Eredita' polizza vita

Andrea_1988

Nuovo Utente
Registrato
15/1/20
Messaggi
53
Punti reazioni
0
Buonasera, sono beneficiaro di una polizza vita fatta da mia nonna.

L'unico erede legittimo è mio padre.

La domanda è la seguente: in caso di decesso di mia nonna, mio padre può venire a sapere della polizza nonostante io sia il beneficiario?
 
Buonasera, sono beneficiaro di una polizza vita fatta da mia nonna.

L'unico erede legittimo è mio padre.

La domanda è la seguente: in caso di decesso di mia nonna, mio padre può venire a sapere della polizza nonostante io sia il beneficiario?

In teoria, no. In pratica, se tuo padre è cointestatario del deposito titoli in cui è eventualmente contenuta la polizza, sì, ma senza poter avere informazioni su chi sia il beneficiario.
 
Si ma anche no. L’assicurazione per liquidare la polizza chiede una copia del testamento oppure l’atto notorio che attesta la non esistenza di un testamento. Riesci a procurarteli senza insospettire tuo padre?

Poi chi ha accesso alla casa di tua nonna? Se tuo padre allora può trovare copia della documentazione. E comunque come erede può richiedere alla banca di tua nonna gli estratti conti degli ultimi 10 anni e se da questi risulta il bonifico/assegno circolare alla compagnia di assicurazione fare ulteriori indagini.
 
Si ma anche no. L’assicurazione per liquidare la polizza chiede una copia del testamento oppure l’atto notorio che attesta la non esistenza di un testamento. Riesci a procurarteli senza insospettire tuo padre?

Poi chi ha accesso alla casa di tua nonna? Se tuo padre allora può trovare copia della documentazione. E comunque come erede può richiedere alla banca di tua nonna gli estratti conti degli ultimi 10 anni e se da questi risulta il bonifico/assegno circolare alla compagnia di assicurazione fare ulteriori indagini.


Il testamento di mia nonna esiste ma soltanto sulla sua casa e liquidità in conti correnti. La documentazione della polizza ce l'ho io. Per gli estratti conti di 10 anni può essere l'unico problema anche se, a detta di mia nonna, ha sempre rinnovato la polizza già scaduta in precedenza.
 
In teoria, no. In pratica, se tuo padre è cointestatario del deposito titoli in cui è eventualmente contenuta la polizza, sì, ma senza poter avere informazioni su chi sia il beneficiario.

In realtà non so se è cointestatario del deposito titoli ma penso che mia nonna non abbia mai inserito un eventuale cointestatario. E' possibile che non sia specificato alcun cointestatario?
 
Il problema e’ se la polizza a tuo favore rientra fra la quota disponibile dell’asse ereditario o va a ledere la legittima. Nel primo caso al massimo si rovineranno i tuoi rapporti con gli altri parenti, nel secondo caso ti esponi ad una azione revocatoria. Ovviamente dipende anche dalle cifre in gioco.
 
Il problema e’ se la polizza a tuo favore rientra fra la quota disponibile dell’asse ereditario o va a ledere la legittima. Nel primo caso al massimo si rovineranno i tuoi rapporti con gli altri parenti, nel secondo caso ti esponi ad una azione revocatoria. Ovviamente dipende anche dalle cifre in gioco.

Come faccio a sapere se rientra fra la quota disponibile dell'asse ereditario?
 
E7A534E8-8991-4BBE-9E72-42AD1F1F0D1B.jpg
 
secondo me e' meglio che ti confronti con un legale: il FOL non e' proprio il posto migliore per darti risposte su quello che sono le tue problematiche visto che da quanto si capisce vi e' anche una donazione precedente e i rapporti con gli altri eredi - tuo padre - non sono dei migliori.
 
Ultima modifica:
Buonasera, sono beneficiaro di una polizza vita fatta da mia nonna.

L'unico erede legittimo è mio padre.

La domanda è la seguente: in caso di decesso di mia nonna, mio padre può venire a sapere della polizza nonostante io sia il beneficiario?
La risposta corretta è "Dipende dalle indagini che fa tuo padre". Infatti l'assicurazione, come ti hanno detto, non glielo dirà, anche se lede la legittima.
 
La risposta corretta è "Dipende dalle indagini che fa tuo padre". Infatti l'assicurazione, come ti hanno detto, non glielo dirà, anche se lede la legittima.

