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20-11-17, 11:39 #2
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Il caso youbanking
Come premessa, direi che Youbanking merita rispetto per la presenza ineccepibile nel forum, professionale e senza ambiguità.
Youbanking però non ammette per la chiusura l'uso della PEC, pretende una raccomandata postale o la chiusura in filiale.
L'uso della PEC è scoraggiata da Youbanking essenzialmente a causa della struttura "federale" del gruppo; le chiusure dei conti sono gestite dalle filiali, mentre la PEC è aziendale (non esiste la PEC di filiale).
La richiesta viene giustificata anche in base al fatto che, se si chiude un conto e non si hanno altri rapporti con Youbanking, occorre restituire il token.
Probabilmente però esistono alternative meno onerose per i clienti, e che non creano particolari difficoltà a Youbanking; comincio con le mie proposte, e attendo suggerimenti.
Se non è necessaria la consegna del token, si possono seguire alternativamente alcune strade:
- inviare una mail PEC indicando come destinatario sia l'indirizzo PEC aziendale, sia l'indirizzo di mail ordinario della filiale
- inviare una mail PEC all'indirizzo PEC aziendale, attendere la ricevuta di consegna, inviare all'indirizzo mail di filiale la ricevuta di consegna come allegato.
L'indirizzo PEC generale oggi dovrebbe essere:
[email protected]
ma credo dovrebbe ancora funzionare anche:
[email protected]
L'indirizzo mail di filiale ha la struttura [email protected], dove XXXX è il codice filiale di 4 cifre; è diverso dal CAB, e può essere reperito nelle pagine del proprio conto in YouWeb.
Se occorre riconsegnare il token e non si hanno impedimenti particolari, conviene seguire la strada ufficiale della raccomandata o della visita in filiale.
In situazioni particolari può essere valida l'alternativa seguente:
1. inviare una PEC di chiusura come al punto precedente, preannunciando la consegna del token nei giorni successivi.
2. predisporre una busta con il token e una relazione di consegna, e recapitarla in filiale personalmente o tramite una persona di fiducia, chiedendo sia inviata una mail di ricezione; se la mail non arriva, richiederla tramite mail, e poi tramite PEC.
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20-11-17, 11:39 #3
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Il caso Rendimax, la pretesa di firma digitale
[email protected]
Recesso ex art. 118 T.U.B. conto n. xxxxxxxx; reclamo preventivo e diffida
Spettabile Banca IFIS S.p.A.
ABI 3205.2 | C.F./Reg. Imprese Venezia: 02505630109 | P.IVA: 02992620274 | REA CCIAA Venezia n. 247118
Mittente: xxxxxxxxxxxx
Cod.Fisc: xxxxxxxxxxxxxxx
Codice Cliente Contomax xxxxxxxx
Titolare del conto n. xxxxxxxx, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oggetto: Recesso per mancata accettazione della modifica unilaterale del 26/10/2017, acclusa in allegato.
Dichiaro di voler recedere dal rapporto indicato nell'intestazione, a norma dell'art 118 T.U.B..
Chiedo la chiusura del conto, la contestuale estinzione di tutti i servizi accessori attivati, e la revoca di ogni altra disposizione di accredito ed addebito impartita sul suddetto conto.
Dichiaro di non avere in essere rapporti quali carte di credito o altri da cui possano derivare addebiti futuri prevedibili.
Dichiaro di avere personalmente reso inutilizzabili tutti gli strumenti di pagamento associati al conto, e di farmi carico di ogni eventuale conseguenza dannosa per la Banca e per terzi che dovesse derivare dal possesso fisico di tali strumenti, quali assegni, carta di debito bancomat, e simili.
In particolare dichiaro di avere personalmente invalidato e distrutto la carta di addebito seguente a me intestata, e di farmi carico di ogni eventuale conseguenza dannosa per la Banca e per terzi che dovesse derivare dal possesso fisico di tale carta:
Numero xxxxxxxxx xxxxxxxxx Scadenza xxxxxx
Chiedo che il rendiconto di chiusura sia inviato in forma elettronica al mio indirizzo di posta elettronica ordinaria certificato presso la banca, oppure allo stesso indirizzo PEC da cui questa richiesta viene inoltrata; se la banca preferisce altre forme di comunicazione, in particolare cartacea, i relativi costi saranno a totale carico della banca stessa.
