Chiusura conti bancari, thread unificato

SilvioVernillo

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Propongo di riunire i thread sulla chiusura dei conti bancari, cercherò di dimostrare che la tematica è unica per tutti i tipi di conto.
Inoltre sarebbe praticamente impossibile replicare a tutte le castronerie che si dicono nei vari thread a proposito della chiusura dei conti.

In questo post evito di indicare riferimenti a norme o sentenze per non appesantire.
Per inquadrare correttamente il tema delle chiusure conti, è necessario chiarire qualcosa riguardo ai contratti bancari in generale.
L'interpretazione dei contratti bancari che prevale nel forum fa riferimento alle norme del codice civile sui contratti.
Però quelle norme sono nate per disciplinare contratti "tra pari", che era la norma per i contratti stipulati fino ai primi del 900; oggi la situazione è molto diversa, in molti contratti i contraenti non sono su un piano di parità, sono contratti per adesione nei quali il contraente più debole non concorre alla stesura del contratto ma può solo accettare quello predisposto dalla parte forte.
Su queste basi è stata elaborata la normativa a protezione dei consumatori, che punta a riequilibrare i rapporti di forza tra i contraenti; le note seguenti riguardano espressamente i contratti dei consumatori.

La differenza più vistosa tra la disciplina del codice civile e il codice del consumo riguarda le clausole vessatorie, o meglio più in generale il carattere vessatorio delle clausole contrattuali.
Sostanzialmente, nei contratti dei consumatori le clausole vessatorie (anche quelle non evisdenziate come tali nel corpo del contratto) non hanno alcun valore legale, anche se firmate dieci volte; possono avere valore solo se il consumatore partecipa attivamente alla loro redazione, cioè se si ristabilisce in qualche modo la condizione di contratto "tra pari"; condizione del tutto teorica, che in pratica non si verifica mai.

Tornando alla chiusura dei conti, non c'è dubbio che qualsiasi vincolo posto dalla banca per la chiusura del conto ha natura vessatoria; eventuali clausole in tal senso sono nulle per legge; e certamente è antigiuridico un qualsiasi comportamento che crea vincoli senza neanche una base contrattuale sottostante.

La chiusura del conto riguarda eventi futuri, non ha valore liberatorio nei confronti di responsabilità pregresse o che sorgano dopo la chiusura; se la banca riceve un ordine di chiusura conto (ordine, non domanda), deve chiuderlo anche se il conto è in rosso, poi userà i normali metodi di recupero del credito; analogamente se dopo la chiusura del conto intervengono delle spese come conseguenza di eventi precedenti alla chiusura (ad esempio l'imposta di bollo), il cliente è tenuto a pagarle.

Né può essere ostacolo alla chiusura il fatto che il cliente detenga strumenti di proprietà della banca (token o simili); ovviamente il cliente dovrà restituirli o porli a diposizione della banca, ma la chiusura deve avvenire comunque indipendentemente da tali strumenti.

Un altro argomento tipico per la chiusura conti riguarda l'uso della PEC, un argomento a cavallo con l'altro thread dedicato a firme elettroniche e PEC:
http://www.finanzaonline.com/forum/...firme-elettroniche-e-rapporti-con-la-pec.html
Sull'uso della PEC continuo a leggere sia interventi ingenui posti da chi conosce poco la materia e sa di non conoscerla, sia castronerie immense da parte di alcuni che si atteggiano ad esperti.
Chiederei a questi presunti esperti di evitare castronerie in questo thread, c'è già un thread dedicato e sarebbe negativo per l'economia del forum ripetere le stesse diatribe anche in questo; se proprio vogliono fare gara a chi ne sa di più, propongo una sfida all'esterno del forum con una somma di denaro in palio, direi che possono bastare mille euro più le spese.

In estrema sintesi, se una banca rifiuta un ordine di chiusura redatto correttamente e trasmesso tramite PEC, si espone a un contenzioso da cui uscirebbe sicuramente perdente; finora a me è sempre bastata qualche minaccia per far cambiare atteggiamento alle banche, ma con qualche banca particolarmente arrogante e ottusa potrebbe essere necessario un contenzioso.
Un caso tipico di pretesa vessatoria è che l'ordine di chiusura sia firmato con firma digitale; questa pretesa non ha alcun fondamento né normativo né logico, e serve solo a scoraggiare la chiusura; tra l'altro per i ricorsi all'ABF e le segnalazioni a Banca d'Italia non è richiesta la firma digitale.

Riassumendo, se l'ordine di chiusura è redatto e trasmesso correttamente, la chiusura del conto è per la banca un atto dovuto (recettizio).
Resta per il cliente l'obbligo, nell'ottica di una leale collaborazione contrattuale, di evitare procedure che causino alla banca oneri eccessivi, però qualsiasi pretesa della banca che ponga sul cliente oneri e vincoli che puntano solo a scoraggiare la chiusura, è bene sia contrastata con fermezza.