SUPREMAZIA DEL DIRITTO DI DIFESA SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
Il nominativo del beneficiario di una polizza vita deve essere rivelato all'erede
Francesco Maruffi | 28/07/2020 15:14

My24
Aumenta dimensione font Diminuisci dimensione font Stampa l'articolo Invia articolo per email


A cura dell'Avv. Francesco Maruffi, partner, Baker McKenzie

La supremazia del diritto di difesa sul diritto alla riservatezza. È questo il principio posto recentemente dal Tribunale di Treviso alla base del provvedimento ingiuntivo con cui è stato ordinato ad una compagnia assicurativa di comunicare all'erede i nominativi dei beneficiari delle polizze vita stipulate dal de cuius.

Il Tribunale uniformandosi alla giurisprudenza prevalente (da ultimo Cass. 3263/2016 e Cass. 6531/2006) ha ritenuto che i premi delle polizze vita pagati dal de cuius costituiscano donazioni (indirette) a favore dei beneficiari da conteggiarsi nell'asse ereditario. Il Tribunale ha, quindi, accertato il diritto dell'erede pretermesso di conoscere il nominativo del beneficiario della polizza per poter agire in giudizio, a tutela dei propri diritti, con l'azione di riduzione ex art. 533 e ss. c.c. oppure con la collazione.

Nel caso di specie la figlia del de cuius istituita erede nella sola quota di legittima, venuta a conoscenza dell'esistenza di polizze vita sottoscritte dal padre, in favore di terzi per oltre 5 milioni di Euro, chiedeva alla compagnia assicurativa di conoscere i nominativi dei beneficiari. A seguito di rifiuto dell'assicurazione, proponeva reclamo al Garante il quale, non ravvisando violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, archiviava il procedimento. L'erede ricorreva quindi al Tribunale chiedendo l'annullamento del provvedimento del Garante e l'accertamento del proprio diritto di accesso ai dati personali ex art. 15 Reg. UE 679/2016.

Il Tribunale sembra ancorare la propria decisione al diritto, ex art. 2-terdecies D.lgs. 196/2003 di chi vanti un interesse proprio, di accedere ai dati di persone decedute; diritto che non può essere vietato se ciò determini pregiudizio all'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato, nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi. A questo proposito l'art. 9, par. 2 lett. f) Reg. UE 679/2016 prevede che anche i dati sensibili possano essere oggetto di trattamento quando esso sia "necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria".

Il riferimento all'art. 2-terdecies D.lgs. 196/2003, non pare, tuttavia, calzante nel caso di specie. Infatti "in tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 (…) non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest'ultimo" (Cass. n. 17790/2015).

Il diritto di accesso dell'erede dovrebbe fondarsi, invece, sul principio, richiamato dal Tribunale di Treviso, di cui all'art. 9, par. 2 lett. f) Reg. UE 679/2016, con la conseguenza che l'erede ha diritto di conoscere il nominativo dei beneficiari delle polizze vita, in quanto informazione a lui necessaria per esercitare un diritto giudizio.

Purtroppo le cronache giudiziarie riferiscono di casi in cui il legittimario pretermesso è costretto ad agire in giudizio contro la compagnia assicurativa e il Garante per ottenere l'accertamento del proprio diritto e l'ingiunzione al titolare del trattamento di comunicare i nominativi dei beneficiari di polizza.

Sarebbe più efficiente se queste informazioni venissero fornite all'erede pretermesso già in sede stragiudiziale. Ciò potrebbe avvenire subordinatamente a motivata richiesta dell'erede pretermesso, cioè laddove l'istanza sia dichiaratamente volta ad ottenere il nominativo dei beneficiari al solo fine di consentire all'ereder di esercitare in giudizio l'azione di riduzione o altra azione a tutela dei propri diritti. Il che è del tutto conforme al dettato del Reg. UE 679/2016, il cui 52° Considerando prevede che la deroga al divieto di trattamento i dati personali "dovrebbe anche consentire di trattare tali dati personali se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale".

Si eviterebbe in tal modo all'erede di sopportare tempi e costi del procedimento giudiziario e alla compagnia assicurativa ed al Garante di evitare la più che probabile condanna alle spese processuali.
 
