marzo
2022, le minori interessate dall’istanza della ricorrente;
rilevato che, con il ricorso in esame, la DB ha chiesto a questo
Tribunale di:
- autorizzarla a far effettuare sulla figlia minore Vxxxxxx, di dieci anni
compiuti, il ciclo vaccinale Covid 19 presso gli enti preposti nonchè a
sottoporre l’altra figlia Gxxxxxx, di quindici anni compiuti, alla terza dose di
vaccinazione anti Covid 19 e a tutte le successive a venire;
- di disporre che le figlie utilizzino la mascherina FFP2 alla presenza di
terzi;
- di limitare la responsabilità genitoriale del padre nei confronti delle figlie
in ordine alle questioni collegate alla loro vaccinazione;
- di sospendere la responsabilità genitoriale del resistente e dei suoi
familiari (madre, sorella e altri non meglio identificati), sino a quando gli
stessi non abbiano completato l’intero ciclo vaccinale anti Covid 19;
- di condannare il papà alla rifusione delle spese di lite oltre che ai sensi
dell’art. art. 96, comma 3, cpc;
rilevata in via preliminare l’infondatezza dell’eccezione preliminare di
incompetenza funzionale di questo Tribunale in favore del Tribunale dei
Minorenni, che è stata sollevata dal resistente, ai sensi dell’art. 38 disp. Att
c.c., avuto riguardo alla domanda di sospensione della potestà genitoriale
del Mxxxxxxxxxxxxx;
che infatti quella che la ricorrente ha qualificato come “domanda di
sospensione della potestà genitoriale del resistente in ordine alle questioni
collegate alla vaccinazione delle figlie minorenni” trova il proprio
fondamento nel disposto dell’art. 316 c.c. e come tale appartiene alla
competenza di questo ufficio;
che tale conclusione comporta che sia attratta alla competenza di questo
Tribunale anche la, invero eccentrica, e per le ragioni che si dirà
palesemente infondata, domanda di sospensione della potestà genitoriale
del Mxxxxxxxxxxxxxx fino a quando egli e altri componenti della sua famiglia non
abbiano completato il ciclo vaccinale;
che infatti, secondo quanto ribadito anche di recente dalla Suprema Corte
(Cass. 10 giugno 2021 n. 16340), per effetto della ripartizione delineata
dall’art. 38 disp. Att. C.c., “la competenza in ordine ai provvedimenti
limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale resta disciplinata dal
criterio della prevenzione, nel senso che al tribunale per i minorenni
restano attribuiti i soli procedimenti promossi senza che sia pendente un
giudizio di separazione o divorzio o ex art. 316 c.c. o anteriormente alla
proposizione della relativa domanda (la quale, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., non
può comportarne la sottrazione al giudice competente), mentre, laddove il
giudizio concernente la crisi familiare sia stato promosso anteriormente o
contestualmente, la competenza resta unitariamente attribuita al giudice cui
spetta la cognizione della domanda di separazione, divorzio o ex art. 316
c.c.;
che alla luce di tale principio, poiché la domanda sopra indicata è stata
proposta cumulativamente a quella ex art. 316 c.c., la competenza a
valutare la fondatezza di entrambe è del giudice della crisi familiare;
che, venendo al merito, solo la prima delle domande avanzate dalla
ricorrente è fondata e merita pertanto di essere accolta per quanto di
ragione;
che tale conclusione discende da considerazioni in parte diverse rispetto
alle situazioni delle due figlie delle parti in causa;
che invero entrambe, nel corso delle loro rispettive audizioni hanno
espresso chiaramente la loro volontà di sottoporsi alle vaccinazioni
previste, al fine principale, da esse riferito, di evitare le restrizioni alla
libertà personale nella loro vita di relazione;
che tale prospettiva va sicuramente assecondata in quanto è diretta a
favorire un corretto equilibrio psicofisico delle minori, che costituisce una
delle componenti della salute e della personalità delle stesse, anche in
ragione della fase di crescita che esse stanno vivendo;
che ancora va evidenziato che la sottoposizione al vaccino delle due minori
consente ad esse di poter tornare a frequentare il padre, che peraltro ha
avanzato specifica domanda in tale senso, nonchè i fratelli e i nonni paterni,
che pacificamente sono tutti non vaccinati, con un ridottissimo rischio di
contagiarsi e di contagiare i predetti;
che anche la ripresa delle relazioni familiari è un aspetto rilevante dello
sviluppo psico-fisico delle minori;
che tali considerazioni non trovano valido ostacolo nelle argomentazioni,
anche di carattere scientifico, che ha opposto il resistente, e fondantisi
anche sulla relazione di un ct di parte, poichè nessuna di esse tiene conto
dei sopra indicati rilevanti profili ed in particolare quello relativo alla
protezione che il vaccino può assicurare nell’ambito familiare delle parti,
per le ragioni anzidette;
che peraltro in una prospettiva più generale è noto che attualmente ci
troviamo in una fase della pandemia in cui prevale la variante Omicron 2,
altamente contagiosa, che è diffusa soprattutto nelle fasce della
popolazione di età più bassa cosicchè la vaccinazione di esse può
contribuire a contenere la diffusione del contagio;
che, con riguardo poi all’estensione del vaccino anti-COVID-19 ai bambini
di età compresa tra 5 e 11 anni è opportuno richiamare la raccomandazione
del comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA;
che uno studio principale condotto sui bambini di tale fascia di età ha
mostrato che la risposta immunitaria a Comirnaty, somministrato a una
dose più bassa (10 µg) in questa fascia di età, era paragonabile a quella
osservata alla dose più alta (30 µg) nella fascia di età compresa tra 16 e 25
anni (misurata dal livello di anticorpi contro SARS-CoV-2);
che l’efficacia di Comirnaty è stata calcolata su circa 2000 bambini dai 5 ai
11 anni che non presentavano segni di precedente infezione; i bambini
hanno ricevuto il vaccino o placebo (iniezione fittizia); dei 1305 bambini
che hanno ricevuto il vaccino, tre hanno sviluppato COVID-19, rispetto a
16 bambini su 663 che hanno ricevuto placebo;
che pertanto, in tale studio, il vaccino ha avuto un’efficacia del 90.7% nel
prevenire la malattia sintomatica (anche se il tasso reale potrebbe essere
compreso tra il 67.7% e il 98.3%);
che poi gli effetti indesiderati più comuni riscontrati nei bambini di età
compresa tra 5 e 11 anni sono simili a quelli osservati nelle persone di età
pari o superiore a 12 anni (tra questi figurano dolore nel sito dell’iniezione,
stanchezza, mal di testa, arrossamento e gonfiore nel sito dell’iniezione,
dolore ai muscoli e brividi) e tali effetti sono in genere di entità lieve o
moderata e migliorano entro alcuni giorni dalla vaccinazione.