Saluti
 
Il caso youbanking

Come premessa, direi che Youbanking merita rispetto per la presenza ineccepibile nel forum, professionale e senza ambiguità.
Youbanking però non ammette per la chiusura l'uso della PEC, pretende una raccomandata postale o la chiusura in filiale.
L'uso della PEC è scoraggiata da Youbanking essenzialmente a causa della struttura "federale" del gruppo; le chiusure dei conti sono gestite dalle filiali, mentre la PEC è aziendale (non esiste la PEC di filiale).
La richiesta viene giustificata anche in base al fatto che, se si chiude un conto e non si hanno altri rapporti con Youbanking, occorre restituire il token.

Probabilmente però esistono alternative meno onerose per i clienti, e che non creano particolari difficoltà a Youbanking; comincio con le mie proposte, e attendo suggerimenti.


Se non è necessaria la consegna del token, si possono seguire alternativamente alcune strade:
- inviare una mail PEC indicando come destinatario sia l'indirizzo PEC aziendale, sia l'indirizzo di mail ordinario della filiale
- inviare una mail PEC all'indirizzo PEC aziendale, attendere la ricevuta di consegna, inviare all'indirizzo mail di filiale la ricevuta di consegna come allegato.

L'indirizzo PEC generale oggi dovrebbe essere:
segreteria@pec.bancobpmspa.it
ma credo dovrebbe ancora funzionare anche:
segreteria@pec.bancopopolare.it

L'indirizzo mail di filiale ha la struttura dipXXXX@bancobpm.it, dove XXXX è il codice filiale di 4 cifre; è diverso dal CAB, e può essere reperito nelle pagine del proprio conto in YouWeb.


Se occorre riconsegnare il token e non si hanno impedimenti particolari, conviene seguire la strada ufficiale della raccomandata o della visita in filiale.
In situazioni particolari può essere valida l'alternativa seguente:
1. inviare una PEC di chiusura come al punto precedente, preannunciando la consegna del token nei giorni successivi.
2. predisporre una busta con il token e una relazione di consegna, e recapitarla in filiale personalmente o tramite una persona di fiducia, chiedendo sia inviata una mail di ricezione; se la mail non arriva, richiederla tramite mail, e poi tramite PEC.
 
Il caso Rendimax, la pretesa di firma digitale

[h=2]contomax@bancaifis.legalmail.it[/h]Recesso ex art. 118 T.U.B. conto n. xxxxxxxx; reclamo preventivo e diffida

Spettabile Banca IFIS S.p.A.
ABI 3205.2 | C.F./Reg. Imprese Venezia: 02505630109 | P.IVA: 02992620274 | REA CCIAA Venezia n. 247118

Mittente: xxxxxxxxxxxx
Cod.Fisc: xxxxxxxxxxxxxxx
Codice Cliente Contomax xxxxxxxx
Titolare del conto n. xxxxxxxx, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Oggetto: Recesso per mancata accettazione della modifica unilaterale del 26/10/2017, acclusa in allegato.

Dichiaro di voler recedere dal rapporto indicato nell'intestazione, a norma dell'art 118 T.U.B..
Chiedo la chiusura del conto, la contestuale estinzione di tutti i servizi accessori attivati, e la revoca di ogni altra disposizione di accredito ed addebito impartita sul suddetto conto.

Dichiaro di non avere in essere rapporti quali carte di credito o altri da cui possano derivare addebiti futuri prevedibili.

Dichiaro di avere personalmente reso inutilizzabili tutti gli strumenti di pagamento associati al conto, e di farmi carico di ogni eventuale conseguenza dannosa per la Banca e per terzi che dovesse derivare dal possesso fisico di tali strumenti, quali assegni, carta di debito bancomat, e simili.
In particolare dichiaro di avere personalmente invalidato e distrutto la carta di addebito seguente a me intestata, e di farmi carico di ogni eventuale conseguenza dannosa per la Banca e per terzi che dovesse derivare dal possesso fisico di tale carta:
Numero xxxxxxxxx xxxxxxxxx Scadenza xxxxxx


Chiedo che il rendiconto di chiusura sia inviato in forma elettronica al mio indirizzo di posta elettronica ordinaria certificato presso la banca, oppure allo stesso indirizzo PEC da cui questa richiesta viene inoltrata; se la banca preferisce altre forme di comunicazione, in particolare cartacea, i relativi costi saranno a totale carico della banca stessa.

Chiedo che l’eventuale saldo attivo residuo venga restituito tramite bonifico su conto corrente bancario a me intestato presso Banca Sistema:
IBAN beneficiario xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Intestazione del conto xxxxxxxxxxxxx

Qualora invece, alla data di efficacia del recesso, il saldo di Contomax sia negativo, sarà mio onere rimborsarvi le somme dovute entro cinque giorni mediante bonifico a favore di Banca IFIS Spa sul conto corrente individuato dal seguente Identificativo Unico, indicando all’interno del campo causale nome e cognome e le coordinate IBAN del conto corrente estinto:
IT96Z0320502000000000000063

Sottolineo che la presente richiesta, inviata tramite Posta Elettronica Certificata, svolge la funzione di "firma elettronica avanzata", ai sensi dal Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche (CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale), in particolare agli art. 1 e 21; e del Regolamento Europeo eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, G.U.U.E. Serie L 257 del 28/8/2014.

