SixSigmaBrazil
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e qui.......... adesso mi aspetto frustazione ,bestemmie etc....
Banche in crisi, depositi garantiti. Per legge Invece non esistono garanzie per gli investimenti come obbligazioni o pronti contro termine, né per i conti non nominativi
Istituti di credito in piena bufera finanziaria, ma i correntisti sono tutelati. In Italia, sin dal 1987, è attivo il fondo interbancario di tutela dei depositi, creato prima come consorzio volontario, poi come consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia. Inoltre dal 1996 è in vigore una direttiva comunitaria specifica che riguarda tutte le banche della Ue e prevede una garanzia minima di 20.000 euro. Non esiste, dunque, il rischio di perdere i soldi depositati in un conto corrente a causa dell’eventuale fallimento di una banca.
Lo speciale fondo assicura i correntisti degli istituti italiani, delle succursali di banche italiane nella Ue e delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate. Per le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia esiste l'obbligo di adesione al fondo a meno che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente. L’importo garantito arriva fino a un massimo di 103.291,38 euro per depositante e per istituto di credito. Sono coperti anche gli assegni circolari e i titoli assimilati, a patto che siano nominativi. Tutelati pure i certificati di deposito a condizione che siano intestati e non al portatore. Fuori garanzia, invece, i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore.
E sono pure esclusi da qualsiasi possibilità di rimborso, i fondi investiti in operazioni di pronti contro termine o in obbligazioni. Si tratta, infatti, di investimenti e non di depositi e di conseguenza non rientrano nelle tutele previste dal fondo.
Dunque nel caso di fallimento di una banca, entro un mese dalla nomina del liquidatore, il depositante è contattato tramite raccomandata e informato circa le somme a suo credito. Entro tre mesi dall’inizio della liquidazione coatta dell’istituto (prorogabili per un periodo non superiore a 9 mesi), sono rimborsati 20mila euro. La restante parte, sempre nei limiti di 103.291,38 euro, in funzione dei tempi della liquidazione stabiliti dai liquidatori.
Banche in crisi, depositi garantiti. Per legge Invece non esistono garanzie per gli investimenti come obbligazioni o pronti contro termine, né per i conti non nominativi
Istituti di credito in piena bufera finanziaria, ma i correntisti sono tutelati. In Italia, sin dal 1987, è attivo il fondo interbancario di tutela dei depositi, creato prima come consorzio volontario, poi come consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia. Inoltre dal 1996 è in vigore una direttiva comunitaria specifica che riguarda tutte le banche della Ue e prevede una garanzia minima di 20.000 euro. Non esiste, dunque, il rischio di perdere i soldi depositati in un conto corrente a causa dell’eventuale fallimento di una banca.
Lo speciale fondo assicura i correntisti degli istituti italiani, delle succursali di banche italiane nella Ue e delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate. Per le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia esiste l'obbligo di adesione al fondo a meno che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente. L’importo garantito arriva fino a un massimo di 103.291,38 euro per depositante e per istituto di credito. Sono coperti anche gli assegni circolari e i titoli assimilati, a patto che siano nominativi. Tutelati pure i certificati di deposito a condizione che siano intestati e non al portatore. Fuori garanzia, invece, i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore.
E sono pure esclusi da qualsiasi possibilità di rimborso, i fondi investiti in operazioni di pronti contro termine o in obbligazioni. Si tratta, infatti, di investimenti e non di depositi e di conseguenza non rientrano nelle tutele previste dal fondo.
Dunque nel caso di fallimento di una banca, entro un mese dalla nomina del liquidatore, il depositante è contattato tramite raccomandata e informato circa le somme a suo credito. Entro tre mesi dall’inizio della liquidazione coatta dell’istituto (prorogabili per un periodo non superiore a 9 mesi), sono rimborsati 20mila euro. La restante parte, sempre nei limiti di 103.291,38 euro, in funzione dei tempi della liquidazione stabiliti dai liquidatori.