Tipi di firme elettroniche, e rapporti con la PEC

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SilvioVernillo

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2018/3/06 Da oggi la mia partecipazione a questo thread sostanzialmente viene a cessare, ho altri impegni che mi assorbiranno nei prossimi tempi.


2017/12/28 Ultima revisione di questo primo post

Con l'avvento di Internet, la firma autografa ha perso gran parte della sua efficacia come mezzo di identificazione dei soggetti giuridici, visto che moltissimi scambi e contratti avvengono a distanza senza contatto personale.
Su canali telematici non è possibile trasmettere una firma autografa in originale, ma solo una riproduzione bitmap della firma stessa, facilmente manipolabile da chiunque con le tecnologie oggi disponibili.

Per ovviare al problema, il legislatore italiano ed europeo ha cercato dagli inizi del 2000 di definire il concetto di "firma elettronica", cioè in base a quali criteri una procedura elettronica può identificare soggetti giuridici negli scambi su canali telematici, dove la firma autografa non è più utile.

Funzione giuridica analoga alla firma autografa (con qualche distinguo) attiene a tre "tipi ideali" di firme elettroniche: avanzata, qualificata, digitale; le norme specificano anche per quali scopi sono validi i tre tipi di firme; per la gran parte di scopi, anche una "firma elettronica avanzata" svolge le funzioni tradizionali della firma autografa.

Ad oggi, per chi vuole ricostruire con precisione l'assetto normativo esistente la situazione è abbastanza problematica.
Per anni il testo cui fare riferimento era essenzialmente il "Codice dell’Amministrazione Digitale" (CAD, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82).
Poi nell'estate 2016 è divenuto operativo il Regolamento Europeo eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, G.U.U.E. Serie L 257 del 28/8/2014.
I regolamenti europei nella gerarchia delle fonti hanno valore superiore alle leggi nazionali, per cui è stato necessario riscrivere il CAD per renderlo compatibile con eIDAS, tra l'altro abrogando molti articoli e commi.
Per una ricostruzione accurata dell'assetto normativo vigente occorre leggere i due testi in parallelo, tuttavia dal punto di vista pratico non è cambiato molto rispetto a quanto previsto in precedenza nel solo CAD, per cui per una prima analisi può essere sufficiente limitarsi a leggere il testo del CAD vigente a inizio 2016.

Gli ambiti applicativi dei tre tipi di firme elettroniche (avanzata, qualificata, digitale), sono definiti in particolare all'art. 21 del CAD.

Comunque nel thread sono indicate anche le fonti normative, e vari testi dottrinari molto validi.


Una visione tradizionale e ancora molto diffusa sui rapporti tra firme elettroniche e PEC può essere così sintetizzata:
Firma digitale = firma autografa
PEC = raccomandata

Cercherò di dimostrare che questa visione schematica è del tutto obsoleta, non corrisponde all'evoluzione del quadro normativo e alle procedure di identificazione oggi concretamente in atto.

Espongo una serie di tesi, che cercherò di precisare e definire nel corpo del thread, fornendo anche i relativi riferimenti normativi e dottrinari.
1, Firma elettronica è qualsiasi procedura elettronica che può essere utilizzata per individuare un soggetto giuridico, indipendentemente dalla volontà dello stesso; il concetto di "firma" quindi va intesa nel senso ampio di tratto distintivo, segno di riconoscimento, modo di essere tipico; come nell'espressione comune "lasciare la firma".
2. La legge definisce vari tipi di firme elettroniche, che nel loro insieme costituiscono una scala ordinale con capacità di identificazione crescente: semplice, avanzata, qualificata, digitale.
3. La firma digitale presenta il maggior livello di sicurezza dal punto di vista strettamente tecnico (che non vuol dire sicurezza in assoluto), e proprio per questo la legge ne prescrive l'uso solo in casi di particolare importanza espressamente disciplinati da leggi (alcuni contratti immobiliari, processo civile telematico, e simili). Chiunque pretenda di imporre l'uso della firma digitale in contesti non previsti da leggi commette un abuso di autorità.
4. Per la stragrande maggioranza dei rapporti ordinari, la legge prescrive che per l'identificazione degli interlocutori è sufficiente una "firma elettronica avanzata" (FEA); in particolare questo è vero anche per i contratti bancari e di intermediazione mobiliari.
5. Un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) in determinate condizioni può svolgere la funzione di "firma elettronica avanzata", ed essere quindi idoneo a identificare il mittente con ragionevole certezza, anche se manca una firma digitale.

In gran parte dei burocrati pubblici e privati italiani tende ancora a prevalere la tesi per cui la firma digitale sia l'unica firma elettronica valida, idonea a identificare un soggetto giuridico.
La tesi è evidentemente assurda, perché non tiene conto né del quadro normativo né della realtà circostante, visto che quasi tutto quello che avviene su Internet non si basa sulla firma digitale: e-commerce, eBay, Amazon, PayPal, banking online, ....
Internet usa strumenti e procedure di identificazione diverse dalla firma digitale, e riconducibili tutte nell'ampia nozione giuridica di "firma elettronica avanzata".