In particolare il presente messaggio PEC contiene i seguenti elementi unici idonei a provare con certezza che l'autore del messaggio è proprio il titolare del conto di cui si chiede la chiusura:
- ultimo estratto conto al 30/09/17 prelevabile solo dalle mie pagine personali del sito web della Banca, pagine di cui possiedo con tutta evidenza le credenziali di accesso.
- comunicazione di modifica unilaterale del 26/10/17 inviatami dalla banca e prelevabile anch'essa solo dalle mie pagine personali del sito web della Banca.
- dati identificativi della carta di debito fornitami dalla banca
- mio indirizzo mail ordinario certificato presso la banca da anni

Sottolineo che questi elementi unici e personali costituiscono strumenti di identificazione molto più affidabili degli strumenti generici di norma richiesti dalla banca.
Lo specimen di firma era uno strumento efficace quando il direttore di filiale faceva firmare il foglio dal cliente alla propria presenza; oggi la banca non possiede in realtà la mia firma autografa, ma solo una riproduzione bitmap della mia firma, facilmente modificabile da chiunque.
Una riproduzione bitmap della mia carta di identità è presente ormai presso molti miei interlocutori Internet, non sarebbe impossibile per un malintenzionato procurarsene una copia.
La firma digitale non aggiungerebbe alcun elemento di certezza al presente messaggio PEC; le procedure di identificazione per il rilascio di indirizzi PEC e di firme digitali sono identici; per un malintenzionato è abbastanza agevole procurarsi un certificato di firma digitale intestato a persona fisica diversa. La firma digitale è necessaria nei casi previsti dalla legge e può essere utile in molte applicazioni, ma non aumenterebbe di nulla il potere identificativo del presente messaggio PEC.

Da informazioni reperibili da varie fonti su Internet, ho appreso che Banca IFIS segue procedure ondivaghe in relazione alla chiusura del conto; ad alcuni clienti la banca ha preteso che la richiesta di chiusura fosse prodotta su documento firmato con firma digitale. Tale pretesa non ha alcun fondamento né normativo né logico, e rivela solo alcuni aspetti del tutto negativi:
- totale disprezzo delle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario in materia di chiusura conti.
- ignoranza delle normative e del dibattito attuale sulle procedure di firma elettronica, concetto ben più ampio della firma digitale.
- l'eterna velleità di alcune banche (o di alcuni funzionari) di ergersi a potere sovrano e imporre ai clienti-sudditi vincoli e obblighi non previsti dalle leggi dello Stato.

Il conto attualmente non ha vincoli attivi; pertanto il conto deve essere chiuso entro quindici giorni dalla ricezione della presente richiesta (art. 1845, 3° comma, c.c.).
Faccio presente che qualsiasi questione di contorno non autorizza la banca a sospendere la chiusura del conto, che riguarda solo eventi futuri e non quelli passati; è ovvio che anche dopo la chiusura resterei comunque responsabile di eventuali obbligazioni derivanti da eventi precedenti alla chiusura.

In caso di ritardi nella chiusura del conto, a qualsiasi titolo dovuta, questo messaggio opera da reclamo preventivo; trascorso il periodo di quindici giorni previsto avvierò senza ulteriori comunicazioni le procedure di contenzioso opportune, con richiesta di indennizzi per la vostra inadempienza:
- 200 Euro per recupero parziale dei costi del reclamo.
- 200 Euro per danni non patrimoniali connessi alla vessazione subita, tipico episodio di bullismo bancario.

Chiedo che eventuali comunicazioni relative alla presente richiesta siano formulate esclusivamente per iscritto e comunicate allo stesso indirizzo PEC da cui questa richiesta viene inoltrata, o presso il mio indirizzo mail ordinario certificato presso la banca:
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 196/2003, chiedo la cancellazione di tutti i miei dati personali e documenti acquisiti dalla banca, e revoco ogni consenso al trattamento precedentemente fornito.

Distinti saluti


[h=2]rendimax@bancaifis.legalmail.it[/h]Recesso ex art. 118 T.U.B. conto n. xxxxxxxxxxxx; reclamo preventivo e diffida


Spettabile Banca IFIS S.p.A.
ABI 3205.2 | C.F./Reg. Imprese Venezia: 02505630109 | P.IVA: 02992620274 | REA CCIAA Venezia n. 247118


Mittente: xxxxxxxxxxxxx
Cod.Fisc: xxxxxxxxxxxxx
Codice Cliente Rendimax xxxxxxxxx
Titolare del conto n. xxxxxxxxx, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Oggetto: Recesso per mancata accettazione della modifica unilaterale del 26/10/2017, acclusa in allegato.

Dichiaro di voler recedere dal rapporto indicato nell'intestazione, a norma dell'art 118 T.U.B..
Chiedo la chiusura del conto, la contestuale estinzione di tutti i servizi accessori attivati, e la revoca di ogni altra disposizione di accredito ed addebito impartita sul suddetto conto.

Dichiaro di non avere in essere rapporti quali carte di credito o altri da cui possano derivare addebiti futuri prevedibili.

Dichiaro di avere personalmente invalidato e distrutto la carta di addebito seguente a me intestata, e di farmi carico di ogni eventuale conseguenza dannosa per la Banca e per terzi che dovesse derivare dal possesso fisico di tale carta:
Numero xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Scadenza xxxxx Attivata xxxxxxxxxxx


Chiedo che il rendiconto di chiusura sia inviato in forma elettronica al mio indirizzo di posta elettronica ordinaria certificato presso la banca, oppure allo stesso indirizzo PEC da cui questa richiesta viene inoltrata; se la banca preferisce altre forme di comunicazione, in particolare cartacea, i relativi costi saranno a totale carico della banca stessa.