Chiedo che l’eventuale saldo attivo residuo venga restituito tramite bonifico su conto corrente bancario a me intestato presso Banca Sistema:
IBAN beneficiario xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Intestazione del conto xxxxxxxxxxxxx
Qualora invece, alla data di efficacia del recesso, il saldo di Contomax sia negativo, sarà mio onere rimborsarvi le somme dovute entro cinque giorni mediante bonifico a favore di Banca IFIS Spa sul conto corrente individuato dal seguente Identificativo Unico, indicando all’interno del campo causale nome e cognome e le coordinate IBAN del conto corrente estinto:
IT96Z0320502000000000000063
Sottolineo che la presente richiesta, inviata tramite Posta Elettronica Certificata, svolge la funzione di "firma elettronica avanzata", ai sensi dal Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche (CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale), in particolare agli art. 1 e 21; e del Regolamento Europeo eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, G.U.U.E. Serie L 257 del 28/8/2014.
In particolare il presente messaggio PEC contiene i seguenti elementi unici idonei a provare con certezza che l'autore del messaggio è proprio il titolare del conto di cui si chiede la chiusura:
- ultimo estratto conto al 30/09/17 prelevabile solo dalle mie pagine personali del sito web della Banca, pagine di cui possiedo con tutta evidenza le credenziali di accesso.
- comunicazione di modifica unilaterale del 26/10/17 inviatami dalla banca e prelevabile anch'essa solo dalle mie pagine personali del sito web della Banca.
- dati identificativi della carta di debito fornitami dalla banca
- mio indirizzo mail ordinario certificato presso la banca da anni
Sottolineo che questi elementi unici e personali costituiscono strumenti di identificazione molto più affidabili degli strumenti generici di norma richiesti dalla banca.
Lo specimen di firma era uno strumento efficace quando il direttore di filiale faceva firmare il foglio dal cliente alla propria presenza; oggi la banca non possiede in realtà la mia firma autografa, ma solo una riproduzione bitmap della mia firma, facilmente modificabile da chiunque.
Una riproduzione bitmap della mia carta di identità è presente ormai presso molti miei interlocutori Internet, non sarebbe impossibile per un malintenzionato procurarsene una copia.
La firma digitale non aggiungerebbe alcun elemento di certezza al presente messaggio PEC; le procedure di identificazione per il rilascio di indirizzi PEC e di firme digitali sono identici; per un malintenzionato è abbastanza agevole procurarsi un certificato di firma digitale intestato a persona fisica diversa. La firma digitale è necessaria nei casi previsti dalla legge e può essere utile in molte applicazioni, ma non aumenterebbe di nulla il potere identificativo del presente messaggio PEC.
Da informazioni reperibili da varie fonti su Internet, ho appreso che Banca IFIS segue procedure ondivaghe in relazione alla chiusura del conto; ad alcuni clienti la banca ha preteso che la richiesta di chiusura fosse prodotta su documento firmato con firma digitale. Tale pretesa non ha alcun fondamento né normativo né logico, e rivela solo alcuni aspetti del tutto negativi:
- totale disprezzo delle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario in materia di chiusura conti.
- ignoranza delle normative e del dibattito attuale sulle procedure di firma elettronica, concetto ben più ampio della firma digitale.
- l'eterna velleità di alcune banche (o di alcuni funzionari) di ergersi a potere sovrano e imporre ai clienti-sudditi vincoli e obblighi non previsti dalle leggi dello Stato.
Il conto attualmente non ha vincoli attivi; pertanto il conto deve essere chiuso entro quindici giorni dalla ricezione della presente richiesta (art. 1845, 3° comma, c.c.).
Faccio presente che qualsiasi questione di contorno non autorizza la banca a sospendere la chiusura del conto, che riguarda solo eventi futuri e non quelli passati; è ovvio che anche dopo la chiusura resterei comunque responsabile di eventuali obbligazioni derivanti da eventi precedenti alla chiusura.
In caso di ritardi nella chiusura del conto, a qualsiasi titolo dovuta, questo messaggio opera da reclamo preventivo; trascorso il periodo di quindici giorni previsto avvierò senza ulteriori comunicazioni le procedure di contenzioso opportune, con richiesta di indennizzi per la vostra inadempienza:
- 200 Euro per recupero parziale dei costi del reclamo.
- 200 Euro per danni non patrimoniali connessi alla vessazione subita, tipico episodio di bullismo bancario.