È anche interessante notare che il problema delle firme elettroniche non è puramente teorico; la tesi della firma digitale come unica firma elettronica valida viene usata da molti burocrati italiani come un manganello per zittire i cittadini comuni, cioè per porre un filtro al flusso di richieste che provengono o possono provenire dai cittadini.
Osservazione strettamente connessa è che l'adozione massiccia della PEC renderebbe più difficile e rischiosa la corruzione diffusa nelle burocrazie italiane, ed è abbastanza comprensibile che chi è immerso in pratiche corruttive tenda ad ostacolare la diffusione della PEC, e a difendere la propria libertà di delinquere.

Saluti
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Percorso di lettura consigliato per il thread
A distanza di oltre due anni e mezzo dall'avvio, alcune parti del thread sono probabilmente obsolete; in un thread vanno comunque conservate per motivi storici, se fosse un libro andrebbero semplicemente rimosse.
Anche se il thread non è lunghissimo, chi lo legge per la prima volta può anche saltare alcune delle parti iniziali, che in alcuni casi somigliano molto ad un battibecco sterile.
In realtà per quanto mi riguarda anche i litigi con alcuni degli interlocutori mi hanno aiutato a mettere a fuoco meglio l'argomento, e in qualche modo a chiarirmi le idee; è il tipico meccanismo che a volte viene definito "Intelligenza collettiva della rete".

Col tempo cercherò di indicare un percorso di lettura consigliato, che comunque è sempre un'indicazione arbitraria e soggettiva da prendere con le pinze.
 
Ultima modifica:
La PEC come sistema di identificazione, il rapporto con la firma elettronica

=== Post originario 1
Spesso si sentono affermazioni del tipo:
PEC = raccomandata
Firma elettronica = firma autografa

In realtà il discorso è ben più complicato.
Confrontare le nuove realtà digitali con le esperienze pregresse può essere utile come prima approssimazione, ma se il confronto è preso troppo letteralmente porta completamente fuori strada.
In particolare la PEC assomiglia alla Raccomandata tanto quanto una Ferrari assomiglia ad una carrozza a cavalli.

La PEC certifica l'invio, ma a differenza della raccomandata certifica anche il contenuto dell'invio, compresi tutti gli eventuali allegati.
Più esattamente il protocollo PEC certifica: indirizzo mittente e destinatario, data e ora dell'invio, contenuto.

Il gestore PEC del destinatario invia al mittente una ricevuta di consegna firmata digitalmente, che contiene come allegato tra l'altro un file .eml che corrisponde in modo binario al contenuto della PEC inviata dal mittente.
La firma digitale del gestore destinatario riguarda tutta la ricevuta di consegna, compresi gli allegati. Se si rimuove o modifica un allegato la firma non è più valida.

La ricevuta di consegna può essere esportata dal client di posta o dal browser come file autonomo (.eml o .msg a seconda dei casi); questo file può essere di nuovo aperto in un client di posta, e la firma digitale resta valida.
In sostanza si tratta di una struttura "a scatole cinesi", come sempre avviene in informatica:
1. un file .eml o .msg firmato digitalmente, che contiene:
2. un allegato .eml identico a quanto inviato dal mittente, che contiene:
3. gli allegati inviati dal mittente
La firma digitale del gestore destinatario certifica tutta la struttura, quindi certifica anche che l'allegato è stato effettivamente inviato dal mittente.

Un messaggio di posta (o il corrispondente file .eml o .msg) è un formato contenitore, analogamente ai formati .zip o .rar.
L'efficacia probatoria del corpo della mail inviata dal mittente e dei suoi allegati è identica, e risiede nella firma digitale apposta dal gestore destinatario; se un'istanza viene scritta nel corpo della mail o in un allegato, dal punto di vista dell'efficacia probatoria non cambia assolutamente nulla.
In termini tecnici, l’allegato della PEC è parte integrante dell’envelope S/MIME che viene firmato dal gestore; e questa firma che garantisce l’integrità del messaggio durante il transito nella sua interezza, allegati compresi.

Saluti


=== Post originario 2
La PEC come sistema di identificazione, il rapporto con la firma elettronica

Altro discorso riguarda l'invio di atti per i quali la legge prescrive determinati requisiti, che possono essere o meno soddisfatti dalla PEC a seconda dei casi.


Le norme italiane disciplinano vari tipi di sistemi di autenticazione ("firma elettronica"), non solo la firma digitale a chiave pubblica tramite smart card.

In generale sembra affermarsi nella giurisprudenza l'interpretazione per cui l'uso della PEC corrisponde ad una firma elettronica avanzata (non qualificata e non digitale); un sistema di identificazione meno robusto della firma digitale tramite smart card, ma che alcuni giudici hanno già ritenuto sufficiente in vari casi.

http://it.wikipedia.org/wiki/Firma_digitale
http://it.wikipedia.org/wiki/Firma_elettronica
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/sviluppo-e-innovazione/2015-04-24/posta-elettronica-certificata-ancora-confusione-comunicazioni-elettroniche-le-pa-150212.php
 
Ultima modifica:
Qualche esempio concreto

EDIT 2016/12/24
A distanza di un anno e mezzo questo mio post mi sembra sostanzialmente sbagliato.
Se il thread fosse esclusivamente mio lo cancellerei.
Lo conservo per motivi storici, anche perché la cancellazione renderebbe incomprensibile il successivo post 4 di Saturalanx.
In questo periodo le mie idee sull'argomento sono cambiate notevolmente, anche grazie alle discussioni, e anche ai litigi, succedutisi nel thread.
Un tipico esempio di quello che viene a volte definito "l'intelligenza collettiva della rete".