Chiedo che le somme residue siano accreditate sul mio Conto Predefinito IBAN:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sottolineo che la presente richiesta, inviata tramite Posta Elettronica Certificata, svolge la funzione di "firma elettronica avanzata", ai sensi dal Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche (CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale), in particolare agli art. 1 e 21; e del Regolamento Europeo eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, G.U.U.E. Serie L 257 del 28/8/2014.

In particolare il presente messaggio PEC contiene i seguenti elementi unici idonei a provare con certezza che l'autore del messaggio è proprio il titolare del conto di cui si chiede la chiusura:
- ultimo estratto conto al 30/09/17 prelevabile solo dalle mie pagine personali del sito web della Banca, pagine di cui possiedo con tutta evidenza le credenziali di accesso.
- comunicazione di modifica unilaterale del 26/10/17 inviatami dalla banca e prelevabile anch'essa solo dalle mie pagine personali del sito web della Banca.
- dati identificativi della carta di debito fornitami dalla banca
- mio indirizzo mail ordinario certificato presso la bsnca da anni

Sottolineo che questi elementi unici e personali costituiscono strumenti di identificazione molto più affidabili degli strumenti generici di norma richiesti dalla banca.
Lo specimen di firma era uno strumento efficace quando il direttore di filiale faceva firmare il foglio dal cliente alla propria presenza; oggi la banca non possiede in realtà la mia firma autografa, ma solo una riproduzione bitmap della mia firma, facilmente modificabile da chiunque.
Una riproduzione bitmap della mia carta di identità è presente ormai presso molti miei interlocutori Internet, non sarebbe impossibile per un malintenzionato procurarsene una copia.
La firma digitale non aggiungerebbe alcun elemento di certezza al presente messaggio PEC; le procedure di identificazione per il rilascio di indirizzi PEC e di firme digitali sono identici; per un malintenzionato è abbastanza agevole procurarsi un certificato di firma digitale intestato a persona fisica diversa. La firma digitale è necessaria nei casi previsti dalla legge e può essere utile in molte applicazioni, ma non aumenterebbe di nulla il potere identificativo del presente messaggio PEC.

Da informazioni reperibili da varie fonti su Internet, ho appreso che Banca IFIS segue procedure ondivaghe in relazione alla chiusura del conto; ad alcuni clienti la banca ha preteso che la richiesta di chiusura fosse prodotta su documento firmato con firma digitale. Tale pretesa non ha alcun fondamento né normativo né logico, e rivela solo alcuni aspetti del tutto negativi:
- totale disprezzo delle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario in materia di chiusura conti.
- ignoranza delle normative e del dibattito attuale sulle procedure di firma elettronica, concetto ben più ampio della firma digitale.
- l'eterna velleità di alcune banche (o di alcuni funzionari) di ergersi a potere sovrano e imporre ai clienti-sudditi vincoli e obblighi non previsti dalle leggi dello Stato.

Il conto attualmente non ha fondi in Rendimax Like, né vincoli attivi; pertanto il conto deve essere chiuso entro quindici giorni dalla ricezione della presente richiesta (art. 1845, 3° comma, c.c.; art. 23, comma 9, Sezione I – Disposizioni generali).
Faccio presente che qualsiasi questione di contorno non autorizza la banca a sospendere la chiusura del conto, che riguarda solo eventi futuri e non quelli passati; è ovvio che anche dopo la chiusura resterei comunque responsabile di eventuali obbligazioni derivanti da eventi precedenti alla chiusura.

In caso di ritardi nella chiusura del conto, a qualsiasi titolo dovuta, questo messaggio opera da reclamo preventivo; trascorso il periodo di quindici giorni previsto avvierò senza ulteriori comunicazioni le procedure di contenzioso opportune, con richiesta di indennizzi per la vostra inadempienza:
- 200 Euro per recupero parziale dei costi del reclamo.
- 200 Euro per danni non patrimoniali connessi alla vessazione subita, tipico episodio di bullismo bancario.

Chiedo che eventuali comunicazioni relative alla presente richiesta siano formulate esclusivamente per iscritto e comunicate allo stesso indirizzo PEC da cui questa richiesta viene inoltrata, o presso il mio indirizzo mail ordinario certificato presso la banca:
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 196/2003, chiedo la cancellazione di tutti i miei dati personali e documenti acquisiti dalla banca, e revoco ogni consenso al trattamento precedentemente fornito.