Chiedo che eventuali comunicazioni relative alla presente richiesta siano formulate esclusivamente per iscritto e comunicate allo stesso indirizzo PEC da cui questa richiesta viene inoltrata, o presso il mio indirizzo mail ordinario certificato presso la banca:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 196/2003, chiedo la cancellazione di tutti i miei dati personali e documenti acquisiti dalla banca, e revoco ogni consenso al trattamento precedentemente fornito.
Distinti saluti
[email protected]
Recesso ex art. 118 T.U.B. conto n. xxxxxxxxxxxx; reclamo preventivo e diffida
Spettabile Banca IFIS S.p.A.
ABI 3205.2 | C.F./Reg. Imprese Venezia: 02505630109 | P.IVA: 02992620274 | REA CCIAA Venezia n. 247118
Mittente: xxxxxxxxxxxxx
Cod.Fisc: xxxxxxxxxxxxx
Codice Cliente Rendimax xxxxxxxxx
Titolare del conto n. xxxxxxxxx, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oggetto: Recesso per mancata accettazione della modifica unilaterale del 26/10/2017, acclusa in allegato.
Dichiaro di voler recedere dal rapporto indicato nell'intestazione, a norma dell'art 118 T.U.B..
Chiedo la chiusura del conto, la contestuale estinzione di tutti i servizi accessori attivati, e la revoca di ogni altra disposizione di accredito ed addebito impartita sul suddetto conto.
Dichiaro di non avere in essere rapporti quali carte di credito o altri da cui possano derivare addebiti futuri prevedibili.
Dichiaro di avere personalmente invalidato e distrutto la carta di addebito seguente a me intestata, e di farmi carico di ogni eventuale conseguenza dannosa per la Banca e per terzi che dovesse derivare dal possesso fisico di tale carta:
Numero xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Scadenza xxxxx Attivata xxxxxxxxxxx
Chiedo che il rendiconto di chiusura sia inviato in forma elettronica al mio indirizzo di posta elettronica ordinaria certificato presso la banca, oppure allo stesso indirizzo PEC da cui questa richiesta viene inoltrata; se la banca preferisce altre forme di comunicazione, in particolare cartacea, i relativi costi saranno a totale carico della banca stessa.
Chiedo che le somme residue siano accreditate sul mio Conto Predefinito IBAN:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sottolineo che la presente richiesta, inviata tramite Posta Elettronica Certificata, svolge la funzione di "firma elettronica avanzata", ai sensi dal Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche (CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale), in particolare agli art. 1 e 21; e del Regolamento Europeo eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, G.U.U.E. Serie L 257 del 28/8/2014.
In particolare il presente messaggio PEC contiene i seguenti elementi unici idonei a provare con certezza che l'autore del messaggio è proprio il titolare del conto di cui si chiede la chiusura:
- ultimo estratto conto al 30/09/17 prelevabile solo dalle mie pagine personali del sito web della Banca, pagine di cui possiedo con tutta evidenza le credenziali di accesso.
- comunicazione di modifica unilaterale del 26/10/17 inviatami dalla banca e prelevabile anch'essa solo dalle mie pagine personali del sito web della Banca.
- dati identificativi della carta di debito fornitami dalla banca
- mio indirizzo mail ordinario certificato presso la bsnca da anni
Sottolineo che questi elementi unici e personali costituiscono strumenti di identificazione molto più affidabili degli strumenti generici di norma richiesti dalla banca.
Lo specimen di firma era uno strumento efficace quando il direttore di filiale faceva firmare il foglio dal cliente alla propria presenza; oggi la banca non possiede in realtà la mia firma autografa, ma solo una riproduzione bitmap della mia firma, facilmente modificabile da chiunque.
Una riproduzione bitmap della mia carta di identità è presente ormai presso molti miei interlocutori Internet, non sarebbe impossibile per un malintenzionato procurarsene una copia.
La firma digitale non aggiungerebbe alcun elemento di certezza al presente messaggio PEC; le procedure di identificazione per il rilascio di indirizzi PEC e di firme digitali sono identici; per un malintenzionato è abbastanza agevole procurarsi un certificato di firma digitale intestato a persona fisica diversa. La firma digitale è necessaria nei casi previsti dalla legge e può essere utile in molte applicazioni, ma non aumenterebbe di nulla il potere identificativo del presente messaggio PEC.