=== Post originario 3
Un caso tipico riguarda l'invio di un atto per il quale la legge richiede la firma autografa, inviato come scansione bitmap di un documento firmato a mano, e senza firma digitale.
1. L'invio è certo e non disconoscibile, né il mittente né il destinatario possono negare che è stato inviato quel documento, con le sue specifiche caratteristiche.
2. L'aspetto controverso invece è se il documento inviato soddisfa il requisito della firma autografa.

Ad oggi la mia opinione (non definitiva) è sì, nella stragrande maggioranza dei casi il documento soddisfa il requisito.
La logica sottostante alla richiesta di firma autografa è la non ripudiabilità dell'atto; se in un processo compare un atto da me sottoscritto e con una firma non palesemente contraffatta non posso disconoscere l'atto, se non avviando una procedura giudiziaria di tipo penale (querela di falso).
Ma anche nel caso descritto all'inizio, non vedo come il mittente possa ripudiare il documento inviato, senza avviare un'indagine giudiziaria di tipo penale.

Più esattamente la mia opinione è che la stragrande maggioranza dei giudici considererebbe soddisfatto il requisito, poi nei fatti bisognerà attendere l'evoluzione della giurisprudenza.

Ovviamente usando la firma digitale si evita già oggi qualsiasi rischio, però sarebbe antieconomico imporre a tutti gli italiani di dotarsi di un dispositivo di firma digitale, se nella grande maggioranza dei casi la PEC è sufficiente come strumento di identificazione.

Saluti
 
Ultima modifica:
Discussione interessante che merita di essere posta in rilievo.
Partendo dal 3° post sottopongo un quesito.
Sappiamo tutti che l'art. 83 cpc 3° comma consente che l'autografia della procura speciale rilasciata ad un legale per essere rappresentati e difesi in un giudizio viene certificata dallo stesso legale.
Se applichiamo le considerazioni di cui al post 3 di Vernillo dobbiamo dedurre che l'avvocato che riceva via pec dal proprio cliente la procura speciale, da lui sottoscritta, per la rappresentanza e difesa in un giudizio, non commetterebbe alcun abuso e nessun falso se certificasse in calce a tale procura che la firma ivi apposta 'è autografa' (è cioè del titolare dell'indirizzo pec mittente).
 
@Saturalanx, non conosco abbastanza la materia per dare una risposta significativa, altri potranno essere più utili.
Il senso del thread è che con la PEC si naviga in un mare sconosciuto, molte domande troveranno risposte solo nel corso degli anni, e sarebbe ingenuo considerare la PEC equivalente ad una raccomandata.

Saluti
 
Un indirizzo PEC può essere usato per comunicazioni di terzi?

Nel thread /1672817 si sviluppa un'interessante discussione sulla possibilità che un indirizzo PEC sia usato anche da terzi diversi dall'intestatario, appresso riporto per comodità una sintesi della discussione.

Ad oggi mi sembra che la domanda non ammette una risposta generale, ma bisogna valutare caso per caso.

Un indirizzo PEC è legato in modo stretto ad una persona fisica (o giuridica), al momento dell'apertura viene richiesto un certificato d'identità e il codice fiscale.
Dal contratto PEC di ARUBA:
10.2 Il Cliente garantisce che i dati e le informazioni trasmessi al Fornitore ai fini della conclusione del Contratto sono veritieri, corretti e tali da consentire la sua identificazione, e si impegna a comunicare al Fornitore ogni variazione dei medesimi, compreso l'indirizzo e-mail indicato nella Modulo d’ordine.
Il Fornitore si riserva la facoltà di verificare tali dati e/o informazioni richiedendo anche documenti integrativi che il Cliente si impegna, ora per allora, a trasmettere.
Qualora il Cliente, al momento dell’identificazione abbia, anche mediante l’utilizzo di documenti personali non veri, celato la propria reale identità o dichiarato falsamente di essere altro soggetto, o comunque, agito in modo tale da compromettere il processo di identificazione, Egli prende atto ed accetta che sarà ritenuto penalmente responsabile per le dichiarazioni mendaci e/o l’utilizzo di falsa documentazione e sarà altresì considerato esclusivamente responsabile di tutti i danni subiti e subendi dal Fornitore e/o da terzi dall’inesattezza e/o falsità delle informazioni comunicate, assumendo sin da ora l‘obbligo di manlevare e mantenere indenne il Fornitore da ogni eventuale pretesa, azione e/o richiesta di indennizzo o risarcimento danni che dovesse essere avanzata da chiunque nei loro confronti.
----------------
Su queste premesse, sembra abbia poco senso aprire indirizzi del tipo FamigliaRossi@pec.it, anche se probabilmente non vi sono ostacoli tecnici rilevanti.