che pertanto, il CHMP ha ritenuto che i benefici di Comirnaty sono
superiori ai rischi nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni;
che ancora, tornando al caso di specie, con specifico riguardo alla posizione
della minore Gxxxxxxxxxxxxx occorre tener conto che ella ha completato
il ciclo vaccinale senza manifestare reazioni avverse, atteso che nulla è
stato dedotto sul punto dal resistente, e che la somministrazione della terza
dose è indicata per aumentare la risposta immunitaria alla infezione da
Covid 19;
che va rigettata anche la domanda di subordinare l’autorizzazione alla
vaccinazione ad accertamenti diretti a verificare eventuali incompatibilità al
trattamento vaccinale ed eventuali allergie atteso che per quanto riguarda
Gxxxxxx esse sarebbero già emerse e per quanto riguarda Vxxxxxxxx si tratta di
verifiche che postulano una anamnesi già di competenza del personale
sanitario deputato alla somministrazione del vaccino;
che merita invece di essere accolta la domanda avanzata in via subordinata
dal resistente di subordinare la vaccinazione delle figlie ad un esame diretto
a verificare la presenza nel loro organismo di anticorpi al virus poiché, data
la diffusione del contagio anche nell’ambiente scolastico da loro
frequentato, come da loro riferito in sede di audizione, non si può escludere
che esse abbiano già contratto il virus in forma asintomatica e abbiano
quindi acquisito una immunità;
che va poi evidenziata la palese infondatezza della domanda della
ricorrente di sospendere la responsabilità genitoriale del resistente poiché
essa appare indirettamente diretta ad imporre al Mxxxxxxxxxxx la vaccinazione
che egli è invece libero di scegliere se fare o meno, tanto più ora che, dopo
aver contratto, il virus si è negativizzato;
che risulta invece del tutto eccentrica l’analoga domanda svolta dalla
ricorrente nei confronti dei familiari del resistente difettando lo stesso
presupposto giuridico di essa ossia la titolarità della potestà genitoriale
sulle figlie del Mxxxxxxxxxxxxx in capo a tali soggetti;
che infine merita di essere accolta la riconvenzionale spiegata dalla
resistente poiché l’opposizione del resistente alla vaccinazione delle figlie
non costituiva ragione sufficiente per impedirgli di continuare a
frequentarle, con l’adozione delle dovute precauzioni (uso della mascherina
FFP2 in ambiente chiuso a distanza inferiore ai due metri) e tale
valutazione è ancor più valida in una prospettiva futura atteso che nel
frattempo il Mxxxxxxxxxxxxx ha contratto il virus e che le due minori saranno
protette dal vaccino;
che pertanto la condotta ostativa posta in essere dalla ricorrente ha integrato
l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 709 ter c.p.c. e giustifica
l’adizione del provvedimento dell’ammonimento nei suoi confronti;
che infine va dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda diretta ad
imporre l’uso della mascherina FFP2 alle due minori trattandosi di
precauzione che le stesse potranno adottare liberamente in base alle
circostanze;
che, con riguardo alle spese del procedimento, l’accoglimento di una sola
delle domande svolte dalla ricorrente determina una situazione di
soccombenza reciproca che giustifica la loro compensazione tra le parti;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso di cui in epigrafe autorizza la
ricorrente a far effettuare alle figlie, previo esito negativo di test
antigenici diretti a rilevare l’eventuale presenza di anticorpi AntiCovid, la vaccinazione anti Covid 19 nonché ad accompagnarle presso un
centro vaccinale e a sottoscrivere i relativi consensi informati anche in
assenza del consenso dell’altro genitore;
dichiara non luogo a provvedere sulla domanda relativo all’uso delle
mascherine FFP2 da parte delle figlie e rigetta tutte le restanti domande;
ammonisce la ricorrente a non impedire gli incontri del resistente con le
figlie secondo le modalità concordate tra le parti in sede di accordo di
negoziazione assistita;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio dell’8 marzo 2022
IL PRESIDENTE EST.