Da informazioni reperibili da varie fonti su Internet, ho appreso che Banca IFIS segue procedure ondivaghe in relazione alla chiusura del conto; ad alcuni clienti la banca ha preteso che la richiesta di chiusura fosse prodotta su documento firmato con firma digitale. Tale pretesa non ha alcun fondamento né normativo né logico, e rivela solo alcuni aspetti del tutto negativi:
- totale disprezzo delle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario in materia di chiusura conti.
- ignoranza delle normative e del dibattito attuale sulle procedure di firma elettronica, concetto ben più ampio della firma digitale.
- l'eterna velleità di alcune banche (o di alcuni funzionari) di ergersi a potere sovrano e imporre ai clienti-sudditi vincoli e obblighi non previsti dalle leggi dello Stato.
Il conto attualmente non ha fondi in Rendimax Like, né vincoli attivi; pertanto il conto deve essere chiuso entro quindici giorni dalla ricezione della presente richiesta (art. 1845, 3° comma, c.c.; art. 23, comma 9, Sezione I – Disposizioni generali).
Faccio presente che qualsiasi questione di contorno non autorizza la banca a sospendere la chiusura del conto, che riguarda solo eventi futuri e non quelli passati; è ovvio che anche dopo la chiusura resterei comunque responsabile di eventuali obbligazioni derivanti da eventi precedenti alla chiusura.
In caso di ritardi nella chiusura del conto, a qualsiasi titolo dovuta, questo messaggio opera da reclamo preventivo; trascorso il periodo di quindici giorni previsto avvierò senza ulteriori comunicazioni le procedure di contenzioso opportune, con richiesta di indennizzi per la vostra inadempienza:
- 200 Euro per recupero parziale dei costi del reclamo.
- 200 Euro per danni non patrimoniali connessi alla vessazione subita, tipico episodio di bullismo bancario.
Chiedo che eventuali comunicazioni relative alla presente richiesta siano formulate esclusivamente per iscritto e comunicate allo stesso indirizzo PEC da cui questa richiesta viene inoltrata, o presso il mio indirizzo mail ordinario certificato presso la banca:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 196/2003, chiedo la cancellazione di tutti i miei dati personali e documenti acquisiti dalla banca, e revoco ogni consenso al trattamento precedentemente fornito.
Distinti salutiUltima modifica di SilvioVernillo; 17-12-17 alle 12:28
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20-11-17, 12:24 #4
che poi un mai applicato - mai fatto applicare - principio di ogni servizio è che deve poter essere chiuso nelle stesse modalità, formali e sostanziali, con cui è stato aperto
dunque così come, ad esempio, rendimax accetta codici di verifica via sms come firma digitale per aprire un conto, senza usare pec o altri servizi esterni di firma digitale, dovrebbero fare lo stesso per chiuderlo
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06-12-17, 15:45 #5
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Il quadro giuridico
Nell'attesa di completare l'ordine di chiusura Rendimax, segnalo l'articolo seguente che delinea molto bene il quadro giuridico esistente, e fa piazza pulita delle tante castronerie riportate da vari tromboni sul FOL.
Saluti
Sul diritto all’estinzione del conto corrente, su ABF Roma 3091/2015 - dirittobancario.it 2015/09
Sul diritto all’estinzione del conto corrente | Diritto Bancario
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06-12-17, 16:49 #6
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07-12-17, 16:38 #7
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3D interessante....
auguro buon lavoro all'autore
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08-12-17, 10:44 #8
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Grazie, thread utile, lo sottoscrivo.
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08-12-17, 11:16 #9
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Qualche decisione particolarmente interessante
Roma Decisione N. 689 del 28 gennaio 2015
3. Sotto diverso profilo, occorre altresì soffermarsi sulla clausola contrattuale invocata dalla resistente, a mente della quale: «il correntista ha diritto di recedere mediante comunicazione scritta, in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura dal contratto di conto corrente postale.
L’estinzione del conto avviene entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte [della banca] della relativa richiesta» (art. 16, 2° comma).
Tale clausola, ad avviso del Collegio, in considerazione del termine di 30 giorni ivi previsto, possiede natura vessatoria ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo): all’abusività della clausola consegue che essa è nulla, ai sensi dell’art. 36, 1° comma, Codice del Consumo.