Ritornando alla domanda, direi che bisogna distinguere il tipo di invio:
- in alcuni casi è necessario solo che il destinatario recepisca determinate informazioni, indipendentemente da chi le trasmette; in questi casi penso sia legittimo usare un indirizzo PEC anche per trasmettere dati di altri, quel che conta è di poter dimostrare l'avvenuto invio.
- in altri casi assume rilevanza l'identità del mittente, quindi non è utile spedire tramite un indirizzo PEC non intestato al soggetto interessato all'invio.

Saluti


=== www.finanzaonline.com/forum/diritto-fisco-tutela-del-risparmio-e-previdenza-legal-financial-forum/1672817-cambiamenti-posta-elettronica-certificata.html 13/05/2015
ilprincipale 02-04-15, 16:55 #16
Pec Uso Famiglia
per lavoro sono costretto ad aprire una PEC con un gestore privato.
Posso usare questa PEC in ambito familiare? Per esempio può mio figlio usare questa pec per comunicare con Università, Enti, e presentare domanda ai concorsi?
Chiaramente la PEC avrebbe indicato solo il cognome in maniera da essere usata dai vari componenti.

Saturalanx 03-04-15, 17:37 #17
Certo! Nel messaggio tu o tuo figlio potete spiegarne l'utilizzo ed allegare tutte le domande lettere ecc. che ritenete. Un esempio per essere chiari.
Tuo figlio deve trasmettere alla propria Università la ricevuta di pagamento delle tasse d'iscrizione: scannerizza le ricevute da tramettere e le allega al messaggio di Pec scrivendo, nel corpo del messaggio, 'in allegato si trasmette ricevuta di pagamento per l'iscrizione al 1° anno della facoltà di Giurisprudenza dello studente XY; una volta inviato il tutto otterrà (praticamente in tempo reale) ricevuta di accettazione dal gestore del vostro indirizzo di pec (es. Aruba) e, dopo pochi secondi, ricevuta di consegna (o anche di mancata consegna) dal gestore dell'indirizzo di pec dell'Università (es.: legalmail).
Le ricevute di Pec certificano (con identico valore legale di raccomandata) anche l'invio degli allegati.

wipe out 14-04-15, 21:39 #25
@Saturalanx. Quindi tu dici che è possibile aprire una mail certificata famigliarossi@pec.it?
Dubito molto.
La pec si connota per esserne sicura la provenienza.
Se mettiamo famiglia rossi non ne è sicura perché l'ordinamento non riconosce tra i soggetti giuridici portatori di interessi la famiglia, ma i suoi componenti, riservando alla famiglia nel c.c. norme peculiari, che nn si estendono secondo me alla modalità di notifica elettronica.
Non credo che inserendo il nome cognome nel testo sia la soluzione in mancanza di giurisprudenza conforme.
In definitiva se la mail non ha il nome completo, la spedizione potrebbe essere considerata non pertinente perché anche un mio amico potrebbe farmi un piacere e spedire la mail con la sua pec a mio interesse e nome, indicato nel testo, una sorta di procuratore di fatto, ma eluderebbe il significato primigenio.
Una mail una testa. Stop.

Saturalanx 15-04-15, 20:26 #32
wipe out. Fai male a dubitare! Provare per credere.
Sono andato sul sito Aruba ed ho chiesto un indirizzo di Pec; dopo aver compilato con i miei dati esatti il modulo d'ordine la procedura mi ha chiesto che nome volevo dare alla casella; ho scritto famigliarossi..nessun problema (non mi ha detto, no devi per forza scrivere saturalanx) mi chiedeva solo..il numero di carta di credito per rendermi immediatamente disponibile la casella.
Ho l'impressione che tu confonda, per quel poco che ho potuto capire di questi nuovi strumenti di comunicazione, la posta elettronica certificata con la firma digitale.
Non capisco il motivo giuridico per cui mia figlia non dovrebbe poter utilizzare la mia casella di Pec per trasmettere istanze e documenti suoi ad un altro indirizzo di Pec.. tra l'altro l'ha già fatto senza alcun problema.

Saturalanx 16-04-15, 10:47 #34
Non c'è alcuna disposizione di legge che dica che la Pec è valida solo se il suo contenuto concerne documenti, contratti e circostanze del titolare dell'indirizzo; ha valore legale di raccomandata a.r. se sia l'indirizzo mittente che quello di destinazione sono certificati ed in questo caso le ricevute di accettazione e di consegna (completa) fanno fede di quanto trasmesso (sia nel corpo del messaggio che negli allegati).
Forse con un esempio riusciamo a capire meglio il concetto.
Sono titolare di una pec con l'indirizzo saturalanx@pec.it; un mio amico non ha la pec ma ha l'esigenza di disdire un contratto di fornitura con una compagnia telefonica e nel corpo del contratto è previsto che la disdetta deve essere fatta per raccomandata a.r.; mentre sta andando alla posta lo incontro per strada e saputo ciò che sta facendo gli dico che lo stesso risultato (racc. a.r.) lo può ottenere allegando la sua lettera di disdetta (scannerizzata) ad un messaggio inviato dal mio indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo Pec della compagnia telefonica senza spendere neanche un centesimo.
Passiamo dallo studio, trasformiamo la sua lettera in documento elettronico indicandolo come 'lettera di disdetta contratto telefonico relativo al n. xyz' e lo alleghiamo al messaggio di posta elettronica del mio indirizzo in cui io, titolare dell'indirizzo, all'oggetto scrivo 'disdetta contratto di fornitura telefonica relativa al n. xyz del sig. xy' e nel corpo del messaggio scrivo 'in allegato si trasmette lettera di disdetta del sig. xy relativo al n. telefonico xyz'; premo invio ed ottengo in tempo quasi reale la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna completa in cui è indicato l'indirizzo del mittente (il mio) l'indirizzo del destinatario (compagnia telefonica) l'oggetto, il messaggio e l'allegato inviato.
Secondo voi la compagnia telefonica può eccepire qualcosa, può cestinare la lettera del mio amico non prendendola in considerazione perché inviata dall'indirizzo Pec saturalanx@pec.it?
Se lo facesse a mio giudizio non ci sarebbe niente di giuridicamente fondato in una tale eccezione.
 