Distinti saluti
 
Ultima modifica:
che poi un mai applicato - mai fatto applicare - principio di ogni servizio è che deve poter essere chiuso nelle stesse modalità, formali e sostanziali, con cui è stato aperto
dunque così come, ad esempio, rendimax accetta codici di verifica via sms come firma digitale per aprire un conto, senza usare pec o altri servizi esterni di firma digitale, dovrebbero fare lo stesso per chiuderlo
 
Il quadro giuridico

Nell'attesa di completare l'ordine di chiusura Rendimax, segnalo l'articolo seguente che delinea molto bene il quadro giuridico esistente, e fa piazza pulita delle tante castronerie riportate da vari tromboni sul FOL.
Saluti

Sul diritto all’estinzione del conto corrente, su ABF Roma 3091/2015 - dirittobancario.it 2015/09

Sul diritto all’estinzione del conto corrente | Diritto Bancario
 
che poi un mai applicato - mai fatto applicare - principio di ogni servizio è che deve poter essere chiuso nelle stesse modalità, formali e sostanziali, con cui è stato aperto
dunque così come, ad esempio, rendimax accetta codici di verifica via sms come firma digitale per aprire un conto, senza usare pec o altri servizi esterni di firma digitale, dovrebbero fare lo stesso per chiuderlo

di divertono a mettere i bastoni tra le ruote :o
:bye:
 
3D interessante....
auguro buon lavoro all'autore ;)
 
Grazie, thread utile, lo sottoscrivo.
 
Qualche decisione particolarmente interessante

Roma Decisione N. 689 del 28 gennaio 2015
3. Sotto diverso profilo, occorre altresì soffermarsi sulla clausola contrattuale invocata dalla resistente, a mente della quale: «il correntista ha diritto di recedere mediante comunicazione scritta, in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura dal contratto di conto corrente postale.
L’estinzione del conto avviene entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte [della banca] della relativa richiesta» (art. 16, 2° comma).
Tale clausola, ad avviso del Collegio, in considerazione del termine di 30 giorni ivi previsto, possiede natura vessatoria ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo): all’abusività della clausola consegue che essa è nulla, ai sensi dell’art. 36, 1° comma, Codice del Consumo.
Come più volte statuito dall’Arbitro Bancario Finanziario, con orientamento dal quale non si intravede ragione per doversi discostare, il cliente possiede il diritto di recedere in ogni momento, attraverso apposita dichiarazione recettizia, da un contratto a tempo, senza penalità e senza spese, non potendo trovare l’esercizio di tale diritto alcuna limitazione o condizionamento neppure nell’eventuale esistenza di un saldo debitore nel momento di esercizio del relativo diritto (v., da ultimo, Collegio di Roma, decisione n. 3745/2014).
In ogni caso, laddove non sia previsto dal contratto un termine più breve, il recesso del cliente ha effetto dallo scadere del termine di quindici giorni sancito dall’art. 1845, 3° comma, c.c. (Collegio di Napoli, decisione n. 4332/2013).



Napoli Decisione N. 6141 del 26 agosto 2015
Dalla documentazione versata in atti e dalle prospettazioni rispettivamente formulate dalle parti risulta che il ricorrente, già con nota del 9 maggio 2011, abbia espresso inequivocamente la volontà di recedere dal rapporto di conto corrente intrattenuto con l’intermediario resistente.
Non avendo ottenuto positivo riscontro, il ricorrente ha reiterato la propria determinazione di recedere dal rapporto più volte: nel maggio 2012, nel settembre 2012 e nel settembre 2013.
L’intermediario ha opposto di non avere ricevuto alcuna richiesta di chiusura del rapporto di conto corrente, ma tutte queste note di reclamo contengono valide ed efficaci dichiarazioni negoziali, che la banca non avrebbe dovuto disattendere.
Non può essere apprezzata neppure la posizione da ultimo assunta dalla banca, che ha rivendicato il pagamento dell’esposizione debitoria via via lievitata, confermando “la disponibilità a ricercare una soluzione per la definizione bonaria della vicenda”.
In realtà, la banca non può condizionare l’efficacia della iniziativa unilateralmente intrapresa dal cliente di recedere dal rapporto di conto corrente al ripianamento della sua esposizione debitoria.
Il perdurare della esposizione debitoria, infatti, non costituisce legittimo motivo di rifiuto di procedere all’estinzione del rapporto di conto corrente, come pure chiarito da questo Arbitro in occasioni precedenti (tra le tante: decisioni ABF, Collegio di Napoli, n. 1477/2013 e n. 5140/2014).
Va pertanto accertato il diritto del ricorrente a ottenere, incondizionatamente, la chiusura del rapporto di conto corrente in oggetto a far data dalla comunicazione del 9 maggio 2011.
Al contempo, va rilevato che gli importi che l’intermediario ha addebitato al cliente, a titolo di interessi e spese maturati successivamente a tale data, sono privi di giustificazione causale e, pertanto, non sono esigibili.
 
Altra decisione fondamentale, non è richiesta alcuna forma vincolante

ROMA Decisione N. 3091 del 20 aprile 2015
L’intermediario .... chiede il rigetto del ricorso, anche in ragione del fatto che il ricorrente non avrebbe formalizzato l’intenzione di estinguere il rapporto di conto corrente.