Come più volte statuito dall’Arbitro Bancario Finanziario, con orientamento dal quale non si intravede ragione per doversi discostare, il cliente possiede il diritto di recedere in ogni momento, attraverso apposita dichiarazione recettizia, da un contratto a tempo, senza penalità e senza spese, non potendo trovare l’esercizio di tale diritto alcuna limitazione o condizionamento neppure nell’eventuale esistenza di un saldo debitore nel momento di esercizio del relativo diritto (v., da ultimo, Collegio di Roma, decisione n. 3745/2014).
In ogni caso, laddove non sia previsto dal contratto un termine più breve, il recesso del cliente ha effetto dallo scadere del termine di quindici giorni sancito dall’art. 1845, 3° comma, c.c. (Collegio di Napoli, decisione n. 4332/2013).
Napoli Decisione N. 6141 del 26 agosto 2015
Dalla documentazione versata in atti e dalle prospettazioni rispettivamente formulate dalle parti risulta che il ricorrente, già con nota del 9 maggio 2011, abbia espresso inequivocamente la volontà di recedere dal rapporto di conto corrente intrattenuto con l’intermediario resistente.
Non avendo ottenuto positivo riscontro, il ricorrente ha reiterato la propria determinazione di recedere dal rapporto più volte: nel maggio 2012, nel settembre 2012 e nel settembre 2013.
L’intermediario ha opposto di non avere ricevuto alcuna richiesta di chiusura del rapporto di conto corrente, ma tutte queste note di reclamo contengono valide ed efficaci dichiarazioni negoziali, che la banca non avrebbe dovuto disattendere.
Non può essere apprezzata neppure la posizione da ultimo assunta dalla banca, che ha rivendicato il pagamento dell’esposizione debitoria via via lievitata, confermando “la disponibilità a ricercare una soluzione per la definizione bonaria della vicenda”.
In realtà, la banca non può condizionare l’efficacia della iniziativa unilateralmente intrapresa dal cliente di recedere dal rapporto di conto corrente al ripianamento della sua esposizione debitoria.
Il perdurare della esposizione debitoria, infatti, non costituisce legittimo motivo di rifiuto di procedere all’estinzione del rapporto di conto corrente, come pure chiarito da questo Arbitro in occasioni precedenti (tra le tante: decisioni ABF, Collegio di Napoli, n. 1477/2013 e n. 5140/2014).
Va pertanto accertato il diritto del ricorrente a ottenere, incondizionatamente, la chiusura del rapporto di conto corrente in oggetto a far data dalla comunicazione del 9 maggio 2011.
Al contempo, va rilevato che gli importi che l’intermediario ha addebitato al cliente, a titolo di interessi e spese maturati successivamente a tale data, sono privi di giustificazione causale e, pertanto, non sono esigibili.
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08-12-17, 11:46 #10
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Altra decisione fondamentale, non è richiesta alcuna forma vincolante
ROMA Decisione N. 3091 del 20 aprile 2015
L’intermediario .... chiede il rigetto del ricorso, anche in ragione del fatto che il ricorrente non avrebbe formalizzato l’intenzione di estinguere il rapporto di conto corrente.
DIRITTO
... il Collegio ritiene che il ricorrente abbia effettivamente manifestato, nel settembre 2013, l’intenzione di estinguere il rapporto di conto corrente intrattenuto presso l’intermediario.
Questo convincimento si basa sui seguenti elementi:
- agli atti vi è evidenza di un bonifico effettuato dal ricorrente in data 8 ottobre 2013 con la dicitura “chiusura conto” (cfr. dell’estratto conto depositato dalla banca in allegato alle controdeduzioni);
- la corrispondenza interna scambiata tra i dipendenti della banca attesta la piena consapevolezza, da parte di costoro, dell’intenzione del ricorrente di estinguere il rapporto (cfr., in particolare, comunicazione indirizzata al ricorrente del 16.05.2014, allegata alle controdeduzioni p. 25);
- l’intermediario resistente riconosce che, fin dal settembre 2013, il ricorrente aveva chiesto il “trasferimento totale” di tutti gli addebiti su altro conto corrente (cfr. testo controdeduzioni, nonché risposta al reclamo).
In base all’orientamento consolidato dei Collegi di questo Arbitro, il cliente è titolare di un diritto incondizionato all’estinzione volontaria del rapporto di conto corrente; in particolare, le decisioni dei Collegi sottolineano che l’intermediario non può condizionare l’esercizio di tale diritto all’esistenza di eventuali passività gravanti sul conto (decisioni n. 669/15; n. 4332/13; n. 1477/13).