Alcuni riferimenti notevoli in Internet

In Internet è disponibile un ebook dell'Avv. Luca Sileni, rivolto ai suoi coleghi avvocati, che descrive dettagliatamente il nuovo processo civile telematico.
Il testo contiene molte informazioni su PEC e firma digitale, utili anche per i non giuristi.
Dall'ebook ho estratto una versione "lite" in formato Word 2003, meno rigorosa dell'originale ma credo ancora abbastanza precisa da poter essere un buon testo divulgativo adatto a non addetti ai lavori; l'autore originale ha acconsentito alla sua divulgazione online.

L'Avv. Sileni cura un blog dedicato al mondo del processo civile telematico:
http://processociviletele.blogspot.it/

La guida è citata in molti siti, ad esempio può essere prelevata dalla pagina seguente:
=== http://www.dirittopratico.it/22-processo-telematico/40-guida-galattica-per-giuristi-telematici.html
Guida Galattica per Giuristi Telematici: la guida teorico-pratica al processo civile telematico
20 Novembre 2014
::::
Allegati:
Guida Galattica per Giuristi Telematici v2.1 2714 kB 1703 Downloads
-----------


Altri riferimenti notevoli
https://avvocatotelematico.wordpress.com - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
http://www.treccani.it/enciclopedia/comunicazioni-e-notificazioni-telematiche_(Il_Libro_dell'anno_del_Diritto)/
 

Allegati

  • GiuristiTelematiciLite.zip
    101,3 KB · Visite: 132
In una PEC posso allegare foto con estensione jpg?per accertare un danno subito hanno valore legale?il mio dubbio e' che debbano essere allegate in formato PDF.
 
In una PEC posso allegare foto con estensione jpg?per accertare un danno subito hanno valore legale?il mio dubbio e' che debbano essere allegate in formato PDF.

La tua domanda è un chiaro esempio della confusione che ancora regna riguardo alla PEC.
Le norme generali sulla PEC non arrivano a questo livello di dettaglio, non specificano quali formati possono essere usati come allegati.
Qualche indicazione sui formati è presente nelle normative di dettaglio relative all'uso della PEC nel processo civile telematico, ma sono vincolanti solo in tale ambito. Il Provv. DGSA 16/4/2014 indica:
----------
ART. 13 (Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del regolamento)
1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
.pdf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml
.eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
.msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.
2. È consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: .zip .rar .arj.
3. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione.
----------
I problemi legati alla validità di una comunicazione PEC sono ben altri, e stanno a monte.

Saluti
 
@ido, sembra che non ti è chiara la differenza tra Facebook e un forum moderato; se vuoi fare polemica ad ogni costo vai su Facebook.
Ho segnalato il tuo intervento ai moderatori.

Saluti

tu continui a fare DISINFORMAZIONE. Se tu scrivi
sarebbe ingenuo considerare la PEC equivalente ad una raccomandata.
hai scritto una fesseria, perché per la legge italiana una mail PEC equivale a una raccomandata con una ricevuta di ritorno.

la PEC certifica l'avvenuta consegna e l'integrità degli allegati contenuti. STOP.

il fatto che gli allegati siano integri NON certifica l'origine e l'autenticità dell'allegato. L'origine dell'allegato avviene solo se firmato con la firma digitale, poiché il documento firmato digitalmente contiene gli estremi (codice fiscale o partita iva) di chi ha materialmente (tramite smart card o token) firmato il documento. Inoltre si assume la responsabilità se l'allegato è autentico o no.

Esempio:
raccomandata A/R tradizionale, indirizzo mittente e della ricevuta di ritorno a nome mio, contenuto della lettera fotocopia della carta d'identità di mio padre e dichiarazione di mio padre firmata di suo pugno.

la raccomandata in questo caso certifica l'avvenuta consegna, cosa offre in più la PEC? il fatto che anche in contenuto (i file inviati) sono stati ricevuti.


continuando con l'esempio, l'ente ha ricevuto la fotocopia della carta d'identità e la dichiarazione con la firma autografa. Se l'ente non è sicuro che la firma sia autentica è necessaria una perizia che attesti che la firma sia originale o no. Cosa cambia con l'email? ovviamente essendo tutto digitale l'unico modo per attestare che la firma sul documento scansionato sia originale è che venga firmato anche digitalmente, perché il documento non firmato digitalmente può essere facilmente contraffatto.