DIRITTO
... il Collegio ritiene che il ricorrente abbia effettivamente manifestato, nel settembre 2013, l’intenzione di estinguere il rapporto di conto corrente intrattenuto presso l’intermediario.
Questo convincimento si basa sui seguenti elementi:
- agli atti vi è evidenza di un bonifico effettuato dal ricorrente in data 8 ottobre 2013 con la dicitura “chiusura conto” (cfr. dell’estratto conto depositato dalla banca in allegato alle controdeduzioni);
- la corrispondenza interna scambiata tra i dipendenti della banca attesta la piena consapevolezza, da parte di costoro, dell’intenzione del ricorrente di estinguere il rapporto (cfr., in particolare, comunicazione indirizzata al ricorrente del 16.05.2014, allegata alle controdeduzioni p. 25);
- l’intermediario resistente riconosce che, fin dal settembre 2013, il ricorrente aveva chiesto il “trasferimento totale” di tutti gli addebiti su altro conto corrente (cfr. testo controdeduzioni, nonché risposta al reclamo).
In base all’orientamento consolidato dei Collegi di questo Arbitro, il cliente è titolare di un diritto incondizionato all’estinzione volontaria del rapporto di conto corrente; in particolare, le decisioni dei Collegi sottolineano che l’intermediario non può condizionare l’esercizio di tale diritto all’esistenza di eventuali passività gravanti sul conto (decisioni n. 669/15; n. 4332/13; n. 1477/13).
 
Chiusura conto obbligatoria, anche se il cliente deve ancora restituire il POS

Roma Decisione N. 9074 del 13 ottobre 2016
:::::
La ricorrente, titolare presso la banca resistente di un conto corrente dedicato all’attività di impresa, lamenta che la banca abbia provveduto ad estinguere il predetto rapporto con circa due anni di ritardo dalla iniziale richiesta.
Segnatamente, la ricorrente espone di aver richiesto la chiusura del conto corrente a mezzo lettera raccomandata in data 25 settembre 2013, contestualmente restituendo le carte di pagamento in proprio possesso.
Afferma, quindi, che al momento della richiesta di recesso sul conto vi era una giacenza di alcune centinaia di euro.
Successivamente, però, l’intermediario la informava dell’esistenza di un saldo a debito sul conto e che la chiusura del rapporto era condizionata alla restituzione dell’apparecchio c.d. “POS” (“Point of sale”).
Nessun incaricato della banca si presentava, tuttavia, presso l’esercizio commerciale della ricorrente per il ritiro dell’apparecchio.
DIRITTO
:::::
2. All’esito dell’istruttoria può dirsi pacifico che la ricorrente abbia esercitato il diritto di recesso dal rapporto di conto corrente in data 25 settembre 2013.
Come noto, l’esercizio del recesso rappresenta l’attuazione di un diritto potestativo rispetto al quale il destinatario è titolare di una mera posizione di soggezione, per cui non appare “fondata la pretesa dell’intermediario di attribuire una sorta di realità” (derivante dalla necessaria consegna del POS) “alle modalità di scioglimento del vincolo” (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 1341/2016).
Tale infondatezza deve altresì rilevarsi in considerazione del fatto che la banca non ha allegato previsioni contrattuali che condizionino il recesso dal rapporto alla consegna del POS.
Né, in precedenza, aveva opposto alla validità del recesso della ricorrente l’esistenza di alcuna clausola contrattuale che imponesse la previa consegna dell’apparecchio de quo.
Le circostanze che precedono appaiono sufficienti, in accoglimento della prima domanda dispiegata nel ricorso, a far ritenere illegittima la condotta dell’intermediario che, invocando la mancata consegna del POS, non ha dato corso alla chiusura del rapporto di conto corrente a fronte del recesso esercitato dalla cliente.
 
Ho chiesto la chiusura di webank a inizio luglio ed è ancora aperto (raccomandata A/R).
Ho anche già sollecitato a settembre via comunicazione interna con la banca.
Cosa si può fare in questo caso?
 
Vincent Vеga;49945643 ha scritto:
Ho chiesto la chiusura di webank a inizio luglio ed è ancora aperto (raccomandata A/R).
Ho anche già sollecitato a settembre via comunicazione interna con la banca.
Cosa si può fare in questo caso?

ti hanno giustificato il ritardo o semplicemente tutto tace?
 
Vincent Vеga;49945643 ha scritto:
Ho chiesto la chiusura di webank a inizio luglio ed è ancora aperto (raccomandata A/R).
Ho anche già sollecitato a settembre via comunicazione interna con la banca.
Cosa si può fare in questo caso?
Se la cosa provoca un danno economico....ABF
altrimenti, a scopo di 'sollecito' :D, presentare un esposto alla Banca dItalia
Banca d'Italia - Presentazione di esposti
 
Se la cosa provoca un danno economico....ABF
altrimenti, a scopo di 'sollecito' :D, presentare un esposto alla Banca dItalia
Banca d'Italia - Presentazione di esposti
Questo aprirebbe un'altra discussione interessante e molto ampia, ma forse un po' prematura, riguardo la politica ABF relativa agli indennizzi corrisposti ai clienti, secondo me censurabile e senza fondamento; tra l'altro è molto più blanda e benevola verso le banche rispetto alla prassi dell'AgCOM nelle telecomunicazioni.
Comunque è un problema che porrò all'ABF nei miei prossimi ricorsi.
Saluti
 
Vincent Vеga;49945643 ha scritto:
Ho chiesto la chiusura di webank a inizio luglio ed è ancora aperto (raccomandata A/R).
Ho anche già sollecitato a settembre via comunicazione interna con la banca.
Cosa si può fare in questo caso?
Mia opinione: fai un sollecito/reclamo/diffida, e dopo 15gg. fai ricorso all'ABF chiedendo indennizzi .
Saluti
PS Perché raccomandata e non PEC?
 
