SilvioVernillo
Nuovo Utente
- Registrato
- 6/8/10
- Messaggi
- 1.439
- Punti reazioni
- 161
Propongo di riunire i thread sulla chiusura dei conti bancari, cercherò di dimostrare che la tematica è unica per tutti i tipi di conto.
Inoltre sarebbe praticamente impossibile replicare a tutte le castronerie che si dicono nei vari thread a proposito della chiusura dei conti.
In questo post evito di indicare riferimenti a norme o sentenze per non appesantire.
Per inquadrare correttamente il tema delle chiusure conti, è necessario chiarire qualcosa riguardo ai contratti bancari in generale.
L'interpretazione dei contratti bancari che prevale nel forum fa riferimento alle norme del codice civile sui contratti.
Però quelle norme sono nate per disciplinare contratti "tra pari", che era la norma per i contratti stipulati fino ai primi del 900; oggi la situazione è molto diversa, in molti contratti i contraenti non sono su un piano di parità, sono contratti per adesione nei quali il contraente più debole non concorre alla stesura del contratto ma può solo accettare quello predisposto dalla parte forte.
Su queste basi è stata elaborata la normativa a protezione dei consumatori, che punta a riequilibrare i rapporti di forza tra i contraenti; le note seguenti riguardano espressamente i contratti dei consumatori.
La differenza più vistosa tra la disciplina del codice civile e il codice del consumo riguarda le clausole vessatorie, o meglio più in generale il carattere vessatorio delle clausole contrattuali.
Sostanzialmente, nei contratti dei consumatori le clausole vessatorie (anche quelle non evisdenziate come tali nel corpo del contratto) non hanno alcun valore legale, anche se firmate dieci volte; possono avere valore solo se il consumatore partecipa attivamente alla loro redazione, cioè se si ristabilisce in qualche modo la condizione di contratto "tra pari"; condizione del tutto teorica, che in pratica non si verifica mai.
Tornando alla chiusura dei conti, non c'è dubbio che qualsiasi vincolo posto dalla banca per la chiusura del conto ha natura vessatoria; eventuali clausole in tal senso sono nulle per legge; e certamente è antigiuridico un qualsiasi comportamento che crea vincoli senza neanche una base contrattuale sottostante.
La chiusura del conto riguarda eventi futuri, non ha valore liberatorio nei confronti di responsabilità pregresse o che sorgano dopo la chiusura; se la banca riceve un ordine di chiusura conto (ordine, non domanda), deve chiuderlo anche se il conto è in rosso, poi userà i normali metodi di recupero del credito; analogamente se dopo la chiusura del conto intervengono delle spese come conseguenza di eventi precedenti alla chiusura (ad esempio l'imposta di bollo), il cliente è tenuto a pagarle.
Né può essere ostacolo alla chiusura il fatto che il cliente detenga strumenti di proprietà della banca (token o simili); ovviamente il cliente dovrà restituirli o porli a diposizione della banca, ma la chiusura deve avvenire comunque indipendentemente da tali strumenti.
Un altro argomento tipico per la chiusura conti riguarda l'uso della PEC, un argomento a cavallo con l'altro thread dedicato a firme elettroniche e PEC:
http://www.finanzaonline.com/forum/...firme-elettroniche-e-rapporti-con-la-pec.html
Sull'uso della PEC continuo a leggere sia interventi ingenui posti da chi conosce poco la materia e sa di non conoscerla, sia castronerie immense da parte di alcuni che si atteggiano ad esperti.
Chiederei a questi presunti esperti di evitare castronerie in questo thread, c'è già un thread dedicato e sarebbe negativo per l'economia del forum ripetere le stesse diatribe anche in questo; se proprio vogliono fare gara a chi ne sa di più, propongo una sfida all'esterno del forum con una somma di denaro in palio, direi che possono bastare mille euro più le spese.
In estrema sintesi, se una banca rifiuta un ordine di chiusura redatto correttamente e trasmesso tramite PEC, si espone a un contenzioso da cui uscirebbe sicuramente perdente; finora a me è sempre bastata qualche minaccia per far cambiare atteggiamento alle banche, ma con qualche banca particolarmente arrogante e ottusa potrebbe essere necessario un contenzioso.
Un caso tipico di pretesa vessatoria è che l'ordine di chiusura sia firmato con firma digitale; questa pretesa non ha alcun fondamento né normativo né logico, e serve solo a scoraggiare la chiusura; tra l'altro per i ricorsi all'ABF e le segnalazioni a Banca d'Italia non è richiesta la firma digitale.
Riassumendo, se l'ordine di chiusura è redatto e trasmesso correttamente, la chiusura del conto è per la banca un atto dovuto (recettizio).
Resta per il cliente l'obbligo, nell'ottica di una leale collaborazione contrattuale, di evitare procedure che causino alla banca oneri eccessivi, però qualsiasi pretesa della banca che ponga sul cliente oneri e vincoli che puntano solo a scoraggiare la chiusura, è bene sia contrastata con fermezza.