Uno potrebbe obbiettare dicendo: e se il documento scansionato è un falso ma è stato firmato digitalmente da quella persona a sua insaputa? semplice, equivale alla situazione in cui una persona firma sotto pressione o facendogli credere di firmare un documento totalemente diverso.
 
=== www.lineaamica.gov.it/risposte/linvio-istanze-e-documenti-alla-pa-rapporto-pec-e-firma-digitale
L’invio di istanze e documenti alla PA: rapporto tra PEC e firma digitale
Aggiornata il: 28/03/2014

Domanda:
Qual è il rapporto tra firma digitale e PEC? Fino a che punto la certezza sulla provenienza della richiesta può sostituire la firma digitale?

Risposta:
La posta elettronica certificata e la firma digitale sono due strumenti che assolvono funzioni differenti.
La posta certificata costituisce un veicolo qualificato per il trasposto di documenti e istanze con una funzione sostanzialmente analoga a quella svolta, nel mondo reale, dalla Raccomandata A/r.
La firma digitale è uno strumento informatico che permette di attribuire la paternità giuridica all’autore del documento.

In alcuni casi l’ordinamento prevede, a determinate condizioni, un certo grado di “sostituibilità” tra i due strumenti.
In particolare, l’invio di istanze e dichiarazioni ad un’amministrazione attraverso la PEC è da considerarsi valido, a tutti gli effetti di legge, anche in assenza di firma digitale (e di altri strumenti di identificazione, es. copia del documenti di identità), quando le relative credenziali di accesso siano state rilasciate, previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato, come previsto dall'art. 65 comma 1 lettera c-bis) del Codice dell'amministrazione digitale, DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) –.
L’art. 61 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 ha precisato che l’utilizzo di questi strumenti, effettuato richiedendo la ricevuta completa, sostituisce la firma elettronica avanzata nei confronti della pubblica amministrazione.
Inoltre, il CAD fa salva la possibilità per il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per la Semplificazione Normativa, di individuare mediante apposito decreto, i casi in cui sarà richiesta comunque la sottoscrizione di un documento mediante firma digitale (art. 65, comma 1- bis).

La norma fa riferimento in particolare alla PEC gratuita per il cittadino (circuito postacerificat@) e alle caselle PEC conformi al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2012.
E' importante evidenziare che il servizio di Postacertificat@ (CEC-PAC), utilizzato solo per comunicazioni verso la PA, sara' progressivamente sospeso. Dal 18 Marzo 2015 al 17 luglio 2015 le caselle saranno mantenute attive solo in modalità di ricezione e sarà consentito agli utenti l’accesso solo per la consultazione e il salvataggio dei messaggi ricevuti.
 
=== I documenti inviati via pec non necessitano della firma digitale | Innovatori PA 17/02/2015
I documenti inviati via pec non necessitano della firma digitale - 02/10/2010 Riccardo Riggi

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha firmato una circolare riguardante le modalità di presentazione tramite CEC-PAC (la posta elettronica certificata fornita gratuitamente da Poste italiane attraverso il sito www.postacertificata.gov.it) della domanda di ammissione ai concorsi pubblici.
Attesi i dubbi che alcune amministrazioni hanno manifestato in merito alla possibilità di estendere l'utilizzo della posta certificata anche alle procedure concorsuali pubbliche (e in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di tale strumento per l'invio delle domande di concorso), il Ministro Brunetta ha deciso di emanare la circolare affinché tutte le amministrazioni pubbliche possano senza alcun dubbio (in quanto già previsto dalla legge) adottare il sistema della PEC gratuita per ricevere le domande di partecipazione a concorsi pubblici.
Per leggere il testo della circolare clicca qui


profilo vuoto • 04/10/2010 - 11:16
Per quanto concerne PEC / firma digitale, ricordo che il CAD prevede vari tipi di firme elettroniche, delle quali la firma digitale è la più evoluta, quella che serve a garantire l'identità del soggetto che la appone.
Ma se le PEC è univocamente legate al soggetto che invia la mail, se io sono l'unico a poter inviare una mail con il mio account PEC, è il sistema nel suo complesso che garantisce l'autenticità e l'integrità di ciò che sto mandando.
La PEC è uno strumento analogo alla raccomandata A/R, con in più la garanzia di identificazione del mittente e di integrità del contenuto.

Riccardo Riggi • 10/01/2013 - 12:44
Norme e circolari chiariscono che le istanze inviate da pec personale non necessitano di firma digitale.
Si tratta di una specificazione fatta dal legislatore e dall'allora ministro Brunetta, che però ritengo non abbia alcun effetto per le pec inviate per conto terzi.
La pec trasmessa da una società è quindi valida per la firma dei documenti sottoscritti dal legale rappresentante della società ma non può essere considerata come validante della firma autografa apposta da altre persone (utenti o dipendenti della società).
 
tu continui a fare DISINFORMAZIONE. Se tu scrivi

hai scritto una fesseria, perché per la legge italiana una mail PEC equivale a una raccomandata con una ricevuta di ritorno.

la PEC certifica l'avvenuta consegna e l'integrità degli allegati contenuti. STOP.