Questo aprirebbe un'altra discussione interessante e molto ampia, ma forse un po' prematura, riguardo la politica ABF relativa agli indennizzi corrisposti ai clienti, secondo me censurabile e senza fondamento; tra l'altro è molto più blanda e benevola verso le banche rispetto alla prassi dell'AgCOM nelle telecomunicazioni.
Comunque è un problema che porrò all'ABF nei miei prossimi ricorsi.
Saluti

Mia opinione: fai un sollecito/reclamo/diffida, e dopo 15gg. fai ricorso all'ABF chiedendo indennizzi .
Saluti
PS Perché raccomandata e non PEC?

Non è chiaro di quali indennizzi parli :mmmm: visto che ABF riconosce esclusivamente danni patrimoniali documentabili e non ha alcuna possibilità di riconoscere indennizzi (tanto che non riconosce neanche le spese sostenute per il ricorso, ad esclusione dell'eventuale supporto legale, nè danni non patrimoniali).

Cosa che, invece, può fare ACF che ha modo di deliberare su tutti i "diritti disponibili" (però ha un costo di accesso al ricorso diverso da zero).

Nel caso in esame, mancata chiusura conto senza danno patrimoniale, non avendo senso spendere del denaro per ottenere la chiusura, un esposto alla Banca d'Italia (che è tenuta a informare la banca dell'esposto) mi sembra una possibile soluzione a costo 0.

Cosa può fare la Banca d’Italia quando riceve un esposto
Quando la Banca d'Italia riceve gli esposti trasmette, di norma, copia dell'esposto all'intermediario sollecitandolo a rispondere tempestivamente ed esaustivamente all'esponente; approfondisce le questioni segnalate e monitora lo stato delle relazioni tra intermediari e clienti; trae informazioni utili per l'esercizio delle sue funzioni normative e di controllo. Quando la Banca d'Italia riceve un esposto che non è di propria competenza, lo trasmette all'Autorità competente, se non già interessata, dandone notizia all'esponente.
 
Grazie per le indicazioni.
Non c'è danno (non ci sono spese di alcun tipo e avevo lasciato solo 50€ per coprire eventuali bolli), è la scocciatura di avere il conto ancora aperto; lo voglio chiudere perchè è diventato inutile.

non riesco a trovare la loro email, c'è solo la funzione per contattarli mediante modulo.
con unicredit 8 anni fa gli avevo mandato un'email mettendo in copia conoscenza (CC) il presidente della repubblica :D e funzionò come sollecito.
inizio a mandargli una nuova comunicazione al mese e se è ancora aperto a pasqua farò l'esposto :censored:
Perché raccomandata e non PEC?
non ho la PEC.
 
Non è chiaro di quali indennizzi parli :mmmm: visto che ABF riconosce esclusivamente danni patrimoniali documentabili e non ha alcuna possibilità di riconoscere indennizzi (tanto che non riconosce neanche le spese sostenute per il ricorso, ad esclusione dell'eventuale supporto legale, nè danni non patrimoniali).
Come dicevo, la questione è forse un po' prematura, ma la situazione è molto più articolata.
E comunque le politiche dei vari organismi di controllo non sono monolitiche ed immutabili, anch'esse possono essere sottoposte a critiche che se pertinenti vengono prese in considerazione.
Per approfondire il discorso occorrerebbe discutere delle sentenze della Cassazione richiamate dall'ABF (secondo me in modo improprio), e della funzione di "nomofilachia" della Corte.
Aggiungo un po' di riferimenti.
Saluti


Napoli 160607 N. 5254
Se, quindi, appare scorgersi un profilo di illegittimità del comportamento dell’intermediario sul piano dei presupposti formali della segnalazione alla CR, occorre affrontare il tema della risarcibilità del danno, nelle diverse forme articolate dalla ricorrente.
Quanto alla potenziale considerazione di danni patrimoniali collegati al degradamento della reputazione di buon pagatore, essi vanno senz’altro respinti; oltre ad osservare che la iscrizione è stata solo temporanea (avendo l’intermediario tempestivamente provveduto alla cancellazione a seguito di estinzione del debito), nella vicenda in esame non si riscontra alcun elemento probatorio attestante questa tipologia di danno, quale invece potrebbe essere l’allegazione di una documentazione attestante il rigetto di una richiesta di finanziamento a causa dell’illegittima segnalazione.
Tutt’al più, l’indebita iscrizione nei sistemi di informazione creditizia può essere considerata quale fonte di pregiudizio non patrimoniale (cfr. decisione 1337/2011).
Diversamente dai danni patrimoniali, in presenza di un atto idoneo a ledere la reputazione personale, il danno può essere presunto ed essere risarcito senza che il danneggiato fornisca la prova specifica ai fini della liquidazione.
Sulla base di tale presupposto questo Arbitro si è più volte pronunciato per la liquidazione in via equitativa anche del danno morale qualora sussistano in atti elementi idonei a supportare il convincimento che l’iscrizione abbia pregiudicato la reputazione personale del ricorrente di buon pagatore (cfr. decisione n. 1407/2014).
Alla luce di tali considerazioni, e tenuto anche conto della genesi dell’iscrizione in banca dati, il Collegio riconosce alla ricorrente il diritto al ristoro del danno non patrimoniale, equitativamente determinato in € 500,00.