SUPREMAZIA DEL DIRITTO DI DIFESA SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
Il nominativo del beneficiario di una polizza vita deve essere rivelato all'erede
Francesco Maruffi | 28/07/2020 15:14

My24
Aumenta dimensione font Diminuisci dimensione font Stampa l'articolo Invia articolo per email


A cura dell'Avv. Francesco Maruffi, partner, Baker McKenzie

La supremazia del diritto di difesa sul diritto alla riservatezza. È questo il principio posto recentemente dal Tribunale di Treviso alla base del provvedimento ingiuntivo con cui è stato ordinato ad una compagnia assicurativa di comunicare all'erede i nominativi dei beneficiari delle polizze vita stipulate dal de cuius.

Il Tribunale uniformandosi alla giurisprudenza prevalente (da ultimo Cass. 3263/2016 e Cass. 6531/2006) ha ritenuto che i premi delle polizze vita pagati dal de cuius costituiscano donazioni (indirette) a favore dei beneficiari da conteggiarsi nell'asse ereditario. Il Tribunale ha, quindi, accertato il diritto dell'erede pretermesso di conoscere il nominativo del beneficiario della polizza per poter agire in giudizio, a tutela dei propri diritti, con l'azione di riduzione ex art. 533 e ss. c.c. oppure con la collazione.

Nel caso di specie la figlia del de cuius istituita erede nella sola quota di legittima, venuta a conoscenza dell'esistenza di polizze vita sottoscritte dal padre, in favore di terzi per oltre 5 milioni di Euro, chiedeva alla compagnia assicurativa di conoscere i nominativi dei beneficiari. A seguito di rifiuto dell'assicurazione, proponeva reclamo al Garante il quale, non ravvisando violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, archiviava il procedimento. L'erede ricorreva quindi al Tribunale chiedendo l'annullamento del provvedimento del Garante e l'accertamento del proprio diritto di accesso ai dati personali ex art. 15 Reg. UE 679/2016.

Il Tribunale sembra ancorare la propria decisione al diritto, ex art. 2-terdecies D.lgs. 196/2003 di chi vanti un interesse proprio, di accedere ai dati di persone decedute; diritto che non può essere vietato se ciò determini pregiudizio all'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato, nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi. A questo proposito l'art. 9, par. 2 lett. f) Reg. UE 679/2016 prevede che anche i dati sensibili possano essere oggetto di trattamento quando esso sia "necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria".

Il riferimento all'art. 2-terdecies D.lgs. 196/2003, non pare, tuttavia, calzante nel caso di specie. Infatti "in tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 (…) non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest'ultimo" (Cass. n. 17790/2015).

Il diritto di accesso dell'erede dovrebbe fondarsi, invece, sul principio, richiamato dal Tribunale di Treviso, di cui all'art. 9, par. 2 lett. f) Reg. UE 679/2016, con la conseguenza che l'erede ha diritto di conoscere il nominativo dei beneficiari delle polizze vita, in quanto informazione a lui necessaria per esercitare un diritto giudizio.

Purtroppo le cronache giudiziarie riferiscono di casi in cui il legittimario pretermesso è costretto ad agire in giudizio contro la compagnia assicurativa e il Garante per ottenere l'accertamento del proprio diritto e l'ingiunzione al titolare del trattamento di comunicare i nominativi dei beneficiari di polizza.

Sarebbe più efficiente se queste informazioni venissero fornite all'erede pretermesso già in sede stragiudiziale. Ciò potrebbe avvenire subordinatamente a motivata richiesta dell'erede pretermesso, cioè laddove l'istanza sia dichiaratamente volta ad ottenere il nominativo dei beneficiari al solo fine di consentire all'ereder di esercitare in giudizio l'azione di riduzione o altra azione a tutela dei propri diritti. Il che è del tutto conforme al dettato del Reg. UE 679/2016, il cui 52° Considerando prevede che la deroga al divieto di trattamento i dati personali "dovrebbe anche consentire di trattare tali dati personali se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale".

Si eviterebbe in tal modo all'erede di sopportare tempi e costi del procedimento giudiziario e alla compagnia assicurativa ed al Garante di evitare la più che probabile condanna alle spese processuali.
Ok ma il tribunale di Genova potrebbe essere di parere diverso, così quello di Bari ecc. Non è una pronuncia della cassazione a sezioni unite...infatti l'assicurazione aveva rifiutato
 
Se sul testamento c'è scritto "Dono diritti di comproprietà di tutto quanto depositato a mio nome presso la mia banca e così danaro, titoli, valori ed ogni altro investimento", le polizze sono incluse oppure sono escluse?
 