Una raccomandata a.r. postale, se fatta in busta chiusa, certifica esclusivamente che un signore che, su sua esclusiva indicazione, dice di chiamarsi Saturalanx e di essere domiciliato in via XY n. Z in Vattelapesca, ha inviato una busta (non si sa contenente che cosa) al sig. Ido all'indirizzo JW n. K in Cadodallenubi; quando Saturalanx esibisce in giudizio la lettera contenuta, a suo dire, nella busta inviata a Ido pretendendo, per esempio, così di dimostrare di aver interrotto un termine di prescrizione, si potrebbe trovare in seri guai se Ido gli contestasse che nella busta quella lettera non c'era (in questo caso é saturalanx che deve provare che nella busta lui la lettera ce l'ha messa); così come se Ido esibisse in giudizio la raccomandata ricevuta da Saturalanx in cui questi fa una promessa unilaterale di pagamento di un certo premio, sarebbe lui a trovarsi nei guai se Saturalanx si presentasse davanti al Giudice e contestasse di aver mai inviato una tale raccomandata ipotizzando che qualche buontempone l'abbia fatto a suo nome per fargli uno scherzo (a questo punto è Ido che deve provare che quella lettera con promessa di pagamento proviene da Saturalanx).

Vediamo invece cosa succederebbe se dall'indirizzo saturalanx@pec.it viene inviato un messaggio con allegati all'indirizzo ido@pec.it: in questi casi se Saturalanx volesse contestare di essere il mittente del messaggio con i relativi allegati dovrebbe essere lui a dover provare che altri hanno utilizzato impropriamente la propria PEC mentre Ido non avrebbe alcuna possibilità di poter provare di non aver ricevuto il messaggio e gli allegati se non contestando (non riesco ad immaginare come) la ricevuta di consegna rilasciata a Saturalanx da parte del suo gestore dell'indirizzo pec.

Morale della favola: con la pec le ricevute di accettazione e consegna fanno presumere (presunzione relativa) la veridicità sia della provenienza, sia del contenuto che del ricevimento del messaggio e quindi una eventuale contestazione di queste 'verità legali' inverte l'onere della prova.

Dal punto di vista giuridico non è proprio una 'fesseria' (:wall::wall:) una differenza tra due istituti che inverta l'onere della prova e che certifichi non solo l'invio ma anche il contenuto.

Da ciò si deduce che giustamente possa sostenersi che l'equivalenza pec-raccomandata è molto riduttiva come definizione perché la pec, per come è definita dalla legge, è MOLTO di più di una raccomandata a.r.

Sembra, a mio giudizio, molto più vicina ad una notifica con l'Ufficiale Giudiziario ed infatti non sembra un caso che le notifiche possano ora farsi per Pec sia direttamente dagli avvocati che dallo stesso U.G.
 
Da ciò si deduce che giustamente possa sostenersi che l'equivalenza pec-raccomandata è molto riduttiva come definizione perché la pec, per come è definita dalla legge, è MOLTO di più di una raccomandata a.r.

la PEC per come è definita dalla legge è UGUALE (valore legale) a una raccomandata A.R.

il fatto che lo strumento PEC offre alcuni vantaggi (a favore del mittente, questo mi pare ovvio) non aggiunge niente alla equiparazione fatta dalla legge.

rimane il fatto che solo la firma digitale può certificare l'origine del contenuto, se poi ci sono casi in cui enti non pretendono o non controllano l'origine del contenuto questo non fa magicamente diventare la firma digitale inutile quando la comunicazione è stata inviata via PEC.

A me da profondamente fastidio che si consente ad un utente di postare pezzi di articoli, 3/4 commenti a favore della sua tesi e che il tutto diventi oro colato e censura di chi non è d'accordo. Io questo modo di fare non lo accetto.
 
In questa sezione del forum nessuno censura i contenuti, le idee; si censurano invece espressioni quali 'fesserie' e 'sciocchezze' riferite alle idee ed ai contenuti degli altri.

Quando si sostiene 'la PEC certifica l'avvenuta consegna e l'integrità degli allegati' e contestualmente si pretende di sostenere che la Pec è UGUALE ad una raccomandata, ci si contraddice perché la raccomandata non certifica il contenuto della busta (quando si vuole questo effetto l'invio deve essere effettuato senza busta).
Già solo questa differenza, che non è la sola, è sufficiente per sostenere che la Pec è PIU' di una raccomandata (il fatto che la legge dica che la pec ha il valore legale di raccomandata a.r. non significa che la Pec è UGUALE ad una raccomandata).
 
In questa sezione del forum nessuno censura i contenuti, le idee; si censurano invece espressioni quali 'fesserie' e 'sciocchezze' riferite alle idee ed ai contenuti degli altri.