Saluti
Inoltre sarebbe praticamente impossibile replicare a tutte le castronerie che si dicono nei vari thread a proposito della chiusura dei conti.
In questo post evito di indicare riferimenti a norme o sentenze per non appesantire.
Per inquadrare correttamente il tema delle chiusure conti, è necessario chiarire qualcosa riguardo ai contratti bancari in generale.
L'interpretazione dei contratti bancari che prevale nel forum fa riferimento alle norme del codice civile sui contratti.
Però quelle norme sono nate per disciplinare contratti "tra pari", che era la norma per i contratti stipulati fino ai primi del 900; oggi la situazione è molto diversa, in molti contratti i contraenti non sono su un piano di parità, sono contratti per adesione nei quali il contraente più debole non concorre alla stesura del contratto ma può solo accettare quello predisposto dalla parte forte.
Su queste basi è stata elaborata la normativa a protezione dei consumatori, che punta a riequilibrare i rapporti di forza tra i contraenti; le note seguenti riguardano espressamente i contratti dei consumatori.
La differenza più vistosa tra la disciplina del codice civile e il codice del consumo riguarda le clausole vessatorie, o meglio più in generale il carattere vessatorio delle clausole contrattuali.
Sostanzialmente, nei contratti dei consumatori le clausole vessatorie (anche quelle non evisdenziate come tali nel corpo del contratto) non hanno alcun valore legale, anche se firmate dieci volte; possono avere valore solo se il consumatore partecipa attivamente alla loro redazione, cioè se si ristabilisce in qualche modo la condizione di contratto "tra pari"; condizione del tutto teorica, che in pratica non si verifica mai.
Tornando alla chiusura dei conti, non c'è dubbio che qualsiasi vincolo posto dalla banca per la chiusura del conto ha natura vessatoria; eventuali clausole in tal senso sono nulle per legge; e certamente è antigiuridico un qualsiasi comportamento che crea vincoli senza neanche una base contrattuale sottostante.
La chiusura del conto riguarda eventi futuri, non ha valore liberatorio nei confronti di responsabilità pregresse o che sorgano dopo la chiusura; se la banca riceve un ordine di chiusura conto (ordine, non domanda), deve chiuderlo anche se il conto è in rosso, poi userà i normali metodi di recupero del credito; analogamente se dopo la chiusura del conto intervengono delle spese come conseguenza di eventi precedenti alla chiusura (ad esempio l'imposta di bollo), il cliente è tenuto a pagarle.
Né può essere ostacolo alla chiusura il fatto che il cliente detenga strumenti di proprietà della banca (token o simili); ovviamente il cliente dovrà restituirli o porli a diposizione della banca, ma la chiusura deve avvenire comunque indipendentemente da tali strumenti.
Un altro argomento tipico per la chiusura conti riguarda l'uso della PEC, un argomento a cavallo con l'altro thread dedicato a firme elettroniche e PEC:
http://www.finanzaonline.com/forum/...firme-elettroniche-e-rapporti-con-la-pec.html
Sull'uso della PEC continuo a leggere sia interventi ingenui posti da chi conosce poco la materia e sa di non conoscerla, sia castronerie immense da parte di alcuni che si atteggiano ad esperti.
Chiederei a questi presunti esperti di evitare castronerie in questo thread, c'è già un thread dedicato e sarebbe negativo per l'economia del forum ripetere le stesse diatribe anche in questo; se proprio vogliono fare gara a chi ne sa di più, propongo una sfida all'esterno del forum con una somma di denaro in palio, direi che possono bastare mille euro più le spese.
In estrema sintesi, se una banca rifiuta un ordine di chiusura redatto correttamente e trasmesso tramite PEC, si espone a un contenzioso da cui uscirebbe sicuramente perdente; finora a me è sempre bastata qualche minaccia per far cambiare atteggiamento alle banche, ma con qualche banca particolarmente arrogante e ottusa potrebbe essere necessario un contenzioso.
Un caso tipico di pretesa vessatoria è che l'ordine di chiusura sia firmato con firma digitale; questa pretesa non ha alcun fondamento né normativo né logico, e serve solo a scoraggiare la chiusura; tra l'altro per i ricorsi all'ABF e le segnalazioni a Banca d'Italia non è richiesta la firma digitale.
Riassumendo, se l'ordine di chiusura è redatto e trasmesso correttamente, la chiusura del conto è per la banca un atto dovuto (recettizio).
Resta per il cliente l'obbligo, nell'ottica di una leale collaborazione contrattuale, di evitare procedure che causino alla banca oneri eccessivi, però qualsiasi pretesa della banca che ponga sul cliente oneri e vincoli che puntano solo a scoraggiare la chiusura, è bene sia contrastata con fermezza.
Saluti