SUPREMAZIA DEL DIRITTO DI DIFESA SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
Il nominativo del beneficiario di una polizza vita deve essere rivelato all'erede
Francesco Maruffi | 28/07/2020 15:14

E' giusto.
Le polizze sono donazioni indirette, non possono ledere la legittima.
Ovviamente la compagnia nel sottoscriverle e nel pagarle al beneficiario non può andare a sapere o verificare se lede la legittima, così come la banca non può rifiutare un bonifico o un assegno a favore di terzi perché potrebbe essere una liberalità riconducibile a donazione di terzi. Al massimo entrambe possono osservare uno stretto antiriciclaggio, e lo fanno.

Allo stesso modo banca e compagnia NON POSSONO violare la privacy. Se arriva l'erede che dice "ma il bonifico fatto a chi era destinato?" oppure "ma la polizza fatta chi aveva come beneficiario?" la banca/assicurazione è soggetto passivo: di base non fornisce informazioni senza autorizzazione dei propri clienti (gli eredi post mortem possono conoscere i movimenti degli ultimi anni però).

Lì intervengono i tribunali che verificando i fatti (che la disposizione/bonifico era una donazione indiretta e lede la legittima, perché magari all'erede legittimo sono stati lasciati solo i debiti...) e a quel punto scrivono una letterina ingiungendo di fornire i dati. A quel punto con i "pezzi di carta apposto" si riesce a capire a chi chiedere il dovuto.

La cosa migliore, se si ha sospetto che siano state fatte operazioni lesive della legittima (il classico padre che ti dice "io ti diseredo!") è andare molto rapidamente a verificare tutte le movimentazioni bancarie degli ultimi 10 anni (oggi i CAF con l'ISEE vedono tutti i rapporti esistenti sul territorio nazionale) e far rapidamente chiedere ad un tribunale un atto di pignoramento ante-causam preventivo (serve a bloccare i beni che potrebbero essere distratti), un avvocato smart può ottenerlo in tempi brevi... mentre una polizza pagata a beneficiari (soprattutto dove c'è la verifica antiriciclaggio, o parliamo di gente non parente) prevede tempi per il pagamento.
A quel punto si notifica per PEC alla compagnia assicurativa il blocco dei fondi (ma con disposizione del tribunale, non due righe dell'avvocato pensando che la compagnia si "spaventi") e questa NON PAGHERA' alcun premio al beneficiario finché non si chiarisce il discorso della legittima.

Ricordiamo che fanno parte della legittima I PREMI utilizzati per le polizze... se è una vecchia polizza vita che ha rendimenti magari alti ed ha raddoppiato il capitale, tutto il gain può essere disposto a favore di chiunque, se ha una componente danni (esempio TCM) questa può andare a chiunque, i fondi pensione e la previdenza complementare non hanno proprio legittima da rispettare.

Purtroppo, ovviamente, se si è eredi legittimi di uno che ha deciso di mangiarsi tutto o di farlo sparire (e tranquilli che di gente solerte pronta ad aiutarlo intascandone le sostanze ne troverà a palate senza manco uscire dal condominio) questo causerà un'enormità di rogne agli eredi (tra le quali magari lasciargli in eredità ingenti debiti facendo sparire l'attivo) e si farà maledire nei decenni a venire. E' bene SEMPRE salvo la massima sicurezza (es. genitore di cui si controllava qualsiasi movimento patrimoniale/legale da anni ed anni) accettare eredità SOLO con diritto d'inventario (o meglio ancora cercare di farcela con le proprie gambe e non dover maledire o ringraziare nessuno, rodendosi l'anima per il tempo che resta da vivere IMHO). Purtroppo sulle eredità si assiste alle scene più miserabili...
 
Scusate se riesumo questo thread, ma come in un altro caso spiego subito che non ho ancora abbastanza messaggi per aprirne uno adatto.

La mia domanda sembra avere poche risposte al momento, sia dall agente che dalla sede centrale dell assicurazione che da chi redige la successione

Il caso è

Polizza vita scaduta PRIMA della morte del contraente ma non prescritta naturalmente. Il beneficiario in caso morte non era il contraente ma poco importa in quanto decade con la scadenza della stessa.
In questi casi va messa in successione a parere del settore vita dell'assicurazione stipulante, che però non risponde sul fatto che rappresenti un imponibile.
Fosse ancora della natura iniziale no, ma ora la cosa potrebbe cambiare e nessuno risponde ai due eredi uno dei quali non coperto da eventuale franchigia (è questo il nodo della questione)

Avete notizie?
Grazie in anticipo
 
Indietro