Quando si sostiene 'la PEC certifica l'avvenuta consegna e l'integrità degli allegati' e contestualmente si pretende di sostenere che la Pec è UGUALE ad una raccomandata, ci si contraddice perché la raccomandata non certifica il contenuto della busta (quando si vuole questo effetto l'invio deve essere effettuato senza busta).
Già solo questa differenza, che non è la sola, è sufficiente per sostenere che la Pec è PIU' di una raccomandata (il fatto che la legge dica che la pec ha il valore legale di raccomandata a.r. non significa che la Pec è UGUALE ad una raccomandata).

vuoi sapere come si certifica l'integrità del contenuto con una raccomandata tradizionale? come faceva il mio precedente proprietario di casa (che tra l'altro era un avvocato). Spediva un foglio A4 o A5 piegato in due chiuso da nastro adesivo trasparente, sulla parte esterna ci scriveva indirizzo e c'era poi l'adesivo con il codice della raccomandata, e sulla parte interna la comunicazione, essendo lo stesso foglio si accertava che la comunicazione fosse integra.

Il fatto che la PEC certifichi l'integrità del contenuto, non conferisce al contenuto proprietà superiori al contenuto di una raccomandata tradizionale.

il fatto che un indirizzo PEC sia riconducibile ad un intestatario non implica che anche il contenuto sia riconducibile all'intestatario. il fatto che l'invio di un messaggio PEC sia opponibile a terzi non può essere una sostituzione della firma digitale.

Esempio: proprietario di casa avendo copia della carta d'identità dell'inquilino, apre un indirizzo email inquilino@gmail.com e partendo da questo indirizzo apre la casella inquilino@pec.it (visto che basta solo un foglio firmato e la copia della carta d'identità con upload via web). Dopo 1 mese il proprietario invia dalla PEC intestata all'inquilino a se stesso una richiesta per la chiusura anticipata del contratto (poniamo che il proprietario truffaldino non riesce a mandar via l'inquilino).

Come fa l'inquilino a dimostrare che la richiesta di chiusura anticipata (il contenuto della PEC) non è sua?


Per questo serve la firma digitale, la firma digitale (al contrario di una PEC) può essere rilasciata solo di persona, o se acquistata online va fatta autenticare la dichiarazione dall'ufficiale giudiziario o consegnata da una terza parte che ha funzioni di riconoscimento (e se ne assume le responsabilità).

come un contenuto viene trasportato non incide sull'origine e l'autenticità del contenuto, per quello serve la firma digitale.

se si volevano fare le cose seriamente (visto che la PEC è una soluzione tutta italiana) si faceva in modo che l'apertura di una PEC avesse le stesse condizioni del rilascio della firma digitale, in questo modo si poteva fare una vera opponibilità a terzi.
 
vuoi sapere come si certifica l'integrità del contenuto con una raccomandata tradizionale?

Lo so, l'ho detto prima di te
(quando si vuole questo effetto l'invio deve essere effettuato senza busta)
..sai sono anch'io un azzeccagarbugli :D:D (i ricorsi introduttivi dinnanzi alle Commissioni Tributarie si spediscono agli enti impositori in questo modo non in busta)
 
visto che sei un avvocato allora puoi rispondere alla domanda:
la PEC può essere considerata l'equivalente della firma digitale?

perché è questo il messaggio che vuole far passare chi ha aperto questo thread
 
Esempio: proprietario di casa avendo copia della carta d'identità dell'inquilino, apre un indirizzo email inquilino@gmail.com e partendo da questo indirizzo apre la casella inquilino@pec.it (visto che basta solo un foglio firmato e la copia della carta d'identità con upload via web). Dopo 1 mese il proprietario invia dalla PEC intestata all'inquilino a se stesso una richiesta per la chiusura anticipata del contratto (poniamo che il proprietario truffaldino non riesce a mandar via l'inquilino).

Come fa l'inquilino a dimostrare che la richiesta di chiusura anticipata (il contenuto della PEC) non è sua?


:eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:

e comunque: :clap::clap::clap::clap::clap:

fortuna che il mio padrone di casa sa appena appena mandare email.

:D:D:D
 
visto che sei un avvocato allora puoi rispondere alla domanda:
la PEC può essere considerata l'equivalente della firma digitale?

perché è questo il messaggio che vuole far passare chi ha aperto questo thread

Interpretiamo gli interventi di SilvioVernillo in maniera..diversa.
Per me ha detto che è semplicistico sostenere che la pec equivale solo ad una raccomandata..la pec è, a suo dire, qualcosa di diverso e DI PIU' di una raccomandata; personalmente mi trovo perfettamente d'accordo con questa affermazione.
Ha detto anche che, considerate le caratteristiche tecniche della Posta Elettronica Certificata, niente di strano che l'evoluzione giurisprudenziale potrebbe portare a ritenere un documento trasmesso via pec equivalente ad un documento firmato digitalmente (in tal senso mancano ancora i regolamenti ma è prevista già dal DPR 82/2005 la c.d. PEC ID in cui l'identità del mittente è certificata dal gestore con la conseguenza che diventerà inutile firmare digitalmente quanto trasmesso per PEC ID).
Ma a parte tutto non riesco a capire l'animosità dimostrata per delle considerazioni assolutamente legittime su un argomento nuovo come questo su cui nessuno può avere ancora delle certezze.
 
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