Roma 160509 N. 4286
In base all’id quod plerumque accidit, è pertanto presumibile ai sensi dell’art. 2729 c.c. che la mancata operatività del conto corrente di cui si tratta abbia cagionato un danno patrimoniale al ricorrente, impedendogli di disporre della provvista ivi depositata.
Ai sensi dell’art.1226 c.c., questo Arbitro ritiene equo liquidare tale danno nella misura di euro 1.500,00.


Napoli 160607 N. 5254
Tutt’al più, l’indebita iscrizione nei sistemi di informazione creditizia può essere considerata quale fonte di pregiudizio non patrimoniale (cfr. decisione 1337/2011).
Diversamente dai danni patrimoniali, in presenza di un atto idoneo a ledere la reputazione personale, il danno può essere presunto ed essere risarcito senza che il danneggiato fornisca la prova specifica ai fini della liquidazione.


Roma 100910 N. 923
Il ricorrente ... chiede, oltre al riaccredito della somma non erogata (€ 320), un risarcimento danni quantificato in € 5.000 a ristoro dei disagi e dei danni materiali e morali subiti.
Diritto
La pretesa del ricorrente al rimborso della somma contestata è da ritenersi fondata.
La domanda risarcitoria invece può essere accolta solo nei limiti ritenuti necessari al ristoro per la perdita del proprio tempo libero subita a causa delle disfunzioni del servizio.
Si dispone quindi che l’intermediario corrisponda al ricorrente, per l’uno e per l’altro titolo, la complessiva somma di € 400,00, da ritenersi comprensiva anche di quanto dovuto a titolo di interessi.


Roma 141121 N. 7787
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento in via forfettaria per il tempo speso dal ricorrente per venire a capo della controversia, questo Collegio, considerato l’impegno profuso dal ricorrente per il riconoscimento delle proprie ragioni, ne riconosce l’ammissibilità nella misura, valutata in via equitativa, di 200,00 euro.


Roma 150128 N. 669
Va inoltre accolta la domanda relativa alla restituzione dell’importo per le spese sostenute in occasione della controversia, nella misura in cui essere risultano documentate agli atti per un ammontare pari ad euro 45,00.
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente per il tempo perso, essa non può, invece, trovare accoglimento, in quanto carente sul piano probatorio.


Roma 110110 N.37
Il ricorrente, però, insiste nella domanda, ritenendo di avere diritto al risarcimento dei danni "per il tempo perso, lo stress e gli interessi sulle spese non dovute".
Anche su questo punto, il Collegio si è espresso ritenendo meritevole di accoglimento la domanda.
Infatti deve ritenersi che i disagi lamentati dal ricorrente appaiono verosimili e comunque possono ritenersi provati sulla base della non specifica contestazione di controparte, in applicazione del disposto dell'art.115 c.p.c..
Tale pregiudizio va ascritto alla categoria dei danni patrimoniali per i quali, pur in mancanza di una specifica prova, tuttavia, nell'ottica di una concezione più ampia, può ritenersi che il danno sia individuabile anche sulla base di criteri oggettivi e con riferimento al mercato.
In questa ottica, conformemente all'orientamento già in precedenza espresso al riguardo, si osserva che "se non può dubitarsi che siano risarcibili le spese che il danneggiato abbia dovuto sopportare per procacciarsi una prestazione sostitutiva, non si vede perché non debba assumere rilevanza, a fini risarcitori, la circostanza che l'interessato, anziché rivolgersi a terzi, svolga personalmente la prestazione sostituiva." (v. Decisione n. 777 del 22 luglio 2010; conforme: Dee. n.706 del 9 luglio 2010).
Pertanto, deve ritenersi che assumano rilevanza le ore o i giorni, che il danneggiato ha dovuto impiegare per tentare di ottenere dalia banca resistente il soddisfacimento della legittima richiesta di chiusura del conto e di rimborso delle spese ingiustamente addebitate.
In conclusione, il Collegio ritiene che, sul punto, il ricorso possa trovare parziale accoglimento e dispone che la banca riconosca al ricorrente un risarcimento dei danni subiti nella misura, calcolata in via equitativa, di euro 100 (cento).


Roma 130712 N. 3767
Ritiene infine il Collegio che nel caso di specie possa assumere rilievo il danno di natura patrimoniale ascrivibile al fatto che, a fronte del comportamento certamente da stigmatizzare dell’intermediario resistente, il ricorrente ha dovuto porre in essere una serie di attività, con dispendio di tempo e di risorse, per giungere a ottenere soltanto in questa sede pieno ristoro per quanto accaduto (cfr. Collegio di Roma, dec. n. 2839/2012).
A questo titolo, e non risultando prova degli ulteriori danni richiesti (sia patrimoniali sia non patrimoniali), facendo applicazione del criterio equitativo di cui all’art. 1226 cod. civ., quantifica il danno risarcibile nell’importo euro 1.000,00 (mille/00) che dovrà essere versato dalla resistente in favore del ricorrente.
 
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